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Istituzioni di diritto romano

Diritto romano e le sue fonti

Il diritto e la sua definizione: il diritto è arte (ars). Chiunque di noi guarda al diritto sostanziale, cioè substantia iuris. Il diritto a cui facciamo riferimento noi, pone le sue basi nell'età classica.

Il concetto di diritto deve essere distinto dalle due correnti di pensiero che lo vanno a definire:

  • Secondo la concezione normativa: il diritto è norma regola di condotta, complesso organico di norme.
  • Secondo la concezione istituzionale: il diritto si identifica con il complesso normativo, è la stessa società organizzata il modo di essere della collettività a definire il diritto.

Un'ulteriore distinzione che va fatta sul diritto è la distinzione del diritto soggettivo e oggettivo (questa distinzione non avviene al tempo dei romani, definizione fornitaci da un giurista medievale Irnerio):

Diritto soggettivo e oggettivo

Il diritto oggettivo è il complesso delle norme giuridiche che regolano la vita dello stato. Sostanzialmente è l'applicazione concreta di quella norma, norma agendi. Es: diritto civile, diritto penale. Le cose pubbliche della res publica — Cicerone. Ius positumdiritto positivo.

Al diritto oggettivo si contrappone essenzialmente il diritto soggettivo facultas agendi che in applicazione pratica rappresenta il diritto che una persona ha di poter pretendere che un suo diritto venga messo in atto, venga attuato. Al diritto oggettivo spetta essenzialmente l'applicazione dei suoi principi verso i soggetti che godono di diritti in senso soggettivo. Es: diritto di credito, diritto di proprietà. Il diritto soggettivo pone il suo fondamento in quello oggettivo. Si chiede davanti al giudice per i propri diritti.

La nozione di diritto soggettivo è stata elaborata principalmente dalla dottrina moderna la quale ha introdotto il concetto di potestà.

Doveri giuridici

Alla pretesa di uno o più soggetti che il suo diritto soggettivo venga rispettato, corrisponde il dovere di uno o più soggetti ai quali viene indicato un comportamento al fine di non limitare diritti altrui. La dottrina giuridica ci indica come necessario differenziare alcuni aspetti:

  • Obbligo: il dovere di fare o non fare in relazione al diritto soggettivo altrui.
  • Soggezione: la situazione in cui versa un individuo, anche sotto la sua volontà, di dover sottostare all'altrui potestà.
  • Onere: il sacrificio che il diritto oggettivo addossa ad una persona, affinché essa possa conseguire un risultato utile. Es: il costruttore abusivo, che per sanare la sua casa dovrà pagare una sanzione prevista dalla legge di sanatoria.

Diritti assoluti e relativi

Troviamo inoltre necessaria una distinzione:

  • Diritti assoluti: nei confronti di tutti, solo che i romani non la vedevano così, loro guardavano all'atto pratico, volevano vedere come ottenere giustizia → azioni in rem, actio in rem, azione che si esperisce contro qualcosa, esperibili contro tutti. Diritto in quanto tra me e il mio diritto non vi si frappone nessuno. Diritti che godi in riferimento a qualcosa. Dal punto di vista della logica, l'actio in re può essere esperita in relazione alle potestà familiari (potere del pater su schiavi, figli, moglie, persone in mancipio), nelle mani del pater, società altamente patriarcale → diritto di proprietà: diritto di disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo, un soggetto è libero di esercitare qualsiasi tipo di volontà su un oggetto di proprietà e nessuno si deve opporre.
  • Diritti relativi: essi invece riguardano una sola persona determinata. Nella Roma antica si faceva riferimento a actio in personam: esperibili contro una persona determinata, tramite diritti di credito, di obbligazione. Il creditore può esigere dal debitore un certo comportamento (prestazione), e solo nei suoi confronti. Vi è impotenza perché esiste un rapporto precedente che ci mette in collegamento.

Diritto romano

In questa sede studieremo un diritto che ha interessato la collettività romana antica per oltre 1300 anni dalla nascita dell'impero nel 754 a.C. al 565 d.C. (morte dell'imperatore Giustiniano). Fondamentale è il riconoscimento dei meriti a Giustiniano il quale ha fornito al diritto romano un corpo normativo che ancora oggi è oggetto di studio ma soprattutto di ammirazione verso il tipo di diritto che i romani riuscirono a concepire. Giustiniano sotto il suo impero fece redigere il Corpus Iuris Civilis (corpo del diritto civile). Il diritto romano, in particolare quello privato, è il diritto più scientificamente elaborato, poiché a Roma vi erano delle figure particolari, come:

  • I giureconsulti: i primi nella storia, ad essere di un altissimo livello.

Altri popoli per certi aspetti possono aver avuto un diritto più equo e giusto, corrispondente al bisogno concreto, ma solo a Roma riuscirono ad elaborare un tipo di diritto per così dire scientifico ma soprattutto elevato a dignità di scienza. Dobbiamo inoltre riconoscere al diritto romano la capacità di perdurare nel tempo, ma soprattutto la capacità di influenzare gli ordinamenti moderni, soprattutto quello italiano che nel suo diritto privato spesso fa capo proprio al diritto romano.

Lo ius

Con il termine ius possiamo intendere come ci lasciavano percepire i romani che stiamo parlando della parola diritto, come ius civile, ius gentium. Nel corso della storia è stato utilizzato anche per definire il luogo dove avveniva il giudizio, successivamente in età post classica troviamo anche il termine iuria, il quale sta ad indicare la giurisprudenza classica. Ma il significato più testimoniato nella nostra storia è appunto quello che fa riferimento alla situazione giuridica soggettiva, esso quindi serviva ad indicare diritto e dovere insieme.

Diritto privato e pubblico

È fondamentale in materia di diritto, distinguere quelle due branche spesso complementari che sono il diritto privato (ius privatum) e il diritto pubblico (ius publicum). In riferimento alla prima delle due materie, esso si occupa di regolare quelli che sono i diritti e i doveri dei cittadini, disciplinandone anche i rapporti, in questo caso gli interessi perseguiti avranno sempre una ricaduta sui privati. Per quanto riguarda la Roma antica, esso è stato l'oggetto fondamentale dei loro studi giuridici. In riferimento al diritto pubblico invece dobbiamo intenderlo come la disciplina che regola i rapporti tra lo stato e i cittadini, o enti nazionali o organizzazioni, ecc. Gli interessi che vengono perseguiti fanno spesso riferimento alla sfera collettiva. I romani definivano questa branca del diritto come il diritto del popolo romano.

I periodi della storia del diritto romano

Si è soliti distinguere nella storia del diritto romano, una periodizzazione differente rispetto a quella letteraria o costituzionale, si identificano 5 differenti periodi:

  • L'età arcaica: per età arcaica si intende quel periodo che va dalle origini della città 753 a.C. fino alla metà del 3 secolo. Il regime costituzionale è dapprima monarchico imperniato sulla figura del rex, vi sono anche la figura dell'assemblea popolare e del senato. In questo periodo Roma passa dall'essere un semplice villaggio ad una vera e propria potenza militare, la quale si evolve verso forme diverse rispetto a quella primitiva, si sviluppano inoltre importanti attività commerciali.

I caratteri del ius: in quel periodo il diritto privato è ancora ad uno stato primordiale, non è ancora in grado di soddisfare quelli che sono gli interessi della Roma che va crescendo, esso infatti non sta al passo con l'evoluzione e poteva andare bene per una società ancora rurale.

I mores: prevalenti in questo periodo erano i mores, ossia tutti quei comportamenti non scritti che facevano riferimento alla cultura tipica romana, la cultura dei grandi antenati.

Le leges: presto però i mores vennero derogati o integrati a delle leggi scritte, le leges publicae, leggi volute approvate dal popolo, vincolanti per la generalità dei cittadini. Una delle leggi più famose che ci perviene da quel tempo fu la legge delle 12 tavole (450-451 a.C.). Essa fu emanata dai decemviri, cioè 10 magistrati appositamente eletti per l'occasione. La creazione di queste due tavole va calata nella situazione che la Roma di quel tempo stava vivendo e passando, infatti vi erano aspri scontri tra patrizi e plebei, le 12 tavole bronzee sulle quali vi erano incise le leggi erano state distrutte successivamente con l'attacco dei galli e il saccheggio della città.

A parte le dodici tavole che fanno parte di quel tipo di leggi chiamate leges datae, vi sono altri tipi di leggi che nel campo del diritto privato romano hanno avuto più rilievo, cioè le leges rogatae. Un magistrato quindi interrogava la popolazione che egli stesso aveva convocato, proponeva delle leggi, e al popolo spettava approvarle o meno. I provvedimenti qui presi avevano validità sia per i patrizi che per i plebei. Nei plebisciti invece in un primo momento si decidevano solo le leggi per i plebei, a seguito della Lex Hortensia, ciò che si decideva in un plebiscito, aveva la stessa validità della lex.

Le leggi date e rogate, nell'ambito del diritto privato furono relativamente poche, in età arcaica a prevalere furono i mores.

  • I pontefici: Nella Roma antica, i primi giuristi, i primi veri studiosi della materia giuridica furono i pontefici, una casta sacerdotale molto colta, la quale per tutto questo periodo si occupava di conservare gelosamente ciò che solo loro sapevano decifrare ed interpretare. Inoltre i cittadini si rivolgevano ai pontefici per venire a conoscenza di questo ius. Il diritto di questo periodo venne prima definito come ius quiritium e successivamente come ius civile.

Ius quiritium: letteralmente diritto dei quiriti (romani e quiriti tutti unico popolo), fu il nucleo più antico del diritto romano, esso era tutto di formazione consuetudinaria, erano riconosciuti, diritti soggettivi e soprattutto potestà, spesso esse si manifestavano su cose inanimate, schiavi, animali, ecc. secondo il principio del ex iure quiritium, ossia una banale affermazione di appartenenza, proprietà. Presente anche nello ius quiritium, è la facoltà di un individuo di esercitare una potestà su persone libere.

Ius civile: da un momento non precisabile lo ius romano si arricchisce di nuove prospettive si qualifica ius civile, diritto dei cittadini romani. Le fonti di questo diritto furono i mores, le leges, l'interpretazione pontificale. Esso comprendeva in sé lo ius quiritium, ma rispetto ad esso era molto più ampio. In questo periodo particolare vennero definite tre posizioni giuridiche differenti:

  • Il potere era espresso in forma di potere su cose o persone - patria potestas - che il titolare affermava spettargli.
  • In termini di servitù usufrutto che il titolare pretendeva competergli.
  • O in termini di - oportere - che il creditore pretendeva gravare sul debitore, il quale era tenuto a mantenere un certo comportamento nei confronti del creditore. Questo obbligo di comportamento è appunto definito oportere.
  • L'età pre-classica: a metà circa del 3 secolo a.C. Roma, ma più specificamente la Roma repubblicana, passa un periodo di crisi. La sua sfera di influenza in tutto il Mediterraneo si intensifica, assoggetta i popoli che si affacciano al Mediterraneo, Roma adesso si organizza in province, il suo assetto commerciale e normativo si amplia sempre di più, e la repubblica e le sue istituzioni trovano così la loro fine.

I caratteri del ius: per quanto attiene al diritto privato, vennero individuate, riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche soggettive e furono repressi nuovi illeciti privati. Ma soprattutto diede nuovo riconoscimento ai negozi giuridici, il diritto romano perse uno degli aspetti che in quel periodo lo avevano penalizzato, cioè la povertà di strutture.

Le fonti: i mores e le leges mantennero ancora la loro importanza all'interno dello scenario giuridico, di leges rogatae proprie del diritto privato però ne vennero emanate ancora poche. I pontefici in questo periodo andavano perdendo la loro autonomia, il loro primato in materia giuridica. Entrarono nello scenario della giurisprudenza il giurista laico e il preteore.

La giurisprudenza: nel corso della storia romana si farà riferimento alla giurisprudenza come la scienza del diritto - iuris prudentia - essa infatti era una vera e propria fonte del diritto oggettivo, il parere degli esperti giuristi veniva col tempo considerato vero e proprio ius; in particolare fonti dello ius civile. Vediamo anche come dei privati, laici, cominciano ad operare nel campo che prima era unicamente dei pontefici, questo accadde...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittorio.dimiceli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Felici Maurilio.
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