Lez. 29.09
Il diritto soggettivo e il diritto oggettivo
Il diritto soggettivo è l’insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica. Il dovere è una legge morale, non necessariamente scritta ma riconosciuta dalla coscienza, che impone di osservare gli impegni che ognuno contrae con gli altri per il fatto stesso di vivere in società, a Roma. A differenza del diritto soggettivo, il diritto oggettivo è l’insieme di norme giuridiche.
Il diritto romano dà conoscenza sull’esperienza giuridica antica del mondo romano, elaborato, fondazione 754, dall’VIII secolo a.C. al XVI secolo d.C. (13 secoli di storia), 565 d.C., dopo la fine dell’Impero Romano d’Oriente di Giustiniano.
Per diritto privato s’intende quel diritto tra le relazioni di privato, problemi tra individui, comprende le norme sulle persone e famiglie e tocca tutto il profilo dei diritti reali, es. diritto di proprietà. Tocca poi le obbligazioni e i contratti. Diritto privato riguarda le successioni, cioè diritto ereditario. Nel diritto romano privato troviamo anche il processo per come gestivano le loro controversie. Il diritto romano si studia come base dei diritti europei moderni, per capire le radici dei moderni diritti europei e privati, nazionali e no, relative all’esperienze dell’Europa continentale. Sarà poi alla base dei diritti europei attuali.
La compilazione giustinianea
Opera immensa “la compilazione Giustinianea” e delle vicende che l’hanno toccata dopo la sua creazione. Per compilazione Giustinianea intendiamo il Corpus Iuris Civilis, chiamata così da Gotofredo, è il nome che diamo a questa compilazione ed è il nome più modernizzato. Razionalizzazione del diritto romano voluta e compiuta da Giustiniano.
Giustiniano regna dal 527 e 565 d.C., sesto secolo dopo Cristo. Il problema pratico a crisi voleva trovare una soluzione. Nei tribunali dell’impero c’erano molti problemi nella giustizia, la certezza delle norme giuridiche, erano ancora in vigore norme giuridiche molto antiche che erano state prodotte nei secoli precedenti. Molto spesso era difficile fare chiarezza, magari nello stesso problema si trovavano diverse norme quindi in contrasto tra di loro. Giustiniano pensa a questa grande opera per selezionare il materiale normativo che poteva essere ancora utile in quel momento storico. (Eliminazione).
Le norme venivano da due origini:
- Costituzioni imperiali sono atti che provengono dall’imperatore, quindi norme emanate dall’imperatore. In questo momento storico il diritto viene fatto attraverso emanazioni costituzionali. I commissari hanno selezionato le costituzioni ancora utili e applicabili da poter essere efficaci dal punto di vista giuridico e hanno raccolte nella compilazione Giustinianea nella parte Codice Giustinianeo, Codex.
- Materiale giurisprudenziale, attività dei giuristi prudentes.
Il codice
Il Codice è stato creato nel 529, però poi è stato rivisto e nel 534 seconda edizione, quella che conosciamo noi, resa necessaria fra l’altro dalle molte costituzioni emanate nel frattempo da Giustiniano. È diviso in 12 libri suddivise per argomento, istituzioni giuridiche indicando anche il nome dell’imperatore che ha emanato quella costituzione. Il codice è anch’esso una raccolta di provvedimenti promulgati dagli imperatori. Per comporre questa raccolta furono sfruttati anche i precedenti codici, es. Codice Teodosiano.
Il materiale giurisprudenziale e i prudentes
In età classica c’è un fenomeno importante rappresentato dalle figure non paragonabili a nulla. Sono soggetti privati senza incarico pubblico che si dedicano allo studio del diritto in modo scientifico e lo approfondiscono e svolgono diverse attività come consulenza nei confronti di altre persone. Oltre a fare consulenza ai privati davano consigli anche a magistrati, figure pubbliche con ruolo importante dell’ordinamento giuridico.
Insegnavano anche nelle scuole il diritto, risolvendo casi pratici veri o inventati. Le soluzioni potevano essere anche nuove, risolvendo casi che si presentavano ricorrendo a norme giuridiche oppure creandole nel caso in cui non sia possibile risolverle con le norme presenti. Scrivevano libri di diritto che potevano essere opere generale, opere più approfondite dedicato ad un determinato argomento.
Per la interpretio dei giuristi romani si è parlato di interpretazione creativa, in quanto essa non è un’attività meramente logica di chiarimento, ma pur partendo da spunti obiettivi arriva a creare principi e istituti giuridici nuovi. Altra interpretazione è quella degli atti negoziali privati specie quelli di mortis causa ossia fondamentalmente dei testamenti, in ordine alla quale sembrerebbe documentabile una significativa evoluzione nell’atteggiamento dei giuristi romani.
Interpretazione basata e sul valore oggettivo ossia sul significato corrente delle espressioni adoperate del testatore, interpretazione tipica, mentre interpretazione più duttile che teneva conto persino del particolare significato che le espressioni stesse avevano per colui che le aveva impiegate, interpretazione individuale.
L’attività dei giuristi si chiama giurisprudenza, cioè la conoscenza del diritto. Questo termine oggi ha un significato più tecnico ossia insieme delle sentenze di un determinato giudice. Questa attività finisce con l’età classica, perdendo il suo ruolo con voce attiva nella creazione del diritto, ma quello creato precedentemente continua ad essere applicato anche nell’età classica. Sistema complesso in quella un determinato problema poteva essere disciplinato dalla visione dei giuristi e dalle costituzioni imperiali.
Il digesto o pandette
Esiste una selezione di passi di questi giuristi, andando a creare il Digesto o pandette. Digesto o pandette realizzato fra il 530 e il 533. È la parte più significativa di Giustiniano ed è un volume diviso in 50 parti, è un’altra parte della compilazione Giustinianea che è stato costruito e contiene del materiale normativo diverso dalla costituzione imperiale, ma contiene passi, brani, frammenti, ogni frammento selezionato conserva l’incriptio cioè l’indicazione dell’opera da cui proviene, che vengono da opere scritte dai giuristi di età classica, 27 a.C.-284 d.C. 284 inizia Diocleziano con cui finirà l’età classica.
L’ordine complessivo responsa, con il quale è esposta la materia è il, ossia raccogliere. Per quanto riguarda il Digesto bisogna far cenno alle modifiche che potevano essere integrative o omissive ed erano espressamente autorizzate da Giustiniano.
Le istituzioni e le novelle
Terza parte della compilazione. Le istituzioni sono composte di quattro libri diversi, divisi in titoli e sono manuali per lo studio del diritto privato, è applicabile in tribunale. Le istituzioni contengono anche molti riferimenti al diritto giustinianeo e derivano da Gaio, un giurista che ha lavorato nel secondo secolo d.C. È rimasto celebre perché era semplice, efficace.
Il manuale di Gaio lo abbiamo conosciuto per via diretta ed è l’unica opera dei giuristi di età classica a cui abbiamo avuto accesso, la sua conoscenza diretta perché nel 1816 nella biblioteca Capitolare di Verona uno studioso, Nabor, faceva delle ricerche in queste biblioteca e aveva trovato un manoscritto con le lettere di San Girolamo, notando che i manoscritti erano state scritte sopra qualcosa e con reagenti siamo risaliti all’opera sotto. Opera di Gaio modello per Giustiniano.
Ultima parte composta dalle novelle Giustinianee, cioè nuove costituzioni che Giustino stesso ha emanato dopo la seconda edizione del codice. Dopo la sua morte sono state raggruppati in raccolte.
Le istituzioni, il Digesto e il Codice, con l’aggiunta delle Novelle costituiscono il Corpus Iuris Civilis, così chiamato nel XVI secolo della nostra era in contrapposto al Corpus Iuris Canonici, raccolta di norme della Chiesa Cattolica.
Lez. 30.09
Dopo la compilazione giustinianea
Dopo la compilazione Giustinianea? Viene poi trasmessa anche nella parte occidentale, conquistando con guerre le terre della parte occidentale, facendo così invia le sue copie della compilazione Giustinianea. Conquista territori = applicazione della sua compilazione Giustinianea.
Nel 554 la parte occidentale è torna sotto al potere di altri imperi, andando in crisi. Inoltre, nei secoli successivi decade un po’ ma continua ad esserci, intorno all’anno 1000, anno di grande rialzo economico e commerciale. 1088 anno in cui viene fondata la prima università occidentale e si trova a Bologna. A Ferrara nasce nel 1391. Diritto lo si studia a partire dai testi della compilazione Giustinianea.
Glossatori e commentatori
I primi giuristi che insegnano diritto a ragazzi da tutti i paesi europei. Scuola dei glossatori è la prima scuola di giuristi, ex. Irnerio. Si chiamano glossatori perché prendono testi della compilazione per poi studiarlo e commentarlo con appunti sul margine delle pagine dando vita alle glosse. Quindi le Glosse cosa sono? Appunti scritti nel margine bianco del libro. Tendenzialmente riguardano singole parole commentate, cercando di spiegare il significato e fare collegamento. Si forma una grande massa di Glosse e vengono raccolte nella Magna Glosse.
Ulteriore scuola che studia diritto romano in modo diverso rispetto ai Glossatori e sarà la scuola dei commentatori, i quali studiano e spiegano i testi della compilazione Giustinianea e lo commentano nel modo più articolato mettendolo in armonia con norme di alta provenienza. Il diritto canonico prodotto dalla chiesa era anche esso un diritto importante.
Il diritto comune
In questo modo si forma una massa di norme largamente ispirato al diritto romano che prende il nome di Diritto Comune che si applica in tutta Europa e alla vita di tutti i giorni, gli studenti europei si muovono per studiare.
Il Diritto Comune chiamato anche Ius Comune Europeo riguarda solo l’Europa Continentale! Il diritto romano è a tutti gli effetti il diritto che si applica in Europa.
Questo processo si interrompe intorno al XVIII e XIX secolo perché si afferma un nuovo movimento culturale chiamato Illuminismo. Questo movimento si fonda su idee molto radicali verso la semplificazione. Gli illuministi fanno proprio una battaglia culturale. Cesare Beccaria scrive i diritti delle pene. Secondo gli illuministi lo strumento fondamentale per rendere il diritto efficace è il codice, così poi i giudici usi rifanno alle norme contenute nei codici non dovendole interpretare.
Si affianca a questa impostazione culturale la novità della nascita degli stati universali iniziano a darsi i codici. Il Codice civile Francese entra in vigore nel 1804 e che è il codice attualmente vigente. Codice Napoleonico. 1811 entra in vigore il Codice civile austriaco, in Italia prima della unita ci sono varia codificazione pre unitarie e il primo Codice civile unitario è nel 1865, in Germania arriva solo 1900.
Con l’entrata in vigore dei codici civile si pensava che il diritto comune fosse finito e invece sono imbevuti di principi del diritto romano perché era stato trasmesso dai giuristi che studiavano a Bologna e poi andavano in giro per l’Europa.
Ci sono più diritti reali e il principale è il diritto di proprietà.
Il diritto romano alle base della esperienza codicistiche della Europa orientale. Si creò un diritto privato comune con progetti, studi volti a proporre a costruire ed invidiare i principi comuni a tutti i paesi europei. Prospettiva di una costruzione di un Codice civile europeo comune che supereranno ogni Codice civile di ogni paese. Prospettiva molto ideologica. Questi progetti tengono in considerazione molto ideali, norme e principi del diritto romano.
La formazione del diritto romano
Il diritto romano si è formato il 13 secoli di storia attraverso meccanismi molto diversi fra di loro. Le norme, le regole, i principi sono stati creati e prodotti con meccanismi i più disparati. È naturale che nella Roma dell’VIII secolo c’erano norme diverse rispetto alle norme di Roma Costantinopoli. Le norme si producono con modalità differenti e fenomeni paragonabile alla nostra sono molto presidiabili.
Bisogna suddividere la storia romana per età:
- Età arcaica dalle origini dal 754 a.C., VIII secolo, coincide con la forma monarchica e con parte dell’età repubblicana. Si chiude nel 367 a.C. problemi.
Età arcaica
Roma ha una comunità di persone che si dedicano all’agricoltura e allevamento con principi fondamentali ruotano attorno alla terra e alla famiglia. Il diritto in questo momento storico è dato soprattutto dalle consuetudini = mores, cioè il costume. Consuetudini significa fare qualcosa perché si fa così da sempre. Non sono introdotti da re con atti, sono di origine consuetudinaria.
Legato a questi costumi c’è l’attività di giuristi, molto diversi dai classici, che studiano le consuetudini e fanno consulenza ai cittadini che non le conoscono. Sono giuristi che sono anche sacerdoti e vengono chiamati pontifices, classe sociale più elevata ed erano gli unici che potevano studiare e conoscere il diritto.
Momento storico in cui diritto e religione sono molto legati fra di loro, molto difficile da distinguere la norma giuridica e la norma cattolica, molto sovrapposte tra loro. Il diritto ha delle caratteristiche particolari quasi sacralità. Caratterizzati dal formalismo. Esiste il fenomeno della legge, meno rilevante, atti dettate dal re al popolo e poi leggi pubbliche cioè atti approvate dalle assemblee pubbliche, leggi regie.
Es. Legge delle 12 tavole, incise negli anni 451 e 450 a.C., è un corpo organico di norme scritte che fissano e stabilizzano i principi consuetudinari che regolano la convivenza a Roma. Da quel momento prende inizio e si sviluppa l’elaborazione giurisprudenziale del diritto. Questa attività viene svolta, in un primo momento, dal collegio sacerdotale dei pontefici, pontifices, ma successivamente da giuristi laici.
I diversi piani normativi
Inoltre, nel diritto romano vi sono diversi piani normativi che si affiancano e sono:
- Ius civile.
- Ius honorarium.
- Ius gentium.
Diritto creato dagli imperatori, diritto prodotto dai giuristi. Tutti i popoli che si governavano utilizzando leggi e mores, impiegano in parte un diritto loro proprio e in parte un diritto comune a tutti gli uomini. Il diritto che ciascun popolo stabilisce per sé stesso è il suo proprio diritto e si chiama diritto civile, Ius Civile, cioè il diritto di quella comunità, invece quel diritto stabilito fra gli uomini dalla naturale ragionevolezza, è osservato allo stesso modo da tutti i popoli è chiamato diritto delle genti, Ius Gentium.
Sempre guardando l’esposizione di Gaio, si osserva che gli enuncia e definisce quelle che vengono presentate come fonti non del diritto ma degli Iura, ossia dei vari diritti del popolo romano, prospettando una gerarchia che vede al primo posto le leggi e successivamente tutti gli altri atti cui era stata riconosciuta più o meno pacificamente nel tempo forza di legge; si tratta di plebisciti, senatoconsulti, costituzioni imperiali, editti magistratuali, responsa prudentium cioè la risposta dei giuristi. Con il termine iura quindi si indicano le fonti che non riguardano un unico ius, ma due: ius civile e ius honorarium.
Fonti di ius civile sono:
- Le leggi, in quanto emanazioni della volontà delle assemblee popolari, sono solo un ricordo.
- I plebisciti ossia le delibere delle assemblee plebee.
- La senatoconsulti dove originariamente erano semplici pareri del senato dei magistrati poi produttori di norme nei primi tempi del principato.
- Le costituzioni imperiali.
Gli editti dei magistrati sono fonti di ius honorarium cioè quel diritto che si trova spesso in contrapposizione allo ius civile, essendo appunto stato introdotto per aiutare, integrare e correggere lo ius civile. Dagli editti dei magistrati lo ius honorarium in realtà deriva solo in modo mediato e indiretto.
I magistrati, in questo caso il pretore urbano e peregrino nonché i governatori provinciali non dettavano infatti norme di comportamento per gli altri, ossia il diritto sostanziale, ma indicavano i mezzi di tutela processuale e principalmente gli schemi delle azioni che essi stessi si impegnavano a dare ai privati.
Il diritto prodotto dagli imperatori può ricordarsi che l’unica fonte del diritto di quell’epoca erano le constitutiones. Di queste Gaio ricorda soltanto i dicreta o sentenze emanate in sede di cognitio extra ordem per la decisione di singole controversie, gli edicta o statuizioni di carattere generale in quanto dettate dal popolo e infine le epistulae ossia le lettere indirizzate in risposta a quesiti dei funzionari.
Età pre classica
Età pre classica dal 367 a.C. al 27 a.C. Pretore urbano.
Nel 367 viene intuitivo un magistrato che si chiama prima non esisteva, molto importante nello sviluppo del diritto privato. Nel 27 a.C. inizia l’età classica, anni con al potere Ottaviano. Ci sono le leggi pubbliche, attività dei giuristi che in età pre classica venivano studiati anche dai laici, sparisce la stretta connessione tra legge e chiesa il pretore.
C’è anche un fattore di sviluppo che è magistrato che crea diritto e ha giurisdizione. Il pretore non è un giudice e ha giurisdizione cioè può dire il diritto. Il pretore ascoltava le parti, cercava di capire le dinamiche e individua il rimedio giuridico adatto a quel caso. Individuato il rimedio giuridico manda le parti davanti a un giudice, cioè il pretore imposta solo la controversia scrivendo un documento chiamato formula che contiene le indicazioni. Il giudice era un cittadino privato che poteva svolgere questa mansione.
Il pretore trova il rimedio nelle consuetudini, legge pubbliche e leggi regie. Ha un potere più ampio, nel caso in cui non trovi un rimedio già esistente lui può crearlo. Nel caso in cui si conclude un contratto creato da loro, il pretore farà alcune valutazioni tra utili ed equo inventa la nuova regola, facendo progredire il diritto. Il pretore può andare contro il diritto esistente, imbattendosi in una norma non equa e consona e quindi disapplicazione il diritto già esistente, in questo modo troviamo il diritto pretorio e il dir
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