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Primi: ordinamento

L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.

Non ogni forma di collaborazione umana dà luogo ad una collettività, questa qualifica è riservata agli agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato, occorrono 3 condizioni:

  • Pacifica convivenza dei singoli.
  • Che queste regole siano stabilite da appositi organi, regolamentate per struttura e competenze organizzative.
  • Le regole di condotta quanto le regole di struttura vengano effettivamente osservate (principio di effettività).

Ordinamento = come diritto oggettivo di una collettività che gestisce un sistema di regole che organizzano la vita sociale.

Norma giuridica

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita della comunità, chiamate norme, il sistema di regole rappresenta il diritto della società, e il senso oggettivo ogni norma si dice giuridica (in quanto appartiene allo IUS).

La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di “autorità”, suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati, in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce a formare.

È eteronoma = cioè imposta da altri, dall’ordinamento nel suo complesso.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti e la norma è espressione della volontà di un organo investito dal potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico.

La legge = è un atto o documento normativo, elaborato da organi a ciò competenti (70 Cost), che contiene norme giuridiche.

Diritto positivo insieme delle regole di quella società →

Diritto naturale che non riesce a trovare un fondamento univoco →

La fattispecie è la parte della norma che descrive l’evento che intende regolare e può essere:

  • Astratta = il fatto non concretamente accaduto, ma descritto ipoteticamente.
  • Concreta = il fatto o complesso di fatti si sono realmente verificati.
  • Semplice = unico fatto. Complessa = pluralità di fatti.

Sanzione = le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione).

I caratteri essenziali della norma giuridica sono: (secondo principio di eguaglianza)

  • Generalità = la legge non deve essere dettata per i singoli individui, ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
  • Astrattezza = la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte, per situazioni ipotetiche e rispettando il principio di Eguaglianza dell’art 3 Cost sia formale che sostanziale.

Fonti CV e struttura Codice Civile

Libro I = delle persone e della famiglia art 1-455.

Libro II = delle successioni art 456-809.

Libro III = proprietà 810-1172.

Libro IV = obbligazioni 1173-2059.

Libro V = lavoro 2060-2642.

Libro VI = tutela dei diritti 2643-2969.

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, regola la loro azione nell’interesse della collettività. Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati (es. associazioni).

Norme cogenti vs norme derogabili

Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) e inderogabili (o cogenti), quelle inderogabili sono norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli. Mentre le norme derogabili sono quelle la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.

Poi ci sono le norme suppletive, che sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie.

Per fonti legali di produzione di norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto.

Gli atti sono fonti che si manifestano in esplicazioni dell’attività di un determinato organo o autorità muniti di potere di produrre norme come il Parlamento.

La norma può nascere anche da un semplice fatto, come una consuetudine.

Tra le fonti di produzione si distinguono le fonti di “cognizione”, cioè i documenti e le pubblicazioni ufficiali (es gazzetta ufficiale).

Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica e regolarne il rapporto gerarchico, la gerarchia esprime una regola di produzione, che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme appartenenti a fonti diverse.

Con la Costituzione del 48 la gerarchia delle fonti “interne” è: principi fondamentali (da cui discendono i diritti inviolabili) contenuti nella Costituzione o dalle leggi di rango costituzionale, leggi ordinarie, regolamenti, norme corporative e gli usi. Poi ci sono le leggi regionali e le norme comunitarie.

La Costituzione non disciplina soltanto il procedimento di elaborazione delle leggi, ma pone regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali dell’attività del legislatore (es. il principio dell’art 3 Cost).

Le leggi costituzionali sono approvate con un’apposita procedura regolata dal 138 Cost.

Una legge ordinaria non può né modificare la Costituzione o altra legge di rango costituzionale, a presidio di questa rigidità costituzionale è stata istituita la Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di una legge ordinaria sono in conflitto con norme costituzionali (134 Cost).

Le leggi statali ordinarie sono approvate dal parlamento con una procedura dettagliatamente disciplinata dalla Costituzione (70).

La legge ordinaria può abrogare o modificare qualsiasi norma avente valore di legge, mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva.

Alle leggi statali sono equiparati sia i dl sia dlgs, provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento, rispettosi della legge di delega, e convertiti dal Parlamento entro 60 giorni.

La legge ordinaria può essere abrogata con referendum popolare (75).

Subordinate alla legge ci sono altre fonti di diritto (1 preleggi) come i regolamenti, gli usi o consuetudini.

I regolamenti sono fonti secondarie del diritto e possono essere emanate dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, possono riguardare le materie più varie come l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici.

Fonti comunitarie

Hanno valore prevalente rispetto alle leggi ordinarie statali e sono il Trattato sull’Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e la Carta dei diritti fondamentali che costituiscono le fonti originarie del diritto comunitario.

L’art 11 Cost dà prevalenza al diritto comunitario sulle fonti interne e l’equiparazione dei Trattati alla Carta costituzionale. Le fonti derivate sono:

  • Regolamenti = sono atti di portata generale e obbligatori in tutti i loro elementi, contengono norme applicabili dai giudici dei singoli Stati membri senza bisogno di recepimento, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna ed applicare la norma regolamentare.
  • Direttive = si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri ed hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, a differenza dei regolamenti non sono immediatamente efficaci, ma devono essere attuate mediante l’emanazione di apposite leggi.
  • Decisioni = disciplinano normalmente situazioni ben definite, e sono vincolanti soltanto per i soggetti destinatari specificatamente individuati, come persone fisiche, giuridiche o Stati Membri.

Con l’entrata del trattato di Lisbona, le decisioni possono essere anche di portata generale.

La corte di giustizia dell’UE ha competenza in tema di interpretazione dei trattati.

Consuetudine

È strutturalmente subordinata alla legge, ha una rilevanza storica (secondo di CV: uso) sussiste quando ricorrono: la ripetizione, generale e costante in un certo ambiente, per un tempo protratto, di un certo tipo di comportamento osservabile (usus) come regola di condotta tra i privati, ed un atteggiamento di quel comportamento in quanto ritenuto doveroso e non semplicemente conforme a prassi.

Giuridicità della consuetudine uso recepito dall’interno di una determinata collettività di individui come fonte di regole giuridiche, coercitive.

L’art 8.1 preleggi stabilisce che = nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando da questi richiamati. E si chiamano consuetudini secundum legem quelle che operano in accordo con la legge in quando ad esse la legge fa rinvio.

Si dicono invece consuetudini praeter legem quelle che non sono richiamate da fonti scritte, ma potenzialmente rilevanti come fonti integrative della disciplina posta dalle fonti scritte.

Art 12.2 preleggi = il ricorso alla consuetudine è consentito soltanto quando il caso in esame non può essere deciso per analogia o non ricade sotto nessun principio generale.

Norme eccezionali, destinate ad essere applicate a situazioni particolari ad un numero finito di casi ES = Esenzione pagamento tasse alluvione.

Norme congiunturali = Norme che mancano dei requisiti di generalità e astrattezza.

L’articolo 14 preleggi stabilisce il divieto di applicazione dell’analogia delle leggi penali e delle norme eccezionali.

Efficaci nel tempo

Entrata in vigore della legge = per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede che (oltre all’approvazione delle due Camere), la promulgazione del PDR entro un mese dall’approvazione, la pubblicazione in GU e il decorso di una vacatio legis di 15 giorni.

Abrogazione = per abrogare una disposizione occorre l’intervento di una disposizione nuova di pari valore gerarchico, una legge non può essere abrogata che fa una legge posteriore (art 15 preleggi).

Può essere:

  • Espressa = la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore.
  • Tacita = se, in assenza di una dichiarazione esplicita, le norme posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti o introducono una nuova regolamentazione dell’intera materia, che deve ritenersi assorbita o sostituita integralmente da norme più recenti.

Diversa dall’abrogazione è la deroga, che si ha quando una nuova norma sostituisce la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi.

Oppure referendum popolare se = 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali.

L’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, invece la dichiarazione di incostituzionalità, annulla la disposizione ex tunc, come se non fosse mai esistita.

Irretroattività

L’art 11 preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, la norma è retroattiva invece quando attribuisce conseguenze giuridiche a fattispecie concrete verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento la norma incriminatrice penale non può in nessun caso essere retroattiva.

Successione di leggi/disposizioni transitorie

Il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la vecchia e la nuova legge con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie, può accadere che il legislatore non abbia previsto alcuni casi, e allora sorgono questioni di diritto transitorio o di successione di leggi nel tempo. E vi sono 2 teorie:

  • La legge nuova non può colpire i diritti che sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (teoria del diritto quesito).
  • La legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati sotto la legge precedente, o se da questi fatti siano pendenti gli effetti (teoria del fatto compiuto) maggiormente seguita.

Interpretazione

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione nella vita della collettività di norme di organizzazione o di norme di struttura e la loro applicazione consiste nell’effettiva creazione degli organi previsti e nel loro funzionamento, se si tratta di norme di condotta la loro applicazione consiste nel non fare ciò che è proibito e nel fare ciò che è doveroso.

È compito dello Stato curare l’applicazione delle norme di diritto pubblico, mentre l’applicazione di norme di diritto privato non è imposta in modo autoritario, ma è lasciato alla prudenza e al buon senso dei singoli.

Interpretazione legge = comprende il valore precettivo, cioè la regola affermata dall’enunciato legislativo, e l’interprete sceglie la soluzione più appropriata.

Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in via generale ed astratta: all’interprete spetta decidere (e interpretare), rispetto al caso concreto attingendo a criteri di decisione extra o meta-legislativi.

Il conflitto tra le fonti si supera ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti (es. le norme costituzionali prevalgono su quelle ordinarie).

  • Criterio cronologico = la norma posteriore prevale sulla anteriore.
  • Criterio di specialità = le leggi speciali derogano le leggi generali, spesso però è indispensabile ricorrere ad applicare un’unica norma (ricostituzioni sistematiche).

Tra i più significati possibili che si possono attribuire ad una norma deve essere preferito quello conforme alla Costituzione, e si parla di interpretazione costituzionalmente orientata.

Interpretazione dichiarativa quando è data nel senso più immediato.

Interpretazione correttiva quando il processo interpretativo attribuisce ad una disposizione un significato diverso da quello che apparirebbe.

Per quanto riguarda i soggetti che svolgono l’attività interpretativa si distingue in:

  • Interpretazione giudiziale = attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è compiuta da giudici dello Stato nell’esercizio della loro funzione. L’interpretazione della disposizione del caso concreto riguarda solo le parti, mentre la sentenza può anche assumere valore di precedente (come per il Common Law).
  • Interpretazione dottrinale = è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, che si preoccupano di raccogliere il materiale utile all’interpretazione delle varie disposizioni.
  • Interpretazione autentica = cioè che proviene dallo stesso legislatore, ha carattere vincolante ed efficacia retroattiva, e si differenzia da quella novativa che ha efficacia solo per i fatti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore (ex nunc).

Regole dell’interpretazione

L’indagine dell’interprete non si limita alla lettera della legge, ma si interessa anche all’intenzione del legislatore, e si tenta di individuare non tanto l’intenzione del legislatore, ma lo scopo che la disposizione persegue:

1. Criterio logico, attraverso l’argomentum a contrario (che è conforme ad escludere dalla norma quando non vi appare espressamente compreso)

  • L’argomentum a simili, volto ad estendere la norma per ricomprendervi anche fenomeni simili a quelli risultanti dal contenuto della disposizione.
  • L’argomentum a fortiori, volto ad estendere la norma in modo da includere fenomeni che a maggior ragione meritano un trattamento riservato rispetto a quello del contenuto letterale delle disposizioni.
  • L’argomentum absurdum, volto ad escludere che l’interpretazione dia luogo ad una norma assurda.

2. Criterio storico = secondo cui nessuna disposizione spunta all’improvviso in un ordinamento, e comprende quindi le analisi delle motivazioni, delle modifiche e delle interpretazioni e applicazioni precedenti di un determinato istituto.

3. Criterio sistematico = per determinare il significato di una disposizione è indispensabile collocarla nel quadro complessivo dell’ordinamento in cui va inserita, per evitare contraddizioni/ripetizioni.

4. Criterio sociologico = la conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti è fondamentale per ottenere un’interpretazione congruente alle realtà disciplinate e su cui quelle regole sono destinate ad avere efficacia.

5. Criterio equitativo = volto ad evitare interpretazioni contrastanti con il senso di giustizia della comunità.

Analogia

Il giudice può trovarsi di fronte a lacune dell’ordinamento che nessuna norma positiva prevede e risolve, e in questi casi deve procedere per analogia, le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe.

Ragionamento per analogia = significa applicare ad un caso non regolato una norma non scritta desunta, da una norma scritta che però è dettata per regolare un caso diverso, anche se simile a quello da decidere.

L’analogia non è consentita né per le leggi penali né per quelle che fanno eccezione a regole generali ex art 14 preleggi.

Conflitti di leggi nello spazio

Se un cittadino italiano sposa una cittadina francese, si pone il dubbio su quale sia l’ordinamento competente a regolarli, delle regole uniformi sono fornite dalle convenzioni internazionali ma non sono sufficienti perché vincolano solo gli Stati che vi aderiscono.

Vengono allora elaborate norme di diritto internazionale privato che stabilisce quale tra le varie leggi nazionali, che siano tutte astrattamente applicabili ad un rapporto che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse.

Il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve applicare, nel caso in cui debba decidere una controversia relativa ad una fattispecie che presenti elementi diversi rispetto al nostro ordinamento giuridico.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilPostino44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.
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