La società in accomandita semplice (S.A.S.)
Definizione
La s.a.s. è una società di persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari ed i soci accomandanti.
I soci accomandatari rispondono dei debiti sociali in maniera illimitata e solidale (come nella s.n.c.).
I soci accomandanti, invece, rispondono unicamente entro i limiti della quota conferita.
Mentre i soci accomandatari rischiano nella società l’intero loro patrimonio personale, quelli accomandanti rischiano di perdere solo quanto conferito.
Amministrazione
Per questo motivo, l’amministrazione della società spetta necessariamente ai soci accomandatari. Per quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda l’amministrazione e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le maggioranze determinate in base alla misura della partecipazione degli utili.
Per quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda l’amministrazione e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le maggioranze determinate in base alla misura della partecipazione degli utili.
Il socio accomandante ha il divieto di compiere atti di amministrazione e di ingerirsi* nella gestione sociale (se lo fa diviene illimitatamente responsabile come se fosse accomandatario o può andare incontro all’esclusione dalla società).
*Ingerenza = partecipare ad un affare o un’attività.
È loro invece consentito di:
- Trattare o concludere affari in nome della società tramite una procura sociale (= delega) per i singoli affari;
- Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, cioè la loro attività materiale o intellettuale;
- Dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo.
Diritti degli accomandanti
Gli accomandanti, però, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Essi hanno poi il diritto di trattenersi gli utili riscossi in buona fede, a patto che si verifichino le seguenti condizioni:
- Bilancio regolarmente approvato e di cui risultino gli utili;
- Che gli accomandanti abbiano riscosso questi utili;
- Che al momento della riscossione fossero in buona fede.
Se invece la riscossione è avvenuta in mala fede o senza che gli utili risultassero dal bilancio regolarmente approvato allora è ammesso l’obbligo della restituzione.
Tras
-
Diritto commerciale - Società in accomandita semplice
-
Diritto commerciale - società in accomandita semplice
-
Diritto commerciale
-
Diritto privato e commerciale - SAS - Società in Accomandita Semplice