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Diritto penale II

Affermazione di Pisapia (penalista) → scrisse “la parte speciale è il vero diritto penale di cui la parte generale rappresenta l'introduzione e la premessa” → perché nella parte speciale si fanno le scelte di incriminazione, cioè è qui che si individuano quali comportamenti punire; le norme di parte generale sono essenziali per consentire l'applicazione delle norme di parte generale.

Punto di vista storico → in alcuni codici preunitari, non c'era una parte generale → solo a partire dall'800 vi è la distinzione → perché la parte generale nasce da un processo di generalizzazione di elementi delle singole fattispecie incriminatrici (nella parte generale → dolo, colpa, nesso di causalità, evento, ecc.. → vanno concretizzate nelle singole fattispecie) → storicamente i diversi ord si trovano di fronte ai fatti di reato e solo attraverso la riflessione scientifica si individua gli elementi di carattere generale comuni alle fattispecie.

Rapporto tra parte generale e parte speciale

La parte generale come interagisce con quella speciale? Nella parte generale individuiamo gli elementi di struttura del reato (elementi sogg e ogg), i principi che regolano la legge penale, le forme di manifestazione del reato e le conseguenze sanzionatorie.

Nella parte speciale troviamo le norme incriminatrici.

Il rapporto tra le due parti è un rapporto di integrazione reciproca → questo vale sia in senso positivo che negativo: in senso positivo perché a volte è lo stesso legislatore che prende posizione (es. il reato di abuso d'ufficio richiede che il fatto sia commesso intenzionalmente, cioè procura un danno o un profitto → “intenzionalmente” = il legislatore prende una posizione sull'elemento sogg → quello è un delitto doloso → ma il legislatore dice che qui non valgono le regole generali del dolo, ma qui il dolo è solo intenzionale (le forme del dolo sono dolo intenzionale, diretto ed eventuale) → il dolo nell'abuso di ufficio è solo intenzionale.

In senso negativo → può essere che il legislatore non abbia preso posizione → quindi si applicano le regole di carattere generale (es. la norma che punisce l'omicidio doloso all'art. 575 è compatibile con tutte le forme del dolo perché qui il legislatore non ha preso una specifica posizione).

Mentre la parte generale ha carattere di sistematicità. La parte speciale si presenta connotata dalla frammentarietà = il diritto penale non punisce a 360° qualunque offesa a un bene giuridico, ma seleziona i beni giuridici e le modalità di aggressione → l'illecito penale si dice che non è di lesione, ma di modalità di lesione.

Norme nella parte speciale

Nella parte speciale, non troviamo solo delle norme incriminatrici (non solo fattispecie di reato), ma anche norme diverse → es. norme derogatorie (= norme che derogano a disp di parte generale → es. reati in tema di violenza sessuali → disciplina diversa per quanto riguarda l'elemento sogg); le circostanze del reato sono molto utilizzate dal legislatore negli ultimi anni per differenziare il trattamento sanzionatorio e per consentire l'applicazione di certe regole che si agganciano a certe circostanze (circostanze specifiche per certe fattispecie); norme sulla non punibilità = il legislatore deroga in certi casi al principio generale in forza del quale alla commissione di un reato segue l'applicazione di una pena (quando leggiamo una fattispecie incriminatrice dice che chi commette un certo fatto è sanzionato con la pena di “” → questa sequenza a volte viene infranta); norme definitorie → forse sarebbe meglio che stessero nella parte generale (nella parte generale → es. definizione di dolo/colpa, def di delitto politico) → nella parte speciale ne troviamo e abbiamo due tipi di norme definitorie: norme equiparatorie (= equiparano determinati concetti ad altri → es. nel delitto di furto c'è una norma che stabilisce che nel concetto di cosa mobile sono incluse anche le energie energicamente valutabili) e def interpretative (= danno una interpretazione di un certo termine → es. nei reati contro la PA la nozione di pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio (artt. 357-358).

Non valgono solo per interpretare le fattispecie nel titolo dove sono inserite, ma valgono agli effetti della legge penale → questo fanno le norme definitorie.

Importanza e limiti delle norme definitorie

Importanza e limiti delle norme definitorie.

Funzione: aiutare l'interprete nel chiarire la portata di una norma.

Però molte volte le def non sono così utili in quanto a volte presentano elementi di genericità che non consentono alla def di assolvere alla funzione di maggior chiarezza.

Sono def che vogliono utilizzare elementi di natura dogmatica → Le def non sono utili quando problema che si pone per le def di parte generale; nella parte speciale non si pongono problemi di natura dogmatica, ma problemi di def che non sono sufficientemente chiare.

Struttura del codice penale italiano

Il codice penale italiano è suddiviso in 3 libri → 1 libro si occupa del reato in generale (corrisponde alla parte generale); 2 libro → dedicato ai delitti; 3 libro → dedicato alle contravvenzioni.

Titoli → capi → sezioni.

Struttura del libro 2 → classifica i reati sulla base di un certo criterio → è un criterio che utilizza il bene giuridico come criterio di classificazione.

Il bene giuridico nel nostro ord può assolvere 3 funzioni: 1) funzione classificatoria → classifica una fattispecie nell'una o dell'altra parte del libro 2 → questa funzione non ci dice tutto del bene giuridico (il fatto che una fattispecie sia inserito in un titolo piuttosto che in un altro non significa che sia posta a tutela solo di quel bene giuridico → es. sequestro di persona a fini di estorsione (art. 630) → anche se sembra offesa la persona, in realtà lo troviamo tra i delitti contro il patrimonio → il legislatore ha preso in considerazione il profilo della richiesta estorsiva → quindi la classificazione ci dà un'indicazione sull'idea che il legislatore ha di tutela, però poi il bene giuridico si ricava dagli elementi costitutivi della fattispecie → nel caso di sequestro di persone, ci troviamo davanti a un reato plurioffensivo perché offende sia la libertà personale sia il patrimonio (questa è la funzione dogmatica del bene giuridico).

Funzione critica = il bene giuridico ha una funzione di delimitare il controllo penale.

Teoria del reato con offesa a un bene giuridico (principio di offensività in astratto) nasce anche in funzione di delimitazione delle scelte del potere legislativo: il legislatore non può considerare come reato qualsiasi fatto, ma solo fatti che siano offensivi di beni giuridici (questa è la funzione critica).

Oggi talvolta il bene giuridico svolge una funzione espansiva della tutela: c'è una tendenza oggi a riconoscere come penalmente rilevanti certe condotte in ragione della tutela del bene giuridico (rischio della “tirannia” dei beni giuridici). → es. nei delitti.

Quando leggiamo i vari titoli, vediamo che intervengono anche criteri diversi giuridici → es. delitti contro la persona abbiamo il bene giuridico che viene declinato in sotto-beni contro l'onore, contro la libertà individuale, ecc... modalità di offesa → es. Altre volte il criterio di sub-partizione all'interno di un titolo è dato dalle delitti contro il patrimonio vengono distinti in delitti mediante frode o violenza (2 forme di offesa tipiche del patrimonio).

Oppure si fa riferimento all'oggetto materiale (= cosa o la persona sulla quale cade la condotta del sogg → si distingue dall'oggetto giuridico = bene giuridico) → i delitti contro la fede pubblica si differenziano in base all'oggetto (es. falsi atti, falsità personali, ecc..).

Delitti contro la PA → distinti in relazione al soggetto attivo (es. delitti dei pubblici ufficiali contro la PA e i diritti dei privati contro la PA).

Modalità di classificazione delle disposizioni del codice penale

Modalità di classificazione delle disp del codice penale.

Se guardiamo all'elencazione del libro 2, comincia con i delitti contro la personalità dello Stato, contro la PA, ecc.. → quindi interessi di natura pubblicistica; mentre vengono collocati al fondo i delitti che riguardano la tutela di interessi individuali, personali o patrimoniali → questo ha consentito ai penalisti di dire che il libro 2 è strutturato secondo una modalità di progressione discendente: prima si dà rilevanza agli interessi di natura pubblica e gli interessi individuali vengono al fondo → questa è una marca del legislatore del 1930: lo Stato fascista tutela in via prioritaria gli interessi pubblici (c'è un significato ideologico).

Ma questo segnala anche di leggere i beni giuridici in chiave pubblicistica → es delitti contro la religione → se andiamo a vedere come erano strutturati prima del 2006, notavamo una tutela forte della religione di Stato (nel 1930, anche sul piano della tutela penale l'attenzione era la tutela della religione in quanto fatto istituzionale); es. delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio → ci sono delle fattispecie che prevedono una tutela strettamente connessa alla dimensione pubblicistica di questi beni (es. la rilevanza penale dello sciopero e della serrata → erano norme penali funzionali a tutelare l'impostazione corporativa dei rapporti di lavoro); delitti contro la moralità pubblica e il buon costume → la violenza sessuale era collocata qui (non era un delitto contro la persona).

Es. Norme in tema di aborto → erano contenute nel cp, poi sono state poste al di fuori.

Legislazione complementare e decodificazione

Le norme incriminatrici non sono solo nella parte speciale → c'è il settore della legislazione complementare: qui è inserita la maggior parte delle fattispecie → es. legislazione ambientale (c'è un testo unico sull'ambiente).

La legislazione complementare interagisce col codice penale.

Perché abbiamo l'incremento di questa legislazione? Nuove esigenze di tutela che a volte non vengono soddisfatte inserendo le nuove fattispecie nel cp (a volte l'inserimento fuori da cp ha una sua razionalità: norme di parte speciale penali strettamente connesse alla disciplina di carattere extra-penale).

Questo meccanismo di progressivo ampliamento della legislazione penale ha prodotto il fenomeno della decodificazione = è un fenomeno che è particolarmente evidente nel settore del diritto civile, ma anche presente nel sistema penale → questa decodificazione cosa produce? Il fatto che ci siano molte norme fuori dal cp comporta un problema di conoscibilità delle norme penali; per effetto della decodificazione, il cp ha perso la sua centralità con riferimento all'individuazione delle norme incriminatrici. Però bisogna tener conto della presenza della parte generale → nel cp abbiamo l'art. 16 dedicato alle leggi penali speciali: l'art dice che le disp del cp valgono anche per le norme di legislazione complementare → questa norma vuole garantire comunque la centralità delle norme del cp (il legislatore però può fare scelte differenti che derogano all'art. 16).

Quali sono gli effetti della decodificazione? Problema della centralità del cp, problema della maggior difficoltà di conoscere il contenuto della norma penale, problema di rischio di non tenuta sul piano della deterrenza → cioè: se le norme sono sparse nella legislazione complementare, allora anche la capacità di deterrenza della norma penale si riduce; inoltre vi è la formazione dei sottosistemi → la presenza di settori di legislazione penale disciplinati in specifici testi ha fatto sì che si sviluppassero per quelle norme delle regole diverse → es. in tema di contrasto alla criminalità organizzata → settore caratterizzato da regole specifiche, non solo sostanziali, ma processuali e di ordinamento penitenziario.

Principio di riserva di codice

Come contenere questa decodificazione? Era stata proposta da una commissione bicamerale del '97 di introdurre a livello costituzionale il principio di riserva di codice, cioè nuove leggi penali possono essere introdotte solo nel cp o in leggi organiche che disciplinano un certo settore → questa norma, secondo la bicamerale, doveva entrare in Cost.

Si voleva vincolare il legislatore e garantire maggior certezza sul contenuto della norma penale e si voleva limitare la decodificazione (oggi le norme che troviamo nella legislazione complementare vengono inserite, ma non in un testo complessivo che disciplina un intero settore).

Limiti della proposta? Il fatto che questo principio di riserva fosse previsto in una norma costituzionale → questo porterebbe dei problemi: potrebbero essere sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Questo spiega il progetto della commissione Grosso che ritiene di salvare il principio, però ritiene che vada inserito nel cp → mentre a livello cost, diventava un principio rigido, se lo inserisco nel cp, il principio è più debole e il legislatore può derogarlo.

Questa idea che aveva elaborato la commissione Grosso lo troviamo attuato con il d. lgs 21/2018 → ha dato attuazione al principio di riserva di codice → oggi nel cp troviamo l'art 3-bis → la ratio di questa disp è quella di cercare di rendere più compatta e organica la disciplina.

Rimane pur sempre un principio debole → il legislatore potrebbe derogare a questo principio.

Questo decreto non ha inserito solo il principio di riserva, ma ha fatto un'altra scelta importante: ha ricollocato alcune norme che erano contenute nella legislazione complementare e le ha inserito nel cp → es. interruzione della gravidanza.

Interpretazione delle norme di parte speciale

Interpretazione delle norme di parte speciale.

Interpretazione letterale (art. 12 preleggi) → spesso non ci è d'aiuto → si ricorre ad altri criteri di interpretazione: interpretazione storica (aiuta quando abbiamo a che fare con una fattispecie nuova bisogna capire le intenzioni del legislatore storico, anche se poi diventa preminente → interpretazione sistematica: bisogna considerare anche come quella norma si colloca all'interno delle disp del sistema.

Quest'ultima interpretazione è importante anche quando ci troviamo di fronte a dei concetti che si sono sviluppati in altri settori dell'ord giuridico → es. concetti come la proprietà, possesso → possono essere utilizzati anche quando si interpretano le norme penali che le utilizzano?

Altro principio → guarda allo scopo → interpretazione teleologica = si pone il problema: qual è il fine che il legislatore voleva raggiungere introducendo quella norma? Quindi si interpreta la norma guardando allo scopo. Il rischio di questa interpretazione è espandere il contenuto della norma penale → dobbiamo tener conto del principio di frammentarietà per cui la norma penale è applicabile nei limiti in cui sussistono tutti gli elementi descritti nella fattispecie.

Interpretazione fondata sul bene giuridico → diventa fondamentale la lettura in chiave costituzionale di questi beni.

Altro criterio → favor libertatis = se ci sono due interpretazioni parimenti perseguibili, si privilegia quella che va più a favore di un sogg.

Principi costituzionali e fonti sovranazionali

È fondamentale nella parte speciale leggere le norme alla luce dei principi cost → la nostra Cost ha carattere rigido: anche norme penali approvate prima dell'entrata in vigore della Cost devono essere poi rilette alla luce dei principi cost.

Principio importante fissato dalla Cost → art. 2 Cost → mette la persona al centro dei principi cost → questa centralità della persona diventa essenziale per rileggere alcune delle norme penali.

Come incidono i principi cost sulla materia penale? Quando una norma di parte speciale contrasta con la Cost? Il primo punto è il principio di interpretazione conforme: laddove possibile, il giudice deve interpretare la norma in conformità alla Cost.

Secondo punto → laddove il giudice non riesce a garantire questo principio, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale → vantaggio: c'è una pronuncia della Corte Cost che ha valore generale.

Non è sufficiente l'interpretazione costituzionalmente orientata, ma è necessaria anche l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali che vincolano l'Italia → l'UE con le sue fonti e la CEDU e anche le convenzioni internazionali firmate dall'Italia → ci sono effetti sul piano interpretativo.

Effetti delle fonti sovranazionali sul sistema interno → quelle fonti possono avere un effetto già sulle interpretazioni delle norme penali → es. disciplina in tema di ambiente → in Italia comincia ad essere introdotta negli anni '70 → prima non c'erano disp → ma nel cp c'era una contravvenzione → i giudici utilizzarono questa disp a tutela dell'ambiente: si forzarono alcune norme penali per tutelare l'ambiente; es. delitti di disastro innominato → ha una portata amplissima → è stata utilizzata anche in materia di tutela penale per l'ambiente (es. caso Ilva).

Qual è l'effetto che può avere la disciplina sovranazionale? Introduzione di nuove fattispecie di tutela di beni che a livello sovranazionale sono meritevoli di tutela → es. tutela del minore e reato contro la violenza domestica e terrorismo → 3 settori rispetto ai quali l'intervento del legislatore nasce da sollecitazioni sovranazionali.

A fronte del modificarsi di un certo fenomeno di portata globale (es. terrorismo), ci sono prese di posizione da parte di convenzioni internazionali che impongono di ampliare l'ambito di incriminazione di certe norme.

Questa espansione della tutela penale produce il rischio di un'estensione eccessiva dell'ambito di incriminazione → es. è evidente nel si.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Thomas_21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.
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