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Introduzione al diritto

Che cosa si intende per diritto?

Il diritto può essere inteso con diverse accezioni:

  1. Complesso di norme sulle quali si fondano i rapporti tra membri di una comunità.
  2. Scienza che ha come oggetto di studio delle norme giuridiche.
  3. Facoltà, tutelata dalla legge, di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi.

Il diritto può essere inteso in senso:

  • Oggettivo: scienza che studia il complesso delle regole di condotta.
  • Soggettivo: forme di pretesa dei soggetti per la tutela dei propri interessi.

Diritti del soggetto:

  • Diritti sociali: pretesa positiva del soggetto nei confronti del pubblico potere (es. diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto all’assistenza e alla previdenza sociale).
  • Diritti politici: diritto alla partecipazione alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche (es. diritto di voto, partecipazione alla vita politica).

Le regole o le norme giuridiche

Si distinguono dalla generalità delle regole di comportamento in quanto:

  1. Individuano gli interessi e le finalità che il gruppo sociale considera prioritari.
  2. Stabiliscono le modalità attraverso le quali tali interessi devono essere perseguiti e i limiti che devono essere perseguiti e i limiti che devono essere rispettati.
  3. Dispongono precise sanzioni nel caso di inosservanza dei precetti da esse dettati (es. multa per divieto di fumo).
  4. Generalità ed astrattezza applicabile alla collettività, ad numero indefinito di destinatari.
  5. Imperatività e coercibilità: le n.g. si configurano come un comando o un divieto in relazione ad un determinato comportamento accompagnati a una minaccia di sanzione.

La norma giuridica presuppone l’esistenza di una società organizzata (ubi societas ibi ius) in base ad un sistema di norme o ordinamento giuridico.

Il diritto come sistema di regole normative: il diritto è il complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri della collettività in un dato momento storico.

Diritto pubblico e diritto privato

Diritto pubblico → ha ad oggetto lo studio dei principi che regolano i principi di legittimazione del potere pubblico, le norme di organizzazione del potere pubblico e le forme di responsabilità a cui sono soggetti coloro che svolgono funzioni relative al potere pubblico e rapporto privato-pubblico in relazione all’interesse pubblico. È quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di diritto pubblico".

Diritto privato → fanno parte diritto civile, commerciale, di famiglia. È quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare.

Le fonti del diritto

Sono gli atti o fatti che producono norme giuridiche.

Classificazione in relazione al sistema delle fonti:

  • Fonti di produzione → atti o fatti ai quali il nostro ordinamento riconosce e attribuisce la capacità di creare, modificare, estinguere norme giuridiche, produrre imperativi che esso riconosce come propri, si distinguono tra fonti atto e fonti fatto.

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  • Fonti sulla produzione → quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto, i titolari del potere normativo di procedimenti di formazione del diritto.
  • Fonti di cognizione legale → atti che non hanno forza normativa e quindi non producono diritto, ma hanno funzione di rendere conoscibile il diritto come ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella quale si ha l’entrata in vigore degli atti normativi: trascorsi 15 gg (termine ordinario) dalla pubblicazione l’atto entra in vigore oppure è previsto un termine diverso. Un altro esempio è l’albo pretorio dell’ente locale che pubblica gli atti del comune. Sono fonti aventi valore meramente conoscitivo, l’atto entra in vigore degli atti normativi.

Il termine ordinario è di quindici giorni dopo la pubblicazione dell’articolo sulla Gazzetta, salvo diversa indicazione.

Ci sono anche fonti di cognizione che non hanno un valore legale ma aiutano nella ricerca di una fonte, come le banche dati. (www.normattiva.it)

Fonti fatto

Sono sempre fonti di produzione: fonti fatto.

Sono fonti non scritte, atti o fatti sociali o naturali che sono idonei a produrre diritto, sono fonti non scritte, ad esempio la consuetudine che è la fonte fatto per eccellenza, composta da due elementi, un comportamento materiale ripetuto nel tempo e la convinzione che tale comportamento sia giuridicamente dovuto, se la convinzione non ci fosse parleremmo di prassi.

Fonti atto

Atto normativo, fonti scritte come la costituzione, è l’atto normativo posto in essere da un soggetto istituzionale nell’esercizio del proprio potere nel rispetto della procedura prevista. Sono fonti scritte. Ad esempio: la Costituzione, la legge, un regolamento.

Le fonti del diritto italiano:

  • Costituzione e leggi costituzionali.
  • Le leggi e gli atti aventi forza di legge.
  • Regolamenti.
  • Usi.

Fonti costituzionali

Leggi di revisione costituzionale.

Leggi della costituzione.

Rango primario → g

Rango costituzionale → g

Leggi di revisione costituzionale:

  • Limite espresso.
  • Limiti impliciti.
  • Limite logico.

Le fonti costituzionali sono fonti primarie, tra queste troviamo le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale, e gli statuti delle regioni speciali. Nelle fonti sempre primarie a carattere chiuso ci sono le leggi ordinarie dello stato, i D.Lgs. e i decreti-legge, i regolamenti parlamentari, gli statuti delle regioni ordinarie e le leggi regionali. Sono a carattere chiuso perché non possono essere configurabili atti al di là di quelli previsti della costituzione. Ciascun atto normativo non può avere forza maggiore di quella della Costituzione.

Forza di legge → capacità di innovare, abrogare o modificare atti di fonte subordinata o di fonte equiparata. La forza di legge è la capacità, nel rispetto della fonte, di abrogare o modificare atti che sono di una fonte subordinata o sono di una fonte equiparata. Inoltre, è la capacità di resistere

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all’abrogazione o modifica di atti che non hanno la medesima forza.

Il sistema di fonti secondarie è un sistema aperto perché l’individuazione di questi atti è una facoltà che spetta ai soggetti con potere normativo, nel rispetto dei limiti posti dalla Costituzione. Si creano delle antinomie.

Come ordinare le fonti del diritto e risolvere queste antinomie?

Essendoci questa molteplicità di fonti, l’ordinamento prevede dei criteri per organizzare il sistema di fonti:

Criterio cronologico: quando c’è un contrasto tra fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo → la norma precedente è abrogata da quella successiva, la norma abrogata non è invalida) la legge non dispone che per l’avvenire, non ha effetto retroattivi, gli atti normativi valgono solo per il futuro. Disciplina la successione delle fonti nel tempo. Tra due norme che sono equiparate, trova applicazione la norma che è stata posta successivamente nel tempo, quella precedente viene abrogata ma comunque è valida ma ha un’efficacia limitata nel tempo.

Criterio gerarchico: quando vi è un contrasto tra norme di fonti non equiparate prevale la norma della fonte sovraordinata, quella gerarchicamente superiore → la norma subordinata è invalida, deve essere eliminata mediante l’azione di annullamento.

NB: annullamento → la norma viene eliminata come non fosse mai esistita.

Abrogazione → la norma abrogata è efficace fino a che interviene quella successiva.

Criterio della competenza: quando c’è un contrasto tra norme di fonti ordinate da fonti con una diversa competenza, prevale la fonte competente con esclusione di tutte le altre. Ci può essere solo una fonte competente. L’altra norma deve essere annullata.

Criterio della separazione delle competenze: disciplina l’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti. Contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo una differente competenza, prevale la fonte competente con esclusione delle altre, la norma non competente è invalida e deve essere annullata.

C’è distinzione tra leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali. I limiti alla revisione sono il limite espresso, in relazione alla procedura per rivedere la norma.

Fonti dell’ordinamento dell’UE

Le fonti nell’ordinamento dell’UE, in cui esiste il primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sono:

  • Trattati.
  • Regolamenti: atti vincolanti, hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e trovano immediata applicazione negli stati membri. (es. trattamento dati personali del 2016, codice privacy)
  • Direttive: atti vincolanti, vincolano gli stati membri in relazione al risultato che pongono salvo restando la competenza degli stati membri forma e mezzi per l’attuazione della direttiva stessa.
  • Decisioni: come i regolamenti direttamente applicabili e obbligatorie in tutti gli elementi ma sono rivolte a uno stato preciso o a un gruppo di stati.

Fonti del diritto primarie

Legge ordinaria dello Stato: è una fonte primaria abilitata a produrre norme primarie, cioè dotate di forza di legge, sono atti deliberati dal Parlamento secondo gli art. 70 e seguenti e dai regolamenti parlamentari. Può essere soggetta al controllo di costituzionalità e deve rispettare i vincoli derivanti dall’UE.

Gli altri atti governativi aventi forza di legge sono i D.Lgs. (art. 76) e i decreti-legge (art. 77).

I D.Lgs. sono atti che sono emanati dal governo sulla base di una legge delega che definisce i principi di adozione, i limiti di esercizio e il termine entro il quale la delega deve essere esercitata.

I decreti-legge sono atti normativi provvisori che sono adottati dal governo

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sotto la propria responsabilità per far fronte a situazioni straordinarie di necessità e urgenza. Questi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica e contengono le ragioni della loro emanazione, vengono poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, in via provvisoria perché devono essere poi convertiti in legge dopo essere stati presentati alle Camere. La conversione in legge deve avvenire entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia. Ci sono dei limiti alla decretazione d’urgenza perché i decreti-legge non possono in ogni caso derogare norme di rango costituzionale.

Delle fonti secondarie, fanno parte i regolamenti (diversi dai regolamenti delle fonti primarie come quelli parlamentari).

Il sistema giudiziario italiano

È l’insieme degli organi dello stato chiamati allo ius dicere e cioè chiamati a decidere in determinate controversie secondo le regole del diritto. Esistono due sistemi:

Civil law → presenza dei codici di diritto sostanziale presenti in fonti scritte: il giudice ha il ruolo di interpretare la legge, la fonte è di natura legislativa, il giudice ha il ruolo di interpretare la legge accertando i fatti e dando applicazione alla norma che rileva nel caso concreto.

Common law → non ci sono codificazioni, il giudice si riferisce ad un precedente caso simile; privi di codificazioni, non ha leggi scritte: il giudice dovrà attenersi alla decisione adottata in una situazione precedente, si prenderà lo stesso provvedimento che è stato preso in un caso simile, il ruolo del giudice è estremamente rilevante → forma il diritto.

Le funzioni tipiche dello stato

Lo stato ha tre funzioni tipiche:

  1. La giurisdizione: la funzione giurisdizionale attribuita a degli organi ben precisi, che siano imparziali e neutrali rispetto ad altri poteri.

Potere giudiziario → funzione giurisdizionale che è la funzione statale diretta all’applicazione della legge attività su impulso delle parti per risolvere una controversia esercitata ad opera per risolvere una controversia esercitata ad opera di un soggetto terzo, vincolato solo alla legge: principio del contraddittorio, pubblicità del procedimento e motivazioni delle decisioni.

La giurisdizione è una delle tre funzioni tipiche dello stato ed è attribuita a particolari organi, i quali devono porsi in una situazione di neutralità, terzietà ed imparzialità rispetto agli altri poteri. Il potere riferito è quello giudiziario. La funzione legislativa spetta al Parlamento, la funzione amministrativa al governo e alla pubblica amministrazione, la funzione giurisdizionale ai giudici.

La funzione giurisdizionale è la funzione statale diretta all’applicazione della legge, attiva su impulso delle parti per risolvere un conflitto o controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo: il giudice, il quale è vincolato al rispetto della legge, al rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione.

Le parti nei processi

Nel processo civile le parti sono l’attore, colui che cita in giudizio e il convenuto, le parti hanno entrambi diritto di difesa, è facoltà del convenuto non presentarsi in giudizio (principio del contraddittorio). Se non si presenta si parla di processo in contumacia.

Nel processo penale le due parti sono il pubblico ministero, che rappresenta lo stato ed è sempre la parte che accusa e l’altra parte è l’imputato.

Nel processo amministrativo sono il ricorrente e il resistente, colui contro il quale l’azione è diretta.

La sentenza è l’atto processuale del giudice col quale si risolve il processo.

L’ordinanza e decreto sono gli atti del giudice che regolano lo sviluppo del procedimento (processo).

3 gradi di giudizio nel processo civile

3 gradi di giudizio (processo civile):

  1. Giudice di pace.
  2. Tribunale o corte di appello se in primo grado ho aderito al tribunale.
  3. Corte di cassazione.

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La corte di cassazione esercita una funzione nomofilattica, cioè garantisce l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale. Giudica sulla legittimità, nel senso che non giudica sul fatto oggetto in esame ma sul diritto, non riesamina le prove ma verifica che sia stata applicata correttamente la legge.

Corte suprema di cassazione → solo per legittimità in ultima istanza, esercita una funzione nomofilattica → garantisce l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale.

La corte di cassazione giudica sulla legittimità e giudica solo sul diritto, non si occupa di riesaminare le prove, ma verifica esclusivamente che la legge sia stata applicata correttamente.

Diritto sanitario e diritto amministrativo

Il diritto sanitario fa parte del diritto amministrativo che è quella branca del diritto pubblico che disciplina le pubbliche amministrazioni e si occupa di regolamentare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti dell’ordinamento. Il diritto amministrativo, nel quale rientra diritto sanitario, è la branca del diritto pubblico che disciplina l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e regola i rapporti tra pubblica amministrazione e altri soggetti dell’ordinamento nei casi in cui la pubblica amministrazione agisca come autorità o come un soggetto privato.

3 gradi di giudizio amministrativo

3 gradi di giudizio (amministrativo):

  1. Tar (tribunali amministrativi regionali).
  2. Consiglio di stato.
  3. Corte di cassazione.

Principi costituzionali che regolamentano il processo

I principi costituzionali che regolamentano il processo sono l’art. 24 in cui è presente il diritto di azione, il comma 3 dell’art. 24 (24.3): il diritto di patrocinio e l’art. 25 con il principio del giudice neutrale.

Principi costituzionali che regolamentano il processo.

L’art 24 della costituzione stabilisce il diritto di azione.

Nel comma 3 viene stabilito il gratuito patrocinio, anche i non abbienti possono difendersi davanti ad ogni giurisdiziario, c’è infatti una lista di avvocati che verranno poi pagati dallo stato. Questo è stabilito dal diritto di difesa previsto dall’art 25 “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale”.

La giustizia costituzionale

La giustizia costituzionale è quella attribuita alla corte costituzionale, si occupa di assicurare il rispetto delle norme della costituzione, sia sotto il profilo formale sia sostanziale. Effettua, inoltre, decisioni sulle controversie tra i diversi organi costituzionali che hanno per oggetto le controversie di tali organi e tutela i diritti fondamentali della costituzione. Il modello in Italia di giudizio costituzionale è misto, in quanto da una parte è un controllo decentrato ma è anche un modello diffuso, perché tutti i giudici possono attivare il controllo di legittimità. Il controllo ad opera della corte costituzionale può essere preventivo o successivo all’entrata in vigore di una legge e può essere in via d’azione o in via incidentale.

La composizione della corte costituzionale si trova nell'art 135.1:

‘La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Co

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebeccamassobrio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Rota Ivana.
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