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Il pluralismo normativo: le 4 fonti del diritto

Diritto complesso di leggi emanate dallo Stato.

Oggi con il termine “ ” si indica il diritto: il diritto è visto cioè come l’espressione della volontà dello Stato, e allo stesso tempo, come uno strumento di cui lo Stato si serve per controllare la nostra vita e la società, per regolare i rapporti tra privati oppure i rapporti tra i cittadini e le istituzioni pubbliche.

Questo modo di concepire il diritto, cioè l’identificazione del diritto con la legge statale, è un fenomeno recente. È una visione che si è imposta a partire dalla fine del Settecento, quando la Rivoluzione Francese del 1789 ha posto fine all’Antico Regime e dato inizio all’età della Codificazione del diritto.

L’Antico Regime era quel modello di organizzazione sociale, politica, economica e giuridica anteriore al 1789 e caratterizzato dalla presenza di tanti ceti: nobili, clero, commercianti, artigiani, contadini, ecc.

Sul piano del diritto in vigore, l’Antico Regime era contraddistinto dal cosiddetto pluralismo normativo, poiché vi erano molteplici fonti di produzione del diritto e delle regole giuridiche: non c’era solo la legge dello Stato, perché accanto ad essa trovavano applicazione anche le consuetudini, le pronunce giurisprudenziali, cioè le sentenze dei tribunali, e le opinioni della Dottrina, cioè le opinioni dei giuristi, della scienza giuridica.

Nel corso dei secoli il diritto si è evoluto come un’entità viva e in perenne metamorfosi.

Ancora oggi, si classificano le fonti del diritto secondo uno schema che deriva dal passato: legislazione; dottrina; consuetudini; sentenze dei giudici, o giurisprudenza.

  • La legislazione statale: è l’espressione della volontà di chi esercita il potere politico, ad esempio, il popolo attraverso i suoi rappresentanti che siedono in Parlamento, e come tale la legge statale è una fonte di regole di condotta imposte ai soggetti che vivono in un dato ordinamento giuridico.
  • La dottrina, “scienza giuridica”: cioè indica l’insieme delle opinioni espresse dai giuristi, cioè di chi per formazione e per professione svolge la funzione di individuare e interpretare le norme giuridiche, allo scopo di renderne esplicito il contenuto, di renderle coerenti e applicabili ai casi della vita, ma anche di prospettare altre regole, nuove e diverse, che meglio potrebbero rispondere a valori o a interessi ritenuti degni di tutela.
  • Le consuetudini: la consuetudine non è altro che una regola di comportamento seguita dai membri di una comunità che vive in un certo luogo, che può essere giuridica, perché ci impone un comportamento che se non rispettiamo, fa scattare la sanzione. Non nasce “dall’alto”, non c’è un sovrano che ci impone il comportamento, ma nasce dal “basso”, quando certi comportamenti, condotte o modi di agire sono posti in essere giorno per giorno e sempre allo stesso modo dalla società. Abitudini radicate nel tempo.
  • La giurisprudenza: intesa come l’insieme di sentenze dei giudici. Oggi non sono fonti di diritto, ma sono delle decisioni autorevoli che in futuro altri giudici seguiranno. Si tratta di un “meccanismo dei precedenti”, i cosiddetti precedenti giurisprudenziali, es. pretori ai tempi dei romani, costituiti dalle decisioni assunte dai giudici nel corso del tempo.

A seconda delle epoche storiche, ci sono stati momenti in cui queste 4 fonti hanno avuto ruoli diversi, per esempio momenti in cui la dottrina era più importante delle consuetudini, o momenti in cui la giurisprudenza era più importante di altro.

Recap. Il diritto ha quindi subito una dimensione “pluralistica”, per il fatto che per tutto il periodo del Medioevo e per buona parte della seguente Età Moderna, non è esistito solo lo Stato come produttore di diritto, che si trattasse di Imperi, Regni, Comuni, Signorie, ma anche una pluralità di organizzazioni non statuali come le organizzazioni cetuali, quelle della nobiltà, del clero, del popolo, o quelle professionali ed economiche, si pensi alle corporazioni delle arti e dei mestieri, che erano in grado di produrre a loro volta diritto sotto forma di consuetudini, opinioni dottrinali, scienza giuridica, decisioni dei giudici, giurisprudenza.

L’età tardo-antica

284 d.C. – 700 d.C.

Intorno al terzo e quarto secolo, a partire dal regno dell’imperatore Diocleziano, 284-305, l’Impero romano assume sempre più i tratti di una forma di governo di stampo assolutistico e totalitario. La concentrazione di potere è nelle mani dell’imperatore: potere esecutivo; l’apparato burocratico dipende da lui; ha il controllo del potere finanziario; comanda l’esercito, dichiara la guerra e conclude la pace; interviene negli affari religiosi.

In questa struttura politica, in cui l’imperatore è al vertice della gerarchia del potere, le fonti del diritto si possono ricondurre in due categorie rappresentate dal binomio leges e iura.

Leges

Le leges sono le costituzioni imperiali, cioè le leggi emanate direttamente dall’imperatore, l’espressione diretta della sua volontà. Le costituzioni, le leggi imperiali, si possono distinguere in editti e rescritti.

  • Gli editti, edicta, sono costituzioni di valore “generale”, cioè che ha valore di legge generale, che vale ovunque e per chiunque nello spazio, indipendentemente dai sudditi o non.
  • I rescritti, invece, sono le risposte date dall’imperatore a domande e a problemi sollevati da funzionari imperiali, giudici oppure da privati cittadini: i funzionari, i giudici o i cittadini scrivono all’imperatore per sapere da lui come risolvere specifici problemi di carattere giuridico, sorti in un determinato luogo e in una determinata circostanza.

Sono quindi costituzioni imperiali, che nascono come “risposte” date dall’imperatore, non personalmente, ma attraverso la cancelleria imperiale, per risolvere problemi “specifici” e concreti, non generali. Tuttavia, può capitare che alcuni di questi rescritti dal valore “speciale” finiscano con il passare del tempo per assumere un valore “generale” simile a quello degli editti: alcuni rescritti, infatti, cominciano a essere applicati dai funzionari o dai giudici che li hanno richiesti per risolvere un certo caso, anche a tutti gli altri casi simili che si presentano in seguito, sono soluzioni valide per risolvere tutti i casi analoghi che potrebbero presentarsi altrove. Ecco allora che con il tempo alcuni rescritti finiscono per avere un’applicazione e un valore simile a quello degli editti.

Il giudice di Milano deve risolvere lo stesso caso che si è presentato al giudice di Parigi, quindi utilizza il rescritto di Parigi speciale: quindi un rescritto che doveva essere applicato solo a Parigi, inizia ad essere applicato anche altrove. Il rescritto, da speciale, diventa generale: nasce come legge che risolve un singolo caso, ma contenti delle soluzioni che forniva, iniziò ad essere adottato da altri posti, diventando una sorta di legge generale, editto.

Iura

Gli iura sono, invece, dei principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza, cioè dai giudici e dai giuristi, e quindi non dal legislatore, per risolvere delle controversie, delle liti fra cittadini.

Per fare un esempio, se la legge imperiale non prevede una soluzione per un certo tipo di controversia sulla natura o la durata di un contratto, ecco che la soluzione può essere creata dal giudice o da un giurista; o ancora, se ci sono 2 leggi che sembrano dire una l’esatto opposto dell’altro, ecco che interviene un giudice o un giurista per prospettare la soluzione destinata a sciogliere questo contrasto fra norme.

In sostanza, gli iura sono principi giuridici che si possono estrapolare dalle sentenze dei giudici, come dagli editti dei Pretori romani, oppure dalle opere dei grandi giuristi romani come Cicerone, Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino.

  • Leges, sono ius novum, diritto nuovo, perché è stato prodotto dalla nascita dell’impero. Prodotte dallo stato romano, con la nascita dell’impero.
  • Iura, sono ius vetus, diritto antico, che deriva dall’epoca repubblicana.

La compilazione giustinianea di Giustiniano

  • Le istituzioni nel 533 in 4 libri.
  • Il digesto nel 533 in 50 libri, frammenti, passi, di circa 40 giuristi/pretori.
  • Il codice nel 534 in 12 libri.
  • Le novelle.

A metà del 6 sec., vista la grande abbondanza di leges e di iura che si erano accumulate con il passare del tempo, sovrapponendosi fra di loro, creando problemi di coordinamento, con inutili ripetizioni, oppure con contraddizioni, dicendo cose diverse e opposte, cioè risolvendo lo stesso caso e lo stesso problema giuridico in modi diversi, l’imperatore, assistito dai suoi giuristi, cercarono di sistemare e riportare un po’ di ordine in questo ammasso di fonti del diritto stratificatesi nel tempo.

Con “portare ordine” si intende di razionalizzare l’esistenza, riordinare l’esistente.

Quindi, l’ordine dato da alcuni imperatori consisteva di catalogare e di selezionare le fonti del diritto, le migliori e le più utili, per poi inserirle in grandi raccolte di leges e di iura.

L’imperatore che ebbe maggiore successo nel perseguire questo fine fu Giustiniano: nominò una commissione di 9 membri, presieduta dal giurista Triboniano, affidando loro il compito di selezionare e rielaborare i testi di alcune leges esistenti e in vigore. Non si trattava di raccogliere tutte le leges emanate nel passato e collezionarle in alcuni volumi, cosa che sarebbe stata del resto impossibile, vista l’enorme quantità di leges prodotte nel corso dei secoli, ma si trattava di scegliere quali leges del passato raccogliere e conservare, quindi di fare una selezione e di conservare alcune leges scartandone altre.

Allo stesso tempo Giustiniano autorizzò i membri della commissione anche a modificare il testo e il contenuto delle leges così selezionate e raccolte, per ammodernarle e adattarle alla nuova realtà di quel particolare momento storico. Le leges selezionate furono inserite dentro una grande opera “CODEX”, che però dopo soli 5 anni fu sostituito da un nuovo testo, più ampio e migliorato nella selezione di leges, chiamato “Codice”, e suddiviso in 12 libri. Le misero in ordine alfabetico e per argomenti, es. A, tutte costituzioni sull’aborto, così da semplificare il lavoro dei giudici.

Una volta raccolte e sistemate le leges, Triboniano e i suoi giuristi si occuparono anche degli iura. La selezione di questi ultimi fu pubblicata nel 533 con il titolo di “Digesto”, ma noto anche come Pandette.

Cos’è il digesto? Si trattava di un’opera colossale, che consisteva in una selezione di circa 10.000 “frammenti”, cioè di passaggi o passi estratti dalle opere di circa 40 giuristi e giudici del passato, pretori, e sistemati in 50 libri. Anche qui, gli iura erano in ordine alfabetico e in ordine di materia, casistico.

Quindi, leges nel Codice, 12 libri, mentre gli iura nel Digesto, 50 libri.

“Passi”: gli estratti dalle opere dei giuristi oppure gli estratti dalle sentenze dei giudici, pretori romani.

Non si fermano al codice e al digesto, nel 533 risale un’altra opera chiamata “Istituzioni”, che racchiudeva in 4 libri le nozioni giuridiche elementari da impartire al primo anno di insegnamento nelle scuole giuridiche, una sorta di manuale di diritto per l’insegnamento.

L’ultima opera che viene realizzata da Triboniano, si chiama “Novelle”, perché erano “nuove”, esterne al Codice. Le novelle sono le nuove leggi, nuove costituzioni imperiali, emanate e promulgate da Giustiniano. Queste nuove leggi vennero a loro volta raccolte in diverse collezioni, la più diffusa delle quali era la raccolta denominata Authenticum.

4 opere: digesto, codice, istituzioni e novelle. L’insieme dei 12 libri del Codice, dei 50 del Digesto, dei 4 delle Istituzioni e la raccolta dell’Authenticum costituisce quella che nei secoli è stata definita “compilazione giustinianea”. Possibile domanda di esame.

La compilazione giustinianea viene promulgata ed emanata in Italia nel 554. Ma com’è stata fatta questa compilazione Giustiniano?

Il metodo di lavoro seguito dalla commissione presieduta da Triboniano

  • L’imperatore Giustiniano aveva autorizzato la commissione, i giuristi, ad intervenire sulla forma e sui contenuti dei testi originali, che venivano progressivamente raccolti, selezionati e sistemati. Questo punto è fondamentale: i giuristi erano autorizzati a modificare le fonti originali raccolte, sia nel dettato formale, per quanto riguardava la mera forma espositiva, cioè le parole usate, sia nella sostanza, nei comandi e nei divieti. Queste “manipolazioni” dei testi originali, queste alterazioni realizzate più o meno consapevolmente dai membri della commissione, venivano dette interpolazioni.
  • L’imperatore e i suoi giuristi non esclusero l’esistenza di ripetizioni all’interno della compilazione giustinianea. Si è cercato di eliminare anche le contraddizioni, cioè le antinomie fra passi diversi della compilazione.
  • In caso di ripetizioni, il giudice seguirà una fonte o l’altra, perché il risultato è lo stesso, dicono la stessa cosa. Si è cercato di eliminare le ripetizioni, ma possono essere sfuggite alcune. Nessun dubbio. Di fronte ad una contraddizione, antinomie, invece, il giudice ha un dubbio. In questo caso, il bravo giudice doveva cercare di risolvere ricorrendo ai vari criteri interpretativi previsti nella compilazione giustinianea*, ma in caso di difficoltà, era obbligato a rivolgersi alla cancelleria imperiale, quindi chiedere all’imperatore l’interpretazione autentica.
  • Ad esempio, si poteva fare ricorso alla tecnica dell’analogia, che prevedeva di estendere l’applicazione di una certa norma che regolava un certo caso a tutti gli altri casi “analoghi”, cioè simili; oppure si poteva usare la tecnica dell’esame dei precedenti, cioè delle soluzioni date in precedenza ai casi uguali. La stessa cosa in caso il giudice si trovi in un caso, senza contrasto, ma con solo una fonte, poco chiara, scritta male. Il giudice anche qui, ha un dubbio che sorge dalla fonte poco chiara. Cosa fa il giudice? Deve risolvere, cercare la soluzione, ma in caso non riesca, chiede all’imperatore interpretazione autentica. Vi sono quindi 2 tipi di dubbio diversi, ma con le stesse modalità di risoluzione.
  • Cosa succede invece di lacuna, vuoto del diritto? In questo caso c’è un vuoto normativo; qui il giudice non può creare la soluzione, come gli antichi pretori, perché si ricomincerebbe con una sovrabbondanza di leggi, ma sono obbligati a chiedere l’intervento dell’imperatore, cioè del titolare del potere legislativo, così che quest’ultimo emanerà una nuova legge.
  • L’imperatore infatti, per non far risorgere una sovrabbondanza di leggi, decide di restringere al massimo l’interpretazione dottrinale, permettendo ai giuristi soltanto di tradurre i passi della compilazione in altre lingue, e comunque in modo letterale, di fare sommari e riassunti, di elencare i passi paralleli, di indicare come sciogliere le apparenti contraddizioni nel testo di cui si diceva sopra. Era assolutamente vietato di ricorrere ad attività interpretative che potessero stravolgere il senso delle leggi e portare alla confusione, all’incertezza del diritto.

I giuristi possono creare nuovo diritto? No. Il nuovo diritto lo produce l’imperatore.

Carattere esclusivo: usate solo le fonti combinate nella combinazione giustinianea. Tutto ciò che è stato scartato è irrilevante.

La vigenza della compilazione giustinianea fu estesa all’Italia nel 554 con una costituzione imperiale chiamata Prammatica Sanzione, quando le armate di Giustiniano riconquistarono l’Italia sconfiggendo il popolo barbarico degli Ostrogoti, che si era stanziato in Italia circa un secolo prima provocando la fine dell’impero d’Occidente.

Il cristianesimo e la Chiesa cattolica

Il cristianesimo e la Chiesa cattolica, ed il suo diritto nell’età tardo-antica.

L’altra grande protagonista dell’Età tardo antica fu la Chiesa cattolica, che ebbe una grande influenza nel campo della giustizia e della legislazione, in virtù del suo sistema di valori etico-morali e per le tecniche di ragionamento e di analisi da applicare nell’applicazione dei testi normativi che disciplinavano la vita dei religiosi e i loro rapporti con i laici.

Il cristianesimo, religione che segue la religione di Cristo, come nuova religione è stata per secoli perseguita dai romani, perché quando per i cristiani si riconosceva un unico Dio, i romani riconoscevano come Dio l’imperatore, che dovevano venerare in terra.

La religione cattolica diventò un culto lecito, tollerato e ammesso dallo Stato, con l’editto di Milano del 313 emesso dall’imperatore Costantino. Il culmine dell’ascesa del Cristianesimo ci fu però quando la religione cattolica fu proclamata esclusiva da Teodosio I nel 380, con l’editto di Tessalonica: tutti i popoli sottoposti all’impero dovevano seguire la religione professata dai vescovi di Roma e di

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rondini Paolo.
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