17/04/18 – Medievale
Città di Bologna, più livelli giurisdizionali, con elevata presenza di tribunali, sia della città, che dello Stato pontificio, tribunale per ogni tipo di materia e per ogni tipo di soggetto.
Diritto nobiliare, 500/600, nobili rientrano nella materia del diritto feudale, ma in questo periodo la nobiltà cambia caratteristiche, cambia l’ambito giuridico collegabile al concetto di onore, viene messa in discussione nella sfida e duello. Sfida, onore, duello, bacino di norme giuridiche di natura spesso consuetudinaria, modo laterale in cui i nobili risolvono le loro questioni per questo tipo di materie, quindi non si recano in tribunale.
Cultura giuridica italiana, isolamento, rispetto ad acquisizioni naturalistiche e giusnaturalistiche, che non entrano in Italia, o quanto meno non vengono citate.
De Luca, citazioni dottrinali e raccolta di decisiones, manifesta sensibilità e consapevolezza del momento di crisi della situazione giuridica e scrive un’opera enciclopedica di diritto che tradurrà poi in italiano, il Dottor Volgare, per divulgare i contenuti giuridici, che fino a quel momento, a causa del latino, erano gestibili solo da una certa élite, natura chiusa della cultura giuridica, De Luca pioniere rispetto alla sensibilità di elementi del mondo giuridico.
Gianvincenzo Gravina
Gianvincenzo Gravina, apertura rispetto alla cultura giuridica italiana dal 500 in poi insegna a Roma, interesse esplicito nei confronti della sensibilità umanistica e contenuti culturali del giusnaturalismo, processo di secolarizzazione del diritto, diritto sottratto dall’ambito religioso e metafisico, creazione Stato collegato ad un elemento di carattere secolare. Fondamenti del diritto e dello Stato, vengono secolarizzati.
Opere strettamente connesse alla sua didattica, nelle sue opere abbiamo una netta apertura al mondo culturale che sembrava preclusa, apertura ad argomenti di natura giurisdizionalista. Opere scritte in latino, non c’è continuità con De Luca. Orationes, produzione che rimandava ad un’origine orale, che veniva messa per iscritto.
Origines Iuris Civilis (1701 Napoli ed ultimato nel 1703, pubblicazioni anche all’estero), in quest’ultima opera si costruiscono le basi storiche dell’ordinamento giuridico. Origini del diritto non vengono collocate in una dimensione religiosa, ma interrogazione autentica sulle origini storiche.
Dare una dimensione storica al diritto dà due conseguenze, una più evidente: approccio di carattere storico se autentico, manifesta una visione del passato di carattere secolare. Origine del diritto, dove l’umanità cerca punti di equilibrio e fondamenti che possano regolare la convivenza. Storia, elemento di secolarizzazione.
Origines, opera di storia del diritto che produce secolarizzazione, che non potrà essere secolarizzata completamente.
La ricerca dell’ordinamento giuridico dell’ordinamento, Gravina li individua nella loro razionalità. I principi giuridici dimostrano la loro base razionale, la loro razionalità comprova sopravvivenza e persistenza nei lunghi periodi. Il diritto romano, se imposto dall’impero, voluto da disegno provvidenzialistico di Dio, in quest’ottica il diritto romano non può essere accolto in una visione moderna di Stato umanistico e storica; se invece una certa parte del diritto romano lo identifico nei principi che evidenziano razionalità, quindi in quanto tale possono essere condivisi anche uomini in futuro.
Persistenza del diritto romano non è collegato a fenomeno previdenziale e autoritativo, né può avere una visione provvidenzialistica, ma si individua una ratio che fa perdurare la norma nel tempo, che la renda quindi permanente. La permanenza delle regole è collegata alla matrice razionale. Interesse storico. La storia viene “sdoganata”. Interrogazione storica è compatibile con l’organizzazione del discorso giuridico.
Recepito l’interesse storico, matrice razionale del diritto, anche romano, rivolgiamo lo sguardo anche al giusnaturalismo. Si individua nella permanenza il fondamento razionale delle norme, accolte dall’umanità nel tempo.
Diritto romano resta non perché norma imperiale, ma perché razionale. Diritto romano ha vigenza non rationis imperi ma imperio rationis (attraverso l’imperatività della ratio, ragionevolezza e razionalità). Gravina giurista strategico, perché dimostra il momento di apertura della cultura italiana, che si intravede già in parte con De Luca, apertura di matrice giusnaturalistica, ci parla non solo di diritto civile ma anche dell’organismo politico, che lo colloca nel momento volontaristico dell’accordo fra consociati, contratto sociale.
Gravina primo giurista di scuola, che dimostra l’apertura ad una lettura storica dei fondamenti del diritto. Interesse e approccio storico, profondamente innovatore. Approccio storico, dimostra che la storia della convivenza umana è in costante innovamento, è normale che anche il presente è un assetto provvisorio, rispetto ad un futuro da costruire. Visione dinamica della visione storica della realtà.
Cultura giuridica ha la possibilità di aprirsi e mettere in discussione il suo approccio autoreferenziale, in quanto cita sempre orientamenti dottrinali, con contenuti uguali, eccesso di fonti dottrinali, ma allo stesso tempo non permettono reale mutamento, così come le decisiones, cultura italiana affetta da “immobilismo”. Approccio erudito. Passato fine a sé stesso, conoscenza storica.
Cultura dei giuristi, criticata, per mancata conoscenza dei problemi e mancata conoscenza storica dei problemi. Giuristi ricchi di citazioni ma poveri di effettivi contenuti culturali. Discorso ancor più plateale con Ludovico Antonio Muratori.
Ludovico Antonio Muratori
Ludovico Antonio Muratori, costituisce la biblioteca Estense universitaria. Muratori nasce come erudito, non ha mai fatto il giurista, ma conosce il diritto e sottopone ordinamento a profonda critica. Critica aperta, opera più conosciuta, Dei difetti della giurisprudenza. Critica aperta ad ordinamento e cultura giuridica, pubblicazione a Venezia, anche se probabilmente così non fu, per non intercorrere nella censura ecclesiastica.
Muratori era un sacerdote, la sua opera fu iscritta nell’indice dei libri proibiti. Apertura critica alla cultura giuridica. Grande intellettuale modenese, conosciuto in tutta Europa. Latino permetteva un dialogo diretto con gli intellettuali, o il francese.
Muratori ha il pregio di aver recuperato nel patrimonio della biblioteca, manoscritti della cultura medievale, erudito con sguardo alla storia che permette una lettura dinamica della penisola. Massa di cronache medievali ha contribuito a creare una coscienza nazionale negli intellettuali italiani. Coscienza nazionale, narrazione storica resa possibile dalla pubblicazione di cronache medievali.
Muratori, laureato anche in legge, per esprimere una fonte critica al diritto, accolto nella corte Estense e precettore Francesco III d’Este, che promosse riforme dell’ordinamento, tra i quali un codice, dovuto all’apertura recepita da Muratori.
Dei difetti della giurisprudenza, divisa in due grandi parti, molto conosciuta la prima parte, critica della cultura giuridica, soprattutto nei confronti di giudici ed avvocati, sottoposti a spietata ma rispettosa critica; seconda parte meno conosciuta sono 99 proposte di semplificazione dell’ordinamento giuridico.
I parte, premessa che il diritto ha difetti che possono essere divisi in due grandi categorie:
- Intrinseci, relativi difetti non possono essere eliminati, sono soprattutto collegati al fatto che il diritto nella sua essenza è il linguaggio che non ha rapporto immediato con ciò che si vuole dire, ha una natura indissolubilmente ambigua, da una parte esprime chiarezza, dall’altra si presta ad interpretazione. Linguaggio ha un fondo di ambiguità ineliminabile. Diritto è linguaggio, si esprime attraverso la lingua. Subisce interpretazione. Anche il diritto ha difetti intrinseci inevitabili.
- Estrinseci, non sono interi, ma inconvenienti che si sono creati nel tempo e possono essere eliminati, nel corso del tempo si sono accumulati ai difetti intrinseci, non si può risolvere il problema del diritto pensando di risolvere tutti i difetti, ma concentrandoci su quelli estrinseci. Muratori fa una lista: interpretazione dottrinale, nel corso del tempo, la fonte del diritto romano, schiacciata e dimenticata a causa del prevalere delle interpretazioni dottrinali. Critica che mancava in Gravina.
Critica già fatta dagli umanisti.
Critica alla visione politica del diritto, che nel tempo manifesta problemi che sono stati prodotti da interessi, visione della società. Difetti contestati, si critica anche il tipo di società.
Muratori, propone che il principe raccolga commissione perché le opinioni dottrinali vengano drasticamente ridotte. Prelude la codificazione, ma non è innovatore, ma osservatore, duplicità di interpretazioni non è storicamente ammissibile giudicare Muratori in vista di ciò che accadrà dopo. Cosa simile succede a Torino nel 1723, Re di Sardegna Vittorio II fa un codice.
Muratori non pensa ad una riforma radicale, ma ad un problema pratico, critica ad avvocati e giudici per aiutare sudditi a difendersi dai giuristi del foro. Dovrebbe riunirsi una commissione, Muratori individua 99 istituti giuridici, che individua come i portatori di un prolungamento della lite giudiziale. Elenco di soluzioni che non diventano opinioni giudiziali ma leggi sovrane. Muratori pensa ad orientamenti dottrinali. Approdo di tipo legislativo.
Muratori pessimista non aveva fiducia nell’ordinamento giuridico. Approccio giusnaturalistico produce utopia, di poche leggi. Muratori non fa parte di questo orientamento, sa che dopo queste 99 soluzioni, che vorrebbe venissero adottate da un principe, ci sono difetti intrinseci, elemento di pessimismo nella sua considerazione. Semplificazione puntuale nel tempo, ciclica. Trattamento politico che permette una riforma dell’ordinamento giuridico, di cui la politica sceglie una direzione.
Proposte in uscita non vengono mai né da giudici o avvocati, ma giuristi esterni a tali professioni. Lavorare all’interno di questo mondo giuridico, non consente di vedere soluzioni di uscita, in quanto si è fatalmente portati a difendere tale sistema. Esteriorità biografica.
18/04/18
Ideologia che sostiene, legittima la redazione di un codice, è necessaria la maturazione di alcune caratteristiche.
Fenomeni intimamente collegati fra loro, prima viene il giusnaturalismo 17esimo secolo, illuminismo 18esimo secolo, codificazione inizia ad essere promulgata nei primi anni del 800.
Giusnaturalismo e illuminismo, ambienti che porteranno a maturazione l’idea di fare un codice, che ha una serie di premesse, che senza queste non avrebbero potuto esistere. Filoni molto articolati.
Codificazione come approdo mentale, è un fenomeno storico che viene raggiunto perché le condizioni economiche e sociali portano a tale esito.
Diritto nazionale francese, ordinanze del re, tipiche del re di Francia, corpo di norme semplici e chiare scritte in lingua nazionale.
500/600, ideologia che accompagna la forza del principe è che questo è colui che tutela e accompagna i diritti.
Pieno 600 iniziano a fiorire autori che aprono nuove frontiere che il diritto nazionale non prevedeva, queste opere sui fondamenti del diritto, nuove strade indicate in diverse direzioni (3).
Individuazione di un diritto natu