Elementi di storia del diritto medievale e moderno
Storia del diritto
Il diritto è un fenomeno umano (socialità): una società senza uomini non ha bisogno del diritto, non servono regole per disciplinare i loro rapporti. È anche un fenomeno storico, poiché l’uomo sta nella storia e cambia nel tempo, non è mai lo stesso (es: donne che iniziano a votare). Le leggi cambiano, così come le loro interpretazioni: ci sono delle clausole, espressioni generiche che possono essere interpretate diversamente a seconda del periodo e fanno sì che una legge non invecchi. Il diritto è legato alla società e al contesto storico: cambia il concetto non solo a seconda del tempo ma anche del luogo dove ci troviamo. Cambiano i valori di una società a seconda del luogo.
Offesa al pudore, il concetto di famiglia, diligenza del buon padre di famiglia: si intende una cosa diversa oggi rispetto al passato. Lo storico del diritto deve essere il più neutro possibile quando si approccia al diritto e alla storia. Ogni periodo e ogni società devono avere la propria dignità e autonomia; non è vero che le cose sono cicliche e ritornano: se cambia la società e quindi gli uomini le cose non possono essere uguali. Tutti i periodi sono di transizione, alcuni danno una spinta maggiore, altri meno, altri sono più legati alla fase precedente.
Il Codice civile e il Codice penale sono stati scritti quando l’Italia era una monarchia ma sono ancora in vigore, possono essere interpretati e adattati alla storia moderna. Conoscere la storia permette di avere un approccio critico e formare una coscienza critica; conoscere le cause di un fenomeno giuridico permette di capire meglio il fenomeno stesso e tutti i meccanismi attuali e passati. Il giurista nel fare il suo lavoro è uno storico, deve ricostruire i fatti del passato, per interpretare una legge deve fare una ricerca storica, capire da dove è nata e in che contesto. La dimensione storica, quindi umana e sociale, caratterizza e denota il diritto.
I tempi del diritto
Partizione delle età che possono cambiare da luogo a luogo.
- Età antica: convenzionalmente si dice che finisce nel 476 d.C. con la caduta dell’Impero romano d’occidente.
- Medioevo: dura dal 476 al 1492 (scoperta dell’America). Alcuni dicono che inizi nel 576 d.C., con l’arrivo dei Longobardi. Il Medioevo a sua volta viene diviso in due fasi: l’alto Medioevo che va dal 476 al 1000 d.C.; mentre il basso Medioevo va dal 1000 al 1492 d.C. Non è una divisione così rigida, sono convenzioni, si notano dei cambiamenti dall’XI secolo.
- Età moderna: dal 1492 al 1789 (Rivoluzione Francese); per alcuni dura fino al 1815, con il congresso di Vienna, che determina la fine dell’epoca Napoleonica.
- Età contemporanea: dal 1789 fino ad oggi.
Diritto (fonti)
C’è un pluralismo delle fonti del diritto, che interagiscono tra di loro. Alcune hanno più importanza in una fase, altre meno. Il diritto è la Legge (la legislazione), ovvero l’insieme delle regole che vengono imposte da un’assemblea rappresentativa, il Parlamento (dall’alto), che le elabora e fa entrare in vigore. In particolare, l’idea che il diritto si esaurisca e coincida con la legge è maturata dalla Rivoluzione francese in poi ed è stata molto forte nel 1800 e all’inizio del ‘900. Il diritto consiste nel diritto positivo, ovvero posto dagli organi che hanno queste prerogative.
Già nella seconda metà del 1900 questa idea è superata, oltre alla legge c’è la Costituzione, ci sono altre fonti esterne come i trattati internazionali o le fonti del diritto europeo che hanno valore anche nel diritto nazionale, acquisisce sempre maggiore importanza anche la giurisprudenza dei tribunali (sentenze e decisioni prese dai giudici). È limitato dire che il diritto sia solo la legge.
Nella Roma repubblicana il Senato emanava il senato consulto solo dopo che emergeva un problema, altrimenti non veniva disciplinato. Inoltre, il diritto è caratterizzato anche dai giuristi (Cicerone in passato), che davano consigli e prendevano delle decisioni, che danno vita alla dottrina e alla scienza giuridica. Un altro elemento che caratterizza il diritto è la consuetudine, che nasce dal basso, dalle abitudini e pratiche: sono dei fatti che si sviluppano all’interno di comunità non molto grandi, che vengono rispettate perché ritenute regole vincolanti.
Le fonti variano a seconda del periodo storico in cui ci troviamo e alcune prevalgono sulle altre (alto medioevo: consuetudine; basso medioevo: giuristi; Rivoluzione francese: legge). Oggi conta poco il valore dei giuristi conta più la giurisprudenza.
Età tardo antica
Divisione dell’impero
All’inizio del IV secolo, quando Costantino diviene imperatore, si ha un riconoscimento fondamentale. Nel 313 d.C. viene proclamato l’Editto di tolleranza, con il quale la nuova religione del Cristianesimo, che fino a quel momento era stata perseguitata, diviene una religione tollerata, per cui i cristiani possono professare la loro fede all’interno del territorio. Qualche anno dopo, nel 330 d.C. Costantino fonda una nuova città, ovvero trasforma la città di Bisanzio (Istanbul), che si trova nella parte orientale dell’impero, nella nuova capitale, che da lui prende il nome di Costantinopoli.
Nel 380 d.C. il re Teodosio vieta i culti di tutte le religioni, tranne il cristianesimo che diviene religione di Stato, passando da religione perseguitata a religione dominante. Quando Teodosio I muore nel 395, i figli Onorio ed Arcadio si dividono l’Impero, uno ad Oriente, con capitale Costantinopoli e uno ad Occidente, che ha come capitale prima Roma, poi Ravenna, poi Treviri, poi Milano, a seconda dei momenti.
Giustiniano
Mentre l’Occidente è percorso da poderose migrazioni e invasioni di popoli germanici, Giustiniano, imperatore d’oriente nel VI secolo, vuole ricostituire la tradizione romana-bizantina e ha un programma in due punti: il primo è quello di riconquistare l’Occidente mentre l’altro è quello di raccogliere e mettere ordine ai testi fondamentali del diritto romano, creando una raccolta e per farlo incarica il giurista Triboniano.
Riesce a riconquistare solo parte dell’Italia, e riesce a mantenerla solo per 15 anni (554-569 d.C.). Ha invece maggior successo la seconda impresa, egli fa redigere una serie di raccolte delle fonti giuridiche romane.
La più complessa è il Digesto, conclusa nel 533 e divisa in 50 libri, contiene i principi elaborati dalla scienza giuridica romana (opera dei giuristi). I principi sono ordinati per tema, argomento e materia e costituiscono il Digesto, che contiene però parti di testo e frammenti modificati e adattati, opera di conservazione e modifica del testo. L’opera è caratterizzata da principi giuridici del passato ma diventano diritto vigente in quel momento, non è solo una raccolta da studio ma viene applicata al tempo.
L’altra opera è quella delle Istituzioni, costituita da 4 libri, è un manuale destinato agli studenti delle principali scuole giuridiche dell’impero. Anche questo ha valore di legge.
Ci sono anche delle norme, ovvero la produzione di regole da parte degli imperatori, che danno vita al Codice (12 libri) che contiene le costituzioni e i rescritti imperiali, ovvero le leggi vigenti. C’è una versione del Codice del 529 e una del 534 d.C. Le Costituzioni sono le norme di portata generale emanate dagli imperatori. I rescritti sono le risposte che gli uffici amministrativi e giuridici dell’imperatore danno a dei quesiti particolari posti di solito dai giudici, che hanno dubbi su come risolvere una controversia. Essendo però la fonte di tali rescritti l’imperatore, che è autorevole, assumono anche una valenza generale per controversie simili.
Ci sono poi le Novelle, caratterizzate da 168 costituzioni, che sono la raccolta di costituzione emanate da Giustiniano dalla pubblicazione del Codice fino alla sua morte.
Tutte queste opere, che costituiscono la raccolta chiamata compilazione giustinianea (più avanti chiamata Corpus iuris civilis), hanno vigore di legge nel VI secolo, anche se relative a epoche passate. Quando nel 554 Giustiniano riconquista l’Italia, estende la sua compilazione anche in questi territori, che rientrano a far parte dell’impero e quindi devono avere le stesse leggi. Nel 568 arrivano i Longobardi (inizio Medioevo) e della costituzione giustinianea si perdono le tracce.
La chiesa
Già prima della divisione all’interno dell’impero agisce un nuovo soggetto, prima in clandestinità e poi, dopo i riconoscimenti fatti dagli imperatori (Costantino e Teodosio), acquista sempre maggior importanza ed è la Chiesa, ovvero la comunità dei cristiani. Questa comunità ha una sua organizzazione, che riprende quella dell’impero, con una gerarchia, una diffusione sul territorio e particolare importanza assume il ruolo del vescovo, è un prete, sacerdote della religione cristiana che ha un certo grado nella gerarchia. Il vescovo sta a capo della diocesi e di solito risiede in una città; si occupa delle questioni relative alla fede in quel territorio. Tra tutti i vescovi (ogni città ne ha uno) comincia già nei primi secoli ad avere maggiore importanza il vescovo di Roma (insieme ad altri: Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Gerusalemme) e viene chiamato pontefice (carica all’interno della repubblica romana) oppure Papa.
I vescovi si riuniscono periodicamente all’interno di assemblee che hanno il nome di concilii (locali o generali), in cui devono decidere su questioni di fede e organizzative. Nei primi secoli ci sono molte questioni di fede: è una religione appena nata, servono regole, va identificata bene. In questi primi secoli in cui la religione è lecita e religione di stato anche il potere laico e secolare interviene nelle questioni religiose. I concili più importanti, che riguardano i vescovi di tutto l’impero, sono convocati e presieduti dall’imperatore stesso.
Un esempio importante nel IV secolo, è il Concilio di Nicea, convocato e presieduto nel 325 d.C. dall’imperatore Costantino, in cui viene definito il credo della religione cristiana (quello che si recita ancora oggi). In quel concilio si condannano anche le tesi del vescovo Ario, il quale riteneva che Gesù Cristo avesse solo natura umana e non natura divina, dando vita a una corrente eretica, chiamata arianesimo (eresia= diversa dalla linea principale, ovvero dall’ortodossia). Le decisioni prese all’interno dei concilii si chiamano canoni e grazie a essi la Chiesa ha un suo ordinamento e un suo diritto (sono delle regole di comportamento e fede da seguire per i fedeli). Il diritto della Chiesa è il diritto canonico, che regola i rapporti interni (quello ecclesiastico regola i rapporti tra Stato e Chiesa).
Dopo la divisione dell’impero, nel V secolo, la parte Occidentale attraversa periodi di grande crisi, in cui c’è comunque all’interno dell’impero un punto di riferimento per la popolazione, che è la Chiesa. La crisi è così profonda che ci si comincia a rivolgere al vescovo anche per risolvere alcune controversie civili, essendo in crisi tutti gli istituti e fondamenti dell’impero (sentenza del vescovo). Le decisioni prese dal vescovo, che inizialmente hanno solo valore tra privati, vengono poi riconosciute anche dal potere imperiale come giudizio arbitrale, poiché l’imperatore si rende conto di essere debole e quindi fa affidamento sulla Chiesa, che ha autorità. Il vescovo sostituisce il giudice se le parti sono d’accordo ma solo su questioni civili, non penali.
L'alto medioevo
I popoli germanici
Nel V secolo ci sono moltissimi problemi nell’impero romano d’Occidente, che non regge la crisi, di tipo finanziario, economico-sociale, militare e la debolezza delle istituzioni; mentre la parte orientale resiste ancora. Già da alcuni decenni le popolazioni germaniche (una volta barbare) al di fuori dei confini a nord dell’impero iniziano ad entrare e migrare nell’impero, con alcune scorrerie, fino a quando non iniziano una vera e propria invasione e insediamento; alcune tribù vengono riconosciute dall’impero, gli affidano il controllo, non riuscendoci più loro.
La situazione continua in questo modo per un po’ di tempo; in alcune fasi assumono l’immagine di vere e proprie invasioni= popoli che invadono e conquistano. Ad occidente questi popoli iniziano a conquistare sempre territori più vasti, creando degli imperi. Ci sono i Visigoti, che arrivano in Italia nel 410 e poi spinti da altri popoli, si spostano tra il sud della Francia e la Spagna (418), sostituendo i Vandali che vengono spinti in Africa, a partire dal nord Europa. I Franchi si stabiliscono in Gallia; i Burgundi tra Gallia e Svizzera, gli Unni dalla Pannonia (Ungheria) scorrazzano un po’ in tutta Europa.
Tutte queste invasioni e migrazioni, che sconvolgono la geografia dell’impero, culminano con la deposizione dell’ultimo imperatore d’occidente, Romolo Augustolo, nel 476 d.C., data che segna la fine dell’impero. È un atto formale: l’impero romano d’Occidente non c’era già più, era invaso da popoli stranieri.
Il re romano viene deposto da parte di Odoacre, re degli Eruli, a sua volta cacciato e sconfitto dagli Ostrogoti di Teodorico, il cui regno dura circa mezzo secolo, finché non interviene Giustiniano, che vuole riconquistare l’Occidente ma riesce a riprendersi solo l’Italia e per un breve periodo, di 15 anni, perché poi arrivano i Longobardi nel 568 d.C., dalla Pannonia (Ungheria).
I Longobardi conquistano in poco tempo la pianura padana (si danno come capitale Pavia), si spingono fino all’Umbria, con il ducato di Spoleto, e a sud costituiscono il Ducato di Benevento. L’Italia viene frammentata e così rimarrà per lunghissimo tempo. Dal V al VI secolo si caratterizza la fine dell’età antica e l’inizio di una nuova fase, che è il Medioevo, caratterizzato da istituzioni e consuetudini molto lontane da quelle del diritto romano tardo antico. Questo non significa che con il tempo il diritto romano non influisca sugli ordinamenti pubblici e sul diritto privato dei Germani, una volta che abbiano abbandonato il nomadismo e si siano stabiliti sul territorio. Inizia così un’età nuova, durante la quale per circa cinque secoli (fino all’XI) all’interno dei regni germanici dell’Europa occidentale il diritto tardo-antico coesiste e si intreccia variamente con le consuetudini germaniche.
Diritto dei popoli germanici
Tra le popolazioni germaniche ognuno ha le proprie caratteristiche, usi e costumi diversi ma avevano degli elementi in comune. Hanno le loro istituzioni e consuetudini molto diverse da quelle dei romani; la loro organizzazione e ordinamento è diverso da quello romano. La società è composta da gruppi familiari, con cui si intende la famiglia in senso ampio, tutti coloro che hanno un capostipite in comune. Ogni gruppo familiare ha un capo e il criterio per sceglierlo non è l’anzianità ma il valore militare. Il capo della famiglia è colui che dimostra maggior carisma, forza (valore cardine) e abilità militare: sono i valori fondamentali di questi popoli.
Più famiglie possono anche decidere di unirsi, tante tribù (singola famiglia) si possono unire e si danno un re, che sta a capo di queste molteplici famiglie. All’inizio non hanno bisogno di un re, che è utile solo per quando si fa guerra, fa da capo per motivi pratici (combattere per vincere, dopo la campagna militare non serve). Con il tempo però il re inizia ad assumere un ruolo più stabile. Il potere politico non è quindi organizzato come negli Stati moderni o post-moderni né i regni barbarici sono paragonabili agli Stati moderni. Sono soggetti politici, certamente, ma non forti, e soprattutto non totalizzanti. Si devono interfacciare con altri soggetti politici: all’interno di ogni ordinamento convivono, quindi, diverse sfere di potere, ciascuna con autonomia normativa.
All’inizio sono popoli nomadi, che non hanno un territorio stabile su cui risiedere, per questo migrano; l’essere nomadi implica conseguenze di carattere giuridico: indica non avere un’idea e un rapporto costante con la terra. Idea di proprietà molto distante dai romani, non coltivavano.
Essendo la loro società basata sulla forza, hanno maggior valore gli uomini capaci di portare le armi, quindi coloro che sono abili nel combattimento (armati). Essi hanno la capacità di agire, ovvero la capacità di porre in essere atti giuridicamente rilevanti, così come hanno la capacità di prendere decisioni importanti per il popolo. Le decisioni erano prese dall’assemblea degli uomini armati (esercito) e di conseguenza non hanno capacità: i minori (di 14 anni), le donne, gli anziani e gli infermi. La donna è sottoposta a una forma di protezione da parte degli uomini.
Non usano i contratti, i testamenti, che sono a loro sconosciuti ma non vuol dire che non hanno forme di successione (successione legittima: automatica, che segue delle regole).
Società basata sulla forza, quindi la giustizia si basa sul concetto di faida, ovvero la vendetta personale da parte della famiglia dell’offeso. È una società difficile da controllare ed estremamente conflittuale. Oltre alla faida si introducono altre soluzioni, per cercare di evitare le guerre tra famiglie, tra questi metodi c’è la composizione pecuniaria, ovvero il pagamento (non è una multa), che viene pagata alla famiglia o al soggetto offeso o danneggiato.
Per stabilire se una persona ha torto o ragione oggi si fa ricorso al processo, mentre questi popoli hanno altri strumenti che chiamano giudizio, molto lontani dal processo attuale e romano (procedimento di atti).
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