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Diritto internazionale privato

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Il diritto internazionale privato è il diritto interno che regola i rapporti privati con elementi di internazionalità. Mentre il diritto internazionale vede i rapporti tra Stati e tra questi e la comunità internazionale, il diritto privato internazionale è costituito da norme di diritto positivo interno che hanno ad oggetto rapporti di diritto privato connotati da un elemento di transnazionalità, cioè che, oltre all'ordinamento nazionale, si connettendosi a più ordinamenti interni.

Es. un contratto di vendita stipulato tra un francese e un italiano, contratti di trasporto di merci, diritto delle successioni, assicurazione di famiglia.

Attualmente, nell'Unione Europea, si assiste a un'enorme circolazione di persone e beni: l'integrazione rende estremamente diffusa questa materia e, oltre a quelle commerciali, le materie di diritto privato sono spesso caratterizzate da transnazionalità.

A queste fattispecie non si applicano automaticamente le disposizioni del Codice civile: occorre prima applicare le norme di diritto internazionale privato, le quali rimandano al Codice di un certo ordinamento. Ritornando all'esempio precedente del contratto, le norme di diritto internazionale privato italiane rimanderanno al Codice civile francese o italiano, secondo precisi criteri, come il domicilio, il luogo del contratto o dell'esecuzione, eccetera.

Tuttavia, spesso accade che la giurisprudenza applichi il diritto interno a questioni di diritto internazionale privato, ignorando il carattere della transnazionalità: tale errore è suscettibile di ricorso presso la Corte suprema di Cassazione.

Se in Italia viene erroneamente pronunciata una sentenza, negli altri ordinamenti, ad esempio quello francese, questa non verrà riconosciuta e dunque non esplicherà effetti.

Riassumendo: il diritto privato internazionale è l'insieme delle norme che dicono come va disciplinata una fattispecie con elementi di estraneità, rimandando alle norme di un dato ordinamento.

Il d.i.p. consta di tre settori normativi:

  • Norme sulla giurisdizione.
  • Norme sulla legge applicabile.
  • Norme sull'efficacia delle sentenze straniere.

Giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle sentenze

Nell'ordinamento italiano, può porsi la questione direttamente al giudice italiano: mediante una domanda si pone il problema della giurisdizione italiana. Il giudice può accertare globalmente se sussista la giurisdizione italiana; se verificata la propria giurisdizione, solo in seguito andrà a esercitare una competenza.

Le norme sulla giurisdizione pongono dei criteri che permettono al giudice di stabilire quando vi sia la sua giurisdizione o meno. Una volta accertata la sua competenza, deve stabilire quale legge applicare, che può essere quella italiana, ma anche francese o cinese: cioè i giudici italiani applicano anche leggi straniere in materia di diritto civile, perché in materia penale no, si applicano solo norme interne.

Le norme sulla legge applicabile, anche dette norme di conflitto, prescrivono quale legge applicare alla fattispecie e possono autorizzarlo anche all'applicazione di una legge straniera.

Vi può essere un caso alternativo: una questione di carattere transnazionale su cui si sia pronunciato il giudice di un altro ordinamento, e si voglia ottenere il riconoscimento in Italia di tale sentenza. In questo caso operano le norme sull'efficacia delle sentenze straniere. Quando queste vengono riconosciute nel nostro ordinamento, vengono considerate come sentenze pronunciate in Italia.

Le fonti del diritto internazionale privato

Nel d.i.p. vi sono due tipi di fonti: quelle interne, costituite dalla Legge 218/1995, e quelle internazionali, costituite da convenzioni e da regolamenti dell'UE.

La Legge 218/1995

Prima del 1995, le norme di diritto internazionale privato nell'ordinamento italiano erano sparpagliate fra le disposizioni preliminari al Codice civile, fra cui c'erano norme che si occupavano della legge applicabile, e norme del Codice di procedura civile, che conteneva norme sulla giurisdizione e sull'efficacia delle sentenze.

Con la legge 218 le tre categorie di norme sono state raccolte in un'unica fonte.

Le convenzioni internazionali

Le convenzioni internazionali sono una fonte nata dall'esigenza di pervenire all'elaborazione di una fonte internazionale attraverso la quale tutti gli Stati potessero fissare norme uguali. Il risultato è l'unificazione per l'armonia delle soluzioni: se, per esempio, viene presentata a un giudice italiano una domanda riguardante il divorzio tra due francesi residenti in Italia, il giudice italiano dovrebbe applicare la legge francese sul divorzio, proprio perché secondo l'ordinamento francese i due risulterebbero ancora sposati.

In presenza di una questione transnazionale, gli Stati rinunciano a una parte della propria giurisdizione, rinunciano alla propria legge, applicare e riconoscono invece una sentenza straniera, in modo che la fattispecie venga risolta da qualunque ordinamento più collegato.

Ma il diritto internazionale privato pone sempre il problema di come sia disciplinata la stessa fattispecie, dato che le discipline poste dagli Stati sono indipendenti. Nell'ordinamento italiano potrebbe verificarsi l'applicazione della legge francese, che preveda una completa autonomia; viceversa, l'ordinamento francese potrebbe prevedere l'applicazione della legge italiana: questo e la rinuncia di giurisdizione non comporterebbe il raggiungimento dell'armonia internazionale.

Le convenzioni internazionali pongono norme uniformi di d.i.p. negli Stati parti. Per lo Stato X, in base alla norma della convenzione, avrà giurisdizione qualunque ordinamento in cui la fattispecie si presenti.

Forum shopping

Grazie all'armonia internazionale, si evitano casi di forum shopping, cioè la scelta opportunistica del foro. Nel caso in cui una controversia sia su più Stati competenti, i privati scelgono appunto il giudice che, per ragione della legge che applicherebbe, pervenendo a risultati differenti tra ordinamenti, operando una scelta opportunistica, sfrutta spesso un giudice che prevedono utile non solo per una scelta equa.

Per questo le norme prevedono una sola legge applicabile. Si evitano inoltre conflitti negativi di giurisdizione. Potrebbe infatti accadere che nessuno Stato ritenga di avere giurisdizione su una controversia; in tale situazione avremmo un diniego di giustizia.

La necessità di assicurare il diritto di giustizia ha portato all'elaborazione di un istituto chiamato forum necessitatis: nel caso in cui non vi sia un giudice competente a pronunciarsi, quello adito, pur essendo incompetente sulla fattispecie, assume la giurisdizione, ampliando i casi di giurisdizione riconosciuti.

Nell'ordinamento italiano, tuttavia, il vincolo costituito da fattispecie e giurisdizione fa sì che il forum necessitatis non sia utilizzabile.

La Conferenza dell'Aia

L'Aia è sede di un grande organo permanente di negoziazione, la Conferenza di diritto internazionale privato: grazie al suo lavoro molte convenzioni internazionali sono nate.

Le convenzioni pongono norme uniformi su giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze. Per la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, le convenzioni non contengono anche norme sulla legge applicabile, mentre le convenzioni relative alla legge applicabile sono considerate separatamente: vi sono tuttavia soprattutto convenzioni più recenti che considerano insieme i tre problemi.

Le convenzioni internazionali prevalgono sulla legge interna, nel nostro caso la 218: diversamente, l'armonia internazionale sarebbe impossibile da raggiungere, perché ogni singolo ordinamento potrebbe derogare alle norme poste dalle convenzioni.

Le disposizioni della legge 218 si applicano quando, sulle materie considerate, manchi una convenzione internazionale di cui l'Italia faccia parte.

Per quanto riguarda l'interpretazione, mentre le disposizioni della 218 si interpretano secondo i principi del nostro ordinamento, perché sono norme interne, quelle delle convenzioni vanno interpretate alla luce dei principi propri del diritto internazionale. Tale differenza può portare anche a conclusioni discordanti su singole situazioni di fatto.

Regolamenti dell'Unione Europea

Con il Trattato di Amsterdam del 1997 è stata introdotta un'ulteriore fonte, quella promanata dall'Unione Europea. Gli organi legislativi dell'Unione Europea hanno trasferito questa competenza, ribadita con i Trattati di Nizza e Lisbona, e hanno il potere di adottare atti contenenti norme uniformi di d.i.p., cioè regolamenti.

C'è stata l'approvazione di regolamenti in tema di fallimenti transnazionali, legge applicabile ai contratti internazionali, alla responsabilità extracontrattuale, divorzio, successioni e obbligazioni alimentari.

Rispetto alla convenzione, che necessita di un atto di adattamento all'ordinamento interno e che può talvolta richiedere dieci anni, ostacolando l'armonia, i regolamenti invece sono direttamente applicabili a tutti i soggetti nell'ordinamento interno, senza atto di adattamento: il risultato dell'armonia internazionale delle soluzioni viene raggiunta tempestivamente.

Il diritto dell'Unione prevale su quello nazionale e la norma interna che è contrastante viene disapplicata.

Normalmente il regolamento prevale sulla convenzione; gli atti stessi possono però contenere una clausola di compatibilità, per la quale dice quale atto prevale e quale invece cede.

Per quanto riguarda l'interpretazione, questo presenta anche il vantaggio, rispetto alla convenzione, che la Corte di giustizia è un organo giurisdizionale predisposto a interpretare il diritto dell'UE, tra i propri compiti dell'Unione. La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'Unione per tutti i soggetti, realizzando così un'unica interpretazione valida, una grande uniformità di soluzioni. La convenzione internazionale invece viene interpretata in maniera differente da Stato a Stato, a seconda delle varie culture giuridiche dei paesi.

Settore: giurisdizione

Regolamento 44/2001 in materia di giurisdizione: questo regolamento è una normativa di carattere generale che si occupa del settore civile e commerciale.

Non tutti i regolamenti in materia di giurisdizione sono di carattere generale: ve ne sono in materia speciale, come quello di obbligazioni alimentari, quello sul riconoscimento delle sentenze in materia matrimoniale e quello sulla potestà parentale.

In presenza di un regolamento specifico, verrà applicato quello; qualora manchi, il giudice preferirà quello generale.

Il regolamento 44 disciplina praticamente tutto il territorio europeo, attraverso una serie di atti che ne riproducono il contenuto con l'integrazione sostanziale.

Evoluzione storica

1) Convenzione di Bruxelles del 1968: questa convenzione è stata sostituita dal regolamento 44, che ne ha ripreso il contenuto apportando pochissime modifiche.

Alla Convenzione di Bruxelles era collegata la Convenzione di Lugano, che si applicava ad alcuni Stati che, pur non facendo parte dell'allora Comunità Europea, facevano parte del territorio europeo.

Attualmente questi Stati fanno parte dell'AELS, area di libero scambio: Svizzera, Islanda e Norvegia.

La Convenzione di Lugano aveva lo stesso contenuto della Convenzione di Bruxelles: grazie a questo, le stesse regole si applicavano su tutto il territorio europeo.

2) Con l'adozione del regolamento 44/2001, riprende il contenuto della Convenzione di Bruxelles, ma apporta più piccole modifiche: non vi è una completa identità fra la nuova regolamentazione e la Convenzione di Lugano.

I giudici si trovavano ad applicare, in piccoli punti, norme diverse, anche a seconda che il domicilio del convenuto fosse situato su uno degli Stati della CE o meno.

La Danimarca ha esercitato il diritto di opting out dalla convenzione, uscendo dall'Unione, mentre gli altri Stati stanno portando avanti il progetto di creare un sistema uniforme in ambito civile.

Il Regno Unito e l'Irlanda, due Stati, di volta in volta decidono se accettare i regolamenti di diritto privato internazionale dell'Unione Europea.

3) Tale situazione di difformità ha portato alla stipulazione della Convenzione di Lugano 2, stipulata dall'UE con Svizzera, Islanda e Norvegia. La convenzione di Lugano 2 riprende il contenuto del regolamento 44/2001, ricreando la stessa identità originaria che c'era tra la Convenzione di Bruxelles e Lugano 1.

4) La Danimarca ha poi stipulato un'altra Convenzione con gli Stati dell'Unione Europea, che ha il contenuto del regolamento 44: vi è dunque un sistema omogeneo su tutto il territorio dell'Europa, indipendentemente dal fatto che lo Stato sia parte dell'Unione o meno.

Ambito di applicazione del Regolamento 44

Il regolamento individua la materia civile e commerciale, ma non definisce quella fiscale, tributaria e amministrativa, c.d. definizione in negativo: alcune materie sono escluse e già disciplinate da convenzioni internazionali e altri regolamenti specifici.

Nel nostro sistema rientra però in materia civile anche quella amministrativa; nel Regno Unito, ad esempio, il diritto amministrativo non esiste e rientra nei rapporti fra persone, cioè nel civile.

La capacità dello Stato delle persone, i rapporti fra coniugi, i fallimenti e l'arbitrato sono esclusi perché sono stati adottati regolamenti specifici o convenzioni.

L'arbitrato, ad esempio, è disciplinato dalla Convenzione di New York sul riconoscimento delle sentenze arbitrali in materia di arbitrato internazionale, convenzione cardine del 1950. Questa è già una convenzione internazionale che è riuscita, quindi questa convenzione ha fatto un'ottima r

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zap93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carella Gabriella.
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