Diritto internazionale
Il diritto internazionale è la branca del diritto che disciplina i rapporti giuridici tra Stati sovrani. Gli Stati sono al tempo stesso i creatori e i destinatari di queste norme giuridiche internazionali.
Rapporto giuridico = relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall'ordinamento giuridico, dall’insieme delle norme giuridiche.
Nel tempo gli Stati hanno adottato un insieme di norme per regolare le loro relazioni e prevenire abusi e sopraffazioni da parte degli Stati più forti su quelli più deboli.
Diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato
Diritto internazionale pubblico ≠ diritto internazionale privato.
Il diritto internazionale è anche definito come diritto internazionale pubblico → regola rapporti tra i vari Stati sovrani (es: accordi di pace a seguito di un conflitto bellico + commercio di beni e servizi tra Stati diversi).
Diritto internazionale privato → insieme delle norme di fonte nazionale, internazionale o dell'Unione Europea, che regolano i rapporti dei singoli individui privati nel momento in cui tali rapporti sono interessati da elementi di internazionalità. In questo caso il diritto internazionale privato andrà a definire quale sarà la legge applicabile tra le diverse norme appartenenti ad ordinamenti giuridici statali diversi.
- Esempio: cittadino di uno Stato che per diverse ragioni si trovi nel territorio di un altro Stato = in questo caso si applicheranno le leggi del territorio straniero. Tuttavia c’è la possibilità che in alcune materie, settori si applichi il diritto dello Stato di appartenenza.
- Esempio: caso della compravendita bene immobile = nel momento in cui un bene immobile situato in Italia viene venduto da un cittadino messicano ad un cittadino ungherese è normale che sorga il dubbio nel considerare quale dei 3 diritti applicare (italiano, messicano, ungherese). Si applica il diritto italiano perché il bene immobile è in Italia.
Regola anche matrimonio tra cittadini di nazionalità diversa + adozioni internazionali (tali norme sono ≠ da Stato a Stato).
Origini del diritto internazionale moderno
Origini del diritto internazionale moderno → Pace di Westfalia 1648.
L’ordinamento giuridico internazionale moderno si viene a creare con la Pace di Westfalia 1648 che mise fine alla guerra dei Trent’anni di carattere religioso tra cattolici e protestanti.
In tale occasione gli Stati nazione si riconobbero come Stati sovrani e indipendenti posizionati su un piano di uguaglianza (enti sovrani superiorem non recognoscentes → che non riconoscono altri superiori).
Gli Stati si svincolano dal potere della Chiesa e dell'Impero la cui volontà nel Medioevo risultava superiore. Sorge una comunità di Stati i cui rapporti sono disciplinati da norme consuetudinarie (comportamenti oggettivi che si ripetono e vi è il convincimento da parte degli Stati di attribuire loro un valore giuridico, obbligatorio).
Principio di uguaglianza sovrana → si crea con la pace di Westfalia 1648 e consente a tutti gli Stati di partecipare nella comunità internazionale in condizioni di parità formale, di conseguenza nessuno Stato può esercitare su un altro un potere superiore di controllo.
Due macro fasi dell’evoluzione del diritto internazionale
- Dal 1648 al tutto il secolo XIX → diritto internazionale caratterizzato dalla semplice coesistenza tra Stati + formato da poche norme condivise, di natura consuetudinaria, che disciplinano un numero ridotto di materie (diritto del mare + diritto bellico).
Non esistono organizzazioni internazionali o accordi globali (ai quali partecipano tutti gli Stati della Comunità internazionale).
Accordi bilaterali con i quali gli Stati regolano i loro rapporti.
Guerra ammessa come legittima modalità per risolvere le controversie internazionali.
L’impatto del diritto internazionale sull’esercizio della sovranità degli Stati è stato minimo.
- Seconda fase dalla fine del secolo XIX → relazioni internazionali caratterizzate da maggior cooperazione tra Stati.
Si formano le prime organizzazioni internazionali in diversi ambiti (economico, commerciale, di sviluppo) dotate di personalità giuridica alle quali aderiscono sempre più Stati favorevoli a rispettare le norme di diritto internazionale. Le più importanti ONU + Unione Europea si formano dopo la 2GM.
Ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti internazionali.
Multilateralismo = si cerca di raggiungere il più ampio consenso da parte di tutti gli Stati nelle decisioni internazionali.
Limitazioni della sovranità degli Stati per scopi comuni (per garantire pace e sicurezza, sviluppo, commercio).
Tribunali internazionali creati in specifiche materie.
Dal diritto internazionale basato sulla coesistenza degli Stati verso una maggior cooperazione internazionale (norme per far convivere più Stati con pochi accordi normalmente bilaterali – no organizzazioni internazionali) → si creano organizzazioni internazionali + accordi globali in molti settori al fine di creare maggior collaborazione, sviluppo e vantaggi per gli Stati.
Potere legislativo decentrato (potestà normativa) → nell’ordinamento internazionale il potere legislativo, meglio detto come potestà normativa, è decentrato. Non è affidato cioè ad un ente specifico come un Parlamento internazionale ma è direttamente esercitabile da qualsiasi Stato a determinate condizioni.
Comunità internazionale
Comunità internazionale → definita come l’insieme di Stati sovrani e indipendenti che creano delle norme di diritto internazionale per regolare le loro relazioni.
- Della società internazionale = ogni Stato è uguale all’altro e non vi sono posizioni di supremazia: natura atomistica (atomo).
- Assetto orizzontale degli Stati: nella comunità internazionale tutti gli Stati occupano la stessa posizione e possono allo stesso modo contribuire alla formazione del diritto internazionale. Non vi sono Stati superiori gerarchicamente ad altri. Ciascuno Stato è quindi dotato di soggettività.
Organizzazioni internazionali
Organizzazioni internazionali → sono enti dotati di personalità giuridica internazionale formati da più Stati che come obiettivo hanno quello di regolamentare una determinata materia.
Le organizzazioni internazionali si pongono come soggetti altri rispetto agli Stati che le hanno create e sono il punto di riferimento per la cooperazione internazionale su quella specifica materia.
Si sono create nel XX secolo grazie ad una maggior cooperazione tra gli Stati.
Esempi: ONU + Unione Europea + UNICEF (tutela diritti dei fanciulli) + FAO.
Nel momento in cui gli Stati creano delle organizzazioni internazionali la loro volontà non viene fatta coincidere con nessuna volontà superiore, infatti rimangono i creatori del diritto internazionale e successivamente possono sciogliere la stessa organizzazione internazionale (facendone cessare la sua attività). Questo si manifesta anche in quelle organizzazioni internazionali come l’ONU in cui sono previste delle limitazioni alla sovranità degli Stati aderenti per raggiungere obiettivi comuni.
Nell’ONU gli Stati sono favorevoli a limitazioni della loro sovranità per fini di pace, sicurezza e giustizia internazionale.
Sei caratteri del diritto internazionale
- Principio di uguaglianza sovrana → si viene a creare dopo la pace di Westfalia 1648 e consente a tutti gli Stati di essere posti su un piano di uguaglianza. Gli Stati sono sovrani e indipendenti.
Nessuno Stato può esercitare un controllo su un altro Stato condizionandone la sua volontà senza il rispettivo consenso.
Il principio di uguaglianza sovrana è stato più volte messo in discussione ad esempio da Napoleone che mirava a creare il suo Impero o da Regimi totalitari (Germania nazista).
- Principio di autotutela → è data la possibilità agli Stati di adottare provvedimenti (contromisure) per tutelare i propri interessi nel momento in cui un altro Stato non rispetta le norme del diritto internazionale.
L’autotutela è determinata dal fatto che nell’ordinamento internazionale non vi sono autorità superiori (organi centralizzati) che hanno il compito di garantire il rispetto e di applicare sanzioni in caso di violazione delle norme internazionali.
Il principio di autotutela era considerato illimitato fino al 1945 e comprendeva anche l’uso della forza armata, con la formazione dell’ONU ciò non è più possibile.
Potere giudiziario + potere esecutivo + potere di produzione normativo sono tutti decentrati → affidati agli stessi Stati sovrani e indipendenti e non a organi centralizzati come accade negli ordinamenti interni statali.
- Divieto della minaccia e dell’uso della forza armata → tale principio si afferma a seguito della 2GM ed è riportato nella Carta delle Nazioni Unite. È un divieto imperativo e gli Stati sono quindi tenuti a risolvere le controversie internazionali in modo pacifico.
L’uso della forza armata è consentito solo in caso di legittima difesa (quando uno Stato viene attaccato).
Consiglio di Sicurezza dell’ONU interviene nei casi in cui una controversia possa dar luogo a conflitti bellici in modo da garantire la pace e la sicurezza internazionale.
- Diritto al dominio riservato = (divieto di ingerenza negli affari interni di altri Stati) → ogni Stato ha diritto al rispetto del proprio dominio riservato e non può subire intromissioni da parte di altri Stati nell’esercizio della propria sovranità. Gli Stati se non autorizzati non possono intervenire negli affari di altri Stati, non possono intromettersi nella scelta della forma di governo anche se queste non sono democratiche.
La Comunità internazionale può intervenire solo in caso di guerre civili.
- Cooperazione tra Stati → con l’evoluzione del diritto internazionale possiamo notare si è passati dalla coesistenza tra Stati verso una maggior cooperazione sviluppata nel XX secolo in particolare dopo la 2GM.
Gli Stati si sono uniti tra loro creando organizzazioni internazionali in varie materie e ad accordi globali al fine di risolvere problemi di notevole rilievo che non erano risolvibili individualmente. Hanno sviluppato una maggior collaborazione in modo da ottenere maggior sviluppo e maggiori vantaggi in diversi settori.
ONU = organizzazione internazionale planetaria – obiettivi: pace e sicurezza internazionale + risoluzione controversie senza la guerra + principio uguaglianza e libertà fondamentali dell’uomo + cooperazione tra Stati in diversi settori + relazioni amichevoli.
Unione Europea = organizzazione internazionale regionale (partecipazione numero limitato di Stati appartenenti ad una stessa regione geografica).
- Rispetto di norme imperative → il diritto internazionale si basa soprattutto su norme consuetudinarie e convenzionali (pattizie). Tuttavia si riconosce l’esistenza di un insieme ristretto di norme internazionali inderogabili di natura imperativa che vanno a tutelare principi e valori considerati fondamentali per le relazioni internazionali.
L’ordinamento internazionale
L’ordinamento internazionale è composto da:
Norme consuetudinarie (norme di diritto internazionale generale o primarie): comportamenti oggettivi che presentano ripetibilità + convinzione da parte degli Stati di attribuire loro un obbligo giuridico.
Sono quelle sulle quali l’ordinamento internazionale si è costruito e con le quali gli Stati regolavano le loro prime relazioni internazionali.
Norme convenzionali (norme di diritto internazionale pattizie): derivano da Trattati e Accordi tra più Stati.
Norme imperative (norme di diritto internazionale cogente): norme internazionali inderogabili che vanno a garantire e tutelare i valori ed i principi fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali.
Tali norme imperative non sono negoziabili, trattabili.
Soggettività internazionale
Soggettività internazionale (oggettività internazionale, personalità giuridica internazionale) → può essere definita come la capacità di essere titolari di rapporti giuridici nell’ambito dell’ordinamento internazionale.
Rapporto giuridico = relazioni tra due o più Stati che prevedono il riconoscimento di diritti e doveri.
- Nell’ordinamento interno di uno Stato la soggettività si divide in:
Capacità giuridica (personalità giuridica) = essere il destinatario delle norme giuridiche, avere diritti e doveri, si acquisisce con la nascita.
Capacità di agire = la capacità di poter concludere atti che incidono sulla propria situazione giuridica, si ha con la maggiore età, con i 18 anni.
- Nell’ordinamento internazionale, invece, la soggettività include sia la capacità giuridica + capacità di agire.
Infatti il soggetto di diritto internazionale è al tempo stesso sia il destinatario di norme dell’ordinamento internazionale che il titolare di diritti e doveri che derivano dalla sua partecipazione all’ordinamento internazionale.
Infatti lo Stato nell’ordinamento internazionale può essere definito come:
- Soggetto passivo in quanto destinatario delle norme internazionali.
- Soggetto attivo in quanto compie atti rilevanti per la Comunità internazionale.
Così come lo Stato (inteso come ordinamento giuridico interno) è formato da persone fisiche che creano enti e apparati dotati di personalità giuridica; la Comunità internazionale (ordinamento internazionale) è formata dagli Stati che creano le organizzazioni internazionali.
Lo Stato
Stato → è al tempo stesso il destinatario ed il creatore delle norme di diritto internazionale.
Ha creato l’ordinamento internazionale per regolare i propri interessi al di fuori dei propri confini + ha piena soggettività.
Lo Stato è formato da 3 elementi necessari:
Popolo → insieme delle persone native e/o residenti nel territorio statale, incluse le minoranze nazionali (insieme ridotto di persone che si differenziano dal resto della popolazione per alcune caratteristiche sociali, culturali, linguistiche).
Secondo molti studiosi deve rispettarsi il principio di autodeterminazione dei popoli.
Governo → inteso in senso ampio come l’apparato pubblico organizzato che esercita un potere di controllo effettivo nei confronti della popolazione all’interno del territorio statale, al fine di garantire lo sviluppo (esercita la sovranità, intesa come l’insieme dei 3 poteri: legislativo + esecutivo + giudiziario).
Territorio → spazio nel quale risiede il popolo e sul quale il governo esercita il proprio controllo.
Concretamente inteso come l’insieme del territorio terrestre con fiumi e laghi all’interno di confini ben stabiliti. Comprende anche lo spazio aereo + il sottosuolo + la piattaforma continentale + mare territoriale.
Sovranità
Sovranità → può assumere diversi significati in base al modo di considerarla:
Sovranità interna → attribuisce allo Stato la capacità di esercitare il potere di governo effettivo sulla popolazione all’interno dei propri confini. L’effettività è fondamentale poiché uno Stato può affermarsi sovrano all’interno dei propri confini solo se ha il controllo della propria popolazione, cosa che non avviene in caso di guerre civili e movimenti insurrezionali (potere di governo inteso in senso ampio come la somma dei 3 poteri).
Sovranità esterna → attribuisce l’indipendenza di uno Stato nei confronti di altri Stati, dà la capacità allo Stato di realizzare rapporti giuridici con altri Stati in condizione di parità.
Ciò non accade per governi fantocci o per Stati membri di federazioni.
La sovranità attribuisce allo Stato una posizione di:
- Supremazia all’interno dei propri confini.
- Indipendenza + originarietà + parità nei confronti degli altri Stati nella Comunità internazionale.
Ogni Stato è indipendente e non deriva da ordinamenti giuridici di altri Stati. Nelle relazioni internazionali gli Stati occupano tutti una posizione di parità.
Affinché uno Stato possa essere considerato un soggetto del diritto internazionale ed avere soggettività internazionale è necessario che sia in possesso dei suoi 3 elementi costitutivi necessari (popolo + governo + territorio) e che sia verificato il criterio dell’effettività → lo Stato deve essere in grado di esercitare un potere di controllo sulla popolazione all’interno del proprio territorio. Ciò non si verifica in caso di insurrezioni o guerre civili.
I governi in esilio non hanno infatti soggettività internazionale.
Parte della dottrina considera necessario per attribuire la soggettività internazionale ad uno Stato la presenza di altri 2 elementi oltre al criterio dell’effettività:
- Il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli: tale principio si afferma nel 1975 con l’atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione tenuta ad Helsinki. Stabilisce come il popolo abbia il diritto di lottare contro un governo illegittimo (coloniale – occupazione militare) al fine di creare e stabilire un proprio sistema politico indipendente ed autonomo.
Lo Stato per avere soggettività internazionale deve quindi esercitare il proprio potere per mezzo di un governo legittimo. Se vi è un governo illegittimo il popolo ha il diritto di lottare al fine di autodeterminare il proprio sistema politico autonomo ed indipendente.
- La tutela dei diritti fondamentali dell’uomo: lo Stato per avere soggettività internazionale deve tutelare e rispettare i diritti fondamentali dell’uomo. Il governo può dirsi legittimo solo se eletto democraticamente e se rispetta i principi dello Stato di diritto (uguaglianza formale giuridica + separazione dei poteri per maggiore equilibrio + diritti dell’uomo).
Poiché tali requisiti non sono condivisi universalmente da tutta la dottrina, per affermare la soggettività internazionale dello Stato rimane valido il criterio dell’effettività → determina come la soggettività internazionale venga attribuita allo Stato quando esso esercita un potere di governo effettivo sulla popolazione stanziata nel proprio
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