Diritto internazionale: sotto ambiti
Il diritto internazionale in Italia si divide in diverse grandi aree, ci sono diverse definizioni di diritto internazionale, rientrano nella materia ma tra di loro questi sotto ambiti sono diversi, cambia l’oggetto dell’insegnamento quando si passa da un sotto ambito all’altro.
- Diritto internazionale pubblico → è quella branca del diritto internazionale che disciplina i rapporti tra stati. Il diritto internazionale ha come oggetto la disciplina dei rapporti interstatali, tra stati. È un oggetto particolarmente ampio. Le varie materie toccate dal diritto internazionale sono le più diverse: ad esempio controversie tra stati, i trattati, sovranità e indipendenza tra gli stati, estradizione, relazioni commerciali come dogane e tariffe, ambiente, diritti umani. Il diritto internazionale pubblico in questo senso possiamo accostarlo al diritto costituzionale.
- Diritto internazionale privato → c’è la contrapposizione tra pubblico e privato. Il diritto internazionale privato non è diritto internazionale in senso stretto, non è un diritto che viene creato a livello di relazioni internazionali, è un diritto di origine interna, il diritto internazionale privato nasce all’interno di ogni singolo ordinamento nazionale. Noi abbiamo una legge di diritto internazionale privato, ogni stato ha la sua legge di diritto internazionale privato. L’oggetto del diritto internazionale privato è la regolamentazione dei rapporti privatistici transfrontalieri, ad esempio il telefono è un prodotto costruito in varie parti del mondo. La prima questione del diritto internazionale privato è dove si può fare causa nei rapporti privatistici che presentano contatto con più di un singolo ordinamento, il primo problema del diritto internazionale privato è il giudice competente. Una volta capito questo cerca di rispondere alla domanda: quale legge deve applicare il giudice competente? Il giudice statunitense potrebbe applicare la legge di un altro stato, e bisogna capire come trovare la legge applicabile. Terzo problema del diritto internazionale privato è che valore hanno le sentenze dei giudici stranieri nel nostro ordinamento, qual è il valore della circolazione di provvedimenti stranieri nel nostro ordinamento. Se io in Italia sono l’unico che può decidere per il proprio figlio e quella sentenza non si muove con me negli altri stati, io non vado negli altri stati, perché altrimenti mia moglie può prendere il bambino e scappare.
- Lex mercatoria → la terza categoria di norme, che non andremo a vedere, è il gruppo di norme chiamato lex mercatoria, ovvero legge dei mercanti. Nel mondo dei rapporti internazionali gli attori economici hanno sviluppato un vero e proprio Codice civile internazionale che non è creato da nessuno stato ma è creato direttamente dagli operatori commerciali, i quali hanno creato un diritto parallelo a quello degli stati, elaborando soluzioni che per loro erano migliori. C’è un tentativo di privatizzazione della funzione legislativa sul piano internazionale: operatori economici che si creano le loro regole rifiutando di applicare quelle degli stati.
Limiti del diritto internazionale
Quando approcciamo il diritto internazionale dobbiamo abbandonare quello che abbiamo già acquisito in altre materie giuridiche, dobbiamo distaccarci da quella impostazione di base del diritto costituzionale o pubblico. Questo perché il diritto internazionale ha alcuni limiti.
Limite strutturale
Il primo limite è di tipo strutturale, è per natura collegato alla struttura stessa della comunità internazionale. Il modo in cui è strutturata la comunità internazionale introduce un primo limite. La comunità internazionale è organizzata prendendo come punto di partenza o di arrivo lo stato sovrano, che è il centro di ogni cosa, ogni stato sovrano è ugualmente sovrano perlomeno in termini giuridici nel senso che dal punto di vista giuridico non esiste nessuna differenza tra stati.
Il diritto internazionale è fondato sul principio di uguale sovranità degli e tra gli stati. Sopra gli stati non c’è un super potere internazionale che possa funzionare da governo globale, da giudice globale. Se lo stato è sovrano nessuno può ordinargli nulla dal punto di vista giuridico, questo introduce un primo elemento di debolezza, manca un meccanismo sovrastatale che possa imporre le norme e contestualmente pretenderne il rispetto da parte degli stati.
Stati creatori e destinatari delle norme
La seconda peculiarità è il fatto che questi stati sovrani sono quei soggetti che creano le norme di diritto internazionale, che è creato dagli stati, e i destinatari delle norme sono gli stati stessi. Gli stati creano le norme che essi stessi devono rispettare.
Nell’ordinamento interno il destinatario della norma subisce la norma. Nel contesto internazionale invece la cosa è rovesciata perché il destinatario della norma e il creatore della norma coincidono, sono lo stesso soggetto. Questo incide anche sulla tipologia di norme che gli stati adottano nel corso del tempo.
Se io stato sovrano mi devo autovincolare punto al ribasso, un esempio per tutti può sembrare l’art. 6 del cosiddetto trattato di Parigi del 2015, che è quello che vorrebbe ridurre le emissioni del gas serra per combattere il cambiamento climatico, gli stati che si creano le norme hanno scritto una norma incredibilmente vaga e hanno detto che gli stati si impegnano a ridurre il surriscaldamento globale nella misura compresa tra 1,5 e 2 gradi centigradi.
Questo carattere strutturale della comunità internazionale e questa specificità per cui gli stati si autolimitano creando la sovranità del diritto internazionale delimitano una vaghezza di contenuti nel diritto internazionale.
Cooperazione tra stati e Nazioni Unite
Un altro problema della comunità internazionale sta nel modo in cui questi stati cooperano tra di loro nel tentativo di disciplinare le loro relazioni internazionali. Nel secondo dopoguerra gli stati hanno ritenuto necessario creare le Nazioni Unite, che sono una organizzazione internazionale che funziona un po’ da forum permanente di discussione tra stati, gli stati discutono, decidono e deliberano.
Le Nazioni Unite sono state e sono vittima di forti critiche perché all’interno delle Nazioni Unite esiste un organo interno alle Nazioni Unite che avrebbe in teoria grandissimi poteri, questo organo è il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli stati hanno delegato al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il compito di garantire e assicurare la pace internazionale.
Gli stati si sono spogliati di una competenza e l’hanno trasferita al consiglio di sicurezza che ha la responsabilità di garantire sicurezza e pace internazionale. Il problema è che abbiamo 5 membri permanenti che hanno il diritto di veto, da un lato abbiamo i vincitori della Seconda guerra mondiale: Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti ai quali si è aggiunta la Cina.
Il diritto di veto blocca ogni iniziativa, ogni decisione, ogni risoluzione, lo stato con diritto di veto non deve motivare perché sta votando contro, non ha un limite di guadagno personale, può bloccare provvedimenti e risoluzioni che sarebbero contro di lui. Il veto ovviamente diventa una merce di scambio, le Nazioni Unite non sono intervenute a Gaza, Israele non ha diritto di veto ma è amico di chi ha il diritto di veto scatta una sorta di mercato di interessi politici ed economici che portano a uno sfruttamento amorale del diritto di veto.
Il fatto che le Nazioni Unite non riescano ad intervenire nelle situazioni delicate per via del diritto di veto, ha portato alcuni stati a creare un’organizzazione alternativa, qualcosa che si affianca alle Nazioni Unite e potrebbe entrare in concorrenza, è il board of peace che crea questa organizzazione internazionale presieduta a vita da una specifica persona, un’organizzazione che vede la partecipazione di persone a titolo personale.
Il board of peace, che conta oggi circa 40 stati, era stato concepito inizialmente come una istituzione determinata a garantire la pace nella striscia di Gaza e le competenze che si stanno dando da soli gli stati all’interno stanno crescendo molto.
Questo sviluppo del board of peace ha un certo impatto sul diritto internazionale, questo perché il diritto internazionale è stato accusato di essere il prodotto dell’era colonialista, il diritto internazionale è essenzialmente il derivato della cultura europea cattolica del 700-800 che abbiamo imposto alle colonie.
Per molto tempo il diritto internazionale ha convissuto con questa critica di neocolonialismo, queste critiche hanno un fondo di verità perché chi ha vinto la Seconda guerra mondiale è più sovrano degli altri, infatti essi possiedono il diritto di veto. Il problema del diritto internazionale è che dal 1945 c’è stato il processo di decolonizzazione che ha portato all’intervento di nuovi stati sulla scacchiera internazionale. La risposta anticoloniale ha portato a maggiori frizioni, a minore rispetto.
Nella Cina imperiale il principio di sovranità non esisteva, i rapporti tra imperatore e altre zone erano più regolate da un rapporto di vassallaggio, di protezione, questo inficia nel nostro modo di pensare perché siamo andati dalla Cina e abbiamo detto che il principio di base è la sovranità. Gli stati si sono allineati, il problema è che gli abbiamo dato un criterio binario della sovranità per risolvere rapporti interlocali diversi.
Il board of peace ci entro su invito, c’è una selezione, devo pagare e una volta che entro gestisco io i conflitti internazionali. Quello che stiamo facendo con il board of peace è ristabilire un nuovo modello colonialista, imperialista in cui un quarto degli stati decide il destino del mondo e lo impone.
Lo stato nel diritto internazionale
Il diritto internazionale è un diritto per gli stati e degli stati. Gli stati sono al contempo quei soggetti che creano le norme e che sono i destinatari di queste norme, c’è una auto adesione a norme di diritto internazionale che vincolano gli stati. Gli stati sono soggetti sopra i quali non esiste nessuno, nessuno può imporre nulla agli stati, in questo senso gli stati sono soggetti sufficienti e necessari del diritto internazionale. Perché il diritto internazionale esista devono esserci almeno due stati.
Un ente territoriale lo possiamo definire stato ai sensi del diritto internazionale quando presenta i requisiti della statualità, che troviamo codificati all’interno di una convenzione, di un trattato, una sorta di contratto che gli stati concludono tra di loro. Questa è la convenzione di Montevideo del 1933, all’interno di questo trattato troviamo elencati quei principi che vengono generalmente considerati da tutti come qualificanti la sovranità statale; ci sono dei requisiti e se rispettati un ente è uno stato.
Articolo 1 della convenzione di Montevideo
Lo stato come soggetto di diritto internazionale deve avere le seguenti caratteristiche:
- Popolazione permanente
- Territorio definito
- Governo effettivo
- Indipendenza
Questi primi tre requisiti insieme costituiscono la cosiddetta sovranità interna degli stati. La sovranità che gli stati hanno all’interno dei loro confini.
L’indipendenza che un ordinamento deve avere per poter essere qualificato come stato. Questa caratteristica fa riferimento alla sovranità esterna, nella convenzione di Montevideo viene definita capacità di intrattenere relazioni con altri stati.
Popolazione permanente
Perché uno stato sia tale ai sensi del diritto internazionale, questo deve avere una popolazione permanente. Popolazione non vuol dire cittadinanza. La nozione di popolazione permanente non è limitata alla cittadinanza, la popolazione permanente individua quelle persone che vivono in modo più o meno stabile all’interno di uno stato.
- L’immigrato è parte della popolazione permanente in Italia, il cittadino italiano che vive in Argentina non è popolazione permanente dell’Italia.
Si guarda a chi ha una connessione particolarmente qualificata con l’ordinamento. Non esiste un numero minimo di popolazione permanente necessario, esempio: San Marino, Andorra. Non devono esserci delle nascite per parlare di popolazione permanente, ad esempio nella città del Vaticano nessuno nasce.
È stato affrontato anche il tema delle popolazioni nomadi, ossia quelle popolazioni che vivono in parte dell’anno in uno stato, si spostano e trascorrono il resto dell’anno in un altro stato, rispetto a queste popolazioni si pone il problema di capire di quale ordinamento costituiscono parte della popolazione permanente.
La corte internazionale di giustizia negli anni ‘50, in un caso che vedeva coinvolto il Sub Sahara ha sviluppato un criterio molto specifico per le popolazioni nomadi: per loro bisogna ricercare il centro di gravità della cultura della popolazione nomade, bisogna ricercare quel luogo dove sistematicamente la popolazione nomade torna per forti vincoli culturali.
La corte ha detto che bisogna andare a cercare dove ci sono i luoghi di culto, di sepoltura, se ci sono luoghi dove si torna sistematicamente per svolgere funzioni sociali allora è in quel luogo che la popolazione nomade viene attribuita.
L’idea è avere una popolazione da controllare, sulla quale esercitare il proprio potere.
Territorio definito
Perché un ente territoriale sia considerato stato ai sensi del diritto internazionale deve avere un territorio definito all’interno del quale c’è la popolazione permanente. Il territorio è una porzione di terra sulla quale lo stato esercita sovranità.
- Territorio definito vuol dire territorio non contestato? Il fatto che ci siano delle contestazioni territoriali fa venire meno la sovranità? Sono circa 360 le controversie internazionali tra stati sul territorio, qualche stato ha più di una controversia territoriale con altri stati. L’Italia ha da pochi anni chiuso una controversia territoriale che aveva con la Croazia, ma era il confine marittimo che divideva l’Adriatico: Italia e Croazia si contendevano il confine marittimo che divideva l’Adriatico, quella era una controversia sul territorio tra i due stati, con un trattato abbiamo risolto questa controversia. Il diritto internazionale non richiede necessariamente che il territorio sia incontestato nella sua interezza, ma richiede che ci sia una porzione di territorio rispetto alla quale lo stato esercita in linea esclusiva i suoi poteri. Finché esiste un nocciolo duro di territorio sulla quale lo stato opera senza interferenze esterne lo stato è sovrano ai sensi del diritto internazionale.
- Dimensione più o meno estesa, non si richiede nemmeno una, anche i microstati proprio perché hanno un territorio sul quale esercitano il proprio potere sono stati ai sensi del diritto internazionale.
- Territorio non è solo naturale. Nel caso dell’Isola delle rose si parlava di una piattaforma che ad un certo punto veniva dichiarata stato sovrano, anche il Principato di Sealand è una piattaforma petrolifera che veniva considerata stato sovrano: chiaramente questi sono casi peculiari.
Il problema che sta alla base della nozione di territorio è fondamentale perché il diritto internazionale ha sempre accolto la definizione di territorio naturale, perché si possa esercitare la sovranità il territorio deve essere di origine naturale, il territorio artificiale non rileva per il diritto internazionale.
Il problema territorio naturale o artificiale sta diventando fondamentale oggi perché c’è qualche stato che ha giocato con il suo territorio, come Monaco e i Paesi Bassi. C’è una grande area che è stata sottratta al mare con un sistema di dighe, e ci si era domandati se questo nuovo territorio acquisito dall’Olanda fosse territorio ai sensi del diritto internazionale o se lo si dovesse ignorare: il fatto che sia stato manipolato l’ambiente naturale ha portato a concludere che comunque di ambiente naturale si tratta, il territorio sottratto al mare non è artificiale è solo una manipolazione dell’ambiente naturale.
Questo diventa ancora più problematico nel contesto cinese perché nel mare delle Filippine ci sono delle strisce di terra, di sabbia alte 20 cm dove non si può vivere, la sabbia è portata dalla Cina continentale che riempie questi atolli rendendole delle vere e proprie isole, sulle quali la Cina piazza delle basi militari.
Allora la domanda diventa: queste isole che sono state modificate sono da considerarsi territorio, in particolare territorio cinese ai sensi del diritto internazionale? Se si tratta di manipolazione del territorio naturale dovrebbe andare bene.
Il tema continua ad avere rilevanza perché alcuni stati iniziano ad avere un problema con il territorio. Diventa importante capire se la nozione classica ci va ancora bene perché ad esempio Tuvalu, che è uno stato insulare composto da micro-isole dell’altezza massima di 2 metri e una dimensione di 23 km quadrati, le quali si sviluppano su strisce di terra.
Questi stati sono i primi che soffrono il problema del cambiamento climatico e dell’innalzamento del mare, ci vuole poco perché questi stati siano sommersi o diventino invivibili. Rispetto a stati di questa tipologia, stati insulari che si stanno inabissando, la nozione di territorio sembra acquisire una nuova concezione.
Tuvalu ha capito che prima o poi avrebbe perso il suo territorio e di conseguenza non sarebbe più uno stato ai sensi del diritto internazionale, allora Tuvalu con una riforma costituzionale ha creato la prima digital nation al mondo: all’interno della sua costituzione ha detto questo è il mio territorio, che ai sensi della costituzione è cr
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