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Diritto di Internet

Concetti fondamentali

Diritto: insieme di regole.

Consuetudine: comportamento ripetuto socialmente accettato. Es. in ambito commerciale mancia→

Reo: presunto colpevole.

Illecito penale: si ha quando la condotta del reo integra reato si va in carcere (solo se l'illecito non→ rispetta esattamente la norma).

Cittadino vs Stato

Illecito civile: comportamento che crea un danno (spesso economico, ma anche morale) → obbligo del risarcimento del danno. Regola i rapporti tra privati.

Illecito amministrativo: quando non si rispettano le norme, non reati (es. passare con il rosso) → pagamento sanzione amministrativa (multa).

Stato vs Cittadino

Illecito atipico: che non rispetta esattamente la norma non può esistere un illecito penale atipico, → mentre può esiste illecito civile atipico (tutto ciò che crea un danno).

Gradi di giudizio

  • 1° grado Tribunale →
  • 2° grado Corte d'Appello →

In questi gradi di giudizio il giudice è di merito e quindi ha il compito di decidere se le prove sono attendibili e affidabili: decide la questione nel merito.

N.B. La Cassazione (a Roma) non è propriamente un grado di giudizio in quanto non si valuta nuovamente il merito, ma si verifica che il giudice abbia applicato correttamente le norme. È un grado di legittimità e può essere sia civile che penale.

Ci sono più gradi di giudizio per garantire l'imparzialità: per essere certi che non ci siano ingiustizie. Questo comporta, però, che prima di avere una risposta certa debbano passare anche molti anni. Il processo amministrativo ha un giudice dedicato e due gradi di giudizio:

  • 1° grado TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) →
  • 2° grado Consiglio di Stato →

Poteri

  • Legislativo
    • Legislatore
    • Parlamento
  • Esecutivo
    • Governo (eccezionalmente può avere anche potere legislativo)

Fonti del diritto (o giuridiche)

Sono atti organizzati in modo gerarchico (in base al proprio punto di vista).

Fonte di natura superiore: Trattati UE, Costituzione.

Noi le organizzeremo secondo questo ordine:

  1. Trattati internazionali: accordo tra due o più paesi che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel trattato. Es. CEDU (Carta Europea dei Diritti Umani) →
    • Bilaterale: 2 Stati (es. privacy Shield tra USA e UE)
    • Plurilaterale: più Stati (es. convenzione di Vienna sulla vendita)
  2. Trattati costitutivi dell'UE
  3. Costituzione italiana
  4. Direttive/Regolamenti UE
    • Direttive: principi generali che devono essere specificati dal parlamento di ogni Stato membro; tante leggi quanti sono gli Stati membri → se la direttiva va contro qualche principio costituzionale lo Stato non può rifiutarsi di adottare la direttiva perché i trattati costituzionali europei lo vietano. Per evitare ciò i parlamentari devono evidenziare che ci sono dei contrasti con i principi costituzionali del paese.
    • Regolamenti: leggi europee direttamente applicabili a tutti gli Stati membri
  5. Leggi ordinarie italiane/Decreti Legge/Decreti Legislativi
    • Legge ordinaria: obbligatoria e vincolante per tutti i cittadini dello Stato (atto prodotto dal parlamento)
      • Legge di attuazione della direttiva
      • Codice civile
      • Codice penale
    • Decreto Legge: atto di iniziativa del governo, ma per avere forza di legge deve essere approvato dal parlamento. Se entro 60gg il parlamento non ratifica retroattivamente (dal giorno in cui viene emanato il D.L.) non ha più valore. Possibilità introdotta per questioni urgenti (es. guerra)
    • Decreto Legislativo: atto del governo. Si ha quando il parlamento delega il compito di fare legge dando delle linee guida. Introdotto per questioni di rapidità in quanto il parlamento ci metterebbe molto più tempo.
  6. Leggi regionali/Regolamenti
    • Leggi regionali: norme con ambito applicativo più limitato
    • Regolamenti: dettano norme specifiche e tecniche
  7. Usi e consuetudini: comportamenti socialmente accettati, ma se contrastano con norme di livello superiore non possono essere ammessi
    • Si potrebbero inserire a questo livello le sentenze dei giudici

N.B. Le sentenze sono vincolanti per i cittadini, ma non andrebbero tra le fonti del diritto perché vincolanti solo per le parti del processo, non per tutti i cittadini. Bisognerebbe inserire solo le sentenze della Corte costituzionale.

Come si fa a far rispettare un trattato?

  • Se solo uno Stato disobbedisce tutti gli altri hanno il potere di sanzionarlo
  • Se molti stati disobbediscono, non è chiaro di chi abbia il potere di sanzionare, quindi bisogna appellarsi ad una corte

Arbitro: esperto della materia chiamato a fare il giudice (è un giudice privato) nel momento in cui le parti hanno fretta di risolvere la questione (entrambe le parti devono essere d'accordo). Entrambe le parti propongono un arbitro e i due arbitri nominano un terzo arbitro. Questo metodo è utilizzato tra privati, non per rapporti tra Stati. Molte volte la parte difficile sta nella capacità di far rispettare i trattati e spesso per non far disgregare l'UE non si prende mai una decisione.

Internet

Internet nasce con scopi militari in America, in modo da essere decentralizzato e quindi nel momento in cui un nodo non funziona (es. in seguito ad un attacco) poter comunque continuare la comunicazione.

Non si tratta, dunque, di un mezzo di comunicazione avente natura unitaria, ma di un insieme di reti e sottoreti autonome e prive di organizzazione gerarchica.

I problemi di Internet in materia giuridica

  • Non ha confini geografici: il diritto ha bisogno del 'dove' e “the trouble of the cyberspace is that there is no 'there', there”. Internet viene definito dagli utenti come un luogo in cui si naviga, ma in realtà è un mezzo di comunicazione e rende difficoltosa la collocazione geografica dei soggetti che lo utilizzano.
  • Manca un soggetto: una persona a cui imputare atti giuridici e responsabilità o al quale riferirsi per il governo di Internet.
  • Fiducia: non si sa chi ci sia dall'altra parte e quindi si tende ad aver paura.

Come si regola ciò che avviene su internet?

Ci sono diverse ipotesi:

  1. Dovrebbe essere senza regole
    • Pro: Il mercato si può sviluppare liberamente
    • Contro: Non ci sono tutele per gli utenti
  2. Bisogna creare delle nuove regole speciali
    • Pro: Gli utenti sono tutelati
    • Contro: Il diritto non riesce a stare al passo con Internet. Chi deve fare le regole? Dovrebbe essere qualcuno al di sopra degli Stati perché Internet non ha confini geografici, troppo difficile da realizzare.
  3. Usare leggi del diritto già scritte e usate nella realtà, quindi applicarle ad Internet
    • Pro: Diritto già consolidato. Non bisogna scrivere sempre nuove regole (N.B. talvolta da modificare)
    • Contro: Difficoltà ad applicare le normative scritte per il mondo fisico al mondo virtuale. Stati diversi hanno regole diverse problema di sovranità
  4. Che la legge applicabile ad Internet sia la lex informatica: l'insieme delle leggi dettate dalla tecnologia (ovvero tutto ciò che la tecnologia permette di fare)
    • Pro: Le leggi sarebbero dettate dalla tecnologia e quindi non collegate ad alcun diritto statuale
    • Contro: Se si riesce ad aggirare il sistema non si viene puniti. Sarebbero i tecnici a fare le norme, non più il parlamento, quindi ci sarebbe uno spostamento del potere legislativo e verrebbe meno il concetto di democrazia

Hard Law: leggi obbligatorie (fonti del diritto) → Soft Law: norma di riferimento indicativo (UNCITRAL) →

Modelli UNCITRAL

UNCITRAL ha scritto due modelli di legge che gli Stati possono copiare per scrivere le proprie leggi:

  • Model Law on International Commercial Arbitration
  • Model Law on Electronic Commerce (1996)

Article 5. Legal recognition of data messages

Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message.

Nell'immaginario comune un documento di carta ha più valenza legale rispetto ad uno digitale. Questo articolo suggerisce agli Stati di non fare norme che non diano validità legale ai messaggi di dati in quanto non deve interessare la forma del messaggio.

Article 6. Writing

  1. Where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.
  2. Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the information not being in writing.
  3. The provisions of this article do not apply to the following: [...].

3 principi fondamentali:

  1. Principio di neutralità: la tecnologia non importa né la forma né il mezzo trasmissivo →
  2. Principio di equivalenza funzionale: se un messaggio di dati può essere consultato più volte ha la stessa funzione di un documento cartaceo →
  3. Principio di non discriminazione (sulla base della forma e del mezzo): non discriminare il nuovo rispetto al vecchio, già conosciuto

N.B. Gli Stati sono molto più propensi a seguire la Soft Law piuttosto che la Hard Law.

Contratto

Si fa riferimento al decreto legislativo n.70 del 9 aprile 2003, creato per consentire lo sviluppo del commercio online.

Cos'è un contratto?

È un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. (pag. 39 – Contratto elettronico) Può essere uno scambio di prestazioni, un contratto di vendita (es. caffè al bar), un contratto di locazione (affitto), ecc.

Requisiti fondamentali di un contratto:

  • Bisogna che ci siano almeno due parti (NON può esistere contratto con una sola parte)
    • Bilaterale: due persone (es. acquisto bene di consumo, trasporto, ecc..)
    • Plurilaterale: più di due persone (es. locazione, società)
  • Forma scritta: documento datato e firmato dalle parti dal quale si possono evincere informazioni N.B. In realtà può avere qualunque forma a meno che il C.C. non richieda esplicitamente una determinata forma

N.B. Il contratto è uno spazio creativo perché le parti hanno piena libertà di decidere la forma.

Quando un contratto può dirsi concluso?

Nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione (entro un termine prestabilito) dell'altra parte.

Si può dire concluso quando la lettera d'accettazione arriva al domicilio del proponente, ma anche nel momento in cui il proponente riceve l'e-mail di accettazione principio della cognizione →

Il contratto NON si può dire concluso quando senza colpa non si riesce ad accedere all'accettazione (es. cause di forza maggiore).

Il d. lgs 70/2003 rende chiaro quale sia il momento di conclusione del contratto, ma non fa luce sul luogo di conclusione del medesimo in quanto l’indirizzo di posta elettronica è di tipo logico e non fisico. (pag. 12)

Tipi di contratto (pag. 12)

  1. Previsto dal C.C. (es. vendita, locazione, ecc..) tipico →
  2. Atipico creato liberamente dalle parti (es. franchising) →
  • B2B (Business to Business): contratto tra 2 imprenditori (alla pari) →
  • B2C (Business to Consumer): contratto tra imprenditore e consumatore → Il consumatore è la parte più a rischio perché contrae con soggetti economicamente più forti di lui. Il consumatore è una persona fisica (individuo) che agisce per finalità legate alla propria vita personale.
  • C2C/P2P: contratto tra pari: scambio e condivisione di file. →
  • P2B: contratto tra Pubblica Amministrazione e Business →

Articolo 6

Assenza di autorizzazione preventiva:

  1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
  2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.

Cosa fare per tutelare il consumatore?

  • L'imprenditore deve fornire tutte le informazioni necessarie per identificarsi.
  • L'imprenditore è tenuto a mostrare il numero di iscrizione al registro delle imprese.
  • Clausole

Articolo 7

Informazioni generali obbligatorie:

  1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
    • Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
    • Il domicilio o la sede legale;
    • Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
    • Il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
    • Gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
    • Per quanto riguarda le professioni regolamentate:
      • L'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
      • Il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
      • Il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
    • Il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
    • L'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
    • L'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
  2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
  3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Ai contratti B2B vanno applicate le norme del C.C. integrate con il Decreto Legislativo 70/2003 per i contratti online. Ai contratti B2C si applica il Codice del Consumo, il Decreto Legislativo 70/2003 e il C.C. N.B. Bisogna aggiungere informazioni aggiuntive se si contratta anche con consumatori. Come detto in precedenza, il contratto può avere qualsiasi forma, anche orale, a meno che la legge non preveda la forma scritta oppure nel caso in cui venga richiesta dalle parti. Per provare la validità del contratto bisogna avere una prova che può essere un testimone, per i contratti orali, o i log che permettono di sapere che l'utente ha cliccato accetta, per i contratti informatici. Per alcuni contratti è fondamentale identificare l'altra parte, ma non è sempre necessario, ad esempio nel caso di interesse economico o di verifica della maggiore età.

Strumenti giuridici per tutelare il consumatore

  • Informazioni aggiuntive:
  • Recesso: il consumatore cambia idea e vuole recedere dal contratto.
  • Legge applicabile o foro di competenza
  • Clausole vessatorie

Informazioni aggiuntive:

  • Identità del professionista
  • Caratteristica dei prodotti
  • Prezzo totale dei beni e servizi comprese le imposte
  • Durata del contratto

d. lgs. 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) Articolo 52

Diritto di Recesso

  1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. Non ho bisogno di motivare il recesso e anche se ho staccato l'etichetta posso restituirlo, entro il tempo stabilito dalla legge, a patto che sia integra la funzione per la quale era stato pensato, ovvero che non sia danneggiato.
  2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
    • nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
    • nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacolonna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di internet e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Ratti Matilde.
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