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Diritto dell'unione europea

Introduzione all'unione europea

Non esiste una nozione di Unione Europea reperibile dai documenti ufficiali, è un’esperienza unica nella storia. Possiamo dire cosa non è: non è uno stato, non è uno stato federale (come gli USA), perché non c’è una separazione di poteri come quella degli stati, la sua competenza non è originaria, ma è derivata dalle deleghe degli stati.

È un’organizzazione internazionale con alcune peculiarità: ha come propri membri degli stati, come tutte le organizzazioni internazionali; tuttavia, presenta dei caratteri straordinari ed originali, come il concetto di sovranazionalità. Ha interessi autonomi rispetto agli stati membri, che possono essere anche contrastanti. È un’organizzazione che ha propri centri decisionali e propri interessi, in quanto sovra-nazionale.

Storia dell'organizzazione comunitaria

L’origine del processo di organizzazione comunitaria è nel 1951. I sei paesi originari (Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, Germania) ritenevano che, per evitare un terzo conflitto mondiale, bisognasse rendere tale conflitto impossibile mettendo in comune le risorse di materiale pesante, ossia carbone e acciaio, da qui il nome di CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

Evoluzione dell'Unione europea

  • Allargamento geografico: Si è passati da 6 paesi a 27, allargamento ancora in corso. Per diventare membri i requisiti sono due:
    • Essere un paese europeo;
    • Aderire ai valori dell’Unione Europea;
  • Ampliamento delle competenze: All’inizio si trattava solo di carbone e acciaio, ora le competenze sono chiaramente ampliate;
  • Poteri: I poteri della UE nei confronti degli stati hanno subito un processo di amplificazione, sempre più spesso è l’Unione Europea a dettare le linee, l’esempio principale è quello del Parlamento Europeo, che all’inizio ha solo poteri consultivi e non è votato direttamente, ma dal 1979 vengono eletti a suffragio universale diretto e i poteri aumentano da consultivi fino a diventare co-legislatore. Il suo consenso è nella maggior parte dei casi obbligatorio per legiferare.

Tappe evolutive

  • 1957: Istituite altre due comunità: CEEA (Comunità Europea dell’Energia Atomica) e CEE (Comunità Economica Europea: mercato comune fra gli stati, diventata poi Comunità Europea nel 1992). Vengono poi tutte assorbite dalla UE, col trattato di Lisbona (tranne CEEA);
  • 1992 Trattato di Maastricht: Nasce la UE, la CEE diventa CE e costituisce uno dei componenti della UE. Trasformazione della denominazione ufficiale in Comunità Europea, una delle cose che fa questo trattato è la modifica del trattato con l’inserimento di disposizioni di carattere non economico, per la prima volta, queste tematiche sono principalmente la cittadinanza: viene introdotta la cittadinanza europea;
  • 2007 Trattato di Lisbona: Ha modificato il trattato sull’Unione Europea, chiamandolo trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La UE subentra alla CE e assorbe la CECA. Sempre il trattato ha dato per la prima volta la possibilità scritta agli stati di recedere dall’unione, alcuni esperti ritengono che fosse sempre stato possibile, ma questo trattato lo dice esplicitamente;
  • 2016-2020 Brexit: Uscita del Regno Unito, gli stati membri passano da 28 a 27.

Il diritto dell'Unione europea

Il diritto della UE non è omogeneo ed è sfaccettato, si compone di:

  • Diritto istituzionale: Sarebbe una sorta di diritto costituzionale;
  • Politica europea: Come la UE porta avanti i suoi obbiettivi, ossia attraverso atti (che hanno forza di legge) delle istituzioni;
  • Diritto nazionale: Il diritto dei vari stati membri adottato in attuazione al diritto dell’UE, le direttive richiedono di essere recepite a livello nazionale.

La caratteristica principale del diritto europeo è l’autonomia; è autonomo rispetto ai diritti nazionali, ha quindi autonome regole d’interpretazione, ecc. Queste regole sono figlie stesse dell’Unione Europea. C’è un rapporto di causa-effetto: fu creata un’Unione per certi obbiettivi e i mezzi sono il diritto. La regola è quella dell’effetto utile, in virtù di più significati l’interprete deve scegliere il significato che gli permette di raggiungere l’obbiettivo che quella norma vuole perseguire.

Fonti del diritto dell'Unione europea

Dopo il Trattato di Lisbona abbiamo due fonti di diritto primario: il Trattato di Maastricht e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Questi trattati sono in un rapporto servente l'uno sull'altro, ma sono sullo stesso piano. I valori e gli obiettivi dell’Unione Europea sono quelli della pace, della democrazia e dello stato di diritto, sono sul trattato dell’unione ove ci sono anche le competenze dell’Europa e il concetto dell’attribuzione, secondo cui la UE ha competenze solo delle materie attribuite dagli stati tramite trattati.

C’è un'unica materia di carattere sostanziale che è quella dell’azione esterna dell’Unione Europea e della politica estera di sicurezza comune. Tutte le altre sono politiche (ambiente, concorrenza, consumatori, spazio, salute, turismo), questo perché la politica estera e l’azione esterna è l’unico ambito in cui non si applica il metodo comunitario, ma sono i governi che decidono.

Metodo comunitario

Il metodo comunitario è il metodo secondo il quale gli stati sono coinvolti nel processo decisionale ma non sono determinati ai fini dello stesso. Ci sono delle istituzioni che sono espressioni dei governi degli stati (Consiglio) e delle altre istituzioni no. Laddove il processo decisionale vede un ruolo decisivo del consiglio siamo in presenza di un carattere decisionale intergovernativo; laddove i governi non sono decisivi, si parla di metodo comunitario. Una proposta può quindi andare avanti anche se non è accettata da elementi governativi.

Caratteri generali dell'ordinamento giuridico europeo

  • Ampie competenze;
  • Diretta efficacia: Alcuni atti dell’unione sono dotati di diretta efficacia senza previa mediazione e recepimento (direttive self-executing);
  • Primato: Il diritto europeo spesso prevale sul diritto interno in caso di contrasto;
  • Soggettività degli individui: Non solo gli stati sono titolari di diritti e doveri europei, ma anche ogni singolo individuo;
  • Tutela giurisprudenziale: Corte di giustizia europea, tutela che l’unione dice essere totale.

Temi attuali dell'Unione europea

  • Brexit: Non si conclude con la conclusione dell’accordo sul recesso e l’accordo della cooperazione sul commercio col Regno Unito. È possibile o meglio probabile che questi accordi diano il via a dei nuovi contenziosi, soprattutto in tema di pesca, dogane, tutela dell’ambiente e libera circolazione delle persone;
  • Conferenza sul futuro dell’Unione: Si compone su una serie di eventi, concentrata su tutto il territorio della UE. Sessione plenaria che si riunirà svariate volte fino ad aprile 2022, si tiene con la presenza del consiglio, parlamento e commissione europei. Chi partecipa è invitato ad esprimersi su nove macro-temi. I partecipanti si sono promessi di portare avanti senza pregiudizi le prospettive che emergono da questa conferenza. Si potrebbe arrivare ad una modificazione del trattato di Lisbona e ciò partirebbe dal basso, non dai capi di governo;
  • Ruolo internazionale dell’Unione.

Istituzioni europee

Art. 13 TUE, paragrafo 1, elenco delle istituzioni della UE:

  • Parlamento Europeo;
  • Consiglio;
  • Consiglio Europeo;
  • Commissione Europea;
  • Corte di Giustizia della UE;
  • Banca Centrale Europea;
  • Corte dei conti.

Non c’è una definizione di cosa si intenda per istituzione europea, c’è solo questo elenco. Accanto a queste istituzioni, il TUE menziona un grande numero di entità, talvolta chiamandole organi e altre volte organismi. Non è chiarissimo cosa manchi ad organi e organismi rispetto alle istituzioni. Certi studiosi hanno detto che sia una maggiore autonomia delle istituzioni, ma dovendo trovare un elemento distintivo chiaro quest’ultimo non c’è. Più pratico è l’aspetto delle classificazioni:

Classificazioni delle istituzioni

  • Istituzioni tecniche e istituzioni politiche:
    • Tecniche: Corte dei conti e Corte di giustizia;
    • Politiche: Consiglio, Consiglio europeo, Commissione e Parlamento, la Banca centrale europea si è trasformata da un’istituzione tecnica ad una anche politica;
  • Istituzioni di individui e istituzioni di stati:
    • Individui: Parlamento, Commissione, Corte di giustizia;
    • Stati: Consiglio e Consiglio europeo.
  • Interessi perseguiti:
    • Degli Stati: Consiglio e Consiglio europeo;
    • Della società civile europea: Parlamento e Corte di giustizia;
    • Della comunità europea: Commissione europea.

Principi di funzionamento delle istituzioni

Così come l’unione può agire solo per le competenze che gli sono state attribuite dagli stati, allo stesso modo agiranno le istituzioni:

  • Principio di equilibrio istituzionale: Ciascuna istituzione esercita il suo potere nel rispetto delle attribuzioni delle altre istituzioni;
  • Principio della leale collaborazione: Devono permettersi a vicenda il raggiungimento degli obbiettivi ed il rispetto delle competenze: collaborare quando c’è il bisogno per raggiungere gli obbiettivi.

Consiglio dell'Unione europea

È un organo intergovernativo dell’Unione Europea.

Composizione del Consiglio

La prima caratteristica del consiglio è la composizione variabile: i membri sono i rappresentanti dei governi degli stati membri, istituzione che si riunisce periodicamente. Quali rappresentanti dei governi degli stati partecipano? Dipende dall’argomenti trattato, il consiglio ha 10 diverse composizioni a seconda dell’argomenti, due composizioni sono previste dall’articolo 16 TUE paragrafo 6, e sono la formazione affari generali e affari esteri, le altre 8 sono state stabilite per decisione del consiglio europeo e possono essere modificate da decisioni del consiglio europeo (economia e finanza, occupazione, trasporti, ambiente ecc.). C’è un presidente che è a rotazione uno dei membri.

Natura e interessi del Consiglio

A seconda della materia variano le persone fisiche, in base ai ministri competenti di quella data materia (non è necessaria la nomina di ministro, ma basta essere rappresentanti del governo). È variabile anche perché subisce gli effetti del cambio di governo nazionale. Ad essere rappresentati sono gli interessi dei governi.

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio è co-legislatore insieme al Parlamento e, sempre insieme al Parlamento, ha un ruolo nell’approvazione del bilancio. La speciale composizione del consiglio rende difficile la sua efficacia, perché bisogna mettere d’accordo i 27 governi e all’interno dei governi ci sono interessi diversi all’interno dei ministeri (magari per alleanze politiche). Questo è drammatico: se due ministeri dello stesso paese hanno due idee diverse, nel consiglio quello stato deve far valere una sola posizione. Per ovviare a questo problema c’è tutta una complessa struttura burocratica, ci sono dei dossier da presentare e i rappresentanti non possono astenersene.

Modalità di funzionamento e di deliberazione del Consiglio

Se fossimo in un contesto intragovernativo gli stati voterebbero all’unanimità, ma così non è, quindi la regola standard è quella della maggioranza qualificata, perché l’interesse da perseguire non è quello comune di ciascun membro, ma è quello dell’Unione Europea stessa. La maggioranza qualificata è 55%, quindi un minimo di 15 partecipanti favorevoli, il totale dev’essere però il 65% della popolazione dell’unione, se fossero 15 paesi piccoli che non arrivano al 65% allora non basta.

Rapporti con le altre istituzioni

Il Consiglio intrattiene un rapporto con il Parlamento in quanto è co-legislatore, seguendo i principi di equilibrio istituzionale e leale collaborazione. C’è anche una terza istituzione per il legislativo, ossia la Commissione che ha l’iniziativa legislativa.

Parlamento europeo

È organo co-legislatore dell’Unione.

Composizione del Parlamento

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Eletto ogni 5 anni a suffragio universale diretto, il numero massimo di parlamentari è 750 più il presidente. Dopo la Brexit non sono ancora stati distribuiti tutti i posti e ad oggi ci sono 705 parlamentari. I parlamentari eleggono un presidente che resta in carica 2,5 anni.

Evoluzione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo di oggi è frutto di una serie di evoluzioni importanti, è solo dal 1979 che si applica la regola del suffragio universale diretto. Fino ad allora si chiamava Assemblea parlamentare e i suoi membri erano eletti dai parlamenti nazionali. Questo cambiamento ha anche ampliato i poteri del parlamento, che all’inizio aveva solo poteri consultivi, mentre ora è co-legislatore, anche se in alcune materie non ha questa competenza, come nella sicurezza estera comune in cui il parlamento non ha potere. Ci sono anche materie che sono zone grigie: in cui il parlamento ha solo potere consultivo o di mera approvazione.

Natura e interessi del Parlamento

Gli interessi perseguiti sono quelli della società civile europea, ma spesso subiscono sovente pressioni esterne.

Modalità di funzionamento e di deliberazione del Parlamento

Il parlamento europeo elegge il presidente della commissione europea, e può votare una mozione di censura alla Commissione europea imponendogli di sciogliersi, con una maggioranza però di 2/3 per la censura. Di norma, se no il parlamento perde decisioni con la maggioranza dei presenti.

Sul funzionamento c’è sempre la tematica della doppia sede, ciò è criticato molto. La sede plenaria si trova a Strasburgo, ma le singole commissioni tematiche si trovano a Bruxelles. La Francia si oppone alla cancellazione della sede di Strasburgo ma molti la vedono come uno spreco.

Funzioni del Parlamento

Le funzioni sono quelle, appunto, di co-legislatore, di controllo e di bilancio. I parlamentari sono divisi a seconda di materia e tematiche.

Rapporti con le altre istituzioni

Intrattiene un rapporto con il Consiglio e la Commissione per le funzioni legislative e può votare una mozione di censura alla Commissione europea imponendogli di sciogliersi.

Commissione europea

La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

Composizione della Commissione

27 Individui: un commissario per ciascun paese membro. Tuttavia, sarebbe un errore dire che i commissari europei rappresentino i loro stati, anzi i commissari sono nominati in virtù della loro competenze e hanno il divieto di ricevere istruzioni dal proprio stato. Non c’è un vincolo di rappresentanza tra il commissario e lo stato di cui ha la cittadinanza. La commissione rappresenta l’interesse dell’unione europea, non negli interessi degli stati.

La sua composizione, non coincide con quanto previsto ai paragrafi 4 e 5 del TUE. Al 4 si dice che la commissione è composta da un cittadino per ciascun stato membro, ma il paragrafo 5 aggiunge che dal 1 Novembre 2014 sia composta da rappresentanti di stati corrispondenti ai 2/3 della popolazione europea (ci sarebbero quindi 18 rappresentanti). Questo per non aumentare la compagnia della commissione europea ogni volta che aumentavano gli stati membri. Questo non sarebbe un problema perché i commissari non rappresentano gli stati. Il paragrafo 5 non è applicato per una richiesta di carattere politico di un paese membro (Irlanda).

La composizione in astratto vuole che ci sia un presidente, alcuni vicepresidenti esecutivi, altri vicepresidenti non esecutivi e commissari semplici.

Rapporti con le altre istituzioni

Ha un rapporto col parlamento, col consiglio e col consiglio europeo perché questi interagiscono nella fase della sua composizione. Inoltre il parlamento interagisce con essa perché la controlla con il potere della censura.

Nella composizione intervengono il parlamento ed il consiglio europeo. Il paragrafo 7 dice che il consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del parlamento europeo (quindi c’è contatto col suffragio), deliberando a maggioranza qualificata propone al parlamento un candidato come presidente della commissione e il parlamento lo elegge a maggioranza. Il presidente della commissione dura 5 anni, come il parlamento da cui è eletto. La commissione non è ancora nel pieno delle funzioni,

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher username20003010 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Schiano Di pepe Lorenzo.
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