L’Ue e le organizzazioni internazionali
11/10/21
L’Ue è costituita da 27 stati membri.
Stato
Stato: soggetto di diritto internazionale che agisce nella comunità internazionale. Lo stato, per essere definito tale, deve essere in possesso di 3 requisiti fondamentali:
- Popolo: insieme individui conviventi in un certo territorio, sotto la potestà di un proprio governo, retti da un ordinamento giuridico originario.
- Spazio: lo spazio entro cui lo stato esercita la propria sovranità, terra, spazio aereo, mare territoriale.
- Ordinamento: insieme di organi che organizzano e gestiscono l’attività dello Stato, il territorio e la popolazione.
Stato-organizzazione
Stato-organizzazione possiede due caratteristiche:
- Deve essere effettivo sul territorio, cioè deve riuscire realmente ad esercitare il proprio potere, esiste realmente.
- Deve essere indipendente dagli altri stati e trarre la forza giuridica da una propria costituzione.
Unione europea
UE: è un’organizzazione internazionale, associazione di stati con personalità giuridica che unendosi tra loro, perseguono interessi/obiettivi comuni e individuano organi specifici attraverso i quali poter raggiungere i vari obiettivi. Questi organi specifici sono diversi dagli organi dei singoli stati, organi propri dell’organizzazione internazionale.
L’organizzazione internazionale:
- È di natura convenzionale ed è istituita attraverso un trattato.
- Deve avere un atto costitutivo, cioè un trattato.
- È un soggetto vincolato, da tutti gli obblighi derivanti dalle regole generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi stabiliti.
Le organizzazioni internazionali devono avere i propri organi che non rispondono al principio della separazione dei poteri, così come ad esempio avviene nello Stato Italiano.
Organi
- 1. Organo che tutela gli interessi dei singoli stati, è formato da un rappresentante per ciascuno stato.
- 2. Organo che tutela gli interessi dell’organizzazione e che la rappresenta. È formato da persone fisiche indipendenti dallo stato di appartenenza, e quindi le scelte devono essere adottate nell’interesse dell’organizzazione.
- 3. Organo parlamentare che rappresenta i cittadini membri dell’UE.
- 4. Organo giudiziario che interviene nel momento in cui gli stati membri o gli organi non rispettano le regole.
Il presidente del parlamento europeo è co-legislatore dell’Ue.
Modalità di voto degli organi
- 1. Unanimità: tutela i singoli. Tutti gli stati devono essere a favore della scelta da fare. Questa presenta un problema, limite: se un singolo stato decide che quella decisione da prendere non va bene, la scelta non viene applicata perché può esserci la prevalenza degli interessi di un singolo stato. Per questo motivo viene introdotta la
- 2. Maggioranza: tutela la maggioranza, insieme di tutti gli stati, a fronte del desiderio del singolo. Esistono tre tipi di maggioranza: semplice, assoluta e qualificata, l’Ue lavora con la maggioranza qualificata.
Si assiste quindi al passaggio da unanimità a maggioranza.
Trattato
Trattato: è un accordo internazionale fra stati membri che individua gli obiettivi comuni ed organizza la vita futura degli stati.
Le fasi di creazione dei trattati:
- Negoziazione: gli stati decidono gli argomenti da gestire in comune. Ad essa partecipano i pieni potenziari, ovvero persone che rappresentano lo stato.
- Firma: definisce il momento in cui il testo dell’accordo viene consolidato in un documento. Essa segna il termine della negoziazione.
- Ratifica: attività di accettazione da parte dello stato che ratifica l’operato del pleno potenziario, lo accetta e decide se va bene o no. Esso lo fa in modo autonomo.
L’UE ha stabilito che i trattati entreranno in vigore quando verranno ratificati da tutti gli stati membri, Es. Lisbona trattato del dicembre 2007 che però entra in vigore nel 2009.
Il secondo dopoguerra
12/10/21
Gli stati hanno subito pesanti perdite dal punto di vista delle economie interne. In particolare alla fine della II guerra mondiale, l’Europa era attraversata da anelli federalistici che affondavano le radici nel pensiero di uomini come Mazzini, Rousseau e Kant.
I bisogni che accomunavano gli europei erano:
- Proteggersi contro l’emergente imperialismo nascente.
- Ricostruire le economie prostrate dalla guerra.
USA: soggetto pronto a risanare/finanziare le economie per dare di nuovo vita all’Europa. Essi danno degli aiuti economici/denari ai vari stati europei, 1947.
1948: c’è la prima organizzazione europea per la cooperazione economica.
Gli Usa quindi finanziano gli stati europei per due motivi:
- Motivi economici: gli USA si creano dei mercati dove possono vendere i propri prodotti.
- Motivi politici: gli Usa volevano crearsi un gruppo di stati amici per fronteggiare l’Urss.
Piano Marshall: 1948.
Prende avvio con la creazione dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica, la quale elaborò il 1 codice per la liberalizzazione dei prodotti.
L’organizzazione ha un limite: cioè le scelte sono vincolate al voto dell’unanimità. Essa non prevede un organo di giustizia che sanziona i comportamenti sbagliati.
1949: Consiglio d’Europa: organizzazione internazionale impegnata nella tutela della democrazia negli stati, in particolare nella tutela dei diritti dell’uomo. Esso è diverso dal consiglio dell’UE e dal consiglio europeo e dà origine alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, Strasburgo, documento importante che si occupa di tutelare i diritti dei vari individui, es. divieto della tortura.
Piano Schumann
Piano Schumann: 9 maggio 1950.
Dopo la seconda guerra mondiale, ha inizio la cooperazione tra gli Stati europei per creare forme di unione, con strutture istituzionali intergovernative che hanno competenze in settori specifici. Nasce l’idea di creare un’organizzazione internazionale capace di perseguire un interesse collettivo e svincolarsi dagli interessi dei singoli stati. Colui che voleva creare questa organizzazione è Robert Schumann, ministro degli esteri francese che nel 1950 presentò la sua idea attraverso l’elaborazione di un piano, che portò poi alla nascita dell’organizzazione.
Il suo obiettivo era quello di evitare nuove situazioni di crisi e di conflitto tra gli stati.
Area Ruhr-Saar: area dove ci sono le risorse petrolifere, è un’area a cavallo tra Germania e Francia.
Schumann, dice che bisogna gestire quelle risorse, quelle materie prime, obiettivo dei singoli stati, attraverso l’intervento di un soggetto internazionale.
9 maggio 1957: anniversario dell’UE.
Schumann, quindi decise di mettere in comune la produzione franco-tedesca del carbone e dell’acciaio, creando un’organizzazione aperta anche ad altri stati europei. I negoziati, arrivarono poi alla firma del Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, il trattato legge della prima organizzazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, CECA, i cui partecipanti sono: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio. Si tratta di un’organizzazione a termine, cioè è stato previsto che essa sarebbe durata 50 anni una volta raggiunti tutti gli obiettivi.
1952: entra in vigore.
2002: la CECA cessa di esistere e i suoi ambiti vengono poi assorbiti dalla comunità europea.
Caratteristiche della CECA
Caratteristiche:
- 1. Gestione delle risorse siderurgiche-carbonifere.
- 2. Distribuzione delle risorse, per favorire lo sviluppo tra gli stati membri.
Si tratta anche di un’organizzazione sovranazionale, per 3 motivi:
- 1. Perché all’interno sono previsti degli organi che prendono decisioni a maggioranza, e poi esse vengono applicate agli stati membri senza dover passare attraverso il filtro dello stato.
- 2. Perché al suo interno ci sono degli organi indipendenti dagli stati che lavorano per e nell’interesse dell’organizzazione internazionale.
- 3. Perché al suo interno esiste un organo di natura parlamentare che tutela gli interessi dei cittadini.
Desiderio di Schumann: unione dei popoli.
Struttura della CECA
Struttura della CECA:
- 1. Alta autorità: organo che adotta poteri decisionali autonomi e indipendenti e che rappresenta gli interessi dell’organizzazione internazionale, formato da individui indipendenti. L’obiettivo è raggiungere i traguardi all’interno del trattato.
- 2. Consiglio speciale dei ministri: organo a carattere consultivo con poteri di controllo che salvaguardia gli interessi dei singoli stati e che è formato da un rappresentante per ciascun stato membro.
- 3. Assemblea comune: organo di natura parlamentare che diventa portatore degli interessi dei singoli individui.
- 4. Corte di Giustizia: organo capace di sanzionare le violazioni delle norme adottate dall’organizzazione internazionale. Si tratta di un organo super partes che è incaricato nella fornitura di un’interpretazione delle norme.
Gli stati vogliono creare una comunità comune di difesa, con il che gestisce le forze armate anche se quest’idea è naufragata perché il passo era troppo lungo e si sarebbero saltate delle tappe. Infatti, ancora oggi, non esiste un esercito europeo, ma gli stati preferiscono avere una propria forza armata.
Progetti di sviluppo dell’organizzazione
Vengono abbozzati due progetti per uno sviluppo diverso dell’organizzazione dalla condivisione tra gli Stati UE a Messina:
- 1. Valutazione di un mercato più ampio dove non si commercializza solo il carbone e l’acciaio ma che ci sia una libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi.
- 2. Creazione di una nuova organizzazione internazionale che gestisca l’energia nucleare. Essa entra in gioco perché il carbone è una risorsa a termine non rinnovabile e perché il petrolio stava subendo ripercussioni sul canale di Suez. Quindi bisognava trovarne altre risorse.
Questi progetti, sfociarono nell’adozione di 2 trattati:
- 1. Trattato istitutivo della comunità economica europea - CEE, II organizzazione internazionale, la quale tutela i lavoratori e si occupa della creazione di un mercato comune per la libera circolazione delle merci. Roma 1957. Compito: promuovere attraverso la creazione di un mercato e di una politica economica comune tra gli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche. Obiettivo: unione sempre più stretta tra i popoli europei.
- 2. Trattato istitutivo della comunità europea dell’energia atomica – EURATOM.
Si tratta di trattati aperti con durata illimitata che:
- Favoriscono l’adesione da parte di altri stati.
- Si occupano di argomenti diversi.
Hanno 4 organi e ciascuna organizzazione ha un organo costituito da soggetti indipendenti dagli Stati membri.
1 organo costituito da 1 rappresentante per ciascun stato membro che tutela gli interessi dei singoli stati.
Le tre comunità, CECA; CEE; EURATOM, hanno in comune solo la Corte di Giustizia e l’Assemblea parlamentare, mentre Consiglio e Commissione erano autonome e distinte per ciascuna Comunità.
Nel 1965, con il Trattato sulla fusione delle istituzioni, prevede che le 3 organizzazioni internazionali avessero:
- Un solo consiglio dei ministri.
- Una sola commissione.
- Una sola corte di giustizia.
- Un solo parlamento europeo.
In questo modo, ci fu un’unificazione degli organi ma non delle competenze e dei poteri che rimangono distinti.
L’obiettivo previsto dal Trattato di Roma di creare un mercato comune, si è concluso nel 1968. Durante tale periodo, ci sono succedute 3 fasi dell’integrazione economica:
- 1. Fase di “integrazione negativa” riguardava la creazione di una zona di libero scambio che eliminava tutti gli ostacoli “tecnici” agli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti.
- 2. Fase: riguarda la creazione di un’unione doganale tra i Paesi membri e di un mercato comune dove consentire la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali.
- 3. Terza fase di integrazione positiva che prevede l’attuazione di politiche comuni “strategiche” e una serie di misure per realizzare un’effettiva integrazione economica.
La libera circolazione delle merci
La libera circolazione delle merci comporta:
- L’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali.
- L’instaurazione di una tariffa doganale comune.
Le restrizioni quantitative sono consentite solo se giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico e storico nazionale, purché non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione al commercio tra gli Stati membri. Alla realizzazione di questa libertà, ha contribuito la Corte di Giustizia: nella sentenza Cassis de Dijon, ha affermato il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui la disciplina di uno Stato membro in materia di produzione e di commercializzazione di un bene, deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, a meno che si afferma cioè una presunzione di equivalenza delle legislazioni nazionali degli stati membri e le restrizioni devono essere proporzionate per tutelare le esigenze imperative del diritto nazionale.
La libera circolazione delle persone
La libera circolazione delle persone riguarda la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi. Il principio generale è quello del divieto di qualsiasi discriminazione, sia in termini di retribuzione che di condizioni di lavoro, effettuata sulla base della nazionalità. Salvo motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e sanità pubblica, i lavoratori hanno il diritto di rispondere ad offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri, di risedervi, di rimanervi dopo aver occupato un impiego; sono vietate discriminazioni retributive tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile. La libertà di stabilimento comporta per i cittadini degli Stati membri, la facoltà di accedere alle attività non salariate e al loro esercizio nonché di costituire e gestire imprese e società, alle stesse condizioni stabilite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
La libera prestazione dei servizi
L’art 59 CEE prevede la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da quello del destinatario della prestazione. I servizi riguardano le prestazioni fornite dietro retribuzione, di carattere industriale, commerciale, artigianale, libero-professionale. Per l’esercizio della sua prestazione, il prestatore può, a titolo temporaneo, svolgere la sua attività nel paese dove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
La libera circolazione dei capitali
L’art 67 CEE disponeva che gli Stati membri sopprimessero gradualmente, le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri. La libera circolazione dei capitali, sebbene fosse considerata necessaria per la libera circolazione dei servizi” in quanto è diritto del destinatario di essi di trasferirsi in uno Stato membro della Comunità diverso da quello in cui è residente senza essere impedito da restrizioni in materia di pagamenti, era sottoposta ad un obbligo di liberalizzazione che riguardava solo i limiti in cui risultasse necessario per il buon funzionamento del mercato comune. Solo il trattato di Maastricht sull’unione europea stabiliva la completa liberalizzazione dei movimenti dei capitali senza più aver riguardo all’esistenza di una transazione commerciale o ad una prestazione di servizi sottostanti.
La disciplina della concorrenza
Le attività economiche anche in un mercato comune non possono svilupparsi in modo equilibrato se, nonostante si verificano delle distorsioni nelle condizioni di libera concorrenza. Come dichiarato nell’art 3 CEE, l’azione della Comunità prevede la creazione di un regime che garantisce che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L’art 85 CEE, ora art 101 TFUE, dice che sono incompatibili col mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d’imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri impedendo o falsificando il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Possono essere esenti da tale divieto, quelle intese che migliorano la produzione o la distribuzione dei prodotti o che promuovono il progresso tecnico o economico. È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nel mercato comune o su una parte di questo attraverso pratiche abusive che riguardano l’imposizione dei prezzi, la limitazione della produzione a danno dei consumatori.
L’art 92 CEE, ora 107 TFUE, si occupa degli aiuti che gli stati concedono alle imprese per agevolare la loro attività; sono dichiarati incompatibili, gli aiuti che favorendo alcune imprese o produzioni, falsificano o minaccino di falsare la concorrenza. Sono ritenuti \32q Ngli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché non discriminatori, e quelli concessi in occasione di calamità naturali.
Trattato di Roma
16/10/21
Trattato di Roma: 1957.
- 1. Ha istituito la CEE: comunità economica europea.
- 2. È stato oggetto di modifica attraverso l’atto unico europeo modificato nell’86 ed entrato in vigore nell’87. Con l’atto unico, si fa un passo in avanti.
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