Diritto del lavoro 18/09/18
Corso suddiviso in Diritto del lavoro e Diritto sindacale.
Prova intermedia: metà di novembre, verso il 10/11 (circa 50% del programma complessivo).
Disciplina del diritto del lavoro, le norme sono frutto di un procedimento politico di ricerca di equilibrio fra diverse istanze che parte dal secolo scorso con una funzione determinata, riportare in equilibrio i rapporti di forza capitale-lavoro, varia a seconda dei mutamenti sociali. Nel corso del tempo norme a tutelare soggetti più deboli. Le modifiche del lavoro, a seguito di modifiche sociali importanti.
1970, subito dopo l’autunno caldo del ’69, forte riforma del lavoro. Decreto Biagi esce nel 2003. Europa incide nella disciplina del diritto del lavoro, input chiaro all’Italia che è ancora rigido rispetto al secolo precedente. 2012 riforma nelle pensioni, ministro Fornero, riforma anche nel diritto del lavoro, che giunge con un governo tecnico, l’Italia affrontava un momento di difficoltà nei confronti dei partner europei. 2015 rivoluzione del diritto del lavoro, Jobs Act, con governo Renzi, che interviene su una molteplicità di aspetti del diritto del lavoro, inclusi alcuni aspetti fino a quel momento considerati intoccabili (disciplina del licenziamento). Interventi con modalità diversi.
Fino al 2008/10, gli interventi in materia di lavoro, sempre oggetto di attente riflessioni tecniche, ma anche concertazione.
Concertazione è un procedimento in cui gli interventi in materia socio-lavoristica vengono preventivamente concordati con i destinatari e soggetti interessati attraverso i rappresentanti di categoria.
Modifiche che hanno un preventivo vaglio da parte di soggetti rappresentativi.
Diritto del lavoro si occupa esclusivamente di una parte delle molteplici tipologie del lavoro, in particolare del lavoro subordinato. In relazione al lavoratore subordinato che nasce e si sviluppa un’ampia disciplina protettiva sia per la regolamentazione del rapporto di lavoro sia per quanto riguarda la tutela di eventi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, istituti previdenziali. Nascono le associazioni sindacali e le connesse tutele discipline del diritto sindacale.
L’imponente apparato protettivo, sistema di regole, vincoli, tutele, previdenziali e sindacali nascono e sviluppano nei riguardi di un determinato lavoratore, solo a chi possiede determinate caratteristiche tecniche. Il mondo del lavoro è diviso fra un insiders mondo di soggetti tutelati, lavoratori subordinati e un altro mondo meno outsiders tutelato. Teoria di Inchino (senatore), sostiene la necessità di avvicinare le tutele ad un mondo che è variato nel tempo, per chi è al di fuori dalle tutele e per chi ne gode pienamente. Teorie già affrontate da due studiosi Bolognesi, che già 30 anni fa, intuirono che il diritto del lavoro era affetto da “strabismo precoce”.
Le norme del diritto del lavoro nate con un obiettivo specifico, tutela di un soggetto debole, nel loro stratificarsi e nell’essere legate alla subordinazione tecniche iniziavano a perdere contatto con la funzione originaria. Norme che si applicavano in modo pieno o semi pieno sono a soggetti abbienti. In quanto il filtro della debolezza socio-economica, varia. Soggetti deboli non tutelati in quanto non si trattava di lavoratori subordinati.
Marco Biagi, propone uno statuto dei lavori, con tutele graduate a seconda della situazione di debolezza giuridica socio-economica, tutele che crescono a seconda della crescita della debolezza del soggetto e calano nella situazione differente.
Lavoro subordinato
Lavoro subordinato, nozione tecnica, si trova nel codice civile, art. 2094, solo chi rispetta date categorie accede alle tutele del diritto del lavoro del lavoratore subordinato.
In tale articolo non si parla di contratto, si concentra l’attenzione non sul contratto ma sulla persona che presta lavoro subordinato, tant’è che la definizione non parla di rapporto contrattuale, ma sul soggetto. Secondo il c.c. il prestatore di lavoro subordinato, chi si obbliga, cioè qualcuno che assume un’obbligazione contrattuale, un soggetto/persona fisica, si focalizza l’attenzione sulla persona. Si obbliga a collaborare nell’impresa, cioè a prestare un’attività lavorativa, manuale o intellettuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, mediante corrispettivo, retribuzione.
Caratteristiche del lavoro subordinato e per capire quanto c’è o meno, subordinazione, tale articolo viene letto in parallelo, con l’art. 2222 c.c., definizione del lavoro autonomo, cioè tutto ciò che subordinato non è. Confronto di norme, dalle quali parte analisi giurisprudenziale per identificare l’attività lavorativa.
Art. 2222, definisce il contratto d’opera, lavoro autonomo tipo, che si ha quando una persona si obbliga a compiere con corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione.
(cap. 1 paragrafo 2/3) Soggetto è una persona fisica, sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo.
Persona fisica si obbliga, assume contrattualmente un’obbligazione, è così sia nel lavoro subordinato che autonomo, obbligazione.
Lavoro subordinato, attività lavorativa manuale o intellettuale.
Lavoro autonomo, svolge un’attività lavorativa con cui svolge un’opera o un servizio.
Sentenza da 50 anni ad oggi, troviamo immancabilmente un’indicazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di lavoro autonomo/subordinato, non è il tipo di lavoro che distingue subordinazione o autonomia.
Subordinazione o autonomia o forme intermedie, abbiamo una persona fisica che assume obbligazione contrattuale a svolgere una determinata attività lavorativa.
Lavoro subordinato, assume obbligo mediante retribuzione, in quello autonomo verso un corrispettivo.
Elemento distintivo:
- Retribuzione (lavoro subordinato) consiste fondamentalmente in una dazione di denaro.
- Corrispettivo (lavoro autonomo) è una somma di denaro.
Tratto distintivo, lavoratore subordinato, svolge questa attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, modalità in cui si impegna a svolgere l’attività lavorativa, che è diverso dal lavoratore autonomo, che si impegna senza vincolo di subordinazione.
Analisi contratto, o modalità del rapporto, il giudice rileva che, quel lavoratore è assoggettato o tenuto contrattualmente ad obbedire a ordini del datore di lavoro o di suoi preposti. Obbligato costantemente a rispondere ad ordini del suo datore di lavoro.
Se soggetto a attività continuativa e costante, o in caso di violazione degli ordini impartiti riceve sanzioni disciplinari. Soggetto tenuto ad obbedire, è controllato e sanzionato, in modo costante e continuativo, trovo qui il nucleo della subordinazione.
Metodo tipologico
Metodo Tipologico, maggiore o minore somiglianza ad una o l’altra figura, tipizzazione sociale di lavoro, si ricavano indici, elementi indirizzari della subordinazione, quali sono quegli aspetti concreti che nella realtà connotano un lavoratore subordinato, questo lavoratore è quello social-tipico che aveva in mente il legislatore del codice civile, figura dominante per molti anni, es. operaio della grande industria.
Si enucleano una serie di indici, un primo indice, è quello dell’orario di lavoro, se il prestatore di lavoro è vincolato ad un orario fisso e predeterminato, ho un indice consistente di subordinazione. Incide anche la necessità di richiedere o meno il permesso in caso di assenza, concordare il periodo di ferie. Altro indice individuato dalla giurisprudenza è quello dell’obbligazione di mezzi (subordinato) o dell’obbligazione di risultato (autonomo).
Collegato a questo aspetto quello della responsabilità, lavoratore autonomo è responsabile del risultato prodotto, guadagno e rischio sono collegati alla sua capacità lavorativa. Rischio elemento distintivo.
- Organizzazione e mezzi di produzione.
- Tipologia di pagamento.
Elementi che si combinano fra loro, “indizi” che il giudice valuta in una visione complessiva, il giudice deve pesarli e misurarli per vedere quale fra gli indizi prevalgono per la qualificazione del rapporto, laddove alla fine di tale operazione se il giudice è ancora incerto sul profilo qualificatorio valorizza la volontà delle parti, cioè quello che le parti hanno scritto nel contratto di lavoro. Contenuto delle obbligazioni contrattuali.
Solo laddove il giudice dopo aver analizzato la situazione e aver valutato gli indici che emergono dallo svolgimento del rapporto, solo alla fine dà valore al contratto stipulato fra le parti. Procedimento logico è perché si guardano i fatti, piuttosto che quanto scritto in contratto, il contenzioso che si va a vedere in materia di autonomia e subordinazione, nella realtà fattuale dello svolgimento del rapporto si svolgono diversamente da quanto appare da contratto. Non si può scappare da diritto del lavoro, mascherando un lavoratore subordinato sotto una forma diversa (magari perché più conveniente).
Casi e situazioni in cui le modalità dello svolgimento del rapporto, in cui non è facile capire se c’è o meno subordinazione, numerose attività lavorative che non richiedono di svolgersi in tempi precisi e determinati ed in modalità (eterodirezione) determinate.
Art. 409 c.p.c. e collaborazioni
Art. 409 c.p.c. modificato in occasione della riforma del processo del lavoro 1973, accade che dati i tempi particolarmente lunghi e l’onerosità del processo civile, dopo aver introdotto norme a tutela del dipendente sotto il profilo sostanziale, il legislatore vuole fare un passo verso il profilo processuale.
Processo del lavoro. Controversie relative al lavoro subordinato.
Considerazione aggiuntiva, dove esistono rapporti di natura autonoma ma similitudini con il lavoro subordinato, caratterizzati da il soggetto autonomo assomiglia ad un subordinato perché è socio-economicamente dipendente e autonomo giuridicamente. Si pone anche per questo soggetto la necessità di una tutela veloce. Esigenza sostanziale analoga.
Processo del lavoro del ’73, si applica non solo ai subordinati ma anche ad altri soggetti, in particolare, agenti e rappresentanti e altri rapporti di collaborazione.
Collaborazione, continuativa e coordinata. Rapporti a cavallo fra autonomia e subordinazione, che sono tecnicamente autonomi ma si svolgono in modo continuativo nel tempo e sono coordinati da committente, senza dare ordini. Lieve confine con la subordinazione.
Anni ’90, datori di lavoro, diffusione della collaborazione coordinate e continuative, meno onerose, collaborazioni che negli anni ’90 si calcola fossero 130.000 circa, che negli anni crescono, il legislatore percepisce il cambiamento, intervento nel ’95, facendo un ragionamento, rapporti autonomi, ma al confine con il lavoro subordinato, costituendo l’obbligo di iscrizione all’INPS, gestione gravata presso l’INPS. Si offrono alcune tutele a questi soggetti, allo stesso tempo si portano soldi nelle casse di tale istituto.
2001, l’INPS conta 2.680.000, lavoro giuridicamente sommerso, attività che erano mascherate, 2003 provvedimento contestato, decreto Biagi precarizza il lavoro a progetto, cosa inesatta, avveniva il contrario, nel giro di qualche anno questo tipo di lavoro passa ad essere sugli 800.000.
Intervento con il Jobs Act, 01/01/2016, lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento dei tempi e del luogo di lavoro, gli si applica tutta la disciplina del lavoro subordinato.
Collaborazioni coordinate continuative autonome oppure eteroorganizzate che non sono lavoro subordinato, gli si applica tutta la disciplina del lavoro subordinato e quella previdenziale.
Figure affini al lavoro subordinato 21/09/18
Figure Affini al lavoro subordinato, situazione nelle quali viene resa una prestazione lavorativa, che dal punto di vista fattuale presenta concrete giuridico, somiglianze con la subordinazione, ma non dal punto di vista che appunto si differenzia. Ciò che cambia sono le modalità con le quali la modalità viene resi e le obbligazioni che le parti hanno reciprocamente. Il lavoro/attività lavorativa, può essere resa nell’ambito di natura societaria.
- Società di persone, soggetti al suo interno, possono apportare apporti di natura diversa, attività lavorativa svolta da uno dei soci, non è subordinato, apporta invece che beni in natura, la sua attività lavorativa. Le regole che si applicano non sono quindi quelle del lavoro subordinato. Costituzione di rapporto societario. Nelle società di persone questa situazione può verificarsi in modo fisiologico, nella gestione/amministrazione i poteri spettino anche al lavoratore in quanto tale, se tutti i poteri spettano agli altri soci, che non lavorano, può succedere che la situazione del socio lavoratore si sposti al confine del lavoro subordinato.
- Società di capitali, l’apporto del lavoro, può essere o un apporto puramente accessorio, se lo statuto lo prevede (soprattutto nelle società per azioni) o un apporto nel quale il lavoro reso è reso in funzione di un distinto contratto di lavoro. (società a responsabilità limitata)
Lavoro in cooperativa
Lavoro in cooperativa, legge n.142 del 2001, legge che detta una nuova regolamentazione del lavoro che viene svolto nell’ambito della cooperativa di produzione e lavoro, le cooperative sono di diverse tipologie e hanno uno scopo mutualistico che può cambiare a seconda della tipologia della materia trattata, in diversi settori (es. cooperative di costruzioni, cooperative di facchinaggio).
Cooperative caratterizzate dal fatto che i soci sono allo stesso tempo dei lavoratori che svolgono un’attività lavorativa in esecuzione del contratto sociale mutualistico, la legge si occupa di stabilire che i soci lavoratori, (cooperativa di produzione e lavoro), art. 1 comma 3 della legge 142, il socio di cooperativa stabilisce con la propria decisione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro; abbiamo due rapporti che convivono, il primo è un rapporto sociale, in base al quale il socio fa parte della cooperativa, poi contestualmente o successivamente il socio stipula un ulteriore contratto, che è un contratto di lavoro, che può essere stipulato in forma di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, spesso si tratta di lavoro subordinato.
Il rapporto sia di tipo subordinato, al socio di cooperativa di produzione e lavoro, si applica secondo tale legge, tutta la disciplina tipica del lavoro subordinato con qualche eccezione. Si applica in particolare tutte le norme in tema di salute, sicurezza, orario, ferie, permessi, sanzioni, controlli etc., si applicano anche le relative norme previdenziali con qualche eccezione espressamente prevista da legge, soprattutto per quanto previsto per la cessazione del lavoro.
Se viene meno il rapporto di lavoro, ma rimane in vita il rapporto societario, il socio attende che venga ad esserci una nuova occasione di lavoro, in tal caso si applica alla risoluzione del rapporto di lavoro tutta la normativa lavoristica normale. Varia se viene meno il rapporto societario, se il soggetto viene escluso o si dimette da socio automaticamente, cessa anche il rapporto di lavoro (particolarità della disciplina); non si applicano le norme sui licenziamenti, ma quelli attinenti alla cessazione del rapporto societario.
Certificazione del contratto di lavoro
Meccanismo volontario, facoltativo, non imposto dalla legge, che viene introdotto nel 2003, dal decreto 276 del 2003, Decreto Biagi, certificazione che nasce muovendo da una constatazione di una situazione di fatto, in cui si registra che vi è un elevato contenzioso nelle aule giudiziarie nel quale si discute della corretta qualificazione del rapporto lavorativo.
Si tratta di rapporti che vengono qualificati, nominati, di lavoro autonomo, lavorazione a progetto, lavoro coordinato e continuato, ma perché si svolgono con modalità simili alla subordinazione, vengono contestati nella loro genuinità o dal lavoratore stesso, o spesso dall’ente previdenziale o dall’ispettore del lavoro, riscontrando che tale rapporto (es. progetto, collaboratore coordinato e continuativo etc.) in realtà nasconde un lavoro subordinato. Certificazione nasce per prevenire a monte tale contenzioso, che è molto diffuso.
Procedura con la quale chi stipula un contratto in cui viene dedotta un’attività lavorativa, quindi un qualsiasi contratto (subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, contratto d’opera, contratto che accede a rapporto societario anche di cooperativa) può andare davanti ad apposita commissione di certificazione, affinché certifichi che tale contratto sia davvero un contratto corrispondente a quello scelto dalle parti.
- Disciplina all’art. 75, del decreto 276 del 2003, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, in materia di qualificazione del contratto, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria.
- La richiesta di certificazione può essere fatta sia prima che il contratto venga certificato (su proposta contrattuale); sia su contratto che è già stato stipulato.
Domanda di certificazione si sottopone ad organismi appositi, previsti all’art. 76, esempio ad enti bilaterali (che di fatto non fatto certificazioni), ispettorato del lavoro ma funzionano effettivamente: le commissioni presso le università e le fondazioni; consigli provinciali dei consulenti del lavoro soggetti e competenti, possono offrire un sup
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