Estratto del documento

Diritto sindacale: oggetto e fonti del diritto sindacale

Differenza tra diritto del lavoro e diritto sindacale

Diritto del lavoro ha come oggetto il lavoro inteso nel senso particolare di “lavoro subordinato” prestato “mediante retribuzione alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (lavoro autonomo è il contrario). Quindi il diritto del lavoro riguarda il lavoro subordinato soggetto al c.c., alla legislazione del lavoro e alla contrattazione collettiva.

Fino agli anni '90 è rimasto limitato al lavoro a favore di imprese o persone private, ma successivamente con la cosiddetta privatizzazione, a gran parte dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una branca del diritto relativamente giovane poiché nato a seguito della rivoluzione industriale e con la formazione del proletariato. Al suo interno si distingue:

  • Diritto del rapporto individuale di lavoro - regola diritti e obblighi reciproci del datore e del lavoratore;
  • Diritto sindacale - disciplina l’organizzazione e l’attività sindacale.

Diritto sindacale: la tripartizione originaria del diritto sindacale era data da:

  • Organizzazione sindacale
  • Contrattazione
  • Autotutela collettiva

Articolo 39 della Costituzione

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La mancata emanazione della legge sindacale (prevista dall’art. 39 .2 Cost.) ha lasciato campo libero all’autoregolamentazione delle parti sociali basata sul principio del reciproco riconoscimento, che in concreto ha significato creare a favore di CGIL, CISL e UIL un oligopolio negoziale (accordo inter-confederale del 1993).

Le fonti del diritto sindacale

Ad oggi non esiste una disciplina legale che regolamenta:

  • I soggetti (organizzazioni sindacali)
  • Il prodotto (contratto collettivo)
  • Le modalità con cui si giunge alla stipula del contratto collettivo
  • La sua efficacia nel sistema delle fonti

La mancata emanazione della legge sindacale veniva giustificata in base alla presunta primazia del 1° comma dell'art. 39 Cost., la cui assoluta ed incondizionata consacrazione della libertà di organizzazione sindacale sarebbe risultata del tutto incompatibile con la disciplina eteronoma prefigurata dal 2° comma ss. Il che comportava inevitabilmente che a farsi carico del sistema sindacale fosse il sindacato stesso, attraverso un processo di auto-regolamentazione collettiva, divenuta "fonte" prevalente se non addirittura esclusiva del diritto sindacale.

Ne rappresenta l'espressione più spinta e sofisticata quella teoria dell'ordinamento intersindacale elaborata all'inizio del decennio '60 da un giurista destinato ad esercitare un forte influsso sul processo formativo del diritto del lavoro costituzionale: Gino Giugni. Configura un ordinamento intersindacale, basato sul reciproco riconoscimento delle organizzazioni dei datori e dei lavoratori, con la sua fonte "legislativa" data dai contratti collettivi, la sua "giurisdizione" dalle procedure di conciliazione, la sua "effettività" dalle forme di lotta (sciopero). Si tratta, cioè, di un ordinamento di fonte contrattuale che vive dentro all'ordinamento statale, ma ne rimane distinto ed autonomo. Tale teoria è stata superata solamente a seguito dello Statuto dei lavoratori di cui lo stesso Giugni fu definito “il padre”.

Fonti del diritto del lavoro: Tuttavia, le fonti del diritto del lavoro (di cui fa parte il diritto sindacale) sono quelle del diritto in generale (internazionale, comunitarie, costituzionali, statali e regionali) e in aggiunta è consuetudine considerare come fonte anche la contrattazione collettiva che rappresenta la componente più corposa del diritto sindacale.

Fonti internazionali

OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) costituita nel 1919 con sede a Ginevra con lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative e sociali. Ogni paese partecipa con 3 organi: Governo, sindacato dei lavoratori, sindacato/organizzazione dei datori di lavoro.

Tra le convenzioni più importanti ricordiamo:

  • Convenzione in materia di lavoro domestico
  • Convenzione in materia di molestie nei luoghi di lavoro

Le convenzioni principali riguardano 5 temi:

  • Libertà sindacale
  • Contrattazione collettiva
  • Tutela lavoro minorile
  • Lavoro forzato / neoschiavitù
  • Discriminazione sul lavoro

Convenzioni (es: sulla libertà di associazione e protezione del diritto dell’azione sindacale)

Carta sociale europea (adottata dal Consiglio d’Europa): menziona diversi diritti in materia di diritto del lavoro. Trattati, Carta di Nizza.

Fonti europee

Serie di diritti relativi alla dignità, libertà, uguaglianza, giustizia. Il carattere strettamente nazionale del diritto sindacale: Bisogna ribadire che nelle competenze normative dell’UE sono ricomprese alcune materie attinenti al rapporto individuale di lavoro; tuttavia rimangono escluse materie di fondamentale importanza come la retribuzione, diritto di associazione, diritto di sciopero e serrata. Alcune materie come la protezione e sicurezza sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto ecc., per essere trattata necessitano l’unanimità dei Paesi membri e questo porta un effetto paralizzante.

Mentre per altre è necessaria solo la maggioranza:

  • Miglioramento dell’ambiente di lavoro a tutela della salute dei lavoratori
  • Parità tra uomini e donne in opportunità e trattamento ecc.

Il dialogo sociale europeo

L’espressione indica una gamma di relazione intercorrenti sia trilaterali fra le istituzioni UE e le parti sociali, sia bilaterali fra le stesse. La commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello di Unione Europea e facilitare il dialogo tra le parti. Tale consultazione può sfociare nella conclusione di un contratto collettivo europeo.

La costituzione

Articolo 1 = “Costituzione sociale”: ossia fondata sul lavoro.

Articolo 3 = Principio di uguaglianza formale e sostanziale.

Articolo 4 = La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Articolo 36 = Retribuzione proporzionata e sufficiente per esistenza libera e dignitosa (equa). Principio di equa retribuzione = principio percettivo e non solo programmatico concretamente operativo: qualsiasi lavoratore può andare dal giudice e chiedere l’applicazione dell’art. 36 (il giudice deve accertare la situazione e in caso di accertamento con successo condannare il datore di lavoro a versare quanto manca).

Articolo 37 = Tutela dei lavoratori deboli (donne e minori).

Articolo 38 due sistemi presi in considerazione:

  • Mantenimento e assistenza sociale - 38.1 = (principio di assistenza sociale) / soggetti sono i cittadini
  • Sistema di previdenza sociale - 38.2 = // soggetti sono i lavoratori e non i cittadini al fine di avere dei mezzi adeguati in caso di infortuni, malattia, vecchiaia, invalidità ecc.

Norme fondamentali del diritto sindacale: articolo 39 e articolo 40 della Costituzione

Modello del pluralismo istituzionalizzato: perchè è vero che l’art. 39.1 garantisce la libertà di organizzazione sindacale e l’art. 40 riconosce il diritto di sciopero, però tutto ciò deve avvenire nell’ambito di un sistema di regole previste dall’art 39.2 e art 40.

Articolo 39.1 organizzazione sindacale è libera = principio cardine del sistema sindacale.

Articolo 39.2 = ogni organizzazione sindacale con uno statuto a base democratica deve o (in base all’interpretazione che lo raffigura come un onere o come un obbligo) può chiedere la registrazione per ottenere la personalità giuridica: una volta registrata ha titolo per partecipare in proporzione dei propri iscritti alla rappresentanza unitaria per la stipulazione di contratti efficaci “per tutti gli appartenenti alla categorie (quindi erga omnes) cui si riferisce.

Articolo 40 sancisce il diritto allo sciopero = “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (quindi rinvio aperto al futuro legislatore): Sciopero inteso come strumento di pressione che il sindacato può usare per giungere alla stipulazione di un contratto collettivo; Tuttavia: art 39.2 rimasto inattuato; rimasto scritto nella costituzione ma per impedire qualsiasi soluzione alternativa a quella prevista per conferire alla contrattazione collettiva efficacia erga omnes; art 40 attuato solo dopo il 1990: con la legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Questo modello è stato definito come “pluralismo conflittuale” cioè di un confronto libero delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori, lasciato alle categorie del diritto privato (l’associazione non riconosciuta, il contratto collettivo di diritto comune, lo sciopero come diritto potestativo).

La legge statale e regionale: leggi (Statuto dei lavoratori, il pacchetto Treu, Riforma Fornero); leggi delega (Riforma Biagi, Jobs Act). In generale è regola che il ricorso alla decretazione d’urgenza e alla fiducia nella delicata materia del lavoro rimanga eccezione; fonte in senso atecnico.

Contrattazione collettiva: (si trattano i rapporti di lavoro in dettaglio); Contratto collettivo = firmato dai sindacati dei lavoratori (CGIL) e dai datori di lavoro (Confindustria); Contratto collettivo nazionale di categoria: si applica a tutti i lavoratori di quella specifica categoria; Come nasce il cont. collettivo? Nasce dal basso, come iniziativa dei lavoratori in connessione alla rivoluzione industriale in Inghilterra (da cui nasce il diritto del lavoro).

Capitolo 2: L'evoluzione storica del diritto sindacale italiano

Unità d’Italia

Reato ogni forma di coalizione tra i datori di lavoro e tra gli operai. Cd “questione sociale” = ossia la questione riguardante la crescente massa di operai alla base dell’economia del paese condannata a condizioni di lavoro e di vita intollerabili.

Poiché la repressione penale era risultata controproducente, inizia la cd legislazione sociale che fu caratterizzata da:

  • Leggi sulla tutela minimale delle condizioni di lavoro delle mezze forze di lavoro (donne e bambini)
  • Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (1898) = il legislatore impone alle imprese l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti: se il lavoratore si faceva male sul lavoro gli era corrisposta un’indennità (1 obbligo contributivo)
  • Legge su vincoli d’orario

La stagione della tolleranza

Fase liberale -- eliminato il reato di coalizione (a seguito del c.p. Zanardelli) Termine “Tolleranza” = poiché si trattava di un’immunità penale ma non civile: sciopero e serrata continuano a costituire un inadempimento al contratto di lavoro, come abbandono ingiustificato del posto da parte del lavoratore; Questa stagione fu caratterizzata da avvenimenti importanti come:

  • Costituzione del Partito socialista italiano (PSI) Genova 1892
  • Fondazione della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Milano 1906

Questi due eventi portarono alla nascita del sindacato e all’affermazione del contratto collettivo a partire dall’ambito aziendale o locale.

2 regi decreti legge:

  • 692/1923 RD = riguardante l’orario di lavoro (48 ore settimanali + 2 h di straordinario ogni giorno per un massimo di 60) abrogato nel 2003
  • 1825/1924 RDL = rapporto di lavoro disciplinato per la prima volta nell’ambito degli impiegati: divisione dei lavoratori in tre categorie (operai, impiegati, dirigenti)

Era fascista (marcia su Roma 1922- sfiducia Mussolini 1943)

Sindacati = prima repressi e poi sciolti; reintroduzione del reato di sciopero e della serrata; firmato il Patto di Palazzo Vidoni = fra Confindustria e la Confederazione delle corporazioni fasciste: tramite il quale le due organizzazioni si riconoscono in via esclusiva la rappresentanza degli industriali e dei lavoratori.

Corporativismo fascista = “trucco” per negare la libertà di associazione sindacale in modo indiretto: sistema che privilegiava i sindacati fascisti.

  • I sindacati erano accettati se e solo se fascisti
  • Intromissione/ingerenza da parte del governo
  • Contratto collettivo promosso dal regime era nazionale (con efficacia erga omnes)

Costituzione

Dopo il 25 luglio 1943 (caduta del fascismo) c’è la ripresa della vita sindacale e partitica; Con la costituzione si afferma:

  • Libertà di associazione e di azione sindacale (art 39.1 cost.)
  • 39.2 = viene confezionata una regolamentazione che ricorda quella corporativa, destinata a permettere l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria
  • Diritto di sciopero (art 40 cost.)

Dopo la caduta del fascismo si afferma un’unità sindacale realizzata nell’ambito della CGIL fra le correnti comuniste, socialiste e democristiane destinata a durare poco; Con la netta vittoria della DC nelle elezioni politiche del 1948 si frammenta l’unità sindacale. La causa prossima ne è alla contrarietà allo sciopero politico proclamato da una CGIL egemonizzata dalla maggioranza comunista e socialista. Dopo l’attentato al segretario del PCI Togliatti, ne segue l’uscita dalla CGIL della minoranza, questa destinata a dar vita nel corso degli anni alla Confederazione italiani sindacati liberi (CISL) collegata alla DC, alla Unione italiana dei lavoratori (UIL), collegata ai partiti laici, socialdemocratici e repubblicani. Questa rottura ha contribuito in maniera determinante a bloccare l’emanazione della legge attuativa dell’art 39.2.

Nella scena attuale i sindacati di maggior riferimento sono:

  • CGIL: debitore di una tradizione socialista, che presuppone una contrapposizione antagonistica fra le classi. Teorizza una rappresentanza fondata sull’appartenenza di classe con una nette preferenza per la legge.
  • CISL: collegato alla DC, teorizza una rappresentanza basata sull’adesione volontaria, predilige per una regolamentazione collettiva articolata sull’azienda, attribuendo alla legge una funzione servente.
  • UIL

Astensione legislativa

A riempire il vuoto normativo, provocato dalla mancata attuazione della legge attuativa, materia del sindacale sotto ci pensano dottrina e giurisprudenza riconducendo l’ombrello del diritto privato; forme privatistiche:

  • Sindacato come associazione non riconosciuta (con rinvio agli art 36 s.s. c.c.)
  • Contratto collettivo come contratto di diritto comune (con rinvio al diritto dei contratti e obbligazioni del codice civile)

Legislazione protettiva (anni 50-60)

Inchiesta sullo stato dei lavoratori 1959: diretta a garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori per agire contro la mancata attuazione dell’art 39.2.

Anni 70 e Statuto dei lavoratori

Il governo di centro sinistra ritornato al potere, dà vita allo Statuto dei diritti dei lavoratori che è destinato a far fare uno straordinario salto in avanti al diritto del lavoro italiano. L. 300/1970 ha due anime:

  • Costituzionalista (Tit. 1 e 2) = garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali anche dentro i cancelli della fabbrica
  • Promozionale (Tit. 3) = assicura l’ingresso dei sindacati nei luoghi di lavoro

Però: si tratta di una promozione selettiva = la costituzione di RSA (rappresentanze sindacali aziendali) è riservata in via principale alle organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative [che secondo il legislatore avrebbero dovuto coincidere con CGIL, CISL e UIL].

Crisi petrolifera e ricentralizzazione sindacale

Si segnalano due accordi interconfederali, a seguito della centralizzazione sindacale della crisi provocata dalla crisi:

  • Accordo Lama-Agnelli 1975: introduce il punto unico di contingenza
  • Accordo del 1977: interviene sul costo del lavoro

La marcia dei 40 000 (1980) = Riguarda la Fiat che inizia una prova di forza con la Fiom-CGIL (la confederazione in assoluto più forte e decisa) uscendo vincitrice dopo una lunga battaglia chiusa dalla cd. marcia dei quarantamila cioè da una dimostrazione a favore dell’azienda da parte dei quadri e dei capi squadra. Il che testimonierà il cambio nei rapporti di forza fra datori e lavoratori a vantaggio dei primi.

Inizio della concertazione (anni 80)

Concertazione = consiste in un concerto triangolare Governo / parti sociali (organizzazioni datoriali e sindacali), dove il Governo non svolge un ruolo di mediatore bensì di effettivo partecipante ad uno “scambio politico”.

“Protocollo” = è conclusa da un testo, indicato come che contiene, le comuni finalità, un impegno programmatico del Governo consegnato ad un futuro intervento.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 158
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 1 Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 158.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavoro 1, Carinci  Pag. 41
1 su 158
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dario_Busacca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community