Estratto del documento

Diritto costituzionale e libertà economiche

Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato, dei cittadini e di tutti gli organi pubblici di vertice della comunità nazionale; nonché i principi e le norme dettate dalla Costituzione. Il diritto costituzionale:

  • Rappresenta l'organizzazione di un determinato sistema politico;
  • Costituisce il manifesto ideologico di uno Stato in quanto ne definisce i diritti, i doveri, le facoltà dei cittadini che caratterizzano la forma di regime;
  • Impone un complesso di norme vigenti che tutti sono tenuti a rispettare.

È possibile definire l'ordinamento costituzionale quale nucleo di norme, scritte e non scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico di uno Stato determinandone l'identità e l'effettività: questo necessita di un complesso di principi e di un progetto costituente sanciti all'interno della "Costituzione". La nostra Costituzione in particolare, che caratterizza anche l'attuale ordinamento repubblicano, è scritta, votata, rigida in senso forte e lunga; si qualifica quale risultante dei processi che si sono susseguiti a partire dall'Unità d'Italia nel 1861 sino all'edificazione del testo costituzionale stesso.

Lo statuto Albertino

Nel 1848, nel regno di Sardegna il re Carlo Alberto emanò un testo composto da 14 articoli in cui venivano enunciati i principi di un nuovo sistema monarchico-rappresentativo che trovò la sua formale consacrazione in un documento (c.d. Statuto Albertino); il quale divenne dopo l'Unità, "Statuto del Regno d'Italia" (primo modello di Costituzione nel nostro paese). La Costituzione dello Statuto Albertino, vedeva le seguenti caratteristiche:

  • Era concessa unilateralmente e spontaneamente dal re senza alcuna partecipazione del popolo;
  • Era flessibile, cioè di grado pari alla legge ordinaria e che riconosceva piena discrezionalità al legislatore nel disciplinare i diritti enunciati al suo interno e nel comprimerne l'esercizio (la flessibilità differisce dall'elasticità, intesa quale capacità di vivere nel tempo ed accompagnare lo sviluppo sociale);
  • Conteneva disposizioni generiche che, lasciavano adito a molteplici interpretazioni.

Lo Statuto Albertino introduceva nell'ordinamento costituzionale una forma di governo caratterizzata dal dualismo di poteri tra Sovrano e Assemblea rappresentativa: al re faceva capo il potere esecutivo ma anche il potere giudiziario, gestito in suo nome da giudici che egli stesso nominava. Inoltre, al sovrano facevano capo due Camere di cui una sola, la Camera dei deputati, era rappresentativa dei cittadini (solo dei provenienti da un ceto medio-alto, in virtù del requisito del censo) e alle quali era affidato il potere legislativo ma anche il re prendeva parte al procedimento. Non si trattava di una forma di bicameralismo perfetto perché alla Camera dei deputati veniva riconosciuto il diritto di esaminare con precedenza rispetto al Senato i testi di legge.

La costituzione repubblicana

Con la successiva liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista, il 25 Aprile 1945, il primo governo repubblicano presieduto da Ferruccio Parri avviò il processo di ricostruzione dell'ordinamento italiano. Con un decreto venne stabilito che la questione istituzionale – Monarchia o Repubblica – sarebbe stata decisa tramite referendum (in cui si concretizza per la prima volta nella storia italiana il diritto delle donne di prendere parte al voto): fu così che il referendum istituzionale ebbe luogo il 2 Giugno 1946, con risultato favorevole alla Repubblica. Furono eletti anche i membri dell'Assemblea Costituente che si riunì ed elesse Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dallo stesso, entrò in vigore il 1° Gennaio 1948.

L'Assemblea Costituente approvò una Carta costituzionale rigida (cioè non modificabile da leggi ordinarie ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato); lunga (in quanto disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini); garantistica (poiché attraverso apposite riserve di legge consente una tutela più ampia dei diritti dei cittadini); programmatica (stabilisce obiettivi e programmi che la Repubblica è chiamata a definire ed attuare) e progressiva (in quanto prevede un graduale raggiungimento dei principi di sovranità popolare, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di pluralismo istituzionale ed ideologico).

Principi fondamentali della costituzione

Con l'entrata in vigore della Costituzione sono state gettate le basi ideologiche del nuovo ordinamento repubblicano, in particolare:

  • È stato proclamato il principio del suffragio universale maschile e femminile;
  • È stato affermato il principio del pluralismo istituzionale con la previsione di nuovi enti territoriali (quali le Regioni) dotati di poteri autonomi;
  • È stato adottato il bicameralismo perfetto;
  • È stata istituita una forma di democrazia parlamentare dove il Parlamento è al centro della vita politica del Paese, mentre il Governo deve ottenere la fiducia dalle Camere per poter governare.

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli seguiti da 18 disposizioni transitorie e finali (inerenti al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento): i primi dodici articoli sono dedicati ai principi fondamentali, segue poi la parte prima inerente ai diritti e doveri del cittadino con gli artt.13-54 (così suddivisi: rapporti civili artt.13-28, rapporti etico-sociali artt.29-34, rapporti economici artt.35-47 e rapporti politici artt.48-54) e la parte seconda inerente all'ordinamento della Repubblica con gli artt.55-139 (in questa sezione è possibile distinguere organi costituzionali dello Stato, ossia quegli organi che oltre a godere di una posizione di autonomia qualificata partecipano a diverso titolo alla funzione politica, ed organi di rilievo costituzionale, ossia quegli organi che pur non essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato sono menzionati dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore ordinario la disciplina della loro attività).

La costituzione: definizioni e distinzioni

La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, ne descrive i valori e i principi alla base e che ne stabilisce l'organizzazione politica. Il termine "Costituzione" può assumere tre accezioni differenti: in senso descrittivo indica i tratti strutturali e le modalità di funzionamento di un determinato sistema politico; in senso programmatico indica il perseguimento futuro di determinati obiettivi; in senso normativo indica diritti e doveri nell'ambito delle relazioni tra individui e organi dello Stato. La dottrina distingue la Costituzione formale, con cui si intende il documento normativo che si inserisce nel sistema delle fonti al livello più alto, dalla Costituzione materiale, con cui si intende il complesso di principi e norme effettivamente regolanti la società.

La Costituzione può essere:

  • Scritta o non scritta = nel primo caso si presenta come un documento redatto in forma solenne da un organismo appositamente convocato mentre nel secondo caso vige un testo di riferimento ma le regole istituzionali si fondano su una serie di consuetudini o documenti ufficiali solenni;
  • Concessa o votata = nel primo caso essa viene unilateralmente concessa dal sovrano al popolo, come avvenuto nello Statuto Albertino, ed il suo contenuto non deriva da alcun confronto democratico con il popolo mentre nel secondo caso essa viene adottata da un organo democraticamente eletto;
  • Flessibile o rigida = nel primo caso può essere modificata dagli ordinari strumenti legislativi senza alcun procedimento particolare mentre nel secondo caso, al fine di evitare che il potere legislativo possa tradire gli ideali democratici sfociando nella monarchia, può essere modificabile solo attraverso un procedimento aggravato;
  • Breve o lunga = nel primo caso la Costituzione contiene solo le norme essenziali sull'organizzazione fondamentale dello Stato e l'enunciazione dei diritti di libertà mentre nel secondo caso la Costituzione contiene inoltre libertà civili, diritti politici ed economici, i valori ed i principi cui deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.

La formazione delle leggi

L'art.138 della Costituzione disciplina il procedimento di formazione di leggi citando le leggi di revisione costituzionale le quali incidono direttamente sul testo costituzionale, e le leggi costituzionali le quali non incidono direttamente sul testo costituzionale. Sono leggi ordinarie dello Stato quegli atti normativi deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato nelle sue linee essenziali nel testo costituzionale dagli artt.70 e successivi e, più in dettaglio dai regolamenti parlamentari. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dell'ordinamento costituzionale italiano ed in base a tale principio i pubblici poteri sono soggetti alla legge inoltre, questo principio va atteso in differenti accezioni: gli atti dei pubblici poteri non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge (c.d. supremazia della legge), gli atti dei pubblici poteri devono essere autorizzati dalla legge (c.d. legalità in senso formale) e gli atti dei pubblici poteri devono essere disciplinati compiutamente dalla legge (c.d. legalità in senso sostanziale). Si ha riserva di legge quando una norma costituzionale riserva espressamente alla legge, e solo ad essa, la disciplina di una determinata materia escludendone così il potere regolamentare del Governo.

L'art.70 Cost. apre la sezione della formazione delle leggi definendo l'attività di normazione con cui o rappresentanti del popolo danno vita alle leggi nel rispetto dei principi enunciati dalla Costituzione. Il procedimento per l'approvazione di una legge ordinaria segue tre fasi:

  • Fase preparatoria, suddivisa in iniziativa legislativa ed istruttoria
    • L'iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di un disegno di legge che può essere sottoposto indifferentemente a ciascuna Camera (se viene presentato contemporaneamente un disegno di legge presso entrambe le Camere, se ne danno comunicazione reciproca per sospendere l’esame della proposta in quel ramo del Parlamento dove il progetto è stato presentato più tardi). Sono titolari del potere di iniziativa legislativa, e di conseguenza anche del potere di ritirare il progetto prima che lo stesso venga approvato, (art.71 Cost.) il Governo (è la più importante in quanto l'esecutivo è l'organo che meglio di ogni altro può valutare l'opportunità di nuovi provvedimenti legislativi; si esercita mediante disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal PR; tale iniziativa può essere vincolata nei casi in cui la Costituzione pone l'obbligo di presentazione del disegno di legge, oppure riservata nei casi in cui sia lasciata in via esclusiva al Governo); i singoli parlamentari (il testo deve essere redatto in articoli accompagnati da una relazione che ne illustri scopi e caratteri essenziali come per il Governo); il popolo (sottoscritto da almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione alla Camera dei deputati). Stando agli artt.99 e 121, sono inoltre rispettivamente titolari del potere di iniziativa legislativa il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e i Consigli regionali. La presentazione dei progetti di legge alle Camere si ha mediante deposito del progetto presso le rispettive presidenze, le quali ne danno avviso alle camere e ne curano la stampa e la distribuzione tra i parlamentari. Al termine di ciascuna legislatura tutti i progetti di legge ancora pendenti presso le camere decadono automaticamente; là dove vengano approvati da almeno una Camera e ripresentati entro i primi sei mesi della nuova legislatura beneficiano di un procedimento accelerato.
    • Nella fase istruttoria rientrano tutte le attività dirette a consentire all'organo deliberante l'esame e l'approfondimento del progetto (ha lo scopo di fornire una preliminare discussione sugli orientamenti delle forze presenti nelle Camere). Tale compito è attribuito alle Commissioni permanenti in sede referente, le quali esaminano i progetti di legge e riferiscono in merito, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea: la relazione è obbligatoria per la Commissione ma non vincolante per l'Assemblea. In Commissione il progetto di legge viene esaminato, discusso ed eventualmente modificato con l'aggiunta di nuovi articoli o con la cancellazione di quelli esistenti. Al termine dell'esame ciascuna Commissione prepara una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza a seconda dei risultati di eventuali contrasti palesati all'interno; nomina un Comitato (Comitato dei nove alla Camera dei Deputati e Sottocommissione al Senato) con il compito di pronunciarsi prima della discussione sugli emendamenti presentati in Assemblea; nomina il relatore per la discussione in Assemblea.
  • Fase costitutiva, nella quale avviene l'approvazione del testo di legge
    • L'approvazione del progetto di legge può seguire differenti procedimenti legislativi (art.72 Cost.):
      • Procedimento ordinario = caratteristica tipica è la partecipazione di tutta l'Assemblea alla discussione e alla votazione del progetto di legge e la funzione solo consultiva della Commissione competente per materia. Tale procedimento è obbligatorio per i progetti di legge di riserva d'Assemblea in materia costituzionale ed elettorale, in delegazione legislativa, in autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, in approvazione di bilanci e consuntivi. A queste vanno aggiunte le altre ipotesi disciplinate dai regolamenti della Camera e del Senato, che riguardano i disegni di legge di conversione di decreti-legge e le leggi rinviate dal PR per un riesame del Parlamento; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Le fasi del procedimento ordinario sono la fase dell’esame preparatorio da parte della Commissione competente in materia (è previsto il coordinamento affine al sistema bicamerale per evitare che i due rami del Parlamento siano impegnati ad esaminare contestualmente disegni di legge sullo stesso argomento), la discussione in aula (interventi dei relatori per la maggioranza e della minoranza, del Governo e di un deputato per ogni gruppo parlamentare), l'esame e le votazioni dei singoli articoli, votazione finale.
      • Procedimento decentrato = in tale ipotesi tutte le fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla Commissione permanente competente per la materia la quale agisce in sede deliberante. La Commissione procede all’esame preliminare del progetto, alla sua discussione, alla votazione dei singoli articoli ed alla votazione finale.
      • Procedimento misto = tale procedimento non è previsto dalla Costituzione e tuttavia è scarsamente applicato, rappresenta un procedimento intermedio fra quello ordinario e quello decentrato comportando una collaborazione dell’Assemblea e delle Commissioni.
  • Fase di integrazione dell'efficacia, comprende la promulgazione, il visto del Guardasigilli, la pubblicazione e l'entrata in vigore.
    • La legge approvata dalle Camere è perfetta ma ancora priva di efficacia poiché, per acquisirla, essa deve superare la fase di integrazione dell'efficacia: tale fase è composta da differenti atti diretti a controllare la legittimità della legge ed il rispetto delle norme di procedura, nonché a renderla pubblica.
    • Il PR è tenuto a promulgare la legge entro un mese dall'approvazione (art.73 Cost.) e a lui spetta inoltre un controllo di legittimità costituzionale formale e sostanziale sulle leggi dal Parlamento (il controllo formale riguarda la correttezza della procedura adottata per la formazione della legge mentre il controllo sostanziale deve verificare l'assenza di qualsiasi contrasto con il dettato costituzionale). Se il Presidente rileva un vizio di costituzionalità può rinviarlo alle Camere per un riesame con messaggio motivato (c.d. veto sospensivo); qualora le stesse ritengano di non dover apporre modifica al testo e lo approvino, il Presidente è tenuto sempre e comunque alla promulgazione.
    • Con la promulgazione la legge diviene esecutoria ma successivamente, il Guardasigilli (c.d. Ministro della Giustizia) compie un ulteriore atto di controllo sulla forma dell'atto e vi appone il proprio visto se assenti eventuali irregolarità.
    • La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari mediante un atto che attribuisce efficacia alla stessa; le leggi sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale subito dopo la promulgazione o non oltre i 30 giorni da essa e successivamente al periodo della c.d. vacatio legis (tempo dalla pubblicazione in Gazzetta all'entrata in vigore, non oltre i 15 giorni) vi è l'entrata in vigore della legge.

Funzione legislativa e poteri del governo

La funzione legislativa è istituzionalmente attribuita al Parlamento ma esistono delle particolari circostanze che prevedono l'emanazione di atti normativi di rango primario anche da parte del Governo: è il caso della disciplina di materie che richiedono un insieme di conoscenze specialistiche oppure di situazioni di emergenza che vanno fronteggiate in tempi brevi (c.d. circostanze "d'eccezione") la cui disciplina è da ricercare negli artt.76-77 Cost. L'art.76 Cost., enuncia che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato dal Parlamento al Governo purché ciò avvenga con legge (c.d. legge delega).

Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 71
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 1 Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale e libertà economiche Pag. 71
1 su 71
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher apadulamariapia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e libertà economiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lamberti Armando.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community