Cap. 3 La società in accomandita semplice
1. Nozione e caratteri distintivi
La sas è una società di persone che si differenzia dalla snc per la presenza di due categorie di soci:
- I soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; ad essi compete l’amministrazione della società;
- I soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e sono esclusi dall’amministrazione della società. Essi sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento.
La disciplina della sas è modellata su quella della snc, sia pure con gli adattamenti imposti dalla presenza di due categorie di soci con diversi poteri e con diverse responsabilità per le obbligazioni sociali.
Nell’ambito delle società di persone, la sas risponde alla specifica funzione economica di consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, pur assumendo la veste di socio. Quindi, dando vita a un patrimonio comune e ad un’impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche se non in parità.
La sas è l’unico tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale dei soci accomandanti. Quindi, la sas potrebbe essere usata, dai soci accomandanti per cumulare vantaggi delle società di persone (esercizio diretto e personale dell’impresa) e delle società di capitali (beneficio della responsabilità limitata), servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente.
La disciplina della sas deve perciò cercare un punto di equilibrio fra due esigenze:
- L’esigenza dominante di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di alcuni divieti a carico dei soci accomandanti e alcune sanzioni patrimoniali per la loro violazione;
- L’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall’attività della società, sia pure nei limiti imposti dalla riserva dell’amministrazione agli accomandatari.
2. La costituzione della società. La ragione sociale
Per la costituzione della sas valgono le stesse regole della snc. L’atto costitutivo dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali sono i soci accomandanti, art. 2316.1
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
L’atto costitutivo della sas è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società.
A differenza della snc, la ragione sociale, art. 2314,2 della sas deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito il nome di uno dei soci accomandanti, al fine di evitare che i terzi facciano affidamento sulla responsabilità personale di tali soci.
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde nei confronti dei terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Cioè, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all’amministrazione della società.
La partecipazione di incapaci in veste di accomandatari è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 2294 per la snc. Ma tale disciplina non si applica se l’incapace3 partecipa in veste di socio accomandante.
Commento [MSOffice1]: Incapace
Commento [MSOffice2R1]: Nessuna disposizione specifica è dettata per i conferimenti dei soci, quindi si applica la stessa disciplina delle altre società di persone.
Conferimenti
3. I soci accomandanti e l’amministrazione della società
In base all’art. 2315,4 alle sas si applica la disciplina della snc, anche se vi sono delle differenze per quanto riguarda l’amministrazione della società.
L’art. 2318 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva e che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.5
Dall’amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sono riconosciuti per legge, o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo.
I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e revoca degli amministratori, quando l’atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei
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Diritto commerciale - Società in accomandita semplice
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Diritto privato e commerciale - SAS - Società in Accomandita Semplice
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