Il mutuo di scopo
Indice
- Capitolo 1: Note preliminari in tema di mutuo di scopo...........1
- Nozione di contratto di mutuo di scopo..............................1
- La sentenza della Cassazione 10.6.1981 n. 3752...............3
- Successivi orientamenti......................................................4
- La funzione del contratto....................................................6
- La finalità nel mutuo di scopo.............................................7
- Lo scopo e la causa negoziale............................................8
- Capitolo 2: Gli elementi qualificanti.......................................11
- Il carattere della consensualità.........................................11
- La clausola di destinazione...............................................12
- Il reimpiego della somma mutuata...................................13
- Illiceità della causa e risoluzione per inadempimento ......16
- Le conseguenze dell’inadempimento della clausola di destinazione.....................................................................17
Capitolo 1
Note preliminari in tema di mutuo di scopo
1.1 Nozione di contratto di mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte (mutuante) si impegna a provvedere temporaneamente di mezzi finanziari l’altra parte (mutuatario), la quale si obbliga a sua volta alla realizzazione delle attività o dei risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli interessi ed alla restituzione del capitale per il raggiungimento di una finalità.
Una definizione sostanzialmente analoga è fornita dalla giurisprudenza, secondo cui il mutuo di scopo è un contratto mediante il quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla restituzione della somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto.
È necessario, quindi, che l’interesse alla realizzazione dello scopo abbia avuto un ruolo primario nella conclusione del contratto, e che questo si sia esplicitato nell’inserimento della clausola di destinazione, che comporta l’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al conseguimento dello scopo.
1 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687
L’obiettivo da raggiungere stabilito nella clausola di destinazione, può essere determinato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale (mutuo di scopo volontario), o dalla legge, (mutuo di scopo legale).
Il mutuo ordinario ed il mutuo di scopo si differenziano sia per la natura, sia per gli effetti che da queste fattispecie scaturiscono. Diverso risulta l’impianto negoziale a seconda che un istituto di credito conceda un mutuo di scopo in virtù della normativa sul credito agevolato o se la convenzione venga perfezionata nella veste di mutuo ordinario.
Nel mutuo ordinario la causa del contratto consiste nell’attribuzione del denaro al mutuatario, rimanendo l’utilizzazione che questi ne farà e quindi in questo istituto non assume alcuna rilevanza il fine cui è destinato il finanziamento.
Invece nel mutuo di scopo, il mutuante stipulerebbe questo mutuo non solo al fine di ricevere gli interessi, ma in modo particolare perché il mutuatario possa realizzare una determinata opera o conseguire un obiettivo specifico, che corrisponde a quello contenuto espressamente nel regolamento contrattuale.
Nel mutuo di scopo la destinazione del finanziamento costituisce un elemento essenziale. La prestazione a carico del mutuatario è anche quella di impiegare la somma ricevuta per il raggiungimento dell’obiettivo programmato oltre che alla restituzione della somma ricevuta e al pagamento degli interessi.
1.2 La sentenza della Cassazione 10.6.1981, n. 3752
Una qualificazione giuridica del mutuo di scopo è espressa dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3752 del 10.6.1981 in cui si abbandonano le posizioni, espresse in passato, con riferimento al modello di mutuo previsto nel codice civile, e si affronta e risolve tale questione in termini del tutto nuovi.
Il contratto di mutuo di scopo, prestabilito per legge o per volontà delle parti al perseguimento di determinate finalità, si differenzia dallo schema tipico dei negozi di mutuo, oltre che per il modo di perfezionamento, in quanto ha natura consensuale e non reale, sotto il profilo strutturale, perché il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere i relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti o svolgendo l’attività programmata; e sotto il profilo causale assume rilievo la funzione economico-sociale del negozio che non si esaurisce nel consentire al sovvenuto il godimento del denaro dato in prestito, ma riguarda la futura destinazione dello stesso, essendo la disponibilità della somma strumentale all’interesse di conseguire la finalità stabilita.
2 Cass. 10.6.1981, n. 3752, FI, 1982, I, 1687
Punto focale del ragionamento seguito dalla Corte è il legame che sussiste tra il finanziamento concesso e la realizzazione dello scopo.
Conseguenza di tale affermazione è l’aver ritenuto che il contratto è nullo per mancanza originaria della causa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., quando sia stato stipulato dall’istituto di credito e dal mutuatario con l’accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una diversa finalità, in modo che il sovvenuto venga esonerato dall’adempimento dell’obbligazione di adoperare la somma nel raggiungimento dello scopo stabilito in conformità della legge speciale; e in tal caso l’invalidità può essere fatta valere da qualsiasi interessato.
In questo caso viene abbandonata l’ispirazione del codice civile che contraddistingueva le prime proposte ricostruttive del mutuo di scopo; diversa è la logica cui si riferisce la Corte, in cui il sistema delle fonti ha subito una profonda trasformazione, dato dal ridimensionamento del ruolo del codice civile.
1.3 Successivi orientamenti
Per un lungo periodo la dottrina e la giurisprudenza, contrariamente a quanto stabilito in Cass. 3752/1981, avevano affermato l’appartenenza del mutuo di scopo al modello del codice civile, precisando che il venir meno della finalità cui è legato il prestito, non determina l’insorgere dell’obbligo di restituzione.
In sostanza i giudici ribadiscono che sia nel mutuo di scopo sia in quello ordinario il nucleo centrale dell’istituto è costituito dall’obbligo della restituzione della stessa quantità di cose dello stesso genere a carico del mutuatario, con conseguente riconducibilità del primo a quello disciplinato dall’art. 1813 c.c.
In altre occasioni, viene invece dato rilievo alla differenza tra le due figure negoziali: se nel contratto di mutuo ordinario la finalità per la quale le somme vengono date in prestito non assume rilievo
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