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Diritto civile: il contratto

Andrea Ornaghi 727909

Nozione di contratto

Art. 1321 c.c. --> “è l’accordo di 2 o + parti per costituire, regolare (modificare) o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Accordo --> incontro di volontà, la fusione delle volontà di 2 o + soggetti. Ciò vuol dire che non esiste un contratto unilaterale? No, perché con il termine contratto unilaterale si fa riferimento all’art. 1333, il contratto con obbligazioni del solo proponente da cui derivano obblighi e doveri in capo a uno solo dei due.

Costituire, modificare o estinguere --> per es. Tizio e Caio nel 2010 stipulano un contratto di fornitura della durata di 15 anni con cui Caio si impegna ogni anno a fornire all’azienda di Tizio un certo quantitativo di materiale in cambio di un certo prezzo; dopo 7 anni Tizio decide di chiudere l’attività, va da Caio a chiedere se è d’accordo a concludere consensualmente il contratto: l’atto con cui le parti di un contratto di fornitura decidono di interromperla prima della sua naturale scadenza è un contratto.

“Tra loro” --> significa che il contratto può produrre effetto solo tra coloro che sono parti di quel contratto; la norma infatti il contratto non produce effetti nei confronti di terzi. L’art. 1372 c.c. ribadisce e rafforza tale concetto e stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti”.

Rapporto giuridico patrimoniale --> non la costituzione di qualsiasi rapporto integra e costituisce il contratto, ma deve trattarsi di un rapporto:

  • Giuridico --> rapporto che ha delle conseguenze sul piano giuridico, che crea diritti o crea doveri o entrambe le cose in quanto se crea diritto ne crea il corrispondente dovere.
  • Patrimoniale --> valutabile economicamente.

Questa è l’impostazione di contratto del legislatore del 1942; ma nella storia il contratto ha sempre assunto questa configurazione? Nel diritto romano ad esempio il “contractus” era diverso poiché era l’atto con cui potevano sorgere una o più obbligazioni determinate, ma nel diritto romano il contratto non era capace di produrre effetti reali, nei contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono un diritto reale, ma aveva effetti obbligatori, hanno come unico oggetto il far sorgere delle obbligazioni.

Nel nostro ordinamento la differenza tra effetti reali ed obbligatori non ha alcuna incidenza sulla natura del contratto poiché affinché l’effetto del contratto si produca è sufficiente il consenso. Nel diritto romano invece i contratti erano capaci di produrre solo effetti obbligatori, di fatti i contratti di compravendita facevano sorgere non il trasferimento della proprietà, ma solo l’obbligo di trasferire la proprietà che avveniva solo al momento della consegna del bene.

Uno degli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 (accordo, oggetto, causa e forma prescritta dalla legge a pena di nullità) è la causa e se essa manca il contratto è nullo. In altri ordinamenti il concetto di causa non esiste: es. nei paesi di Common Law è totalmente sconosciuto.

In realtà nei vari ordinamenti e nella storia del diritto esistono tanti fenotipi di contratto, ma a fronte di queste manifestazioni empiriche differenti, esiste un genotipo comune per tutti gli ordinamenti? La risposta di Sacco è no --> il contratto è un istituto di diritto positivo che non affonda le sue radici nel diritto naturale e come tale il suo contenuto è affidato alle circostanze storico-sociali di ogni epoca, perciò non deve scandalizzare il fatto che il contratto assuma storicamente e socialmente delle connotazioni così profondamente diverse. Alla fine, il contratto non è altro che il prodotto del legislatore in risposta alle esigenze storiche e sociali di una determinata collettività.

Abbiamo detto che il contratto è l’accordo ex 1321 ma se prendiamo il 1325 c.c. menziona come primo elemento essenziale del contratto proprio l’accordo --> questa è una contraddizione clamorosa. Allora il contratto è l’accordo o l’accordo è uno degli elementi essenziali del contratto?

Questa idea di contratto come fusione di volontà è vera? Es. mando una e-mail ad un mio collega e gli chiedo se vuole la mia auto per 5000 euro; in realtà io non ho nessuna intenzione di vendere la mia auto, ma siccome voglio fare uno scherzo e so già che lui mi risponderà di no, gli mando lo stesso una e-mail. Immaginiamo che egli voglia comprarla. Il contratto c’è e se lui agisse in giudizio per pretendere la consegna del bene il giudice gli darà ragione.

Qui non si può dire che ci sia una fusione di volontà. Le riserve mentali non hanno rilevanza per l’ordinamento giuridico, ma ciò che conta è la dichiarazione, la volontà che viene manifestata ed espressa per come è obiettivamente percepibile dal destinatario di quella manifestazione di volontà. Se il collega non ha alcun elemento per capire che io stavo scherzando non può immaginarsi che io non abbia nessuna intenzione di vendergli l’auto. Ciò che conta è la dichiarazione e di come viene percepita dal destinatario della proposta.

L’idea che il contratto sia sempre e realmente un accordo secondo Sacco è una “generosa illusione del diritto naturale”. Era perfettamente coerente con l’ondata liberista dell’800 pensare che affinché l’autonomia si possa realizzare, quell’autonomia si deve estrinsecare attraverso atti che sono al 100% frutto della propria volontà. Ma non è sempre così.

Possiamo vedere anche altri esempi rispetto alla riserva mentale:

  • Art. 1339 --> le clausole di un contratto contrarie a norme imperative sono sostituite di diritto al contenuto di quelle norme imperative, es. per il contratto di locazione, la L. 392/1978 prevede che i contratti di locazioni per immobili ad uso abitativo non possono essere fatti per qualsiasi durata secondo la volontà delle parti, ma devono essere obbligatoriamente fatti per una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni; cosa succede se il contratto di locazione ha una durata di 2 anni? Non succede che esso è nullo, quel contratto è valido ma la sua durata viene prorogata automaticamente a 4+4 = la norma imperativa (4+4) si sostituisce alla clausola di forma (2 anni) pattuita tra le parti.

Art. 1374: il contratto obbliga le parti non solo a quanto nel medesimo è espresso, ma anche tutte le conseguenze ad esse e correlate che derivano dalla legge o secondo usi o equità. Tali norme ci dimostrano che quando stipuliamo un contratto, il prodotto finale che arriviamo ad avere può essere diverso da quello che si aveva all’inizio. Es. io voglio fare il contratto di 2 anni perché dopo ci voglio mettere dentro un amico, ma la legge dice che quel contratto vale per 4+4 --> il prodotto finale è distante dalla mia volontà, ma l’ordinamento lo impone. Il contratto in tal caso sarà lontano dalla volontà di entrambi i contraenti.

Art. 1333: contratto con obbligazioni del solo proponente --> “la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.

È un contratto da cui derivano doveri per una parte sola. Classico esempio è il mobilificio che per promuovere la sua attività si impegna a trasportare gratuitamente la domenica i clienti interessati presso lo showroom, a offrire il pranzo e poi riportarli a casa. Questo impegno assunto dalla società è un impegno gratuito ed è un impegno assunto per finalità di promozione commerciale.

Il 1333 ci dice che la proposta di concludere un contratto con obbligazione del solo proponente diventa irrevocabile nel momento in cui giunge a destinazione dell’interessato. L’interessato non è tenuto ad accettare o rifiutare espressamente --> in caso di mancato rifiuto il contratto è concluso. La legge si accontenta del mancato rifiuto, ma se non la rifiuti la proposta si ritiene accettata.

Immaginiamo di ricevere a casa una copia di una rivista con un’accompagnatoria che dice: le offriamo gratuitamente per un anno l’abbonamento a questa rivista senza dover sottoscrivere l’abbonamento, in caso di mancato rifiuto provvederemo all’invio della rivista. In realtà di questa rivista non ce ne frega nulla, ma ci dimentichiamo di comunicare il nostro rifiuto. In seguito, la rivista comincia ad arrivare.

Si può obiettare che il mancato rifiuto non corrisponde ad una effettiva manifestazione di volontà? Cioè è vero che qui non ho comunicato il rifiuto, ma quel mancato rifiuto non corrisponde alla volontà di ricevere la prestazione essendo stata una dimenticanza. Per il 1333 ciò è irrilevante in quanto considera il mancato rifiuto come fatto obiettivo che per volontà del legislatore produce la formazione del contratto.

Alla fine, il 1333 è un contratto costituito da una sola dichiarazione, quella del proponente. E allora come facciamo a dire che il contratto è l’accordo se lo stesso legislatore conosce fattispecie come il 1333 che prevedono una sola dichiarazione?

Conclusione di Sacco --> questa idea di contratto come accordo/fusione di volontà va smitizzata. Contratto come accordo può voler dire che nella maggior parte dei casi il contratto nasce a fronte di una congruenza obiettiva e formale tra dichiarazioni. Ciò nella “maggior parte dei casi” in quanto esiste per es. il 1333. Certamente dire che il contratto è un accordo non può voler significare che il contratto esista solo quando esso corrisponde alle reali intenzioni dei contraenti perché questa era l’idea mitica del legislatore dell’800 ma che nell’atto pratico trova varie e importanti difficoltà applicative.

Peraltro, nella definizione di contratto ex 1321 non è questa sull’accordo non è l’unica incertezza; il 1321 parla di rapporto giuridico patrimoniale, però:

  • Ex art. 5 c.c. sono vietati gli atti di disposizioni del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; l’atto con cui all’interno dei confini dell’art. 5 si compiono atti di disposizione del proprio corpo, probabilmente (Sacco) è pur sempre un contratto, anche se non siamo di fronte ad un atto avente contenuto patrimoniale. In questo senso (Sacco) la definizione del 1321 è troppo restrittiva perché l’art. 5 del c.c. apre a un’applicazione più estesa del contratto ossia anche per rapporti non strettamente patrimoniali.
  • Consenso avente diritto --> es. vicino suona la batteria dalle 24 alle 5 = atto che costituisce un’immissione illecita perché va oltre la normale tollerabilità e che legittimerebbe di agire dinanzi al giudice per ottenere il risarcimento dei danni e la cessazione di quel comportamento. Immaginiamo di andare dal vicino e di dire: siccome tu mi sei simpatico e sei bravo e mi piace la musica che fai ti acconsento di suonare e mi impegno a non farti causa, a non chiederti danni. E il vicino risponde va bene. Abbiamo un contratto?

Questo è alla fine il consenso dell’avente diritto cioè colui che avrebbe titolo per far valere un diritto, ma in realtà acconsente ad una sua lesione dell’altra parte. Come tale questo consenso è sempre revocabile; però qual è l’effetto giuridico che crea la mia dichiarazione? Per il pregresso e finché non cambio idea non potrò chiedere il risarcimento dei danni. Quindi l’impegno ha creato un effetto giuridico = di rendere non risarcibile una lesione che altrimenti sarebbe risarcibile; eppure questo accordo che pure ha creato un effetto giuridico patrimoniale (valutabile economicamente ai sensi del risarcimento del danno) non è considerato contratto, ma mero consenso dell’avente diritto = la definizione del 1321 è troppo ampia perché pur avendo un accordo che crea un effetto giuridico patrimoniale questo ciononostante non è considerato un contratto.

Noi sappiamo che il contratto quando è valido produce determinati effetti, mentre quando è nullo non produce effetti ma in realtà non è così. Analizziamo il confronto tra gli artt:

  • 2035 --> prestazione contraria al buon costume: chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato. Es. contratto di meretricio --> se Tizio ha pagato per quella determinata prestazione sessuale di cui ha beneficiato, il contratto è nullo, ma non può pretendere di riavere indietro ciò che ha pagato perché lui è stato compartecipe dell’offesa al buon costume. Se invece Tizio non ha ancora pagato può colei/colui che ha eseguito la prestazione sessuale pretendere il pagamento? No, perché il contratto è nullo. Questi concetti si esprimono dicendo che questo tipo di contratto non dà azione per conseguire il pagamento, ma il pagamento se eseguito non è ripetibile.
  • 1933: mancanza di azione (regola giochi e scommesse non regolati da norme ad hoc poiché ad es. la Snai che invece è regolata da leggi specifiche, se si dovesse rifiutare di dare l’importo vinto, noi abbiamo azione a pretendere il pagamento) --> es. di scommesse tra amici a poker o su quale squadra di calcio vincerà la partita --> la norma dice che non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti dalla legge. Quindi anche se la scommessa o il giuoco sono leciti e quindi il contratto di scommesse è un contratto valido il 1933 dice che questo tipo di contratti non dà azione per ottenere il pagamento; tuttavia, siccome il contratto è lecito, se spontaneamente si ricevono i soldi della scommessa, colui che ha pagato non potrà chiederli indietro = se il pagamento è fatto si considera ben fatto, se invece non viene fatto l’altra parte non potrà pretenderlo in giudizio.

Conclusione: abbiamo dimostrato che il dogma di cui sopra non è sempre vero: abbiamo in un caso un contratto nullo ex 2035 e nell’altro caso un contratto valido ex 1933, ma che per l’ordinamento producono gli stessi effetti giuridici --> non danno azione per il pagamento, ma se il pagamento viene effettuato questo non può essere ripetuto.

Gli elementi essenziali del contratto

L’accordo

Il nostro legislatore era di fronte a due possibili scelte di campo: una prima opzione era quella di affermare il principio della sovranità assoluta di un soggetto sulla sua propria sfera giuridica (= la sfera giuridica di un soggetto non può mai essere modificata né in meglio né in peggio senza il consenso di quel soggetto); la seconda opzione è più moderata in quanto non è vero che ogni intrusione della sfera giuridica altrui richiede il consenso di questo soggetto, ma solo quelle intrusioni ingiuste ossia quelle che possono comportare una lesione patrimoniale (principio della sovranità relativa).

Il nostro legislatore ha accolto la seconda, dunque la modificazione positiva della sfera giuridica non necessita di consenso, ad esempio:

  • Art. 649 --> acquisto del legato: la legge non richiede che il legato venga accettato in quanto se esso non viene rifiutato comporta la sua automatica accettazione perché il legato costituisce un’attribuzione solo positiva e quindi producendo una modificazione della sfera giuridica solo in più e non in meno non ha bisogno di essere accettato.
  • Art. 1236 --> remissione del debito: il creditore che rinuncia al suo credito; la remissione non richiede un’accettazione.

Questa premessa generale di carattere sistematico serve per capire che anche in materia di contratto e di formazione del contratto vale la stessa regola che vale per i contratti con l’obbligazione del solo proponente ex 1333 --> quella proposta non ha bisogno di un’accettazione, può essere rifiutata, ma in caso di mancato rifiuto il contratto è concluso.

La nostra dottrina e la nostra giurisprudenza nelle vicinanze dell’entrata in vigore del codice del ’42 si è trovata spiazzata dall’art. 1333 in quanto letto testualmente di fatto crea un contratto fatto solo da una dichiarazione, ovvero quella del proponente.

Quella dottrina e quella giurisprudenza fedeli all’idea giusnaturalistica del contratto come accordo, per salvare le apparenze e soprattutto per salvare il dogma della bilateralità del consenso, hanno cominciato a dire che quel mancato rifiuto ex 1333 è come se fosse un’accettazione ossia quel mancato rifiuto equivale ad una manifestazione di volontà.

Il fatto che Sacco mette in luce è che non è scritto da nessuna parte nel codice che questo mancato rifiuto debba effettivamente corrispondere ad una volontà/accettazione, in quanto il codice collega al fatto obiettivo del mancato rifiuto, indipendentemente dalle ragioni che vi stanno dietro (dimenticanza o volontà di accettare), la conclusione del contratto. Pertanto, è inutile sforzarsi a salvare l’idea che il contratto sia un accordo anche nel caso del 1333 perché non è vero ed è evidente che siamo di fronte ad un contratto che il legislatore considera tale anche in presenza di una sola dichiarazione.

Ci sono situazioni in cui il silenzio assume valore solo quando è circostanziato --> es. proposta di vendita del telefono; l’accettante fa il bonifico senza che esso dica espressamente di accettare = pur in mancanza di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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