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Sentenza 2602 p. 31

Cassazione civile, Sez. III, 9/10/2025, n. 2602 – Danno da

perdita del rapporto parentale

Fatto Anno e luogo: Luglio 2008, Ospedale di Benevento.

• Evento: Donna alla 41ª settimana di gravidanza. Tracciati cardiotocografici evidenziano

• sofferenza fetale, ma l’intervento è ritardato.

Esito: Nascita di una bambina in gravissime condizioni, punteggio APGAR 0, deceduta

• pochi minuti dopo il parto.

Responsabilità: Procedimento penale per omicidio colposo → condanna dell’ostetrica.

• Civile: Genitori e fratello chiedono risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (in

• particolare, perdita del rapporto parentale).

Giudizi precedenti

1. Tribunale di Benevento

Accerta responsabilità sanitaria.

o Risarcimento ai genitori per perdita del rapporto parentale.

o Rigetta la domanda del fratello (nessun rapporto parentale giuridicamente rilevante

o all’epoca).

2. Corte d’Appello di Napoli

Conferma responsabilità sanitaria.

o Riduce il risarcimento dei genitori: relazione affettiva “solo potenziale”, non

o pienamente sviluppata.

Liquidazione basata sulle tabelle milanesi → metà del minimo.

o

Motivi del ricorso in Cassazione

Contestazione della definizione di “rapporto parentale potenziale”.

• Violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost.; artt. 2043, 2059, 1226 c.c.

• Riduzione del risarcimento non motivata adeguatamente.

Decisione della Cassazione

1. Rapporto parentale

Inizia durante la gravidanza, non solo con la convivenza o lo sviluppo di affetti

o post-nascita.

La perdita del figlio subito dopo il parto è reale e attuale, non potenziale.

o Non è duplicazione risarcitoria: si riconosce un’unica voce di danno non

o patrimoniale.

2. Danno da perdita del rapporto parentale

Ha una dimensione dinamico-relazionale: perdita di ruolo, progetto di vita e

o relazione affettiva.

Diverso dalla mera sofferenza da lutto.

o

3. Liquidazione

Tabelle di Milano → parametri di uniformità e prevedibilità.

o Possibile discostamento solo con motivazione concreta e coerente.

o Riduzione automatica alla metà del minimo tabellare basata su “potenzialità” →

o illegittima.

4. Rinvio Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello.

o Rinvia alla Corte d’appello di Napoli per nuova liquidazione:

o Considerare la perdita del rapporto parentale come danno pieno e attuale.

▪ Applicare correttamente i criteri tabellari.

Principi di diritto affermati

Il rapporto genitore-figlio inizia durante la gravidanza.

• Il danno da perdita del rapporto parentale è vero e proprio danno non patrimoniale, non

• mera chance.

La liquidazione deve essere motivata e proporzionata alle specificità del caso.

• La tutela del rapporto parentale è garanzia costituzionale (a

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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