Sentenza 2602 p. 31
Cassazione civile, Sez. III, 9/10/2025, n. 2602 – Danno da
perdita del rapporto parentale
Fatto Anno e luogo: Luglio 2008, Ospedale di Benevento.
• Evento: Donna alla 41ª settimana di gravidanza. Tracciati cardiotocografici evidenziano
• sofferenza fetale, ma l’intervento è ritardato.
Esito: Nascita di una bambina in gravissime condizioni, punteggio APGAR 0, deceduta
• pochi minuti dopo il parto.
Responsabilità: Procedimento penale per omicidio colposo → condanna dell’ostetrica.
• Civile: Genitori e fratello chiedono risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (in
• particolare, perdita del rapporto parentale).
Giudizi precedenti
1. Tribunale di Benevento
Accerta responsabilità sanitaria.
o Risarcimento ai genitori per perdita del rapporto parentale.
o Rigetta la domanda del fratello (nessun rapporto parentale giuridicamente rilevante
o all’epoca).
2. Corte d’Appello di Napoli
Conferma responsabilità sanitaria.
o Riduce il risarcimento dei genitori: relazione affettiva “solo potenziale”, non
o pienamente sviluppata.
Liquidazione basata sulle tabelle milanesi → metà del minimo.
o
Motivi del ricorso in Cassazione
Contestazione della definizione di “rapporto parentale potenziale”.
• Violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost.; artt. 2043, 2059, 1226 c.c.
• Riduzione del risarcimento non motivata adeguatamente.
•
Decisione della Cassazione
1. Rapporto parentale
Inizia durante la gravidanza, non solo con la convivenza o lo sviluppo di affetti
o post-nascita.
La perdita del figlio subito dopo il parto è reale e attuale, non potenziale.
o Non è duplicazione risarcitoria: si riconosce un’unica voce di danno non
o patrimoniale.
2. Danno da perdita del rapporto parentale
Ha una dimensione dinamico-relazionale: perdita di ruolo, progetto di vita e
o relazione affettiva.
Diverso dalla mera sofferenza da lutto.
o
3. Liquidazione
Tabelle di Milano → parametri di uniformità e prevedibilità.
o Possibile discostamento solo con motivazione concreta e coerente.
o Riduzione automatica alla metà del minimo tabellare basata su “potenzialità” →
o illegittima.
4. Rinvio Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello.
o Rinvia alla Corte d’appello di Napoli per nuova liquidazione:
o Considerare la perdita del rapporto parentale come danno pieno e attuale.
▪ Applicare correttamente i criteri tabellari.
▪
Principi di diritto affermati
Il rapporto genitore-figlio inizia durante la gravidanza.
• Il danno da perdita del rapporto parentale è vero e proprio danno non patrimoniale, non
• mera chance.
La liquidazione deve essere motivata e proporzionata alle specificità del caso.
• La tutela del rapporto parentale è garanzia costituzionale (a