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Sentenza 16/07/2025 p. 28

1. Contesto e vicenda

Incidente avvenuto nel maggio 2001 a Gravina in Puglia, in un passaggio a livello

• ferroviario.

L’automobilista seguiva un autobus; dopo il passaggio del treno, le sbarre venivano

• riattivate senza accorgersi della sua presenza, provocando danni al veicolo.

In primo grado, il Giudice di Pace attribuiva responsabilità 70% all’automobilista, 30%

• alla società ferroviaria, considerando la condotta del guidatore imprudente e la chiusura

delle sbarre solo parzialmente colposa.

2. Riesame in appello

Il Tribunale di Bari rivede completamente le risultanze:

• Testimonianze e CTU confermano che l’automobilista aveva rispettato semaforo

o verde e sbarre aperte.

L’intervallo tra apertura e chiusura delle sbarre era insufficiente per il completo

o deflusso dei veicoli.

La visuale dell’operatore era parzialmente ostruita dall’autobus.

o

Conclusione: nessuna colpa per l’automobilista; la responsabilità è interamente della società

ferroviaria.

3. Fondamento giuridico della responsabilità

Art. 2049 c.c. → responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente:

• L’operatore ferroviario ha agito nell’esercizio delle sue mansioni.

o L’errore (riattivazione intempestiva delle barriere) è colposo e imputabile alla

o società.

Art. 2051 c.c. → responsabilità per cose in custodia:

• Applicabile teoricamente perché la sbarra è una “cosa in custodia”, ma qui il fulcro

o è l’errore umano, quindi prevale l’art. 2049 c.c.

Il Tribunale distingue tra danno da cosa automatica e danno derivante da uso scorretto della

cosa: in questo caso, è la seconda ipotesi.

4. Nesso causale

Il danno è direttamente causato dal comportamento colposo dell’operatore.

• Non c’è concorso di colpa dell’automobilista: si era attenuto alla segnaletica e alle

• condizioni di sicurezza apparente.

Principio importante: il nesso causale va valutato rispetto al comportamento umano

• colposo, non a un mero automatismo della cosa.

5. Danno risarcibile

Danno materiale: auto danneggiata; quantificato dalla CTU in €978,66 IVA compresa,

• somma riconosciuta integralmente.

Il Tribunale applica:

• Rivalutazione monetaria ISTAT dal sinistro alla decisione.

o Interessi compensativi sull’importo rivalutato.

o

Principio applicato: integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, come previsto

• dalla giurisprudenza consolidata.

6. Spese

Tutte le spese di giudizio e della CTU sono a ca

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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