Sentenza 16/07/2025 p. 28
1. Contesto e vicenda
Incidente avvenuto nel maggio 2001 a Gravina in Puglia, in un passaggio a livello
• ferroviario.
L’automobilista seguiva un autobus; dopo il passaggio del treno, le sbarre venivano
• riattivate senza accorgersi della sua presenza, provocando danni al veicolo.
In primo grado, il Giudice di Pace attribuiva responsabilità 70% all’automobilista, 30%
• alla società ferroviaria, considerando la condotta del guidatore imprudente e la chiusura
delle sbarre solo parzialmente colposa.
2. Riesame in appello
Il Tribunale di Bari rivede completamente le risultanze:
• Testimonianze e CTU confermano che l’automobilista aveva rispettato semaforo
o verde e sbarre aperte.
L’intervallo tra apertura e chiusura delle sbarre era insufficiente per il completo
o deflusso dei veicoli.
La visuale dell’operatore era parzialmente ostruita dall’autobus.
o
Conclusione: nessuna colpa per l’automobilista; la responsabilità è interamente della società
ferroviaria.
3. Fondamento giuridico della responsabilità
Art. 2049 c.c. → responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente:
• L’operatore ferroviario ha agito nell’esercizio delle sue mansioni.
o L’errore (riattivazione intempestiva delle barriere) è colposo e imputabile alla
o società.
Art. 2051 c.c. → responsabilità per cose in custodia:
• Applicabile teoricamente perché la sbarra è una “cosa in custodia”, ma qui il fulcro
o è l’errore umano, quindi prevale l’art. 2049 c.c.
Il Tribunale distingue tra danno da cosa automatica e danno derivante da uso scorretto della
cosa: in questo caso, è la seconda ipotesi.
4. Nesso causale
Il danno è direttamente causato dal comportamento colposo dell’operatore.
• Non c’è concorso di colpa dell’automobilista: si era attenuto alla segnaletica e alle
• condizioni di sicurezza apparente.
Principio importante: il nesso causale va valutato rispetto al comportamento umano
• colposo, non a un mero automatismo della cosa.
5. Danno risarcibile
Danno materiale: auto danneggiata; quantificato dalla CTU in €978,66 IVA compresa,
• somma riconosciuta integralmente.
Il Tribunale applica:
• Rivalutazione monetaria ISTAT dal sinistro alla decisione.
o Interessi compensativi sull’importo rivalutato.
o
Principio applicato: integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, come previsto
• dalla giurisprudenza consolidata.
6. Spese
Tutte le spese di giudizio e della CTU sono a ca