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Diritto civile IcÜÉyA TÇwÜxt i|ÉÄtÇàx

La responsabilità civile è un termine generico e onnicomprensivo che indica la responsabilità civile, la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa.

Responsabilità civile

Nell’ambito della responsabilità civile, la summa divisio è:

  • Responsabilità contrattuale, 1
  • Responsabilità extracontrattuale (detta anche da fatto illecito o responsabilità aquiliana).

Nel codice civile questi due concetti sono regolati, per la responsabilità contrattuale, dagli articoli 1176 e 1218 c.c. e dall’art. 2043 c.c. per la responsabilità extracontrattuale.

Generalmente i presupposti della responsabilità contrattuale erano visti in una relazione intersoggettiva pregressa, cioè in un negozio o in un contratto. Quindi, laddove ci fosse stato un contratto, l’eventuale responsabilità da inadempimento è solo contrattuale.

Per la responsabilità extracontrattuale invece, una prima interpretazione della dottrina e della giurisprudenza dell’art. 2043 c.c. tutelava solo i diritti assoluti, tutelabili erga omnes (verso tutti).

Si diceva che il 2043 non è una norma primaria, ma secondaria, se vogliamo una norma sanzionatoria che operava laddove ci fosse una violazione di una norma primaria (diritti assoluti) rinvenuta in un’altra parte del codice civile o in leggi speciali. Quindi, per la tutela dei diritti assoluti (diritto alla vita, all’integrità fisica, il diritto di proprietà, etc.) possiamo parlare di responsabilità extracontrattuale, laddove non esista già una relazione intersoggettiva. Nel senso che la tutela esiste laddove uno o più soggetti ledono un diritto assoluto che appartiene al suo titolare e solo allora si conosce chi ha avuto l’approccio con il titolare del diritto assoluto perché lo ha leso.

In sostanza vi era una summa divisio tra responsabilità:

  • Contrattuale, quando c’è una pregressa relazione intersoggettiva;
  • Extracontrattuale laddove c’è una lesione di un diritto assoluto.

Con l’evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza si è elaborata anche una responsabilità contrattuale come derivante da contatto sociale.

Quando esaminiamo l’art. 1218 - “Responsabilità del debitore”2, la formulazione riporta che il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni, se non prova che sia avvenuto per causa a lui non imputabile o per impossibilità sopravvenuta.

Per gli interpreti questa norma non è riferibile soltanto all’inadempimento delle obbligazioni che derivano dal contratto, perché non si parla di questo nell’art. 1218, ma solo di obbligazioni in generale tra cui quelle di fonte legale.

Esempi di contatto sociale

Sotto questo profilo vi sono due esempi.

Alla stazione un passeggero chiede all’altro di controllare i suoi bagagli per qualche minuto e questi fa un cenno di assenso, ma al ritorno non li trova più. In questo caso non vi è un contratto, ma un obbligo di buona fede di fonte legale che deriva da un principio generale del nostro ordinamento, la cui violazione può portare a un risarcimento del danno.

Altro esempio è quello del medico che per strada vede un passante sentirsi male e spontaneamente lo soccorre. Anche se quel medico non è stato chiamato dal paziente, non vi è alcun contratto professionale (neanche verbale) e spontaneamente ha usato le sue conoscenze professionali, dal 2003 la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che se la prestazione del medico danneggia si configura una responsabilità da contatto sociale considerata contrattuale.

Perché il medico quando soccorre un paziente, sia pur spontaneamente, è obbligato ad un comportamento deontologicamente corretto secondo i principi di tutta la conoscenza medica necessaria al fatto di specie.

1 Termine e concetto mutuato dal diritto romano che regolamentava il risarcimento del danno. Lex Aquilia.

2 Si trova nel libro IV, titolo I, capo III dell’inadempimento delle obbligazioni.

Già in questa prospettazione viene individuata una responsabilità da contatto sociale che prescinde da una relazione intersoggettiva pregressa (ad esempio un contratto) e rappresenta una evoluzione interpretativa rispetto a quella data all’entrata in vigore del codice civile.

L’art. 1176 dispone che nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e questo significa che vi è responsabilità contrattuale quando è stata già posta in essere una relazione intersoggettiva, cioè un contratto.

Si parla di responsabilità extracontrattuale da atto illecito3, colposo o doloso, quando la condotta viola il principio del neminem laedere (non offendere alcuno) riconducibile all’art. 2043:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

In sintesi la responsabilità contrattuale presuppone una relazione intersoggettiva già intercorsa (un contratto), mentre la responsabilità extracontrattuale una relazione intersoggettiva da atto illecito.

Tale era la distinzione prospettata all’entrata in vigore del codice civile del 1942, ma oggi individuare i criteri distintivi tra i due tipi di responsabilità non è così semplice.

Intanto vi sono una serie di obblighi civili che derivano dalla legge (speciale, codicistica o una disposizione del diritto comunitario), ma non dalla conclusione di un contratto. In altri termini si può individuare una responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale, cioè dal contatto di un soggetto con un altro, derivante da obblighi imposti dalla legge e non da un contratto.

Nell’esempio relativo al passeggero alla stazione che chiede ad un altro di guardargli il bagaglio, siamo di fronte ad una fattispecie in cui non vi è stato un regolamento contrattuale con obblighi di custodia o di corrispettivo o di gratuità, ma vi è stato un contatto sociale che, per le modalità con cui è stato posto in essere, fa sorgere un obbligo di comportarsi secondo buona fede da parte di chi ha acconsentito, anche se con un semplice cenno della testa.

Da un punto di vista tecnico-giuridico si presenta come violazione di un obbligo di buona fede che deriva dai principi generali del nostro ordinamento, se non da qualche norma specifica, ma non dall’esecuzione di un contratto.

In questi casi ci si chiede di quale tipo di responsabilità si tratti, considerato che non sussiste né un contratto, né un fatto illecito, ma un danno dovuto ad una violazione del principio di buona fede che configura una responsabilità da contatto sociale che è considerata una responsabilità contrattuale.

Le fattispecie ricorrenti sono inquadrate dalla giurisprudenza nell’una o nell’altra responsabilità. Ad esempio se il medico stipula un contratto professionale con il paziente, non occorrendo la forma scritta, se poi sbaglia il tipo di assistenza e provoca un danno, il paziente potrà contestare al medico l’inadempienza degli obblighi di eseguire correttamente e diligentemente la prestazione professionale, sulla quale si era anche giunti ad un accordo sul compenso.

Può avvenire, invece, che un medico con il quale non è stato stipulato alcun contratto, sia obbligato a soccorrere un passante e lo assista in modo non diligente, tanto da creargli un danno.

La giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione), dopo aver configurato per molto tempo questa fattispecie come responsabilità extracontrattuale, dal settembre 2003 ha cambiato orientamento considerando la responsabilità da contatto sociale una responsabilità contrattuale, in quanto il medico che spontaneamente soccorre una persona ha il dovere di eseguire la prestazione professionale con diligenza applicando al meglio la scienza medica.

La violazione degli obblighi di diligenza si configura come una violazione della legge, sia pure di fonte regolamentare, che deriva dalla normativa relativa alla professione medica. Infatti l’art. 1218 c.c. in materia di obbligazioni, dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, con riferimento non solo alle obbligazioni contrattuali, ma anche a quelle che hanno fonte legislativa, per cui la responsabilità da contatto sociale indicata nei due esempi è riconducibile alla responsabilità contrattuale.

3 È atto illecito e non fatto, perché non è il fatto in sé ad essere illecito, ma l’attività umana compiuta in quel fatto.

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Successivamente all’entrata in vigore del codice civile (1942) era più facile distinguere la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale, perché l’art. 2043 c.c. era ritenuto una norma sanzionatoria che attribuiva il risarcimento del danno quando il comportamento di un soggetto si fosse tradotto nella violazione di una norma primaria che tutelasse un diritto assoluto.

Allora si diceva che si era nell’ambito della risarcibilità per la responsabilità extracontrattuale del 2043, solo se il titolare di un diritto assoluto veniva leso da un soggetto con il quale non aveva avuto prima una relazione intersoggettiva. In altre parole la lesione del diritto assoluto deve intervenire successivamente alla relazione intersoggettiva, semmai questa si può essere creata solo dopo che sia intervenuto il fatto che ha determinato la lesione.

Allora la configurazione della responsabilità da contatto sociale non era ancora stata prospettata né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza e si parlava di responsabilità contrattuale quando esisteva già un atto di autonomia negoziale tra le parti (un contratto).

Sia la responsabilità contrattuale che extracontrattuale danno diritto ad un risarcimento, ma le discipline hanno caratteristiche diverse:

La prescrizione del diritto al risarcimento

Per inadempimento contrattuale il diritto si prescrive in 10 anni, mentre per la responsabilità extracontrattuale il diritto si prescrive in 5 anni e se poi il fatto è connesso alla circolazione dei veicoli, addirittura la prescrizione è di 2 anni4.

L’onere probatorio

L’onere probatorio (o onere della prova). Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale se si intraprende un’azione giudiziaria, formulata la richiesta del risarcimento del danno, l’onere della prova spetta all’attore5 che deve provare:

  • Il comportamento doloso o colposo, cioè l’elemento psicologico;
  • Il nesso di causalità tra il danno ed il comportamento di chi lo ha causato (il convenuto);
  • Il danno.

È piuttosto difficile provare il nesso di causalità, perché insieme al comportamento dannoso di un soggetto potrebbe essersi inserita l’azione di altro soggetto, per cui bisogna capire se l’evento dannoso è collegato al terzo che si è inserito o al primo o a tutti e due.

Invece per la responsabilità contrattuale l’onere della prova spetta al convenuto (il debitore).

Infatti l’art. 1218 c.c. - Responsabilità del debitore - dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Nel contratto vi sono obbligazioni reciproche: una parte deve una certa somma e l’altra una prestazione. In questa impostazione la prova che il debitore deve una somma esiste nel contratto, per cui è il convenuto a dover provare che l’inadempimento è avvenuto per causa sopravvenuta a lui non imputabile (per esempio si trova in rianimazione).

Quindi la situazione è inversa in quanto chi chiede il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve provare soltanto che è stato stipulato il contratto, per cui l’onere probatorio è molto diverso tra le due responsabilità, infatti per la fattispecie del 2043 la vittima è fortemente caricata di un onere probatorio in molti casi difficile, rischiando di subire un danno senza riuscire ad ottenere il risarcimento.

L’entità dei danni risarcibili

L’entità dei danni risarcibili. Sulla responsabilità extracontrattuale l’art. 2056 del codice sulla valutazione dei danni stabilisce che il risarcimento si deve determinare secondo le disposizioni sull’inadempimento contrattuale disciplinato dagli artt. 1223, 1226 e 1227 (inadempimento delle obbligazioni). Però il 2056 non richiama il 1225 che è una norma sulla prevedibilità del danno, cioè sulla risarcibilità dei danni prevedibili, per la quale se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

Questo significa che per la responsabilità contrattuale il risarcimento per i danni non prevedibili è possibile solo in presenza di dolo, cioè l’intenzionalità dell’inadempimento da obbligazione contrattuale, per cui il mancato riferimento all’art. 1225 nella responsabilità extracontrattuale comporta la possibilità di chiedere i danni prevedibili e non prevedibili tanto se vi sia il dolo, quanto se vi sia la colpa.

Da questo punto di vista vi è un’agevolazione dell’attore nel momento della quantificazione che compensa le difficoltà probatorie dell’an debeatur nella responsabilità extracontrattuale, in quanto vi è la possibilità di chiedere i danni prevedibili e imprevedibili, anche se vanno individuati nei costi, in quanto non è possibile riferirsi a questi in modo generico.

Ci possono essere situazioni in cui ci si accorge di aver subito un danno anche dopo anni, ad esempio se la sacca di sangue utilizzata per una trasfusione risulta infetta da un virus come l’epatite C, il danno può essere scoperto anche dopo 4 o 5 anni, in quanto il virus può essere latente per molto tempo e in questi casi, tenendo conto che l’azione giudiziaria per la responsabilità extracontrattuale si prescrive nel quinquennio.

È evidente che lo sforzo dell’operatore del diritto, in particolare l’avvocato che deve difendere chi ha subito questo danno, deve cercare di costruire una responsabilità contrattuale e provare che il sangue infetto è stato trasfuso durante il ricovero in una determinata clinica, perché questo diventa un contratto di prestazione di servizi da cui deriva l’obbligazione di prestare quel servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, se non con la diligenza professionale. Tutto questo per superare la difficoltà grave di dover impostare l’iniziativa giudiziaria dopo il quinquennio, ma comunque prima del decennio.

Questo esempio dimostra l’importanza dello sforzo interpretativo dell’operatore di diritto per ricondurre una fattispecie all’interno della responsabilità contrattuale al fine di superare il grosso limite dato dalla prescrizione quinquennale. Per questo l’operatore del diritto dovrà approfondire e valorizzare tutti gli elementi e circostanze del fatto che consentano di ricostruire la fattispecie contrattuale per arrivare a sostenere che nel meccanismo della prestazione del servizio, qualcosa non ha funzionato per negligenza od omissione di controllo che è un aspetto colposo del soggetto che se ne è reso responsabile.

4 La diversità della disciplina della prescrizione comporta lo sforzo interpretativo dell’operatore del diritto (giudice o avvocato) che in una vicenda giudiziaria, cerca di individuare una responsabilità contrattuale tentando di superare l’eventuale eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal debitore che la ritiene extracontrattuale.

5 “Onus probandi incubit eo qui dicit”, cioè l’onere della prova spetta a chi afferma.

L’evoluzione dell’art. 2043

La responsabilità da 2043, c.d. da danno ingiusto (per utilizzare le due parolette chiave del 2043) ha subito nei decenni un’interpretazione evolutiva estremamente significativa perché dopo il varo del codice civile, si cominciò a tentare di rompere l’interpretazione rigorosa che limitava l’ambito di risarcibilità del 2043 alla lesione dei diritti assoluti. Questa evoluzione parte da due episodi.

Il 4 maggio 1949 la squadra del Torino calcio ritornando da una partita internazionale giocata in Portogallo, subisce un incidente aereo dove morirono tutti i giocatori6. Nella vicenda giudiziaria oltre alla richiesta risarcitoria degli eredi dei calciatori nei confronti della compagnia aerea, si costituì in giudizio la società del Torino calcio chiedendo il risarcimento del danno per la lesione del diritto della società a ricevere le prestazioni di spettacolo dei suoi calciatori, per il relativo business economico legato all’attività della squadra. Quindi una pretesa risarcitoria per una lesione non di un diritto assoluto, ma di un diritto di credito per le prestazioni di spettacolo che la società Torino calcio vantava nei confronti della squadra. Ma allora la Cassazione non condivise l’interpretazione estensiva dell’area di risarcibilità del 2043 e rigettò la domanda.

Il 15 ottobre 1967 vi fu un ennesimo episodio. Un calciatore, sempre del Torino, Luigi Meroni, mentre passeggiava per le strade della c

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Violante Andrea.
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