Concetti Chiave
- Il contratto di lavoro consente al lavoratore di essere a disposizione del datore di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato.
- È possibile stipulare il contratto nei casi previsti dai CCNL e per disoccupati under 25 o over 45 iscritti alle liste di collocamento.
- Il contratto deve essere redatto in forma scritta e specificare durata, luogo di disponibilità e trattamento economico.
- È richiesto un preavviso minimo di un giorno per la richiesta della prestazione da parte del datore di lavoro.
- Se previsto, l'indennità di disponibilità vincola il lavoratore a un obbligo di risposta alle richieste del datore.
Definizione del contratto di lavoro
E' quello nel quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro a tempo indeterminato o determinato in attesa di essere chiamato per l'utilizzo secondo le esigenze di quest’ultimo. Potrà stipularsi nei casi previsti dai CCNL e comunque provvisoriamente con decreto del ministero del Welfare. Sperimentalmente è sempre possibile stipularlo per disoccupati con meno di 25 anni, od iscritti alle liste di collocamento o mobilità con più di 45 anni. Non può stipularsi più o meno negli stessi casi in cui è vietato il contratto a termine.
Dettagli contrattuali
Il contratto deve avere forma scritta, prevedere durata e luogo della disponibilità, preavviso non inferiore ad un giorno, trattamento economico, eventuale indennità di disponibilità, modalità per la richiesta della prestazione. L'indennità di disponibilità è necessaria ove il datore voglia vincolare il lavoratore ad un obbligo di risposta.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di contratto di lavoro secondo il testo?
- Quali sono le condizioni per stipulare un contratto di lavoro?
- Chi può stipulare un contratto di lavoro in via sperimentale?
Il contratto di lavoro è un accordo in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, in attesa di essere chiamato per l'utilizzo secondo le esigenze del datore (come indicato nel testo).
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve includere durata, luogo di disponibilità, preavviso di almeno un giorno, trattamento economico e modalità per la richiesta della prestazione (secondo le informazioni fornite).
È possibile stipulare un contratto di lavoro in via sperimentale per disoccupati con meno di 25 anni o per persone iscritte alle liste di collocamento o mobilità con più di 45 anni (come specificato nel testo).