Cadeau di diritto costituzionale 1
Potestà legislativa e art. 117
- Potestà concorrente: quali sono le materie, cosa fa lo Stato e cosa fanno le Regioni.
- Differenza tra potestà legislativa assoluta dello Stato, potestà legislativa concorrente e residuale.
- Tipologie di potestà legislativa e quali sono i limiti.
- Potestà legislativa statale e regionale, art. 117.
- Costituzionalizzazione della norma 117: principio norme comunitarie.
- Art. 117: principi costituzionali, norme comunitarie, obblighi internazionali.
Il testo precedente alla riforma del Titolo V dell’art. 117 elencava le materie su cui le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa, potestà concorrente, aggiungendo che le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze alle Regioni, potestà attuativa.
Ora invece l’art. 117 stabilisce: un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato, art. 117.2; un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente, art. 117.3, la concorrenza consiste in questo: la legislazione dello Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni che devono rispettare i principi fissati dallo Stato; una clausola residuale per cui in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti spetta alle Regioni la potestà legislativa, potestà legislativa residuale delle Regioni.
Per quanto riguarda gli obblighi internazionali, mentre in precedenza era solo la legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo Stato, il nuovo art. 117.1 sembra parificare la posizione del legislatore regionale e quella del legislatore statale vincolando entrambi al rispetto, oltre che degli obblighi derivanti dall’Unione Europea, anche degli obblighi internazionali.
Per la prima volta viene consentito alle Regioni, art. 117.9, di stipulare “accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato”. Le differenze statali nelle materie regionali: tra le competenze “esclusive” dello Stato, ve ne sono diverse il cui ambito non è circoscrivibile, perché rappresentano piuttosto degli obiettivi o dei valori, spesso di rango costituzionale. Esse tagliano le materie di competenza regionale, la Corte costituzionale le ha perciò chiamate “materie trasversali”, vedi pag. 433, nel senso che le leggi statali che perseguono tali obiettivi possono incidere anche in materie riservate alle Regioni.
Le norme comunitarie si distinguono in: trattati istitutivi della Comunità Europea, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri ed altri provvedimenti.
Prevalenza norme interne o comunitarie
- Prevalenza norme interne o comunitarie?
Con questa espressione s’intende quel principio per cui, in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde.
La necessità di affermare questo principio nasce dal fatto che la diretta applicabilità del diritto comunitario non potrebbe costituire una garanzia sufficiente per i cittadini degli Stati membri in quelle ipotesi in cui una norma comunitaria dovesse contrastare con una disposizione interna; se quest’ultima dovesse prevalere sulla norma comunitaria, i diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento comunitario non troverebbero alcuna tutela.
Nella sentenza 9 marzo 1978, la Corte fu ancora più esplicita affermando che “in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche, in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri, di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie”.
Nella stessa sentenza la Corte chiariva quali erano gli effetti dell’applicazione di un tale principio, in particolare per quanto riguardava l’attività del giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto comunitario. Quest’ultimo, infatti, “ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
Revisione costituzionale
- Revisione costituzionale.
Disciplinato dall’art. 138. La costituzione italiana non può essere modificata da leggi ordinarie, né tantomeno attraverso eccezionali deroghe o procedure informali. Per modificare la costituzione è necessario ricorrere all’adozione di leggi di revisione costituzionale. Le leggi di revisione sono leggi sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie. Solo esse sono in grado di incidere, attraverso modifiche, disposizioni aggiuntive, abrogazioni, sul testo della Costituzione.
Il potere di revisione costituzionale è un potere costituito, giuridicamente delimitato e nettamente separato dal potere costituente, che è invece un potere extra ordinem. Ovviamente attraverso la revisione costituzionale sia possibile addivenire a revisioni totali della Costituzione o sia, addirittura, possibile procedere alla fondazione di un nuovo ordinamento costituzionale.
Il potere di revisione ha il solo fine di assestare determinati istituti e di adattare singole norme costituzionali alle nuove ed emergenti istanze della vita civile, politica e sociale della nazione. Il suo limite lo incontriamo nell’art. 139, che stabilisce “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Questo limite va esteso coinvolgendo in tale definizione gran parte dei principi costituzionali che, essendo coessenziali alla forma repubblicana e al suo sviluppo, devono necessariamente essere ritenuti a loro volta irrivedibili. I caratteri forma repubblicana non sono altro che i caratteri della Repubblica così come espressi nel primo articolo della nostra Costituzione e in quelli immediatamente successivi.
Da ciò ne deriva che sono parte integrante della forma repubblicana: il principio democratico, art. 1, la garanzia di tutela dei diritti politici, civili e sociali, art. 2, l’ispirazione sociale ed egualitaria della Repubblica che ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”, art. 3, il fondamento lavorista, art. 4, l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, art. 5.
Il procedimento di revisione costituzionale si compone di due fasi: una necessaria che si svolge integralmente in Parlamento e una fase eventuale che coinvolge, invece, tutti i cittadini. Nel corso della prima fase, fase necessaria, dell’iter legis è prevista una doppia deliberazione da parte dei due rami del Parlamento “ad intervallo non minore di tre mesi”, cd. pausa di riflessione. La prima di queste deliberazioni può essere assunta a maggioranza relativa, è sufficiente, cioè, che i sì superino i no.
Nella seconda deliberazione tale maggioranza non è più ritenuta adeguata e per poter procedere alla riforma della Costituzione sarà, quindi, necessario raggiungere un quorum più alto. Qualora il progetto di legge venga approvato da una maggioranza particolarmente ampia, pari almeno ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, maggioranza qualificata, il procedimento si esaurisce: la revisione costituzionale ha avuto successo e bisognerà ora provvedere all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. La legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
La fase eventuale ha inizio invece qualora la legge, anche in una soltanto delle due Camere, sia stata approvata solamente con maggioranza assoluta, cioè con la metà più uno dei componenti dell’assemblea e non con quella dei due terzi. In questo caso il testo una volta approvato viene immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in modo da darne ampia pubblicità e consentire, nei successivi tre mesi, la possibilità di richiedere un referendum popolare sulla riforma.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 138 Cost. potranno richiedere referendum: una frazione del corpo elettorale, cinquecentomila elettori, una componente delle autonomie territoriali, cinque consigli regionali, le minoranze politiche, un quinto dei componenti di ciascuna Camera. La tensione garantista, il cd. favor constitutionis, è aggravata dal fatto che l’art. 138 non contempla alcun quorum di partecipazione ai fini della validità della consultazione referendaria.
Le nuove tendenze di revisionismo costituzionale hanno tre peculiarità le quali fanno sì che si differenzino dalle precedenti iniziative costituzionali: a) l’oggetto della riforma costituzionale non è più costituito da singole e circoscritte disposizioni normative, ma tende esponenzialmente a coinvolgere, in un caso, L. Cost. 18 ottobre 2001, un intero Titolo della Costituzione, e nell’altro, 18 novembre 2005, n. 269, tutta la sua seconda parte, più di quaranta articoli. b) Il progetto di riforma è stato approvato in entrambi i casi in Parlamento non sulla base di una larga intesa tra maggioranza e opposizione, ma dalle sole forze di governo. c) In entrambi i casi dell’approvazione del progetto di revisione a maggioranza assoluta e dopo accesi contrasti tra gli opposti schieramenti politici ha comportato l’inedita richiesta di un referendum costituzionale.
Costituzione rigida
- Costituzione rigida.
Le costituzioni rigide pretendono che tutte le loro disposizioni abbiano forza regolativa e siano trattate come regole inderogabili. A differenza delle costituzioni flessibili, bisogna preoccuparsi di limitare il potere legislativo, impedendo che le scelte compiute da una occasionale maggioranza parlamentare cambino le regole del gioco politico, le garanzie delle libertà individuali e dei diritti politici, i valori che ogni componente ritiene fondamentali e irrinunciabili.
La costituzione rigida è dunque una costituzione garantita: è garantita la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi altra regola. Le garanzie sono di due tipi: il procedimento di revisione costituzionale e il controllo di legittimità delle leggi.
Nessuna costituzione è rigida a tal punto da non ammettere alcun cambiamento: sarebbe un invito alla rivoluzione, alla rottura della legalità per adeguare le regole ai mutamenti storici. Ma l’introduzione di un procedimento gravoso per cambiare la Costituzione non avrebbe senso se non vi fosse un’autorità capace di verificare che quelle procedure siano rispettate e che i cambiamenti non siano introdotti di soppiatto dalla legislazione ordinaria.
La stragrande maggioranza delle costituzioni affida questo compito ad un giudice, sia pure un giudice un po’ particolare. È infatti necessario che questa autorità sia estranea ai giochi politici, non abbia carattere rappresentativo, non risponda al principio di maggioranza. Quindi stiamo parlando di un soggetto imparziale che assicura l’applicazione obiettiva del diritto. In Italia questo particolare giudice è il giudice della Corte costituzionale.
Principio del giusto processo
- Principio del giusto processo.
Per giusto processo si intende l’insieme di garanzie minime che assicurino posizione equa tra le parti nel rispetto delle regole processuali. I primi due commi dell’art. 111 stabiliscono che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, e ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale.
L’art. 111 comporta anche che nel processo penale la persona accusata di un reato deve essere informata tempestivamente della natura e dei motivi dell’accusa mossa a suo carico; la persona accusata di un reato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, deve avere la facoltà, davanti ad un giudice, di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, nonché di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e pertanto la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni resa da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore; la persona accusata di un reato deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Sussidiarietà verticale ed orizzontale
- Sussidiarietà verticale ed orizzontale.
- Sent. 303/2003 principio di sussidiarietà. Perché considerata una sentenza storica? Perché richiama la sussidiarietà a livello legislativo, attribuisce nuovamente allo Stato alcune materie, assegnate prima alle Regioni con materie trasversali.
- Funzioni amministrative, art. 118, 3 principi: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- Art. 118.
Il primo comma dell’art. 118 parla delle funzioni amministrative, ovvero quelle attività dirette alla realizzazione concreta dei fini che lo Stato vuole perseguire nell’interesse di tutti i cittadini. Sempre nel primo comma sono menzionati il principio di sussidiarietà, che è una regola di distribuzione delle funzioni presso l’istituzione più prossima alla società.
Si distingue la sussidiarietà verticale da quella orizzontale: la prima riguarda i rapporti all’interno delle istituzioni pubbliche, la seconda concerne la possibilità che alcune funzioni pubbliche siano esercitate dai cittadini stessi, in particolare attraverso le formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione, o meglio la prima consente nel trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali, in particolare i Comuni, i quali più vicini ai cittadini, la seconda consiste nell’attribuire certi compiti tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcune formazioni sociali che non hanno scopo di lucro e che costituiscono il cosiddetto “terzo settore”, terzo a fianco dello Stato e del mercato, in grado di fornire servizi tipici dello Stato sociale ad un costo minore e con una qualità migliore di quelli erogati dalle burocrazie delle amministrazioni pubbliche.
La sussidiarietà verticale la troviamo nel primo comma, la sussidiarietà orizzontale nel quarto comma. Al principio di sussidiarietà si ricollegano altri due principi fondamentali, quello dell’adeguatezza, ove la funzione deve essere esercitata alla dimensione adeguata all’esercizio della funzione stessa coniugando prossimità, efficacia ed efficienza.
Mentre il principio di differenziazione stabilisce nell'attribuzione di una funzione amministrativa ai diversi livelli di enti di governo, comuni-province-città metropolitane-regioni-stato, che si debbano considerare le caratteristiche relative alle rispettive capacità di governo degli enti amministrativi riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese.
Il nuovo art. 118 pone, in via generale, le funzioni amministrative ai Comuni, salva la possibilità che siano attribuite agli altri enti, allo scopo di assicurare l’esercizio unitario, nel rispetto dei 3 principi.
Sentenza 303/2003: con la riforma del Titolo V la Corte introduce la sussidiarietà come criterio di distribuzioni amministrative. La sussidiarietà può comportare che alcune funzioni amministrative vengano attratte verso l’alto perché non possono essere esercitate in basso. Con la sentenza 303/2003 la Corte: ha ammesso che lo Stato evochi a sé “in sussidiarietà” una funzione amministrativa di programmazione e coordinamento ed ha inoltre ammesso che lo Stato emani le norme legislative necessarie a definire le forme e le procedure con cui svolgere tale funzione.
Regolamenti governativi
- Regolamenti governativi.
- Leggine.
- Art. 17 della legge 400/1988.
- Approvazione regolamenti esecutivi.
Fanno parte dei regolamenti amministrativi: regolamenti governativi, interministeriali, ministeriali. I primi sono deliberati dal consiglio dei ministri. I terzi sono adottati dai ministri per disciplinare la competenza del ministro o di autorità sotto ordinate. I terzi sono adottati in materie che sono competenza di più ministri. I secondi e i terzi sono subordinati ai primi.
Classificazione che riguarda l’art. 17 della legge 400/1988: regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione e indipendenti. I primi sono quelli adottati dal governo per l’esecuzione dei decreti legislativi, rapporto tra normazione primaria e secondaria, il loro compito è specificare le disposizioni legislative e le modalità di applicazione delle stesse.
Quelli di attuazione e integrazione sia delle leggi che dei decreti legislativi recanti norme di principio, precisazione con l’art. 117 m) con l’aggiunta poi di disposizioni generali. La differenza tra quest’ultimo e la programmazione dei servizi sanitari, ovvero norme di principio e disposizioni generali, le norme di principio non hanno carattere cogente come le disposizioni generali.
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