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Concetti Chiave

  • L'articolo 19 della Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa a tutti, senza distinzione, inclusi stranieri e rifugiati.
  • La libertà religiosa comprende il diritto di professare una fede, di non averne o di cambiarla, senza subire discriminazioni.
  • Le facoltà derivanti dalla libertà religiosa includono la libertà di culto e di propaganda, con alcuni limiti legati al buon costume e alla sicurezza.
  • I limiti espliciti della libertà religiosa riguardano i riti contrari al buon costume, mentre quelli impliciti proteggono altri diritti costituzionali.
  • La libertà religiosa si riflette nei rapporti privatistici, come nell'educazione dei figli e nelle relazioni tra coniugi, garantendo il divieto di discriminazione.

Diritto alla libertà religiosa

Ecco l'enunciazione dell'articolo 19 e un commento articolo 19 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”

Commento sull'articolo 19

Commento articolo 19: l'articolo 19 garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata. L’uso dell’aggettivo “tutti” sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi, rifugiati), senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’articolo 19 è collegato all’articolo 2 (per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’art 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione). Il principio di libertà religiosa è affrontato anche dall’articolo 20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali.

Pertanto la libertà religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile, riconosciuto a tutti gli individui e a tutte le comunità religiose.

Esplorazione della libertà religiosa e dei suoi limiti costituzionali articolo

Facoltà derivanti dalla libertà religiosa

Dalla libertà religiosa, derivano alcune facoltà:

• libertà di professare qualunque fede religiosa, di non professarne nessuna, o di cambiare credo senza che ciò comporti discriminazione. Esplorazione della libertà religiosa e dei suoi limiti costituzionali articoloDa tale libertà deriva il diritto alla riservatezza, in parallelo col diritto alla privacy

libertà di propaganda: qualsiasi mezzo per fare proseliti e esternare il proprio pensiero. Possono anche essere contestati i dogmi delle altre religioni, purché non si arrivi all’ingiuria o all’oltraggio di valori etici.

libertà di culto: libertà di celebrare i riti connessi alla propria confessione religiosa, sia in privato che in pubblico. La normativa impone un preavviso alle autorità quando si tratta di riunioni in luogo pubblico: esse possono essere vietate solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma non possono essere impedite

Limiti e presenza nei rapporti privatistici

I limiti della libertà religiosa

• espliciti: contrarietà dei riti al buon costume con lesione della morale e del pudore sessuale. Per estensione, sono considerati contrari al buon costume anche i riti che ledono la salute fisica e psichica della persona

• impliciti: derivati dalla necessità di tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale (diritto alla vita, alla salute, legge penale, ecc...)

Presenza della libertà religiosa nei rapporti privatistici

educazione dei figli: i genitori hanno il potere di educare i figli a qualsiasi religione o all’ateismo, tenendo presente, però che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione. Se i genitori, su tale tema, sono in disaccordo, deciderà il Tribunale dei minorenni a dirimere il conflitto.

• rapporti fra i coniugi: la professione religiosa non condivisa non costituisce motivo di addebito della separazione; ciascun coniuge e libero di aderire alla professione religiosa che vuole poiché non si può impedire ad un soggetto di esercitare il diritto alla libertà religiosa che è garantito dalla Costituzione.

Rapporto di lavoro: in tale ambito viene garantito dalla normativa giuslavoristica

▪ il divieto di licenziamento in base alle proprie convinzioni religiose

▪ il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore

▪ il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori, collegati all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato dell'articolo 19 della Costituzione italiana riguardo alla libertà religiosa?
  2. L'articolo 19 garantisce a tutti, senza distinzione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, sia in forma individuale che associata, collegandosi ad altri diritti fondamentali come quelli inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza di fronte alla legge.

  3. Quali sono le facoltà derivanti dalla libertà religiosa?
  4. Dalla libertà religiosa derivano la libertà di professare qualsiasi fede, di non professarne nessuna, di cambiare credo, la libertà di propaganda e la libertà di culto, con la possibilità di celebrare riti religiosi sia in privato che in pubblico, salvo limitazioni per motivi di sicurezza.

  5. Quali sono i limiti espliciti della libertà religiosa?
  6. I limiti espliciti riguardano i riti contrari al buon costume e che ledono la morale, la salute fisica e psichica della persona, mentre i limiti impliciti tutelano altri diritti costituzionali come il diritto alla vita e alla salute.

  7. Come si manifesta la libertà religiosa nei rapporti privatistici, come nell'educazione dei figli?
  8. I genitori possono educare i figli a qualsiasi religione o all'ateismo, ma senza coercizione. In caso di disaccordo, il Tribunale dei minorenni interviene per risolvere il conflitto.

  9. Quali tutele offre la normativa giuslavoristica riguardo alla libertà religiosa?
  10. La normativa giuslavoristica garantisce il divieto di licenziamento per motivi religiosi, il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore e il divieto di trattamenti discriminatori legati all'appartenenza religiosa.

Domande e risposte

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