Concetti Chiave
- La libertà di manifestazione del pensiero è intrinsecamente legata al diritto all'informazione, riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
- La Costituzione italiana non menziona esplicitamente il diritto all'informazione, ma la Corte costituzionale lo ha definito come diritto soggettivo assoluto.
- Il diritto di informare e di essere informati è garantito dall'art. 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione.
- La libertà di informazione si basa su un regime di pubblicità, dove le notizie riservate sono considerate l'eccezione.
- Esistono vari tipi di segreti, come il segreto professionale e il segreto di stato, che limitano la libertà di informazione per tutelare interessi costituzionali.
Libertà di manifestazione del pensiero
La libertà di manifestazione del pensiero implica anche la libertà di informazione: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce sia il diritto a informare sia il diritto a informarsi sia il diritto a essere informati, cioè il diritto di «cercare, ricevere e diffondere informazioni» (art. 19).
Diritto all'informazione nella Costituzione
La Costituzione non prevede in modo esplicito il diritto all’informazione: esso è stato definito nel suo contenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, recepita e sviluppata dal legislatore. Nella sent. 112/1993 la Corte ha affermato: «la Costituzione, all’art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà comprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto a essere informati, i quali, in ragione del loro contenuto, si traducono direttamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto».
Segreti e libertà di informazione
Presupposto indispensabile della libertà di informazione è che la vita istituzionale e politica dell’ordinamento sia improntata a un regime di pubblicità nel quale le notizie di cui sia vietata la divulgazione sono l’eccezione, a tutela di beni e interessi costituzionalmente tutelati. Questo, in particolare, accade in relazione alla disciplina dei segreti che l’ordinamento prevede. Fra questi, si ricordano: il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto industriale,tutti in qualche modo riconducibili alla libertà di impresa tutelata dall’art. 41 Cost.; il segreto d’ufficio, a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.; il segreto investigativo, a tutela (fra l’altro) del doveroso perseguimento dei reati ex art. 112 Cost.; il segreto di stato, collegato al dovere di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost.
Domande da interrogazione
- Qual è il legame tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'informazione?
- Come viene definito il diritto all'informazione nella Costituzione italiana?
- Qual è il presupposto per la libertà di informazione in un ordinamento giuridico?
La libertà di manifestazione del pensiero include anche la libertà di informazione, come riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni (art. 19).
Sebbene la Costituzione non menzioni esplicitamente il diritto all'informazione, la Corte costituzionale ha stabilito che l'art. 21 garantisce la libertà di manifestare il pensiero, includendo il diritto di informare e di essere informati, considerati diritti soggettivi assoluti (sent. 112/1993).
La libertà di informazione richiede un regime di pubblicità nella vita istituzionale e politica, dove la divulgazione di notizie è la norma e i segreti, come il segreto professionale e il segreto di stato, rappresentano eccezioni a tutela di beni costituzionalmente protetti.