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Art. 13: La libertà personale

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantott'ore dall'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantott'ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Chi ha la capacità di agire può fare ciò che vuole nel rispetto delle norme giuridiche. La Costituzione dice che la libertà è inviolabile, ovvero è possibile limitare la libertà di una persona solo se si verificano due condizioni:

  • Violazione di una legge (riserva di legge).
  • Possesso di un atto motivato (mandato) del giudice (riserva di giurisdizione).

Le limitazioni alla libertà personale sono principalmente tre:

  • Ispezione personale, per trovare le tracce di un reato.
  • Perquisizione, ricerca nel corpo e nei vestiti, per trovare il “corpo del reato”.
  • Detenzione in carcere, in seguito alla sentenza definitiva di condanna di un giudice.

In casi particolari indicati in modo specifico dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può arrestare una persona senza mandato, ad esempio se un malvivente è colto in flagranza di reato oppure nel caso di gravi indizi di colpevolezza.

In questo caso si ha il fermo di polizia. La polizia ha 48 ore di tempo per inviare la documentazione al giudice, che ha altre 48 ore per approvare l'arresto; se il giudice non approva, il sospetto viene rilasciato.

In qualunque caso il detenuto non può subire né violenza fisica né ricatti morali; in questo caso chi sorveglia il detenuto (polizia penitenziaria) che va contro questa norma è sanzionato.

All'ultimo comma è stabilito che la carcerazione preventiva ha dei limiti temporali stabiliti dalla legge:

  • Massimo due anni di carcere per le pene fino a sei anni.
  • Massimo quattro anni per le pene superiori ai sei anni.
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Sintesi

Art. 13: La libertà personale

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantott'ore dall'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantott'ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Chi ha la capacità di agire può fare ciò che vuole nel rispetto delle norme giuridiche. La Costituzione dice che la libertà è inviolabile, ovvero è possibile limitare la libertà di una persona solo se si verificano due condizioni:

  • Violazione di una legge (riserva di legge)
  • Possesso di un atto motivato (mandato) del giudice (riserva di giurisdizione).

Le limitazioni alla libertà personale sono principalmente tre:

  • Ispezione personale, per trovare le tracce di un reato.
  • Perquisizione, ricerca nel corpo e nei vestiti, per trovare il "corpo del reato".
  • Detenzione in carcere, in seguito alla sentenza definitiva di condanna di un giudice.
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