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Regolamento 1215/2012 – Bruxelles 1 (bis)

Reg. 1215/2012

Cominciamo dal Reg. 1215/2012: è il regolamento che disciplina, per tutti i giudici europei, la competenza giurisdizionale e la circolazione delle sentenze. Qualunque lite, qualunque controversia abbia caratteristiche internazionaliste, è disciplinata da questo regolamento.

Regolamenti specifici

In realtà, per alcune materie, l’UE ha deciso di approvare regolamenti specifici (Diritto di famiglia, Successioni, Obbligazioni alimentari, ecc.). Poi ci occuperemo anche di questi.

Partiamo dal Diritto processuale civile internazionale perché, dal punto di vista logico, una controversia con profili internazionali (due soggetti, uno residente in Italia l’altro in Francia, o società con sedi a Roma e Berlino) è all’ordine del giorno tutt’oggi: si consideri l’intento di una causa contro il produttore di uno smartphone (es. Huawei), o il sempre più frequente fenomeno del multi-culturalismo.

Primo obiettivo è individuare la competenza giurisdizionale, cioè a quale giudice spetta giudicare.

Circolazione delle sentenze

Fenomeno fondamentale, in tema di suddivisione delle competenze, è la circolazione delle sentenze, il momento in cui si realizza effettivamente il diritto/dovere dell’attore/convenuto: importa ben poco a Franco, cittadino italiano, della sentenza pronunciata a Parigi; gli importerà se ha la garanzia che quella sentenza produrrà i suoi effetti anche in Italia. Questa è la circolazione delle sentenze.

Vedremo poi che, intervenendo sul diritto processuale, si influenza pesantemente il diritto sostanziale.

Già negli anni ’60 venne avvertita l’esigenza di disciplinare su profili internazionali una sorta di cooperazione giudiziaria civile, ma l’UE, allora CEE, non ha le competenze per farlo. Così venne studiata in una commissione la c.d. Conv. Bruxelles del 1968, chiamata Bruxelles 1: la sua ratifica spettava alla firma degli Stati (6) e tutti la ratificano.

Per farlo accettare dai nuovi Stati, mette la clausola nei trattati di adesione obbligatoria dove sostanzialmente si dice “entri nella CEE, allora accetti e ratifichi anche Bruxelles 1”. Questo fino al sorgere dell’Unione Europea.

Con Amsterdam, l’UE può approvare autonomamente regolamenti, e lo fa approvando il Reg. 44/2001 – Bruxelles 1, chiamato così perché Bruxelles 1 1215/2012 prenderà il nome di Bruxelles 1 bis, perché ultima rifusione e unico regolamento rimasto in vigore. Nel 2012, il Reg. 1215/2012 sostituisce in toto la Convenzione.

Circolazione delle sentenze

Come già detto il regolamento Bruxelles 1 bis disciplina la circolazione delle sentenze, e il loro conseguente riconoscimento all’interno di ogni Stato membro. Tale provvedimento è necessario a fini armonizzativi e dunque riduttivi della frammentarietà del diritto, sconsigliata in una Unione europea.

L’intervento è stato necessario soprattutto in considerazione dei forti conflitti giurisdizionali creati dalla frammentarietà del diritto. In Italia, ad esempio, le sentenze straniere erano recepite solo qualora il giudice fosse competente ai sensi della legge italiana.

Amsterdam ’96, primo pilastro, spazio sicurezza libertà giustizia

Con il trattato di Amsterdam ’96 la competenza si sposta dal terzo al primo pilastro, Spazio Sicurezza Libertà Giustizia, facilitando l’intervento dell’UE. Art. 67 TFUE.

Le norme di riferimento sono da 67 a 81 TFUE. L’art. 67 TFUE recita: “L’UE realizza Spazio Sicurezza Libertà e Giustizia nel rispetto delle tradizioni comuni degli Stati membri”. L’obiettivo primario, tra i primari, rimane sempre la libera circolazione delle persone: questa è fondamentale per la circolazione di diritti e status, così da garantire giustizia, appunto, uniformemente applicata all’interno dell’UE.

Lo sviluppo parte dal 1968, quando si stabilisce in sostanza che i giudici di diversi Paesi non possono ripronunciarsi su sentenze già definitive di altri Stati; tuttavia, l’esecuzione della sentenza straniera era rimessa al giudice che effettuava un controllo preventivo.

Con il reg. del 2001, i giudici concedono l’esecutività d’ufficio in un primo momento, come dato per scontato che la sentenza rispetti i requisiti per essere eseguita. Veniva però fatta salva l’opposizione di parte, e a quel punto il giudice, con un successivo ed eventuale controllo, andava nello specifico.

Con il 2012 abbiamo l’introduzione del principio di immediata esecutività in tutti gli Stati membri; nessun controllo preventivo, neppure successivo, eccetto ovviamente contestazioni dell’esecutato.

Procedimento legislativo ordinario ⇒ Parlamento e Commissione condividono lo stesso potere e la maggioranza è sufficiente per adottare l’atto.

Art. 81 TFUE

L’art. 81 TFUE prevede: “1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

  • Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
  • La notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
  • La compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; […]
  • Un accesso effettivo alla giustizia; […]
  • Lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; […]

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa, la semplice, consultazione del Parlamento europeo […]”.

Un min di Nove Stati membri possono adottare per mezzo dell’UE Atti che necessiterebbero dell’unanimità ma che non la raggiungerebbero; questa procedura si chiama Cooperazione rafforzata e un esempio italiano è Roma 3, che vedremo, attualmente adottato da 16 Stati. Chi non vuole resta fuori, chi vuole si obbliga e va avanti.

Campo di applicazione

Ritorniamo a Bruxelles 1 bis e vediamone il campo di applicazione.

Temporale

Art. 66 reg.: “[ ]: “si applica solo alle azioni proposte, redatte, registrate ecc. successivamente al 10 Gennaio 2015”. Ma se io cito il 9 Gennaio, e la notificazione viene effettuata il 14 Gennaio? Qual regolamento si applica?? Verrebbero applicati due regolamenti diversi, ed è una cosa imbarazzante… per risolvere il quesito bisogna andare a vedere le c.d. Nozioni autonome dell’UE, e nel caso di specie si potrebbe guardare alle norme sulla litispendenza alla ricerca di un criterio cronologico: se è un atto di citazione, consegna atto; se è un ricorso, ricevuta notificazione.

“Le norme su riconoscimento ed esecuzione si applicano solo ed esclusivamente alle sentenze nell’ambito di procedimenti iniziati sotto Bruxelles 1 bis. Il reg. 44/2001 continua ad applicarsi per i procedimenti promossi anteriormente al 10/01/2015”.

UK e Irlanda hanno una situazione molto favorevole, ossia hanno la libertà di scegliere se vincolarsi ai regolamenti o no, non entrano ad es. nei reg. su prodotti alimentari o successioni. Altro Stato particolare è la Danimarca, che può entrare in toto negli atti, ma se ne accetta uno, accetta automaticamente tutti gli atti, chiaramente non lo farà mai – UE featuring Danimarca concludono un accordo internazionale specifico, in cui si decide che la Danimarca applica il reg. 1215/2012 ma si tiene fuori da Spazio Sicurezza Libertà e Giustizia.

Territoriale

Giudice naturale: il concetto di giudice naturale è stabilito dall’UE, e deve essere un giudice precostituito per legge + deve applicare norme di diritto, non banale, perché il PM o il giudice di pace, quando decide per equità, non applicano norme di diritto! + decide una controversia.

Materiale

Civile Commerciale: il regolamento si applica in materia civile e commerciale. La sent. Euro Control, in cui una compagnia tedesca doveva pagare tasse aeroportuali in Belgio. Si difende sostenendo che secondo il regolamento la citazione doveva essere fatta in Germania. Ma i tributi rientrano nelle materie suddette? Quindi, si applica il regolamento? La Corte considera il tributo come una obbligazione, precisamente una tassa di concessione sulla base di un contratto ⇒ si applica il regolamento.

Sono escluse, ex art. 1 reg., la Sicurezza Sociale, l’arbitrato, le obbligazioni alimentari e le successioni, perché già regolate, ecc.

Personale o soggettivo

Domicilio del convenuto: regola generale, che vincola il giudice, è il domicilio del convenuto. Tuttavia, vi sono varie eccezioni in cui si applica nel domicilio diverso da quello del convenuto, ad es:

  • Materia di parti contrattualmente deboli: queste possono citare la controparte davanti al loro foro, foro dell’attore, ad es. il francese può citare la Olivetti in Francia.
  • Materia di immobili: foro del luogo dell’immobile.

Se mancano i requisiti per Bruxelles 1 bis dobbiamo guardare se esistono altre Convenzioni Internazionali.

Competenza giurisdizionale

Quali sono i criteri di collegamento? Quali sono i criteri atti a distribuire la competenza giurisdizionale all’interno dell’UE? Per quello che riguarda il reg. 1215/2012, abbiamo già individuato il “limite” del domicilio del convenuto, come foro generale, chiunque voglia esercitare un’azione, andrà dunque a “casa sua”.

La Corte di Giustizia Europea ha più volte sottolineato come nel caso di soggetto con molteplici domicili, l’attore può scegliere un qualsiasi domicilio tra quelli del convenuto.

Litispendenza

In tema di litispendenza, ossia poniamo il caso in cui la stessa causa sia stata intentata davanti a due diversi tribunali, procederà il processo iniziato prima.

Fori speciali

Accanto al foro generale, l’art. 7 reg. elenca una serie di fori speciali – esaminiamo solo i punti 1 e 2, questi due sono i principalmente utilizzati, si rimanda all’art. 7 reg. per gli altri punti [omissis]” - “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale [Volontà Espressa delle Parti], davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; il primo parametro rimane la volontà.

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

  • Nel caso della Compravendita di Beni, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, situato in uno Stato membro;
  • Nel caso della Prestazione di Servizi, il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, situato in uno Stato membro;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).

Cosa accade quando il luogo di esecuzione del contratto differisce dal luogo indicato nel contratto? La Corte non può dare disposizioni univoche, perché:

  • In alcuni casi le parti si accordano, derogando all’accordo iniziale, e quindi avrà prevalenza la loro volontà.
  • Quando il luogo cambia indipendentemente dalla volontà delle parti – es. spedisco via nave a Napoli, ma una tempesta impedisce l’attracco e la nave è costretta a consegnare a Malta. In questo caso si tiene buono ciò che era indicato in contratto, anche se non corrisponde a quello che poi è realmente accaduto.
  • Le parti stipulano in contratto un luogo fittizio, ossia sanno di mentire nella redazione del contratto. In questo caso, la Corte sostiene che le parti che esprimono un luogo fittizio stiano sostanzialmente facendo un Accordo di proroga della competenza giurisdizionale, e che quindi non andrà valutata in base all’art. 7 1), ma andrò a valutare se è rispondente all’art. dedicato agli accordi di proroga, dunque si guarderà la liceità rispetto all’Art. 25 reg.

Cosa accade invece, quando non è indicato il luogo di consegna bene // prestazione servizio? Qualora manchi l’indicazione del luogo di consegna, sarà applicata la legge dello Stato interno. Bisogna però intuitivamente trovare una legge regolatrice, cioè una legge che andrà a sopperire alle mancanze del contratto. Insomma, processo arduo e lungo, difficile arrivarne in fondo. Esistono a tal proposito convenzioni di diritto materiale uniforme, che ad es. disciplina la vendita ma non la prestazione di servizi.

Cosa accade quando un contratto contenga più obbligazioni, magari da eseguire in diversi Stati? Poniamo il caso in cui un contratto contenga 4 obbligazioni, di cui 2 non vengano eseguite o vengano eseguite male, ma sarebbero dovute eseguirsi una in Italia e l’altra in Francia. La Corte si pronuncia e dice:

  1. Verificare qual è la Obbligazione Principale che assorbe la Secondaria.
  2. Se manca la principalità di un’obbligazione, secondo la Corte l’art. 7 va interpretato strettamente, sottolineando la Impossibilità di un unico giudice in mancanza del rapporto di accessorietà.

All’eccezione che in questo modo si danneggiano i soggetti meritevoli di tutela, la Corte risponde che tale inefficienza non c’è perché in realtà il danneggiato può andare al domicilio del convenuto, che prevale su tutto!! Ex art. 5 reg., non dimentichiamo il foro generale, e non dimentichiamo che l’art. 7 è un foro speciale!

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

Tutto quello che crea un’obbligazione e non è contratto, è obbligazione da illecito civile. Il problema che si è presentato alla giurisprudenza è individuare quando si cada nel c.1 e quando nel c.2 ⇒ si cade nell’illecito civile generale, e non contrattuale, quando si ha una obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra; non può essere dunque un’obbligazione ex lege, creata ad es. per mezzo di un contratto.

Es. è il contratto di trasporto concluso tra mittente e vettore, A e B; nel momento in cui B, per scelta personale, decida di delegare il trasporto a un suo “amico” C, delegando la sua prestazione contrattuale, perché più conveniente per lui, perché lui partiva lo stesso, e magari con un carico mezzo vuoto, e quindi già che c’era…; se tutto va bene, nessun problema – ma se la spedizione non arriva in tempo, oppure arriva danneggiata la situazione che si crea è la seguente:

  • A / B ⇒ A non può utilizzare l’art. 7 c.1 nei confronti di C. Potrà utilizzare l’art. 7 c.1 nei confronti di B, ossia un’azione contrattuale.
  • A / C ⇒ tuttavia, potrà anche esercitare un’azione extra-contrattuale ex art. 7 c.2 per la causazione di un danno ingiusto.

Facciamo attenzione: colpisco uno studente straniero Erasmus con il microfono a Genova, il foro sarà Genova. Ma poi abbiamo eventi a Dissociazione Temporale, e questa dissociazione si estende inevitabilmente al foro: così nella norma è prevista la parte in cui recita “luogo in cui l’evento dannoso […] può avvenire”.

Alcuni classici esempi di dissociazione temporale sono quelli per responsabilità medica, contagio da malattie, ma la maggior casistica si rifà agli Illeciti a Mezzo Stampa. Dove avviene l’illecito? Dove incomincia il danno? Oppure dove si realizza la condizione lesiva?

La Corte di Giustizia inizialmente ha sostenuto che i fori fossero liberamente alternativi, vanno bene entrambi, precisando che questa dissociazione non arriva a coprire i danni indiretti, ad es. dove poi patisce le cure, la perdita di tempo, le spese, rileva solo il luogo di insorgenza del danno.

I vari casi sopra accennati si riferivano a casi molto simili tra loro, ad es. GIORNALE UK -> diffama 3 persone, Italia, Francia, Spagna -> ogni soggetto potrà iniziare l’azione nel suo Stato di domicilio, ma questo può portare a risarcimenti sostanzialmente diversi, quindi sentenze difformi… come fare? In parte Roma-2 aiuterà a superare questo inconveniente, ma solo in parte.

A seguire l’art. 7 troviamo gli artt. 10 ss., che disciplinano altri fori speciali, che sono a Protezione della Parte Debole, e questi sono:

  1. Assicurato [10/16].
  2. Consumatore [17/19].
  3. Lavoratore Subordinato, [inserita nella Conv. Di Lugano, e solo successivamente aggiunta nell’UE 20/23].

Si chiamano fori speciali perché lasciano sussistere il foro del domicilio del convenuto, ma ne aggiungono di ulteriori.

Tendenzialmente le agevolazioni sono:

  • Lavoratore: foro competente nel luogo dove presta l’attività lavorativa, ricordiamo alternativo al suo domicilio.
  • Inoltre, sono tendenzialmente invalide le clausole sulla scelta del foro. Tuttavia, si rispetterà la volontà se ad azione già avviata, la parte debole conferma la volontà di convenire in un altro foro. In ogni caso, l’ultima parola spetta alla parte debole.

Competenze esclusive

Successivamente ai Fori speciali, abbiamo le c.d. Competenze Esclusive, ex art. 24 reg., che prevede i casi in cui non si può

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.
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