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Internazionale II

Lezione 12 aprile 2021, lezione XI: sovranità territoriale – immunità

L’immunità viene riconosciuta. Il diritto internazionale prevede dei limiti per l'esercizio della sovranità territoriale. Per sovranità territoriale si intende che ogni Stato è indipendente, nel senso che non deve sopportare l'interferenza di nessun altro Stato. Questo principio, espresso nell’art. 2 paragrafo 7 della Carta, è il principio della domestic jurisdiction: nessuna disposizione del presente statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato.

Tuttavia, lo Stato non è del tutto libero di esercitare al proprio interno la sovranità in quanto la domestic jurisdiction, cioè la sovranità interna, si arresta dove il diritto internazionale impone allo Stato territoriale dei limiti all'esercizio della sovranità, prevedendo obblighi a carico di ciascuno Stato che attengono alla maniera in cui viene esercitata sul proprio territorio, nei confronti delle persone che ivi si trovano, il proprio diritto di sovranità.

  • Alcuni dei limiti principali sono i limiti che attengano all’immunità degli Stati stranieri e dei suoi organi. Quindi lo Stato territoriale deve riconoscere ad altri Stati ed organi determinati privilegi, diritti e poteri che devono essere salvaguardati e che sono raggruppati nel termine di immunità. Quando parliamo di organi ci riferiamo agli individui che sono contemporaneamente persone e organi di Stati stranieri, a cui vanno assicurate garanzie e trattamenti.
  • Un altro limite all’esercizio della sovranità è il trattamento degli stranieri, ossia delle persone che non abbiano la nazionalità dello Stato territoriale. Quindi, quest’ultimo è tenuto a garantire certe forme di trattamento agli stranieri, non potendoli sottoporre a trattamenti contrari a quanto garantisce il diritto internazionale.
  • Più recentemente si sono affermati dei limiti che attengono al rispetto dei diritti umani.

Per la questione dell’immunità e del trattamento dello straniero parliamo di trattamenti nei confronti di persone che non sono cittadini dello Stato territoriale, in quanto stranieri o organi individuali di Stati stranieri. Invece, la portata dei diritti umani è una portata universale, in quanto non accetta una discriminazione tra straniero e nazionale. Quindi la novità è che esistono, nei confronti degli Stati, dei limiti di trattamento nei limiti di diritti che devono essere garantiti agli stranieri e ai propri cittadini nazionali.

Un tempo si diceva che la sovranità territoriale riguardasse la maniera in cui venivano trattati i cittadini nazionali, e fosse di conseguenza una questione di diritto interno. Con l'affermazione dell'esistenza di diritti fondamentali dell'uomo questa concezione viene superata, perché i diritti umani devono essere rispettati dagli Stati territoriali non soltanto nei confronti degli stranieri, ma anche nei confronti dei propri cittadini.

  • Un ulteriore limite riguarda il fatto che lo Stato territoriale ha l'obbligo di prevenire e di punire i crimini internazionali, soprattutto se sono commessi da propri cittadini che si trovano sul proprio territorio. Da questo punto di vista anche lo Stato territoriale subisce dei limiti perché deve agire contro i responsabili dei crimini internazionali che si trovino sul proprio territorio.

Immunità degli Stati stranieri e individui organo

Par in. Partiamo dall'immunità: l’immunità degli Stati stranieri dipende dal principio “parem non habet iudicium”, per cui non c'è un potere di giudicare o di esercitare i poteri di giurisdizione da parte di uno Stato nei confronti di un altro, in quanto “tutti gli Stati sono uguali” (è una conseguenza della sovrana uguaglianza degli Stati, principio fondamentale ex art. 2 della Carta delle Nazioni Unite).

Parliamo dell’immunità degli individui o persone organo degli Stati membri. Nel processo di Norimberga, una delle affermazioni solenni contenute nella sentenza del tribunale militare internazionale per la punizione dei responsabili dei crimini compiuti nella Seconda guerra mondiale, era che i crimini contro l'umanità sono compiuti da individui e non dallo Stato. Forse il responsabile di questi crimini è duplice, composto dallo Stato in quanto tale e dagli individui che rivestono all'interno di questo Stato una funzione di organo di ufficiale. Sono tali individui che poi materialmente commettono i crimini internazionali, ad esempio contro la pace o contro l’umanità.

La immunità per gli individui che agiscono come organi di uno Stato straniero è una conseguenza della immunità dello Stato straniero stesso; quindi, come è immune lo Stato straniero, così devono essere immuni anche le persone che agiscono in nome dello Stato straniero in quanto organo dello stesso. Gli individui organo possono essere le più alte cariche di uno Stato come il capo di Stato, il capo di governo, i ministri, gli agenti diplomatici, gli agenti consolari ma anche i dirigenti degli alti gradi delle truppe di uno Stato che agiscono nel territorio di un altro Stato. In questi casi siamo di fronte a persone che non agiscono in quanto tali, ma agiscono nell’esercizio di funzioni loro attribuite dallo Stato di appartenenza.

Fonti

  • 1) È la consuetudine che ha creato e specificato questa immunità. Quindi le norme a cui dobbiamo far riferimento sono delle norme di tipo consuetudinario, che poi sono state oggetto di numerose convenzioni o tentativi di codificazione: le due più importanti sono la Convenzione di Vienna del 61 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 63 sulle relazioni consolari. Sono convenzioni di codificazione che riprendono le norme consuetudinarie già esistenti; eventualmente le sviluppano, le dettagliano, ma si basano solo sull’esistenza di un corpo di norme consuetudinarie che vengono tradotte in norme scritte. Vi è un'ampia corrispondenza tra le due convenzioni di Vienna e le norme consuetudinarie, per cui vengono applicate queste convenzioni indipendentemente dal fatto che lo Stato in questione abbia ratificato e sia diventato parte di quella convenzione, perché vengono intese come riproduttive di norme consuetudinarie.
  • 2) La commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha prodotto un progetto di articoli sull’immunità degli organi degli Stati dalla giurisdizione penale straniera. Si tratta di un tentativo ancora in itinere perché non si è ancora tradotto, come le convenzioni di Vienna, in veri e propri accordi internazionali entrati in vigore. Tuttavia, tali articoli sull’immunità degli organi degli Stati stranieri vengono richiamati dalla giurisprudenza e considerati come possibile espressione delle norme consuetudinarie.
  • 3) Esistono infine anche delle convenzioni bilaterali o multilaterali su questo argomento, ad esempio come convenzione multilaterale possiamo citare la convenzione di New York sulle missioni speciali del 69, una convenzione che si occupa anche dell’immunità di cui i componenti di queste missioni speciali devono usufruire nell’esercizio di queste missioni speciali.

Come convenzioni bilaterali ricordiamo l’acronimo Sofas (status of forces agreements), vale a dire accordi che vengono stipulati tra lo Stato territoriale su cui si svolge la missione (Stato ospite) e lo Stato che invia in quel territorio proprie truppe armate o personale civile (Stato di invio → Stato nazionale delle truppe).

Se i componenti delle forze straniere commettono reati o sono coinvolti in azioni civili, vi sono degli accordi specifici, stipulati di volta in volta, che normalmente garantiscono l'immunità e stabiliscono una sorta di ripartizione di giurisdizione penale nei confronti dei componenti di queste forze straniere.

Questi accordi regolano il riparto di competenza giurisdizionale in materia penale per reati o ipotesi di reati commessi dai membri di queste forze. Il più importante di questo Sofas è l’“Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces” (Accordo tra le parti del Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze), un accordo del 51 stipulato a Londra. Viene spesso invocato e applicato perché nel territorio degli Stati europei ci sono numerose basi Nato. Personale di queste basi si trova anche in Italia e può trovarsi coinvolto in episodi con rilevanza criminale. Dunque, in tali circostanze, si stabilisce a chi spetta la giurisdizione. Ci sono casi di competenza esclusiva dello Stato di invio e casi in cui invece c'è una competenza concorrente tra lo Stato di invio e lo Stato territoriale.

Tipi di immunità per gli organi degli Stati stranieri

Che tipo di immunità può spettare agli organi degli Stati stranieri?

Ci sono le immunità funzionali, dette anche ratione materiae, che sono legate all'espletamento di certe funzioni pubbliche in nome dello Stato straniero. Ratio: l'individuo organo non agisce a titolo personale ma in nome dello Stato di appartenenza, e se quest’ultimo in quanto Stato straniero è immune e gode di certe immunità per certi atti o aspetti, così deve esserlo anche l'individuo organo. Dunque, non è tanto l'individuo che gode di questa immunità, ma è lo Stato di invio che gode, attraverso l'individuo, di queste immunità.

Differenza Rinuncia → Lo Stato è il titolare di questo tipo di immunità ed è il solo a potervi rinunciare: non può l'individuo organo sottoporsi volontariamente alla giurisdizione dello Stato territoriale nel caso in cui goda dell’immunità: la rinuncia a quest’ultima può essere operata solo da chi ne è titolare, cioè dallo Stato.

Altro elemento riguarda la durata dell’immunità → L'immunità non cessa con la cessazione della carica di organo nel senso che, una volta accertato che determinati atti rientrino nella immunità funzionale, la persona che li ha compiuti nel momento in cui era organo continua a godere di questa immunità anche quando avrà cessato dalla carica di organo. L’immunità è permanente.

Eccezione: questa immunità funzionale non può essere opposta e fatta valere quando si tratta di atti che consistano nella commissione di crimini internazionali. La responsabilità penale per crimini internazionali non dovrebbe permettere in questi casi di avvalersi delle immunità. Chi è responsabile per crimini internazionali, sia pure responsabile in un momento in cui era organo di uno Stato straniero, proprio perché il caso riguarda una commissione di un crimine internazionale che quindi colpisce valori universali, non può invocare la sua posizione come individuo organo dello Stato straniero per sottrarsi alla propria responsabilità penale, quindi al proprio processo ed eventualmente anche alla propria punizione.

Ci sono poi le immunità personali, dette anche ratione personae, che invece riguardano la persona in quanto tale: soprattutto le immunità degli agenti diplomatici e consolari. Tali immunità agevolano l'esercizio della funzione da parte dell’individuo organo affiancando all'immunità, strettamente legata all'esercizio delle funzioni, anche altri privilegi o altri garanzie che agevolano indirettamente lo svolgimento di queste funzioni. Ad esempio, la libertà di circolazione, la libertà delle franchigie di tipo fiscale: esse sono immunità legate e accordate alla persona perché agevolano l'esercizio della funzione.

Quindi sono immunità proprie della persona e questa naturalmente può rinunciarvi. Ad esempio, un diplomatico potrebbe rinunciare alla sua immunità dalla giurisdizione civile relativamente ad un contratto (responsabilità civile per inadempimento di un contratto).

È un'immunità che cessa con la cessazione della carica: cioè, quando la persona non è più individuo organo, non ha più diritto ad invocare l'immunità in quanto i fatti oggetto di interesse sono stati compiuti quando era organo dello Stato.

Contenuto delle immunità

Il contenuto delle immunità è difficile da definire perché esistono immunità diverse: vi è l’immunità dalla giurisdizione penale, cioè l’impossibilità di aprire un’azione penale a carico di una persona organo di uno Stato straniero, in quanto il diritto internazionale assicura questa immunità dalla giurisdizione penale.

Abbiamo poi l’immunità dalla giurisdizione civile (di cognizione e di esecuzione) in parte legata alla funzione e in parte può anche essere di tipo personale. Ad esempio, un'azione di tipo contrattuale per un contratto commerciale che un agente diplomatico ha stipulato con un soggetto dello Stato territoriale, non ha niente a che fare con l'esercizio della sua funzione.

Poi vi sono immunità dall'arresto o da altre misure restrittive della libertà, immunità di tipo fiscale, immunità di tipo domiciliare (il domicilio dell'agente diplomatico non può essere oggetto di ispezione da parte delle forze di polizia), immunità delle sedi diplomatiche, libertà di circolazione, libertà postale, eccetera.

Quali sono le persone a cui spettano queste immunità? Non c'è un corpus complessivo perché l'immunità è diversa a seconda del tipo di persona.

Vi sono gli agenti diplomatici che hanno un’immunità ratione personae e ratione materiae e gli agenti consolari che hanno soltanto l’immunità ratione materiae, legata alle funzioni e non ad altri tipi di immunità.

Anche i capi di Stato o di governo e i ministri degli esteri godono dell’immunità ratione personae e ratione materiae. Quindi non è possibile, per esempio, l'esercizio dell’azione penale o civile nei loro confronti.

Più problematica è l’analisi degli altri organi che si trovano ad operare nel territorio straniero, come le forze armate o di polizia. Un caso particolare è quello in cui l’agente venga scoperto e arrestato nel territorio straniero in cui sta effettuando azioni di spionaggio. Su questi aspetti la prassi non è univoca, non esiste una convenzione internazionale di portata generale e universale, e quindi sono questioni discusse.

Vediamo alcuni casi interessanti: il caso Calipari-Lozano, il caso Abu Omar e il caso dell’Enrica Lexie.

Caso Calipari-Lozano, Corte di cassazione sezione I penale, sentenza del 19 giugno 2008

Calipari era un alto funzionario dei servizi segreti italiani del Sismi, recatosi in Iraq durante il periodo in cui, a seguito della seconda guerra del Golfo, vi era una situazione di transizione in cui le autorità governative avevano difficoltà ad esercitare la loro funzione. Di conseguenza erano presenti sul territorio varie truppe straniere, in particolare truppe americane dislocate lì dalla seconda guerra del Golfo, che avevano portato alla caduta del regime di Saddam Hussein e poi erano rimaste lì almeno in parte per aiutare le forze del nuovo governo a stabilire l'ordine e ad esercitare il controllo sul territorio. La permanenza in Iraq di queste truppe era stata autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Calipari si reca in Iraq per trattare con bande di insorti, probabilmente forze antigovernative, terroristi oppure criminali, che avevano rapito una giornalista italiana, Luciana Sgrena, la quale si trovava in quel territorio per delle inchieste giornalistiche. Era stata rapita ed era stato necessario l’intervento del Sismi per intavolare delle trattative con i rapitori e per ottenere il rilascio della Sgrena. La missione ebbe successo e la Sgrena venne liberata. Calipari ed un altro ufficiale del Sismi a bordo di una autovettura con la signora Sgrena si dirigevano verso l'aeroporto internazionale di Baghdad per rientrare in Italia, ma incappano in un posto di controllo gestito da truppe del contingente militare Usa, che non era stato avvertito del fatto che questa vettura avrebbe transitato per giungere all'aeroporto. Spararono dei colpi di avvertimento e poi spararono contro la vettura temendo si trattasse di terroristi: uccisero Calipari e ferirono il guidatore e la Sgrena.

Tale caso tratta dell’immunità da giurisdizione penale per atti compiuti da organi statali, in questo caso dal soldato semplice Lozano.

Poiché le vittime dell'omicidio, del tentato omicidio e ferimento sono italiane, si voleva sapere se l'autorità giudiziaria italiana potesse procedere penalmente contro i responsabili dell’episodio, in particolare contro il signor Lozano, lontanamente d'origine italiana dato il cognome, autore materiale della sparatoria.

Il problema che si è posto è se Lozano, in quanto membro del contingente militare Usa dislocato in Iraq, con una forza armata che era autorizzata dalle Nazioni Unite, fosse soggetto alla giurisdizione penale italiana oppure no. Lozano invoca la sua immunità in quanto organo degli Stati Uniti e la Procura della Repubblica e la parte civile invece sostengono l'esistenza della giurisdizione italiana. Si arriva fino alla Corte di Cassazione alla prima sezione penale che deve pronunciarsi su questa questione.

“Se, con riferimento e all'uccisione al ferimento di due funzionari del Sismi, in missione governative in territorio iracheno per conseguire la liberazione di una giornalista rapita (la signora Sgrena) e della medesima giornalista appena liberata, (attinti da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi contro l’autovettura sulla quale essi viaggiavano la sera del 4 Marzo 2005 ad un posto di blocco istituito nei pressi dell’aeroporto di Baghdad), reati

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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