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Diritti umani 03/03/2022

’900 secolo dei diritti → affermazione che parte dalla dichiarazione universale (10 dicembre 1948).

Attorno all’espressione “diritti” si è creata una certa tendenza a estendere l’idea, inoltre la categoria dei diritti e il suo linguaggio è esploso, ciò sia a livello internazionale che interno per lo stato che dopo la Seconda guerra mondiale si sono trasformati in stati costituzionali. La maggior parte degli stati europei si è costituzionalizzata dopo il secondo conflitto mondiale (ragione storica → insieme della devastazione umana causata dagli effetti della Seconda guerra mondiale, volontà di ricostruire un ordine internazionale).

Diritti umani: diritti che valgono per tutta l’umanità.

L’insieme di obiettivi su scala interna e internazionale con il secondo dopoguerra esplodono e nasce un processo di crescita di affermazione dei diritti.

Punto di riferimento storico e concettuale → dichiarazione universale (soft law), ma non è l’unica.

Questa dichiarazione è universale e i diritti sono umani (spettano agli umani in quanto tali), è un atto che all’interno della comunità internazionale stabilisce che tutti gli esseri umani hanno dei diritti ed elenca quali. Il preambolo è molto importante, ci mostra come il concetto di diritti umani è concepito in associazione con altre importanti categorie politico-giuridiche (rule of law).

Ragioni per cui si inizia a parlare di diritti umani: volontà di reagire a barbarie della Shoah, negazione della dignità umana portata dalla Seconda guerra mondiale. Ciò è una presa di coscienza di pesante violazione della dignità umana, vengono riconosciuti sulla base della loro violazione. I diritti umani non si creano, si riconoscono.

Non tutti gli articoli contengono l’affermazione di riconoscimento del diritto, in molti casi ci sono articoli che sanciscono divieti, cose che non si possono fare, che sono bandite nell’ottica dei diritti internazionale.

Articoli della dichiarazione universale

  • Articolo 2: ciascuno ha tutti i diritti e libertà della dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo. È un diritto generale a non subire discriminazione in riferimento ai diritti sanciti. Vediamo la traccia della storia;
  • Articolo 3: ognuno ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona;
  • Articolo 6: riconoscimento alla personalità giuridica;
  • Articolo 7: sancisce il principio di diritto di uguaglianza formale davanti alla legge;
  • Articolo 13: Diritto alla libertà di movimento e stabilimento, diritto a lasciare un paese e a ritornarvi;
  • Articolo 14: Diritto d’asilo;
  • Articolo 15: Diritto ad avere una nazionalità;
  • Articolo 16: Diritto al matrimonio, e cosa si intende per matrimonio protetto da questo diritto, ovvero frutto di una scelta libera e con pieno consenso di entrambe le parti;
  • Articolo 17: Diritto alla proprietà;
  • Articolo 18: Libertà di pensiero, coscienza e religione;
  • Articolo 19: Libertà di espressione;
  • Articolo 20: Libertà di associazione;
  • Articolo 22: Sicurezza sociale;
  • Articolo 23: Esplicitazione di sicurezza sociale, diritto al lavoro, inteso come frutto di una libera scelta; Diritto a condizione di lavoro giuste e favorevoli, protezione contro l’assenza di lavoro e a non subire discriminazione (remunerazione);
  • Articolo 24: Diritto al riposo e a ferie retribuite;
  • Articolo 25: Standard di vita adeguato a garantire salute e benessere del lavoratore e della sua famiglia;
  • Articolo 26: Diritto all’educazione;
  • Articolo 27: Piena partecipazione a vita politica e culturale;
  • Articolo 28: Ognuno ha diritto a ordine internazionale e sociale improntato a certi valori. Ci ricorda qual è l’obiettivo del concetto di diritti umani;

Distinzione tra diritto in senso morale e in senso giuridico

Distinzione tra diritto in senso morale e in senso giuridico → Diritto: insieme di norme il cui rispetto è sancito da un’autorità esterna. Una norma morale è una norma a cui si aderisce perché c’è una convinzione interna, mentre una norma giuridica devo obbedire perché il rispetto è esterno, non sta nella coscienza individuale.

Diritto in senso morale: diritto che si riconosce a prescindere dal riconoscimento giuridico. Come si fanno a riconoscere questi diritti? Bisogna distinguere la moralità dalla morale e dall’etica.

La moralità è l’insieme delle norme morali, dei valori che emergono come di fatto condivisi all’interno di un dato contesto sociale che va definito di volta in volta.

Per quanto riguarda il piano della morale: insieme dei valori e principi delle norme che possono ottenere l’approvazione dei singoli, autentica adesione ai valori dei singoli (adesione individuale).

Per etica intendiamo l’elaborazione filosofica sui valori.

Un diritto ha un titolare, un contenuto e un destinatario, non è prevista una sanzione esterna; dunque, i diritti morali servono a identificare i valori a cui si vuole dare la veste di diritto.

La relazione tra questi tre elementi può essere diversa e a seconda di come si struttura la relazione abbiamo diritti di tipo diverso:

  • (Claim-rights): Diritti-pretesa quando un diritto prevede che il titolare abbia diritto a qualcosa che il destinatario deve fornire.
  • Diritti-libertà: il soggetto titolare del diritto può fare x o può non farlo, in base a regole;
  • Diritti-potere: il titolare del diritto x ha diritto che un altro soggetto (z) faccia qualcosa (y). L’obbligo relativo è nell’assetto.
  • Diritti-immunità: il titolare del diritto grazie al riconoscimento di quel diritto non è obbligato a fare qualcosa che invece la generalità delle altre persone è obbligata a fare.

Diritto in senso giuridico: ci sono delle fonti che li sanciscono. Hanno dei collegamenti con la sfera morale ma hanno un supporto esterno, con un’autorità esterna.

Si tratta di una posizione soggettiva di cui gode il titolare dei diritti qualificabile come una immunità, una libertà, una pretesa, un potere, conferita a un soggetto da una norma giuridica che conferisce ad altri obblighi correlativi.

Non tutti i diritti in senso morali sono necessariamente diritti in senso giuridico anche se probabilmente tutti i diritti in senso giuridico sono radicati come diritti morali.

Non tutti i diritti in senso giuridico sono diritti umani.

Diritti umani

  • Forte pretesa morale connessa al rispetto della dignità umana, a interessi o bisogni essenziali dell’essere umano;
  • Forte pretesa connessa al rispetto della dignità umana, a interessi o a bisogni essenziali dell’essere umano fondata su norme giuridiche;

Nel primo caso parliamo di diritti morali, nel secondo di diritti in senso giuridico.

Gli elementi chiave che qualificano i diritti umani non stanno nella struttura ma nel contenuto e nelle ragioni alla base dell’individuazione del contenuto → Ciò permette di distinguere un diritto umano da un diritto soggettivo.

In ambito giuridico abbiamo norme internazionali → diritto internazionale dei diritti umani.

Elemento che rende peculiare la definizione di diritto umano rispetto a quella di diritto soggettivo: connessione del contenuto che diamo al diritto con il principio della dignità umana.

In senso giuridico sono diritti soggettivi, quindi attribuiscono al titolare facoltà o poteri che sono previsti da una specifica tipologia di norme (internazionali) che poi ulteriormente attiveranno anche il livello normativo interno.

Fonti e ordinamenti giuridici 04/03/2022

Fonti → in un certo ordinamento ci sono elementi da cui scaturisce il diritto, tramite interpretazione e applicazione. Se parliamo di diritti in senso giuridico dobbiamo sempre far riferimento alle fonti. Il livello della fonte è ciò che mi aiuta a distinguere tra diritti umani e diritti fondamentali.

Ordinamenti giuridici costituzionalizzati → stato costituzionale: ordinamento giuridico che ha al vertice del proprio ordinamento interno una Costituzione che stabilisce la forma dello stato, principi che regolano rapporti tra poteri.

Serve a garantire che alcuni elementi siano sottratti alle decisioni politiche, ovvero i diritti fondamentali, non si decide a maggioranza su questi → terreno proibito: parte della Costituzione che riguarda i principi fondamentali.

Art. 2 Costituzione italiana → La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…

Principi che sono riconosciuti e validi prima dell’esercizio del potere politico.

Il contenuto delle norme sui diritti fondamentali e sui diritti umani si sovrappongono per lo più, inoltre le norme internazionali per assumere effettività devono essere assorbite nell’ordinamento interno.

Nella costituzione federale statunitense non troviamo l’elenco di diritti, questo per una scelta con riferimento al concetto di diritti e al tipo di stato che si vuole fondare, ovvero uno stato che promuove al massimo grado la libera iniziativa.

La sovrapposizione tra questi due diritti, dunque, dipende dall’ordinamento giuridico del paese.

Il paradigma dei diritti umani è andato sviluppando tutela verso condizioni che hanno ulteriormente sviluppato il discorso sui diritti fondamentali.

Tanto i diritti fondamentali quanto i diritti umani sono una classe speciale dei diritti soggettivi, ma la differenza riguarda il contesto normativo di riferimento che per i diritti umani è rappresentato dall’ordinamento internazionale mentre per i diritti fondamentali è rappresentato dall’ordinamento interno.

Un’altra differenza tra l’idea di diritti umani e diritti fondamentali è la titolarità potenziale → niente può vietare ad uno stato di obiettare i diritti fondamentali ad un cittadino. Mentre i diritti umani sono intrinsecamente universali, e deve tradursi in pratica.

Dunque, l’estensione della titolarità per i diritti umani è coincidente con la persona mentre da ammettere o non escludere eventuali restrizioni nel caso dei diritti fondamentali.

Distinzione concettuale

  • Diritti fondamentali: diritti previsti da una Costituzione, valgono sul piano interno, la loro titolarità può essere limitata al cittadino;
  • Diritti umani: diritti previsti da norme internazionali, che poi hanno una vita interna allo stato, hanno titolarità universale;

Negli ultimi decenni si è affermato un ulteriore livello normativo → l’ordinamento comunitario, da un lato è corretto parlare di diritti fondamentali perché il riconoscimento e la garanzia di questi diritti dipendono dall’adesione degli stati all’Unione Europea, mentre dall’altro è corretto parlare di diritti umani in quanto tra le fonti di riferimento dell’ordinamento comunitario troviamo anche fonti internazionali sui diritti umani.

Proprietà formali dei diritti umani

  • Universali: la loro titolarità è universale, spettano all’essere umano in quanto tale; L’universalità riguarda la titolarità e in certa misura il contenuto, secondo un percorso più articolato che guarda all’applicazione e interpretazione dei diritti umani;
  • Esigibili: riguarda i diritti soggettivi se la pretesa di quel diritto è esigibile; significa che i diritti devono essere supportati da meccanismi che creano le condizioni per l’assolvimento di obblighi relativi e meccanismi che mettono il titolare in condizione di poter effettivamente fruire del diritto;
  • Inviolabili: specifica dei diritti umani, se la loro garanzia entra in conflitto con altri obiettivi/fini, questi devono essere ritenuti meno importanti;
  • Inalienabili: il titolare non può cedere o scambiare con altro il diritto;
  • Interdipendenti e indivisibili: storicamente ci sono stati, intorno agli anni ’90, la tendenza nella comunità internazionale ad accentuare l’importanza di determinati diritti. Non esistono gerarchie tra diritti umani e tendenzialmente la violazione di uno di essi ha effetti anche sugli altri;

Il carattere dell’universalità si regge sul principio di eguaglianza e sul principio di dignità → a partire dalla constatazione dell’eguaglianza degli esseri umani e della loro pari dignità tutti gli esseri umani hanno questi diritti.

L’universalità esclude che noi per attribuire questi diritti umani non teniamo conto del merito, legami di appartenenza, fiducia, sentimenti di amicizia, lealtà.

Ciò dipende dal riconoscimento di alcuni tratti universali agli esseri umani:

  • Dignità;
  • Vulnerabilità;

Peculiarità dei diritti umani → inviolabili e universali;

Principio di eguaglianza 09/03/2022

Principio di eguaglianza: è un ideale etico-politico, per perseguire l’uguaglianza come ideale, in molti ordinamenti giuridici l’uguaglianza ha assunto un valore giuridico. Questo principio lo troviamo anche sul piano internazionale.

È un principio contestabile perché può avere varie concezioni, varie dimensioni e vari criteri di applicazione.

“Eguaglianza” e “eguale” sono termini che immediatamente sollevano delle domande:

  • Eguaglianza di chi?
  • Sotto quale profilo?
  • Di cosa?
  • Tra chi?
  • Come si realizza?

Come principio filosofico → eguaglianza naturale degli esseri umani che equivale ad un ordine naturale che si costruisce sull’uguaglianza (discorso giusnaturalista) ha avuto un impatto sotto il profilo politico.

Come principio giuridico → si guarda all’ordinamento costituzionale italiano (articolo 3 della Costituzione) e nel diritto internazionale dei diritti umani (preambolo della dichiarazione universale).

Il principio giuridico dell’eguaglianza è una prescrizione → bisogna far riferimento all’articolo 3 della Costituzione italiana, in cui c’è un’enunciazione del principio:

  • Art. 3 comma 1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • Art. 3 comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Eguaglianza formale → (art. 3 comma 1): impone al legislatore di essere cieco di fronte a determinate differenze (genere, idee politiche, etnia, condizione sociale, economica), impone di trattare egualmente i soggetti di fronte alla legge. È la base per la lotta contro la discriminazione.

Il diritto antidiscriminatorio comprende fonti di diversi livelli ordinamentali (diritto internazionale, europeo, soft law, legislazione interna improntata alla Costituzione).

Eguaglianza sostanziale → (art. 3 comma 2): eguaglianza che emerge come risultato della rimozione degli effetti di differenze (derivanti da relazioni e assetti sociali, economici o politici) e che incidono di fatto sulle opportunità delle persone.

È un concetto complesso, implica un obiettivo esigente, ovvero quello di riconoscere differenze che esistono in una certa società, e poi l’individuazione di misure di contrasto.

Quest’idea dell’eguaglianza formale nasce con la cultura giuridica moderna, mentre l’idea dell’uguaglianza in senso sostanziale si forma più tardi in quanto il primo obiettivo della cultura giuridica moderna è quello di emancipare la dimensione giuridico politica dall’appartenenza di status.

Si afferma l’idea che dal punto di vista giuridico tutti gli esseri umani sono eguali di fronte alla legge. Dal ’48 in avanti c’è l’applicazione di questo discorso al diritto internazionale.

Nel secondo dopoguerra oltre alle costituzioni questo concetto viene rilanciato anche nella dichiarazione universale. Alla base della lotta contro la discriminazione, è un importante porzione del diritto internazionale nel paradigma dei diritti umani, è il primo obiettivo, ovvero quello di garantire che non ci siano forme di discriminazione in senso universale.

Principio di eguaglianza formale nelle fonti internazionali

  • Articolo 2 ICCPR → Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.
  • Articolo 4 ICCPR;
  • Articolo 20 ICCPR;
  • Articolo 26 ICCPR → Tutti gli individui sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
  • Articolo 2 ICESCR;
  • Articolo 24 Convenzione diritti del fanciullo;
  • Articolo 21 Carta di Nizza → È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”
  • Articolo 14 CEDU: il godimento dei diritti della convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, fondate sul sesso, razza, colore, lingua, ricchezza, nascita (e
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarettamgr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti umani e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pariotti Elena.
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