Diritti umani
Porre le questioni in una certa ottica: diritti umani su un piano specifico universale.
Universalità: numerose conseguenze.
I d.u. sono un’idea ma non restano un’idea, implicano un insieme di azioni politiche e si trasformano quindi in una pratica (= insieme di comportamenti, usi che hanno a che fare con una collettività).
È nei contesti culturali che definiamo i contenuti, è pubblica.
I d.u. hanno sempre portato una critica ai contesti in cui nascono.
Prima violazione poi affermazione diritti.
Questa pratica pubblica è normativa (determinati assetti istituzionali visti come ingiusti, allora si afferma un diritto ad avere ciò che è stato negato).
03.03 - Nozione di diritti e diritti in senso morale e diritti in senso giuridico
Esempi di diritti umani → diritto alla salute, all’istruzione.
I diritti sono garantiti in modo e grado differente nei vari ordinamenti giuridici.
Dove troviamo un elenco dei diritti?
Dichiarazione universale dei diritti umani, riferimento dei diritti incluso nella nostra cultura (soft law e poi fonti vincolanti).
‘900 → secolo dei diritti (punto di riferimento: DUDU 1948) → ragione storica (insieme degli effetti e delle conseguenze della WW2, ordine int.).
Sia livello int. che non per gli stati di tipo costituzionale.
Diritti che valgono per tutta l’umanità.
Dichiarazione universale diritti umani
Diritti che spettano agli esseri umani come tali.
Preambolo molto ricco, ci mostra come il concetto dei d.u. sia associato ad altre importanti categorie politiche come la rule of law.
Ci fa capire le ragioni per cui si parla dei d.u. → volontà di reagire alla shoah e alla WW2 (violazione dignità umana, presa di coscienza di importanti violazioni pesantemente avvenute).
Elenco diritti (non tutti gli articoli contengono l‘affermazione di diritti, alcuni sanciscono dei divieti).
Art. 1 → presupposto.
Art. 2 → ciascuno ha tutti i diritti e le libertà sanciti nella dichiarazione senza distinzioni, diritto generale, vediamo traccia della storia.
Art. 3 → diritto vita, libertà e sicurezza della persona (già emersi alla fine del ‘600, contesto del giusnaturalismo in una visione universale, novità).
Art. 6 → riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 7 → diritto di eguaglianza formale.
Art. 13 → libertà di movimento e stabilimento, diritto a lasciare un paese e ritornarvi.
Art. 14 → asilo.
Art. 15 → nazionalità.
Art. 16 → matrimonio ed eguaglianza dei diritti al suo interno, frutto di una scelta libera.
Art. 17 → proprietà.
Art. 18 → libertà di pensiero, coscienza e religione.
Art. 19 → pensiero.
Art. 20 → associazione.
Art. 22 → complesso di diritto alla sicurezza sociale (es. al lavoro).
Art. 23 → lavoro e parità.
Art. 25 → standard di vita adeguato.
Art. 28 → diritto a ordine sociale int. in cui i diritti sanciti qui siano garantiti, che valga per tutti, rendere concreto il discorso.
Diritto
Diritto: insieme di norme di vario tipo il cui rispetto è sancito da un’autorità esterna.
Norma morale (a cui si aderisce perché c’è una convezione interna) e norma giuridica (può esserci la convinzione ma anche no, il suo rispetto è esterno e non proviene da me).
Ha un titolare, un contenuto e un destinatario → la loro relazione è diversa e a seconda di come si relazionano possono avere varie caratteristiche.
*Diritto in senso morale: si individuano in base al senso comune, ai valori, stanno nella sfera della morale.
Moralità vs morale vs etica.
Moralità: insieme dei valori o norme morali che emergono come di fatto condivisi all’interno di un contesto sociale, non abbiamo confini o autorità di riferimento.
Ciò che è buono moralmente, ciò che emerge come frutto di pratiche e consenso.
Conta come si manifestano, aspetto di conformismo, è mutevole e dipende dai contesti.
Non bisogna però legare completamente la moralità ai diritti in senso morale.
I diritti (hanno una funzione perennemente critica) per affermarsi devono contrastare la dimensione della moralità.
Morale: insieme dei valori morali che possono ottenere l’approvazione dei singoli, autentica adesione dei valori da parte delle persone, adesione individuale.
Connessione individuale.
Etica: discorso teoretico filosofico sui valori.
Diritto in senso giuridico: hanno dei collegamenti con la sfera morale ma hanno un supporto esterno, sono imposti.
Hanno gancio nel riconoscimento morale dei diritti.
Posizione soggettiva di cui gode il titolare dei diritti, che si qualifica come immunità, pretesa, potere ecc.
Non tutti i diritti in senso morale sono anche in senso giuridico.
Non tutti i diritti in senso giuridico sono diritti umani.
*Diritti pretesi: il titolare ha diritto a qualcosa che un altro soggetto deve dare.
Diritti libertà: il titolare può fare x o non farlo, non esistono regole che lo impediscano.
Diritti potere: il titolare ha diritto a che un altro soggetto faccia qualcosa, assetto che garantisca che x faccia per y.
Diritti immunità: il titolare non è obbligato a far qualcosa che la generalità ha l’obbligo di fare, però non è.
*Sono categorie in senso morale.
Diritto umano
Diritto umano: forte pretesa umana connessa alla dignità umana, relativi alla tutela dei bisogni essenziali dell’uomo.
In senso giuridico → basata su norme giuridiche che ne sanciscono il contenuto.
In senso morale → no norme giuridiche.
Elementi chiave: no struttura ma contenuto (tutela dignità morale) e ragioni (morali) (distinzione dal classico diritto).
Norme internazionali → diritto int. dei diritti umani.
Eguaglianza e libertà è presupposto del diritto umano.
04/03 - Specificità d.u.
Specificità d.u. (categoria particolare) rispetto ai diritti soggettivi.
Specificità: tipo di pretesa (particolarmente valida e motivata) + connessione contenuto con il principio della dignità umana.
Bisogni che riguardano tutti gli esseri umani.
D.u. in senso giuridico: attribuiscono al titolare immunità, pretese ecc. sono previsti dalle norme int. e ulteriormente da norme nazionali.
Fonti
Fonti dei diritti in senso giuridico.
Il livello della fonte è ciò che distingue i d.u. da un’altra tipologia di diritti cioè quelli fondamentali.
Stato costituzionale → vertice Cost. che stabilisce gli elementi essenziali, spesso rigide.
Sui principi e i diritti fondamentali non si decide tramite la maggioranza, non dipendono dalla volontà politica ordinaria (garanzia) “terreno proibito”.
Caratteristiche quasi analoghe a quelle dei d.u. → DUDU es. art. 2 Cost. IT.
Distinzione concettuale tra diritti fondamentali e d.u. (poiché hanno stesso contenuto).
In ambito giuridico dipende dall'ordinamento che analizziamo, in alcuni casi c’è la sovrapposizione in altri no.
Differenza tra l’idea dei d.u. e quelli fondamentali → la titolarità (dei diritti fondamentali può essere limitata ai cittadini).
D.u. sempre previsti da norme int. (poi possono penetrare negli ordinamenti nazionali, e qui si sovrappongono ai diritti fondamentali).
Diritti umani: diritti soggettivi che sono previsti da norme int. → universali e che riguardano la dignità.
Proprietà:
- Universalità, spettano all’essere umano in quanto tale, riguarda solo la titolarità o anche il contenuto? Il contenuto non è collegato ad un contesto specifico, si collega in un percorso più articolato soprattutto a quello interpretativo.
- Esigibilità, se la sua pretesa e il contenuto è esigibile, meccanismi che creano le condizione per la garanzia e altri che mettono gli individui nella condizione di goderne.
- Inviolabilità (specifica dei d.u.), significa che se la garanzia entra in conflitto con altri fini, quest’ultimi devono cedere il passo.
- Inalienabilità, non esclusiva dei d.u., significa che il titolare non può cederli.
- Interdipendenza e indivisibilità, tra loro, non esistono gerarchie tra diritti umani perché la garanzia di un diritto tende a facilitare la garanzia di un altro diritto.
Universalità
Universalità → su cosa si regge? 2 principi: eguaglianza e dignità umana (preambolo DUDU), esclude che noi per affermare i d.u. possiamo far riferimento a legami di appartenenza.
09/03 - Eguaglianza e inviolabilità
Tutti i diritti hanno l'esigibilità, l’inviolabilità è caratteristica propria dei diritti fondamentali o d.u. (norme).
Differenza riguarda le fonti che li prevedono (d.u. vs diritti fondamentali) e potenziale diversa titolarità (quelli fondamentali ammettono eventualmente limitazioni).
Perchè i d.u. devono essere inviolabili? Come si garantisce questa inviolabilità?
Come spieghiamo l’universalità? Attraverso principio uguaglianza e dignità, presenti a titolo di dichiarazione/constatazione.
Le norme ci presentano l’eguaglianza (condizione di fatto x i d.u.), nel definirne i contenuti l’eguaglianza appare più problematica, deve essere spiegata.
Uguaglianza
Uguaglianza come condizione e come principio.
È un ideale etico politico (tipo di società) → da ideale morale ha assunto la forma di principio giuridico.
È un principio che si chiede agli stati di affermare al loro interno.
Può avere varie concezioni, diverse dimensioni e criteri di applicazione.
Non comunica qualcosa di univoco e difficilmente si applica in assoluto.
P. filosofico: eguaglianza naturale degli esseri umani (giusnaturalismo) = ordine naturale che si costruisce sull’uguaglianza (ambito politico, giustificazione delle rivoluzioni).
P. giuridico: ordinamento cost. (art. 3), DUDU (art. 1,2,7,10 ecc., eguaglianza di tutti gli esseri umani) → non è una descrizione ma una prescrizione, istituire, prescrivere e perseguire l’uguaglianza.
- Formale: impone al legislatore di essere cieco di fronte a determinate disuguaglianze, cioè la legge deve trattare ugualmente questi elementi si chiamano diritto antidiscriminatorio; lo scenario che si deve contrastare è quello della discriminazione;
- Sostanziale: eguaglianza come risultato di una serie di azioni politiche che hanno l’obiettivo di riconoscere delle differenze di fatto tra individui e gruppi e di rimuovere gli effetti negativi (con misure di contrasto) di queste differenze rispetto all’obiettivo della piena realizzazione delle persone (inclusione e partecipazione).
Quando nasce l’idea di uguaglianza formale? Con la cultura giuridica moderna (illuminismo, giusnaturalismo ecc.).
Quando nasce l’idea di uguaglianza sostanziale? Si forma più tardi.
Che cosa c’è di nuovo dal ‘48’? L’applicazione di questo discorso in senso universale e all’essere umano in quanto tale.
Idea alla base della lotta contro la discriminazione (primo obiettivo del paradigma dei diritti umani).
Il principio dell’uguaglianza formale si trova spesso nelle fonti int.
Discriminazione (CEDAW): ogni distinzione, esclusione o limitazione che abbia come conseguenza o scopo di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani.
Art. 14 CEDU → il godimento dei diritti riconosciuti deve essere garantito senza alcuna discriminazione.
Discriminazione: un trattamento sfavorevole che ha a che fare con il godimento di diritti (bisogna che esistano riconosciuti e consolidati), privo di una giustificazione ragionevole alla luce di principi fondamentali e che può essere determinato da una norma o un criterio di classificazione o un’azione/omissione.
La legge trova limite nell’uguaglianza formale.
U. formale ha a che fare con alcuni fattori di protezione.
Discriminazione intersezionale: i fattori si intrecciano negli effetti (es. donne di colore in USA).
Discriminazione multipla: soggetto discriminato sulla base di più fattori.
Discriminazione diretta (stabilita dalla legge) o indiretta (la norma produce effetti).
Discriminazione strutturale o istituzionale (oltre alla norme, c’è anche la costruzione di un sistema).
Lotta alla discrimanzione sull’eguaglianza formale si basa sulla cecità (con limiti).
Chi è discriminato individua nei fattori di protezione degli elementi che vorrebbero non fossero tenuti in conto x legiferare ma soprattutto elementi di identità (si vuole essere riconosciuto in relazione al proprio genere, religione ecc.) → non regge il discorso dell’eguaglianza formale come cecità.
Eguaglianza sostanziale → non si rivolge solo al legislatore dicendogli cosa non deve fare, ma anche per dirgli cosa deve fare, deve elaborare dei trattamenti differenziati, fine di massimizzare le opportunità di inclusione e partecipazione delle persone.
Alla sua base c’è la logica delle pari opportunità (non è in conflitto con la non discriminazione).
È alla base di provv. che gli stati che devono assumere per favorire determinate categorie di soggetti, in base a quali elementi? Quelli che si configurano come ostacolo verso la piena inclusione e realizzazione, essi sono gli stessi che fungono da fattori di protezione della logica anti discriminatoria.
11/03 - Universalità e inviolabilità
D.u. → universalità e inviolabilità.
La prima trae fondamento dal p. di uguaglianza e dignità.
I d.u. non sono qualcosa di primitivo.
Formulazione giuridica di uguaglianza: dimensione formale e sostanziale.
Eguaglianza sostanziale
Eguaglianza sostanziale: impediscono la piena realizzazione di sè, la piena inclusione sociale e la piena partecipazione politico sociale → misure di intervento.
Chiede al legislatore a considerare i contesti nella loro completezza, le persone si trovano di fatto in situazioni differenti (rilevanti giuridicamente con riferimento ai 3 obiettivi) → modificare concretamente x situazione (tramite per es. politiche pubbliche).
E. formale → non discriminazione.
E. sostanziale → pari opportunità.
Verso quei individui e gruppi individuato come “svantaggiati”.
Al fine di compensare delle disuguaglianze di fatto che derivano da situazioni di fatto/assetti sociali non più sostenibili o tollerabili.
Possiamo avere diversi gradi di intervento:
- Protezione: la misura tende a proteggere dalle disuguaglianze (ridurne gli effetti negativi);
- Promozione: si riconosce una situazione di disuguaglianza di fatto + valorizzare le differenze (vantaggi in ragione delle differenze es. provvedimenti a favore di minoranze etniche), proteggere promuovendola (eliminiamo solo gli effetti negativi).
I fattori di protezione (genere, convinzioni politiche ecc.) sono però anche quei stessi fattori che si riscontrano alla base della discriminazione.
E. formale ed e. sostanziale puntano alla stessa direzione e hanno punti di contatto, come si comporta il legislatore? Entrambe possono richiedere che il legislatore faccia cose diverse.
Qual è il punto di equilibrio? Non bisogna superare un certo limite* (criterio di ragionevolezza del trattamento differenziato).
*Rischio → discriminazione inversa: trattamenti differenziati possono produrre svantaggi per altri individui.
I diritti non sono strumenti che producono concordia sociale ma al contrario possono provocare conflitto, sono molto efficaci ma bisogna maneggiarli con cura.
Equilibrio degli interventi.
È una questione di equilibrio.
Non sono le norme a dirci qual è il confine, ma l’interpretazione (che stabilisce il punto di equilibrio).
E. formale è anche detta uguaglianza nel senso dell’eguale considerazione e rispetto (consentire che tuttx godano di eguale considerazione e rispetto).
E. sostanziale è come pari opportunità.
Eguaglianza a volte associata alla pari dignità (può toccare entrambi i profili).
L’eguaglianza richiede che siano individuati i soggetti rilevanti al discorso + criteri del riconoscimento dell'uguaglianza.
Discorso pluralità dei beni, e. sostanziale ne ha a che fare (distribuzione beni e servizi, es. lavoro, reddito, salute ecc.).
Bisogna anche tener conto della teoria dell’uguaglianza complessa (Walzer) → dobbiamo capire che i beni sono come sfere diverse (= criteri distributivi diversi).
E. sostanziale richiede la teorizzazione di criteri distributivi → strumentali per garantire le pari opportunità, siamo sempre in ottica di comparazione.
(Si richiede che si prendano i singoli contesti quindi non può essere elaborata una per tutti).
Uguaglianza: fine e punto di partenza.
Nel mondo occidentale il discorso dell’e. sostanziale a fine ‘800 quando emerge la consapevolezza della situazione di sfruttamento sociale del proletariato → si aggiungerà la condizione delle donne, delle minoranze ecc. → l'apertura su questo discorso è molto ampia → differenze percepite come ingiuste → quali? Dipende da come si vuole vedere.
I diritti servono dopo che l’ingiustizia è emersa (non il contrario)!!
Nella realtà c’è un problema di uguaglianza (coscienza sociale).
Teoria giustizia distributiva → modelli teorici:
- Libertarismo (poi accantonata perché nega l’esistenza di uno spazio per le giustizie distributive, perchè c’è la p.p.);
- Utilitarismo (poi accantonata perchè dice che il criterio per le decisioni collettivo deve essere quello della massimizzazione dell’utile collettivo, non considera il singolo);
- Teoria della capacità (bisogna guardare anche alla capacità del singolo di realizzare il proprio funzionamento);
- Teoria della giustizia distributiva come equità (Rawls anni ‘70 in USA, dove non c’è associazione tra giustizia distributiva e d.u. → fine della giustizia).
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