Tutela internazionale dei diritti umani (2023/2024)
Prof. Ilaria Viarengo
Manuale: Tutela internazionale dei diritti umani: casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2016
Introduzione
Dal 1948, con l'adozione del trattato universale dei diritti umani, i diritti umani sono riconosciuti come diritti della persona, dell'individuo. Prima di allora, non ci si occupava dei diritti umani nel senso tecnico del termine, ovvero come situazioni a beneficio di una persona previste da una norma a livello internazionale. Deve esserci un sistema che ne consenta il rispetto. È diritto se si può renderlo azionabile, quindi è concreto. A livello giuridico, un diritto si può definire tale perché se ne può pretendere il rispetto, con conseguenze se non rispettato. Un diritto implica un obbligo di farlo rispettare. Ci sono due tipi di diritti, basati su due fonti: la consuetudine e i trattati. I trattati sono la struttura portante dei diritti umani. Il sistema universale di tutela dei diritti umani è formato da sistemi universali e regionali, sotto l'ombrello delle Nazioni Unite.
- Sistemi universali: Trattati adottati nell'ambito delle Nazioni Unite
- Sistemi regionali: Trattati adottati nelle regioni, quindi ne aderiscono i paesi che fanno parte di quelle regioni.
I diritti internazionali non devono essere interpretati o creati dai singoli stati. Quindi si creano meccanismi di controllo affinché questi diritti vengano rispettati.
1° Parte del corso: Sistemi universali
La realtà internazionale prima della carta delle Nazioni Unite
Nella realtà internazionale prima del 1945 i popoli non avevano alcun ruolo nella comunità internazionale. I rapporti internazionali erano allora (e sono ancora oggi) rapporti tra stati sovrani, con una popolazione stanziata su un determinato territorio. La guerra era l'elemento essenziale e indispensabile della comunità internazionale. I rapporti tra stati si fondavano su un principio tipico di una società anarchica, ovvero il principio di reciprocità. Le relazioni tra stati consociati erano fondate sul principio di "ut des". Le norme che regolavano questi rapporti erano basate su accordi bilaterali, trasfusi in accordi multilaterali, o trattati. Ma anche i trattati multilaterali erano sempre una somma di vantaggi reciproci tra i vari contraenti. Il principio alla base dei trattati è che quando il vantaggio di una delle due parti viene meno, lo stato è autorizzato a liberarsi dall’obbligo del trattato, con la denuncia del trattato o con la clausola di estinzione dei trattati, ovvero la clausola "rebus sic stantibus", che sancisce che se sopravviene una circostanza o un cambiamento sostanziale nelle condizioni base dell’accordo, l’accordo può venire meno. Anche per quanto riguarda la violazione di un trattato, può intervenire solo la parte lesa, non gli altri stati. Quindi era una società in cui tutti perseguivano i propri interessi e avevano l’obiettivo di consolidare il proprio potere. Nel diritto internazionale, quindi, gli individui erano solo oggetto di dominio degli stati, non avevano alcun peso. L’unica parte che riguardava l’individuo erano le norme sulla protezione degli stranieri (che sono ancora oggi in vigore), ovvero norme che uno stato di cittadinanza può attivare laddove il proprio cittadino che si è recato all’estero subisce una violazione nello stato di soggiorno. Tuttavia, è a discrezione dello stato di cittadinanza attivare le norme, ma non è un diritto del cittadino. La condizione diplomatica non è obbligatoria, e laddove lo stato decide di non intervenire per vie diplomatiche in aiuto del cittadino, nessuno può costringerlo, quindi è un diritto dello stato (questo deriva dalla tradizione ottocentesca, secondo la quale una lesione di un proprio cittadino corrispondeva a una lesione dello stato stesso). In sostanza, l’individuo poteva essere beneficiario della regola ma non destinatario della norma.
In passato non si parlava neanche del diritto della persona. Le cose cambiano nel 1917 e nel 1945, sul finire della prima guerra mondiale e sul finire della seconda soprattutto. Inizia ad affermarsi in maniera lenta il principio di autodeterminazione alla fine della prima guerra mondiale perché gli imperi si sciolgono (impero austro-ungarico, impero ottomano ecc.), inizia una forma di decolonialismo, e quindi si diffonde un po’ l’idea che i popoli abbiano diritto di autodeterminarsi. Solo dopo la seconda guerra mondiale si instaura l’idea che il rispetto dei diritti umani debba rappresentare la base della nuova comunità internazionale del dopoguerra. Nella seconda guerra mondiale c’erano stati che esprimevano apertamente la discriminazione razziale (Germania di Hitler), e altri che difendevano i diritti umani contro l’espansionismo della Germania (anche stati che però erano dittatoriali come l’Unione Sovietica). Le Nazioni Unite nascono sull’idea del binomio diritti umani e internazionalità. I diritti umani escono dai confini dei singoli stati, non sono oggetto di dominio riservato agli stati, e non si viola la sovranità di uno stato se si interviene sui diritti umani di quello stato. Da qui nascono le Nazioni Unite, e quindi la Carta delle Nazioni Unite, ovvero un trattato che vincola gli stati che fanno parte delle Nazioni Unite. I fini sono la cooperazione internazionale, volta a promuovere il rispetto dei diritti umani per tutti, senza discriminazione di genere, religione, provenienza ecc. (principio di non discriminazione).
Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945)
La Carta delle Nazioni Unite è il trattato istitutivo di tale Organizzazione, adottato dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945. Consta di un preambolo e di 19 capitoli. Alla Carta dell’ONU è allegato lo Statuto della Corte internazionale di giustizia, che ne costituisce parte integrante.
- Preambolo: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra… riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne…”
- Art. 1 (finalità delle Nazioni Unite): “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione.”
- Art. 55: “Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni… le Nazioni Unite promuoveranno: c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.”
- Art. 56: “I membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione per raggiungere i fini indicati nell’art. 55.”
La prima norma che crea dal punto di vista giuridico un obbligo per gli stati è nell’art. 56. I diritti umani diventano oggetto di una norma vincolante, una norma pattizia. È un trattato vincolante. La norma è rivoluzionaria perché prima solo i singoli stati si occupavano di diritti umani, ora è la comunità internazionale (es. genocidio armeni, ebrei erano questioni interne ai singoli stati, e nel caso degli armeni non si pensava nemmeno si potesse intervenire in qualche modo). Rimane però il limite del dominio riservato (previsto all’art. 2), quindi rimangono delle questioni di competenza interna, riservate agli stati (domestic jurisdiction). Es. la cittadinanza è ancora questione riservata agli stati. Il diritto ad avere una cittadinanza è un diritto umano, perché la cittadinanza protegge l’individuo, però il modo in cui lo stato dà o revoca la cittadinanza dipende dallo stato stesso (c’è lo ius soli e lo ius sanguinis), e su questo il diritto internazionale non interviene.
Art. 2, paragrafo 7: “Nessuna disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione della presente Carta; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII”.
Però ci si domanda chiaramente quali sono questi diritti da rispettare. Infatti si crea un obbligo giuridico, ma privo di contenuto, perché la Carta fa solo riferimento al principio di non discriminazione, che è un diritto umano a sé stante, ed è un filo rosso dei diritti umani. L’Assemblea Generale quindi lavora sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (internazionalizzazione dei diritti umani).
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (New York, 1948)
Adottata a New York nel 1948, tre anni dopo la Carta, perché ci sono voluti tre anni affinchè l’assemblea dell’assemblea generale delle Nazioni Unite elaborasse l’elenco dei diritti. La dichiarazione universale non è vincolante, perché le risoluzioni non sono giuridicamente vincolanti, sono autorevoli ma non vincolanti. Quindi il passo successivo (perché nel diritto internazionale è l’unica strada) era accordarsi tra i vari stati per creare trattati internazionali (o convenzioni internazionali) sui diritti umani. Trattati fondati sul principio della doppia protezione, perché il diritto internazionale può solo tutelare e controllare che lo stato rispetti i diritti dell’individuo, quindi bisognava creare trattati obbligatori giuridicamente, accettati come vincolanti da uno stato nel momento in cui ratifica il trattato. Ci si arriva nel 1966, quando vengono adottati due trattati, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Vengono adottati dall’Assemblea (ma non resi ancora vincolanti, perché quando un trattato viene adottato non è ancora in vigore, diventa vincolante quando il numero minimo di stati lo firma e quindi lo ratifica) in più di 20 anni. Entrano in vigore nel 1976, 10 anni dopo, perché gli stati non si mettevano d’accordo e quindi non si raggiungeva il numero minimo. Gli stati ci hanno messo vent’anni per redigere un testo con standard minimi di protezione. Questi due patti sono considerati come pilastri dei diritti umani, ma negli anni si sono aggiunti un numero crescente di trattati internazionali, frutto del lavoro di organi internazionali.
- Patto internazionale sui diritti civili e politici: Diritti che corrispondono a quelli della tradizione democratica occidentale (riguardano l’individuo es. diritto al voto, libertà di espressione, di stampa ecc.). Per garantire questi diritti lo stato non deve ingerirsi, non deve interferire e censurare (quindi non deve spendere soldi, perché non c’è intervento attivo dello stato).
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: Es. diritto alla proprietà privata, all’istruzione ecc. Per garantirli lo stato deve spendere soldi per finanziare cultura, sanità ecc., quindi possono essere di non immediata attuazione perché lo stato deve partecipare in maniera attiva.
Per questo ci sono due trattati e non uno, perché diritti diversi implicano azioni diverse. Ci sono anche dei protocolli facoltativi, tipici della struttura dei trattati internazionali. C’è un trattato base (es. Patto internazionale sui diritti civili e politici) che vincola tutti gli stati che ratificano il trattato. I protocolli (che per questo patto sono due: Protocollo facoltativo (New York, 16 dicembre 1966); Secondo protocollo facoltativo relativo all’abolizione della pena di morte (New York, 15 dicembre 1989) sono accordi aggiuntivi, con la stessa natura giuridica, quindi trattati che contengono norme che non sono state ratificate da tutti gli stati nel trattato base. I protocolli o rafforzano in maniera sostanziale il trattato, perché aggiungono dei diritti, oppure rafforzano il controllo su un determinato diritto. Gli stati possono ratificare sia patto che protocollo, ma può essere che ratifichino solo il patto. Es. nel patto c’è il diritto alla vita, che però non significa abolizione della pena di morte, perché l’abolizione della pena di morte è prevista nel patto ma non vietata, quindi il protocollo la vieta. Quindi questi trattati sono vincolanti e non si limitano all’enunciazione dei diritti dell’individuo ma creano dei meccanismi internazionali di controllo per cercare di rimediare all’anello debole del diritto internazionale, ovvero l’applicazione. Nel momento in cui lo stato ratifica il trattato è obbligato a rispettarlo. I diritti umani sono sempre universali, riguardano la dignità della persona, però ci sono anche campi minati che riguardano l’identità culturale.
Diritto dei trattati: I trattati sono tutti basati sul principio di "do ut des", e si basano sulla legge, sul diritto dei trattati, sancito con la Convenzione di Vienna (del 1969, trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario o non scritto), e una di queste clausole è che uno stato può non adempiere a un trattato se un altro stato non ha adempiuto a sua volta, quindi consente a uno stato di sottrarsi ai suoi obblighi laddove un altro stato non abbia adempiuto, secondo il principio "inademplenti non est adimplendum". Questo principio però non vale per i trattati sui diritti umani, come dice anche la Convenzione di Vienna, perché questi trattati non sono basati sul principio di do ut des. Perché uno stato non sia più vincolato a livello internazionale giuridico da un trattato sui diritti umani deve denunciare il trattato, dichiararlo estinto (e gli stati non lo fanno mai, piuttosto di solito violano il trattato ma non lo denunciano, perché sono attenti alla loro immagine, è successo solo con la Russia che infatti è stata espulsa).
La responsabilità internazionale è quella parte del diritto internazionale che riguarda le conseguenze delle violazioni dei diritti umani. Ovviamente si è creata una categoria di violazioni speciali dei diritti umani. I crimini internazionali sono violazioni speciali rispetto agli illeciti normali, ad esempio il genocidio, l’aggressione, crimini di guerra, la violazione grave e sistematica dei diritti umani come la tortura. Queste violazioni danno luogo a questa categoria speciale di violazioni sistematiche dei diritti umani, ovvero i crimini internazionali. A differenza di tutti gli altri illeciti e di come funziona la comunità internazionale, in questo caso ci sono obblighi nei confronti di tutti, per cui non solo lo stato che ha subito l’aggressione ha diritto a reagire in tutela di sé stesso, ma anche tutti gli altri, e su questo principio si creano le corti penali, come la Corte Penale Internazionale, che ha il compito di portare a processo all’Aia (sede del tribunale, in Olanda) chi ha commesso questo tipo di crimini. È legittimata perché si tratta di crimini che producono violazioni erga omnes, ovvero nei confronti di tutti. Da qui deriva anche il principio di universalità della giurisdizione penale, ovvero che per i crimini internazionali (tutti) e per la violazione di due specifici diritti umani (che riguardano tortura e pedopornografia), si è stabilito questo principio. Questo è sancito nelle convenzioni. La giurisdizione penale è la facoltà di uno stato di portare a giudizio penale una persona che ha commesso certi reati, è esercizio della potestà punitiva. Per fare ciò vi sono 3 vincoli, ovvero che il cittadino sia di quella nazione (nazionalità del colpevole), o che abbia commesso il reato in quel paese (locus commissi delicti), o che le vittime siano di quel paese (nazionalità della vittima/persona offesa). Quindi universalità vuol dire che per i crimini internazionali e per due diritti umani specifici legati a tortura e pedopornografia, questi vincoli non valgono. Una persona che commette un crimine internazionale può essere portato a giudizio in qualunque paese esso si trovi, ed ogni paese è obbligato a portarlo a giudizio, o di estradarlo.
Un altro settore del diritto internazionale è quello umanitario, quelle norme che si applicano in tempo di conflitto, di guerra, e si distinguono dai diritti umani perché il diritto umano si riferisce a tutti gli individui senza discriminazioni, mentre il diritto umanitario tutela determinate categorie.
Dichiarazione Universale: Struttura
La Dichiarazione Universale dei diritti umani viene approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1948, 9 dicembre, perché dopo tre anni di lavoro si pone il problema di dare un contenuto alla Carta dei diritti umani, e da qui nasce la dichiarazione. Gli stati si trovano d’accordo nel proclamare i diritti e la dichiarazione viene adottata con una risoluzione. La dichiarazione universale dei diritti umani nasce in un certo periodo storico, ovvero la fine della seconda guerra mondiale.
Struttura: 1 preambolo (che enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità...) [continua nel testo originale].
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