I diritti di libertà
I diritti di libertà sono inviolabili (art. 2,13,14,15 della Costituzione).
Inviolabili = non eliminabile neppure con una legge di revisione costituzionale (si sottraggono al potere di revisione) e sono così fondamentali che una loro abolizione andrebbe ad incidere sull’ordinamento Repubblicano.
Ciò non significa che gli articoli contenenti tali diritti non siano modificabili; significa invece che la modifica dell’articolo non deve intaccare il diritto (che deve essere sempre garantito).
A. Classificazione in base al rapporto tra diritti di libertà e potere legislativo
- Diritti non eliminabili in alcun modo, neanche con legge (art.18 c.1, art.19).
- Diritti limitabili con legge, ma con limiti costituzionali (art.13,14,16,21).
- Diritti limitabili con legge, ma senza limiti costituzionali (art.15,23).
- Diritti senza limiti legislativi, ma con limiti disposti volta x volta da autorità amministrativa (art.17).
B. Classificazione in base al rapporto tra la legge e le autorità statali
Quando la Costituzione richiede la modifica di una legge, quali distinzioni?
- Casi in cui solo il giudice può decidere le limitazioni previste dalla legge (art.15).
- Casi in cui solo il giudice può limitare i diritti di libertà con una legge, ma in casi eccezionali specificati dalla Costituzione altre autorità statali possono sostituirvisi provv. (art.14,15,21 c4).
- Casi in cui la legge abilita la p.a. a porre dei limiti ai diritti (art. 14 c2 - 16 - 18 c2 - 19 - 21 c4).
Attribuzione dei diritti
La Costituzione attribuisce tali diritti a volte a tutti (diritti dell’uomo art. 19,21,22), a volte solo ai cittadini (diritti del cittadino art. 16,17,18) e a volte non è possibile determinare se spetta solo ai cittadini o a tutti: società civile (tutti liberi e uguali) vs società politica (si riferisce solo ai cittadini).
Limitare la garanzia ai soli cittadini non significa che gli stranieri non possano goderne, ma significa che la legge possa porre dei limiti più restrittivi rispetto ai cittadini.
Art. 2 = La Costituzione garantisce i diritti inviolabili sia al singolo, sia nelle organizzazioni sociali (garantiti i diritti DENTRO le organizzazioni, non ALLE). Non estendere tali garanzie agli enti sociali significherebbe mettere in pericolo i diritti del singolo, quindi di fatto vengono estesi anche a loro.
Sono esclusi:
- Enti pubblici (si difende il cittadino da soprusi dello Stato, quindi deve esservi separato).
- Enti economici (disciplinati da altre parti della Costituzione).
In primo luogo i diritti di libertà sono limitazioni verso lo Stato per limitare il suo monopolio della forza, in secondo luogo sono diritti assoluti (garanzia anche verso gli altri privati).
I diritti di libertà in realtà si applicano pienamente solo all’individuo isolato, dato che nel momento in cui una persona entra in un’organizzazione è soggetta ad uno specifico rapporto di subordinazione (es. dipendenti avranno un capo, il quale è un po' più libero di loro). Dunque il rapporto di supremazia non è solo tra cittadino e Stato, ma ci sono anche rapporti speciali di supremazia speciali legittimati per il raggiungimento di uno scopo. In questi si hanno meno garanzie in quanto, pur delimitando un confine degli ordini che si possono dare, il potere del superiore è ampissimo.
Alcune leggi cercano di colmare queste lacune, ma si occupano solo di alcune istituzioni (es. statuto dei lavoratori). Questo fa capire che i diritti di libertà riguardano solo il singolo individuo libero e indipendente, per l’individuo in organizzazioni è necessario l’intervento della legge.
La legge si limita a porre dei limiti negativi (impediscono che qualcosa accada) e non impone limiti positivi (obbligano che qualcosa venga compiuto); i diritti di libertà non hanno quindi fini positivi, ma possono essere affiancati ad altri diritti.
C. Classificazione in base al rapporto con la società
- Individuali: lo Stato si limita a definire i comportamenti vietati e al di fuori di questi lascia piena libertà all’individuo.
- Funzionali: lo Stato non si accontenta che il singolo si astenga dal compiere certe azioni, ma vuole che aderisca a certi valori, altrimenti lo punisce.
La libertà personale – art.13
Art 13 c1,2 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e nei modi previsti per legge”.
La libertà personale è una libertà negativa riconosciuta sia ai cittadini, sia a stranieri ed apolidi. Rappresenta la condizione essenziale affinché l’individuo possa godere dell’autonomia e della libertà necessarie per godere degli altri diritti di libertà. 2 forme di libertà:
- Libertà fisica: non si può essere sottoposti a limitazioni di movimenti e azioni.
- Libertà morale: integrità della coscienza dell’individuo.
La libertà personale ha un carattere aperto, residuale e di riserva in quanto se non è possibile invocare una specifica libertà a difesa del proprio interesse, si può invocare la garanzia di questa.
Limitazione della libertà personale: non solo detenzione, ispezione e perquisizione (art.13), ma è inteso come qualsiasi attività che limita la libera disponibilità del corpo di una persona.
Strumenti a garanzia della libertà personale
- Riserva di legge = restrizioni alla libertà possono essere imposte solo “nei casi e nei modi previsti per legge”. È una riserva assoluta (non ammette norme disposte da fonti diverse) e rinforzata perché la stessa legge deve sottostare ai principi contenuti nell’articolo. La riserva di legge serve per garantire al cittadino che solo il Parlamento (org. rappresentativo) possa regolare la materia.
- Riserva di giurisdizione = le limitazioni alla libertà possono avvenire solo con “atto motivato dell’autorità giudiziaria” (soggetto imparziale che deve far rispettare le leggi).
- Obbligo di motivazione.
Art 13 c3 “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti, che devono essere comunicati e approvati entro 48 ore dall’autorità giudiziaria; altrimenti decadono e perdono ogni effetto”.
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