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Storia del diritto medievale e moderno II

Bartolo

Bartolo = 1313/1314-1357

Vita = è considerato l’esponente principale dei commentatori civilistici. Si forma principalmente a Perugia con il celebre giurista Cino da Pistoia, che lo inizia al metodo orleanese (variante della scuola dei commentatori rappresentata dalla scuola di Orleans = cerca di elevare il discorso rispetto all’esposizione letterale e frammentaria delle leggi del Corpus iuris, quindi il tentativo di andare oltre un’esposizione del contenuto di quelle norme e una riflessione di tipo più analitico e casistico per tentare di elaborare una riflessione un po’ meno casistica e considerare quelle norme in modo più unitario, con una maggiore attenzione ai rapporti tra norme, quindi alla considerazione di ciò che unisce/lega norme diverse fondamentalmente in base alla ratio = rielaborazione maggiore delle norme + ragionamento interpretativo di natura dialettica = riflettere sulle tesi a favore e contrarie in modo critico) = ci si distacca dalla spiegazione letterale di quelle norme per condurre un ragionamento più ampio.

Opere

  • Trattati politici appartengono all’ultima parte della sua vita, soprattutto tra il 1355 e il 1357 (sono una sorta di coronamento della sua riflessione giuspolitica maturata nel corso della sua attività in seno alle magistrature di alcuni comuni dell’epoca e della sua attività di professore di diritto).
  • Gran numero di Lecturae su digesti, istituzioni, codice, novelle autentiche = lezioni agli studenti.
  • Vaste raccolte di quaestiones, consilia e tractatus.
  1. Trattato De represaliis (27 febbraio 1354) = richiama un istituto tipico del diritto comune del tempo = istituto della rappresaglia, fondamentale nei rapporti tra comunità e autonomie, ordinamenti giuridici autonomi all’interno del diritto comune.

  2. Trattato De Guelphis et Gebellinis (1355) = fazioni politiche e in particolare della divisione tra guelfi e ghibellini → problema della lotta civile all’interno del comune.

  3. Trattato De regimine civitatis (1355) = tratta dell’ordinamento costituzionale della città → Bartolo espone il proprio pensiero sulla costituzione cittadina, rappresenta la premessa anche del trattato dedicato in particolare al problema della tirannide → dedicato all’ordinamento costituzionale della città che rappresenta il presupposto del suo trattato sulla tirannide.

    → Bartolo esclude come forma di governo adeguata alle civitates italiane il regime monarchico = degenerazione dei governi cittadini del tempo nella direzione di signorie personali che rappresentano una degenerazione del vecchio governo ideale del “reggimento a popolo” verso forme di governo monarchiche se non tiranniche → la dimensione territoriale rappresentata dal comune è retta in modo ottimale da un reggimento democratico, la monarchia è fatalmente destinata a degenerare in tirannide.

    → Il principio monarchico non è rigettato in assoluto perché Bartolo confida nella capacità del potere imperiale per porre fine alle rivalità particolari = imperatore come arbitro supremo, ma predilezione per il regime a popolo.

  4. Tractatus super Constitutione ad reprimendum e Qui sint rebelles = glosse alle costituzioni pisane di Arrigo 7 ed Enrico 7 (scende in Italia per restaurare il potere imperiale e porre fine alle rivalità tra Guelfi e Ghibellini; nella costituzione, definizione del termine “ribelle” = chi in base alle norme del diritto romano si macchia del delitto di lesa maestà / delitto di resistenza).

Althusius

Althusius = 1563-1638, giurista riformato, giurista calvinista.

Vita = giurista calvinista, nato a Diedenshausen, una cittadina della contea di Wittegenstein-Berleburg in Westfalia, alla frontiera della contea di Nassau, di obbedienza calvinista, ai confini fra il territorio dell’area tedesca in senso stretto e l’area olandese dei Paesi Bassi. Nasce in una cittadina a confine tra il Sacro Romano Impero in senso stretto e un’area che negli anni precedenti aveva raggiunto una sostanziale indipendenza rispetto all’impero, ossia l’area dei Paesi Bassi del Nord delle Province Unite, circostanza che influirà notevolmente sulla sua elaborazione dottrinale. Si forma tra Basilea e Ginevra, ed è da qui che arriva il suo rigido spirito calvinista che connota la sua opera scientifica. Si laurea in utroque iure, in diritto civile ed ecclesiastico, sullo studio del diritto romano comune e del diritto canonico. Diventa professore di diritto all’Università di Herborn, di cui sarà rettore a partire dal 1590. È interessante la sua collocazione professionale perché l’Università di Herborn è un’università tipica calvinista fondata da Giovanni 6° di Nassau, conte locale di cui Althusius fu consigliere. È un’università di nuova formazione destinata all’educazione dei nuovi teologi riformati.

Altro elemento di svolta: l’anno successivo alla pubblicazione della Politica, viene chiamato a ricoprire la carica di syndacus nella città di Emden, città extracircondariale della Bassa Sassonia che si colloca lungo il fiume Ems, che separa la Bassa Sassonia dalle Province Unite. Dal 1604 intraprende, accanto alla sua attività di teorico/accademico, un’attività pratica al vertice delle istituzioni cittadine e anche di quelle religiose. Sindaco è la carica al vertice del governo civile, mentre Althusius diventa esponente principale del concistoro cittadino, dell’organismo di vertice anche in materia religiosa della città.

Opere

  • Iuris Romani libro duo, ad leges methodi romae conformati (due libri del diritto romano), 1586 → utilizza il metodo ramista, un metodo di organizzazione, costruzione di una scienza confessionalmente connotato.
  • Jurisprudentia romana, vel potius juris romani ars; duobus libris comprehensa, et ad leges methodi romae conformata, 1588 (scienza giuridica romana, diritto romano, anche qui con richiamo nello stesso titolo di Pietro Ramo).
  • Civilis conversationis libri duo, methodice digesti et exemplis sacris et profanis passim illustrati, 1601 (opera di diritto civile, in quanto giurista, professore di diritto e capo dell’amministrazione locale del governo di Hemden).
  • Disputatio politica de regno recte instituendo et administrando, 1602 (questa disputatio è considerata opera di Althusius, ma riporta anche il nome dello studente che ha discusso quella tesi → l’argomento coincide con quello della politica).
  • Politica, methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata = prima edizione 1603 a Herborn; ristampata e aumentata di alcuni capitoli importanti nel 1610 a Harnham e Groningen; terza edizione (definitiva) nel 1614 a Herborn.

    → Allegata già nella prima edizione una oratio panegyrica, un’orazione dedicata al problema della necessità, utilità e storia di scuole, università, studi = consigli per una vita virtuosa, conforme alle leggi divine, rapporto fra teologia diritto politica.

    → Nell’oratio conclude che c’è una sorta di gerarchia fra le scienze → regina di tutte è la teologia, dopo scienza giuridica (scopo di riparare le ingiustizie che si creano tra gli uomini nella vita associata = restaurare un ordine universale → è giustizia divina stessa) → tutte le altre scienze hanno una loro propria individualità, ma non si possono considerare totalmente autonome, devono assistere la teologia realizzando alcuni degli scopi della vita associata che la stessa teologia prescrive = tre scienze hanno una propria individualità, ma partecipano di alcuni fini in comune.

    → La seconda edizione è dedicata (vedi prefazione) agli Stati generali/rappresentanti delle Province Unite.

  • Tre libri dedicati alla giustizia, 1617 (comparazione tra varie branche del diritto e il modello costituzionale della res publica ebreorum = modello costituzionale del popolo di Dio, come tramandato dalle sacre scritture).

Riassunto delle puntate precedenti

L’universalismo del mondo medievale si fondava rigidamente su corpi normativi autorevoli. Il diritto civile si studiava sul Corpus iuris civilis: giuristi universitari imparano a interpretare il diritto vigente alla luce del diritto razionale concepito come depositato nel corpus iuris; canonisti fanno altrettanto con i libri di diritto canonico che si sono andati formando nell’età intermedia. La modernità spezza questo metodo di studio, costruendo un’idea nuova: il metodo. Discussioni sulla topica, sul metodo dei giuristi del ‘500, discussioni sul metodo degli studi giuridici e dell’insegnamento del diritto verso la costruzione di qualcosa che ha una denominazione nuova, non esistente precedentemente: sistema.

= Muore il vecchio universalismo giuridico, quindi bisogna trovare un nuovo modo di conoscere, studiare e interpretare il diritto e magari ricostruire una concezione universale del diritto, ma su una base che non può più essere il diritto romano-giustinianeo e soprattutto non più il diritto canonico.

Trapasso in cui molti degli elementi non moderni restano e si trasformano.

Giuramento come dimensione sacrale del diritto pubblico che arriva fino a noi (54.2 Cost).

Corpus iuris civilis / Libris legales

Corpus iuris civilis / Libris legales = 5 tomi/volumi in cui i giuristi medievali hanno riorganizzato le compilazioni giustinianee, opera di risistemazione compiuta secondo la tradizione da Irnerio a Bologna tra fine 11° e inizio 12° sec (pag. 27 ss).

  1. Codex = primi 9 libri del Codex di Giustiniano.
  2. Digestum Vetus = libri dal 1 al 24, 2° titolo.
  3. Digestum Infortiatum = libri dal 24, 3° titolo al 38.
  4. Digestum Novum = libri dal 39 al 50.
  5. Volumen o volumen parvum = contiene:
    • Libri dal 10 al 12 del Codex di Giustiniano (Tres Libri).
    • Institutiones di Giustiniano.
    • Novellae giustiniane (nella redazione dell’Authenticum in numero di 134 = i glossatori ne raccoglievano solo 97) suddivise in 9 collationes.
    • Libri Feudorum = raccolta di diritto feudale in 2 volumi che va a formare la c.d. Decima Collatio.
    • Alcune costituzioni imperiali dei secoli 12 e 13, distribuite in maniera frammentaria per materia anche all’interno del Codex.
    • Testo della Pace di Costanza (o Trattato di Costanza) del 1183.
    • La Lombarda = raccolta di leggi longobardo-franche.

Lex digna vox

Lex digna vox = fonte del Corpus iuris civilis → codice giustinianeo, glossato, lex contenuta nel codice = norma fondamentale su cui si fonda il costituzionalismo medioevale, cioè la riflessione attorno al potere e ai limiti del potere che è alla base anche del trattato di Bartolo sulla tirannide e della dottrina tirannica althusiana.

→ Forse la norma del diritto romano più importante alla base della giuspubblicistica moderna, cioè della riflessione attorno al diritto pubblico, al potere e ai suoi limiti del tardo medioevo e della prima modernità.

→ Il testo giustinianeo è al centro, ciò che si sviluppa intorno al testo è l’apparato delle glosse, un fitto apparato interpretativo del testo giustinianeo → già nell’apparato delle glosse come sistemato da Accursio intorno alla metà del 1200, attorno al testo si afferma un fitto apparato interpretativo che non consiste solo di spiegazioni letterali, testuali, ma contiene forme di interpretazione del testo anche molto più complesse, elaborate.

→ Non è semplice riesumazione del diritto romano, ma è ripresa dello studio del diritto romano per estrapolarne i principi di diritto utili a normare una realtà diversa e nuova.

→ Corpus iuris civilis = testo fondamentale su cui si formano tutti i giuristi fino al 1700 inoltrato, proprio perché dotare norme che affondano le radici così indietro nel tempo di un apparato interpretativo di carattere evolutivo diventa la chiave di volta del sistema di diritto comune, ciò che consente al diritto comune non solo di nascere e affermarsi, ma di protrarsi, sopravvivere così a lungo nel tempo, di continuare ad evolversi e modificarsi nel tempo, di continuare a rappresentare uno strumento adeguato per regolare attraverso i principi che ne sono alla base condizioni storiche e giuridiche così diverse come sono quelle della piena modernità (1600-1700).

→ Glossa = letteralmente “lingua” attraverso la quale un testo antico può continuare a parlare al presente, dà voce al testo, dà un senso al testo anche per il presente (altrimenti norme dettate per una realtà così lontana nel tempo non avrebbero più nessun significato per i contemporanei o comunque non potrebbero essere adottate come diritto vigente).

→ Accursio cerca di sistemare l’apparato delle molte glosse cresciute intorno al corpus iuris civilis, dare loro una sistemazione. La sistemazione data da Accursio alle glosse dei suoi predecessori si cristallizza, diventa l’interpretazione ufficiale del corpus iuris civilis, quella con cui il corpus iuris civilis circolerà a partire dalla metà del 1200 fino al 1700 inoltrato.

→ La prima fase del diritto comune classico dei glossatori si chiude nella metà del 1200 e si inaugura una nuova fase che è la fase c.d. dei commentatori, del commento = frutto di un’attività interpretativa che si emancipa dal testo, almeno dalla presenza fisica del testo di diritto romano → diventa un genere letterario, la forma nella quale viene redatta una riflessione attorno al testo giustinianeo che però non ha più necessità della presenza fisica della norma di diritto romano, una sorta di riesposizione del contenuto della norma e di tutto ciò che è necessario per comprendere quella norma, quindi non solo il testo originario redatto da Giustiniano, ma anche le principali interpretazioni dei giuristi tardomedievali, utili per comprendere come poter utilizzare quel testo, utili a riflettere soprattutto sulla ratio del testo, sui principi di diritto contenuti in quel testo, sul senso della norma e quindi sulla ridefinizione del suo ambito applicativo.

→ La scuola dei commentatori annovera molti giuristi importanti tra cui anche Cino da Pistoia e Bartolo da Sassoferrato.

→ I generi letterari del diritto diventano sempre più elaborati e complessi fino ad arrivare ai grandi trattati di diritto.

→ A partire dai primi commentatori (tra metà 1200 e 1300) si riflette sul diritto romano in modo sempre più libero ed emancipato dal testo originale in un lavoro di interpretazione sempre meno di carattere esplicativo, puramente esegetico e sempre più di carattere innovativo/evolutivo.

→ Bartolo è considerato il massimo esponente della scuola dei commentatori → diventa il modello di giurista e le sue decisioni divengono decisioni con fortissimo valore orientativo in tutta la realtà dell’Europa continentale e anche oltre.

A partire dal 1454 in Portogallo, in Castiglia e nel 1603 anche in Brasile, in caso di pareri discordi, di cause controverse e di necessità di andare a vedere i pareri della grande scienza giuridica, i pareri dei commentatori, in caso di pareri discordi viene stabilito ufficialmente che dovrà prevalere in giudizio il parere di Bartolo.

Bartolo

Bartolo = autore di trattati di diritto pubblico, il più importante dei quali è quello dedicato a un fenomeno che Bartolo chiamava con un nome classico, cioè tirannide.

Bartolismo = corrente del pensiero giuridico operante fino a quasi tutto il 16° secolo e che ha preparato le rivoluzioni metodologiche (i primi autori dell’umanismo giuridico sono quasi tutti bartolisti).

Tirannide = fenomeno della deviazione del potere sia per quanto riguarda il suo acquisto sia i modi del suo esercizio.

→ Acquisto illegittimo del potere quand’anche esercitato a vantaggio della collettività, se l’acquisto è illegittimo il potere resta illegittimo, oppure un potere legittimamente acquisito, ma esercitato in modo da renderlo svantaggioso, oppressivo per i soggetti e dunque da spogliarlo della sua legittimità.

Trattato in forma molto scolastica, ripartito in 12 questioni in cui esamina quello che è importante ai fini della costruzione di una dottrina di diritto pubblico intorno al potere e ai suoi limiti → discorso che noi oggi chiameremmo di carattere evidentemente costituzionale, discorso intorno al potere e ai suoi limiti.

Trattato edito in un’edizione critica accurata e in versione originale quindi in latino per la prima volta dal prof. Quaglioni negli anni ‘80 e uscito recentemente in traduzione italiana, a cura di Dario Razzi, con prefazione di Diego Quaglioni e traduzione di Attilio Turrioni.

Opera si colloca nel pieno dell’età del diritto comune classico = età che va dal 12° secolo al 15° secolo, età in cui nasce e si sviluppa il sistema del diritto comune, sistema che nasce, cresce e si sviluppa e regge le sorti dell’Europa occidentale per un arco di tempo vastissimo, per oltre 7 secoli.

Prima partizione all’interno dell’età del diritto comune

Prima partizione all’interno dell’età del diritto comune, che va dal 12° a fine 18°/inizi 19° secolo.

  1. Età del diritto comune classico (12°-15°) = sistema di diritto dominante, il diritto comune raggiunge il culmine della sua perfezione sia formale che sostanziale e della sua applicazione dell’Europa occidentale.
  2. Età della crisi del diritto comune (fine 15°/inizi 16°-fine 18°/inizi 19°) = con le prime codificazioni moderne termina il sistema di diritto comune e inizia il sistema del diritto codificato.

La riflessione di Bartolo intorno alla tirannide parte dalla realtà comunale del suo tempo, dalla realtà politica e giuridica dei comuni e poi delle città del 1300 italiano → ergo rapporto tra diritto statutario e diritto comune è la cornice di tutto il discorso di Bartolo non solo intorno alla tirannide, ma anche intorno ad altri aspetti.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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