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Debiti di valuta

Per questi è previsto il principio nominalistico, che, però, non vale per i debiti di valore, cioè per le obbligazioni che hanno sin dall’inizio un oggetto diverso dalla somma di denaro precisamente determinata, che hanno per oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta solo al momento del pagamento.

Es. il fatto illecito (= debito di valore, per cui non vale il principio nominalistico).

Una persona, in bicicletta, viene investita.

L’investimento genera un rapporto obbligatorio (= con un debitore e un creditore).

In questo caso, la somma da pagare è esattamente determinata o sarà determinata in un momento successivo?

  • Occorre verificare l’identità del danno, se vi sono altri danni, accertamenti successivi, anche, se necessario, facendo ricorso al giudice.
  • Solo in un momento successivo, il giudice determinerà esattamente la somma da corrispondere, che sarà pari al valore dei danni, al momento della liquidazione.
  • Il denaro può produrre, nel tempo, denaro, ossia gli interessi.

Interessi

Sono l’ulteriore denaro prodotto, percentualmente, in ragione annua, sulla sorte capitale, nel tempo, da una somma di denaro.

Gli interessi si dividono in corrispettivi o moratori.

Interessi corrispettivi: sono quelli prodotti di pieno diritto, da crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.

  • Credito liquido: è determinato nel suo ammontare. Nel momento in cui sorge l’obbligazione del fatto illecito, la somma non è determinata.
  • Credito esigibile: quando non è sottoposto ad una condizione o ad un termine.
  • Può essere richiesto.

Qual è la misura su cui si determinano gli interessi?

Secondo la misura stabilita ogni anno, dal Ministero dell’Economia.

Es. nel 2011: la percentuale di interessi era pari all’1,5%.

Interessi legali: sono previsti dalla legge, che si applicano automaticamente in presenza di un credito liquido ed esigibile.

  • Sono molto bassi.

Interessi convenzionali: vengono pattuiti per iscritto dalle parti, quando concludono un contratto, nella misura convenzionale.

Es. interessi previsti da istituti bancari.

Cosa succede se gli interessi pattuiti sono molto alti?

Si tratta di interessi usurari, ovvero dell’usura.

  • È un reato, che prevede la sanzione del carcere.

Es. se un soggetto presta denaro con la previsione di interessi usurari:

  • La sanzione penale: è quella del carcere.
  • La sanzione civilistica.
  • Prima della riforma: consisteva nel tornare ad applicare gli interessi di legge.
  • Oggi, il legislatore prevede che il debitore dovrà restituire la somma ma senza l’applicazione di alcun interesse.

Quando si ha l’usura?

  • Occorre fare un calcolo matematico.
  • Si valuta la misura media degli interessi bancari, praticati da tutti gli istituti di credito italiani.

Es. la media è del 4%.

  • Se la misura dell’interesse praticato supera di un certo numero di punti l’interesse medio si configura il reato di usura.

In alcuni casi, si è verificato che anche alcuni istituti bancari praticano interessi usurari.

Estinzione dell’obbligazione

Come si estingue l’obbligazione?

  • A seguito dell’adempimento perfetto (causa principale).

Estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento

[Domanda d’esame]

1) Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Art. 1256, c.c., ossia impossibilità oggettiva.

  • Il creditore non ha avuto il soddisfacimento del suo interesse.
  • Ciò nonostante l’obbligazione si estingue.

Es. il contratto prevede che il debitore debba consegnare un certo quantitativo di merci al creditore. Prima della consegna viene promulgata una legge, in cui si vieta il commercio di quel materiale, perché ritenuto pericoloso. Se il debitore dovesse consegnare il materiale, andrebbe contro un divieto di legge.

L’impossibilità può essere temporanea.

Es. il divieto della consegna di una merce pericolosa è pari a solo 6 mesi, perché la sostanza deve essere esaminata dai laboratori.

  • Il debitore non è responsabile del ritardo della consegna.
  • Ma, potrà e dovrà eseguire la prestazione.
  • Quando viene a meno la causa dell’impossibilità.

L’impossibilità può essere parziale:

  • Quando parte della prestazione può essere eseguita.
  • Ma non tutta la prestazione.

Es. il contratto prevedeva la consegna di materiali, tra cui è stato vietato il commercio di uno, dalla Pubblica Autorità.

2) Impossibilità per novazione

Art. 1230, c.c.

La novazione determina l’estinzione dell’obbligazione originaria, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella precedente per l’oggetto o per il titolo.

Es. novazione dell’oggetto:

  • Le parti possono prevedere che la loro obbligazione preveda l’obbligo di consegnare una certa quantità di denaro.
  • Ma le parti novano (= modificano) il loro rapporto obbligatorio.
  • Prevedono che non si dovrà più consegnare una certa quantità di denaro.
  • Ma si dovrà consegnare un certo quantitativo di merci.

Cosa cambia?

  • L’oggetto della prestazione.
  • In quanto non vi è più l’originaria soddisfazione dell’interesse del creditore.

Es. novazione titolata:

  • Si prevedeva che la consegna di una certa cosa fosse prevista in virtù di un contratto di compravendita.
  • Le parti novano il rapporto e prevedono che la consegna, sempre di quella cosa, sia prevista in virtù di un contratto di affitto.

Cosa cambia?

  • Il titolo.
  • Ma non la prestazione.

Se l’obbligazione originaria fa parte di un contratto nullo, anche la nuova obbligazione dovrà considerarsi inefficace.

3) Remissione del debito o rinuncia al credito

Art. 1236 c.c.

  • Si ha una remissione del debito: quando il creditore rinuncia volontariamente al credito.
  • Si rivolge al debitore e afferma di non voler più la prestazione, in quanto persona generosa, che non ha bisogno di quel denaro.

Come si rinuncia al credito e si estingue l’obbligazione?

  • Rinuncia espressa: consiste in una dichiarazione espressa del creditore.
  • Rinuncia tacita: attraverso un comportamento concludente.
  • Il creditore non esprime la sua volontà di rinunciare al credito.
  • Ma compie atti che permettono di capire, che sta rinunciando al suo credito.

Art. 1236, c.c.: prevede che vi sia rinuncia tacita quando il creditore riconsegna al debitore il documento che costituiva la prova del suo credito, es. contratto.

  • Il Codice prevede la possibilità per il debitore di opporsi alla rinuncia del creditore, entro congruo termine, es. per questioni di onore.

4) Confusione

Art. 1253 c.c.

Quando la qualità di debitore e di creditore confluiscono/confondono in una sola e stessa persona.

Es. un soggetto era debitore di una somma di denaro, nei confronti del padre. Questo muore e lascia al figlio la sua eredità, crediti e debiti; il patrimonio del figlio si confonde con quello del padre.

  • Il figlio non può essere debitore di sé stesso.
  • L’obbligazione si estingue anche se non è stata eseguita la prestazione nei confronti del creditore (= padre).

5) Compensazione

Art. 1241 c.c.

  • Quando vi è reciprocità di obbligazioni tra le parti (= estinzione per quantità corrispondente: per reciprocità di debiti).
  • Quando una parte è debitrice dell’altra, ma anche l’altra è debitrice reciprocamente.

Es. un soggetto deve ad una persona 50 euro, ma questa persona, in virtù di un altro contratto, deve al soggetto 100 euro.

  • Il rapporto obbligatorio si estingue per compensazione.

Tipi di compensazione:

  • Legale: ricorre automaticamente, senza che le parti intervengano, quando i debiti sono omogenei, dello stesso genere, liquidi ed esigibili.
  • Giudiziale: quando i debiti sono omogenei ed esigibili, ma non liquidi; interviene il giudice.
  • Volontaria: quando le volontà delle parti danno luogo alla compensazione, anche se non ricorrono gli altri presupposti.

L’inadempimento

  • Il debitore non adempie esattamente la prestazione.

Art. 1218 c.c. (da sapere!): ‘Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo (= è un errore della norma, perché il ritardo è una forma di inadempimento) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile’.

Contiene due principi:

  • Vale il fatto oggettivo dell’inadempimento che fa nascere l’obbligo risarcitorio.

Es. un soggetto ha consegnato in ritardo la casa oppure ha consegnato un oggetto diverso, da quello previsto.

  • Il debitore è ammesso a provare di non dover corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno.

Cosa deve provare il debitore?

  • L’impossibilità sopravvenuta della prestazione (oggettiva).
  • La causa non imputabile (= caso fortuito; forza maggiore).
  • Quando il fatto non è prevedibile, non è evitabile.

Es. terremoto, inondazione.

In questo modo, il debitore non è tenuto a risarcire i danni.

Per comprendere appieno i principi in tema di inadempimento, occorre richiamare i diversi tipi di prestazione.

1) Prestazione di dare o consegnare

Si distinguono fra:

  • Prestazioni generiche: quando si consegna una cosa, appartenente ad un genere senza alcun ulteriore specificazione.

Es. un soggetto consegna delle banconote, che appartengono al genere denaro.

  • Prestazioni di specie: quando si consegna una cosa, che ha la sua specificità, individualità.
  • Una cosa non sostituibile con altre.

Es. si consegna un quadro di Van Gogh, appartenente all’ultimo periodo della sua vita:

  • Non si consegna un quadro qualsiasi.
  • Ma quel quadro specifico (= non fungibile).

Si ritiene che per le prestazioni di genere:

  • Non valga la prova liberatoria di cui all’art. 1218, c.c.
  • Vale il principio latino genus numquam perit (= le cose generiche non periscono, non vengono mai meno).

Es. un soggetto deve pagare una somma di denaro all’Agenzia delle Entrate. Prepara i soldi e, mentre sta per portare la somma presso l’Agenzia delle Entrate, viene derubato.

Il debitore è liberato dall’obbligazione oppure no?

Secondo l’art. 1218, c.c., il debitore che non ha eseguito la prestazione è tenuto al risarcimento dei danni:

  • A meno che non provi che l’inadempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Può il debitore fare riferimento a tale prova liberatoria?

  • No, perché l’impossibilità che bisogna considerare è oggettiva.
  • In questo caso, si tratta di un’impossibilità soggettiva, perché riguarda solo tale situazione: un soggetto che non ha soldi.
  • Ma, oggettivamente, il denaro è sempre reperibile e in circolazione.
  • Quindi il debitore non è liberato.

2) Prestazioni di fare

Obbligazioni di mezzi:

  • Il debitore è obbligato a svolgere un’attività astrattamente idonea a raggiungere un risultato.
  • Si misura l’obbligazione in base alla diligenza della persona (art. 1176 c.c.).
  • Se una persona (= avvocato) si è comportata diligentemente, secondo le proprie conoscenze e competenze, non potrà essere chiamata a rispondere dei danni.

Es. l’attività del medico o dell’avvocato.

  • Il medico o l’avvocato non sono obbligati a raggiungere un risultato nell’interesse della loro parte.
  • Ma sono obbligati a fare un’attività astrattamente idonea a raggiungere il risultato.

Obbligazioni di risultato:

  • Il debitore è obbligato a raggiungere un risultato.
  • Vale la prova liberatoria dell’art. 1218, c.c.

Es. l’appaltatore ha costruito un’abitazione che deve essere consegnata entro il 10 giugno 2017. I lavori proseguono, anche se a rilento, dato che si avvicina la scadenza e questa è ancorata al pagamento della somma, come compenso. L’appaltatore va molto veloce: costruisce, facendo delle fondamenta non secondo i criteri previsti dalla legge. La casa è terminata, pronta per essere consegnata anche qualche giorno prima. Il giorno prima della consegna, avviene un lieve terremoto che, però, ne determina il crollo dell’abitazione.

Si richiama la responsabilità dell’appaltatore:

  • Ma questo risponde che non può essere chiamato a pagare i danni perché vale l’art. 1218, c.c.
  • Non si può costruire una casa in un solo giorno.
  • Causa non imputabile: per causa di forza maggiore, quale il terremoto!

In questo caso:

  • Vi è l’impossibilità della prestazione.
  • Ma non per causa non imputabile.
  • In quanto se l’appaltatore avesse utilizzato le norme antisismiche durante la costruzione, avrebbe potuto evitare il crollo dell’abitazione, con una scossa così lieve.

3) Prestazioni di non fare

  • Qui non si pone neanche il problema della impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile.
  • Perché ogni fatto volontario che trasgredisce la prestazione di non fare, ogni prestazione di fare costituisce un inadempimento.

Es. un soggetto era obbligato a non fare ma si comporta in senso contrario rispetto all’obbligo, quindi è ovvio che non si possa considerare l’impossibilità per causa non imputabile.

Risarcimento dei danni

  • In caso di inadempimento, il debitore è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1223 c.c.

Il risarcimento del danno consiste nel:

  • Danno emergente: sono le spese, i costi che il creditore deve sostenere, a causa dell’inadempimento del debitore.
  • Lucro cessante: è il mancato guadagno, che deriva dal mancato adempimento del debitore.
  • Il danno è risarcibile: quando è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Es. viene consegnato un macchinario, in ritardo, ad un’impresa. Per ovviare al ritardo, l’impresa è costretta a prendere, nell’attesa, un altro macchinario (= a noleggio). Sostiene ulteriori spese, che non ci sarebbero state se non ci fosse stato l’inadempimento [= danno emergente]. Nonostante sia stato noleggiato un altro macchinario, questo non aveva le caratteristiche del macchinario acquistato. L’impresa ha fatturato meno, perché il macchinario noleggiato produceva meno; ciò dipende direttamente dall’inadempimento [= il lucro cessante va risarcito].

Art. 1225 c.c. (prevedibilità del danno)

  • È risarcibile soltanto il danno prevedibile, e non il danno imprevedibile.

Es. vettore che trasporta merci su incarico del mittente. Il mittente è riuscito a piazzare il suo prodotto sul mercato ad un prezzo superiore, rispetto a quello che solitamente si applica. Il vettore non consegna le merci al destinatario, perché è stato disattento.

Quale danno è risarcibile?

  • Sono risarcibili solo i danni prevedibili, cioè quelli che si possono prevedere in base a valutazioni di mercato.
  • Sono risarcibili anche i danni imprevedibili, quando l’inadempimento è doloso.
  • Ovvero quando, intenzionalmente, il debitore non adempie la prestazione creando un pregiudizio al creditore.

Es. il vettore non consegna dolosamente le merci all’acquirente finale.

L’art. 1225, c.c. introduce una sorta di sanzione, in capo al debitore: questo dovrà risarcire anche i danni non prevedibili.

Art. 1226 c.c.

  • È ammessa una valutazione equitativa del danno, da parte del giudice.
  • Quando è provato l’inadempimento, ma non è provato esattamente il danno (= manca la prova della quantificazione esatta).
  • Il giudice non dovrà respingere la domanda.
  • Ma dovrà accoglierla e risarcirà il creditore, attraverso una valutazione equitativa del danno.
  • Accerterà una somma, in base alle circostanze del caso.
  • Equità: se non è espressamente ammessa, non fa parte del nostro ordinamento.
  • Il giudice non può riequilibrare il contratto, secondo un sentimento di giustizia; lo può fare solo se stabilito dalla legge.

Art. 1227 c.c. = rubricato Concorso del fatto colposo del creditore

  • Qualora il creditore concorra nel danno subito a seguito dell’inadempimento del debitore, la misura del danno sarà ridotta, tenendo conto del concorso del creditore nel danno.
  • Qualora si verifica un danno che il creditore, comportandosi diligentemente, avrebbe potuto evitare, il danno è escluso.

Es. commissione di un fatto illecito, che determina la lesione del diritto alla salute.

  • Una persona si è ferita: dovrà avere un risarcimento basso, perché la ferita sarà curabile con pochi interventi medici.
  • Non vi è lucro cessante: perché la persona può comunque, ad esempio, continuare a lavorare.
  • Ma la persona trascura la ferita, che diventa un’infezione ed è costretta ad amputare il braccio.

Il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno:

  • Ma la misura del risarcimento non sarà quella che corrisponde al pregiudizio finale subito dal creditore.
  • Perché il creditore si è comportato in maniera negligente.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliammmmmm_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.
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