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Diritto dell'informazione e dei media

Prima parte: istituzioni di diritto pubblico

1. Concetti introduttivi

Diritto = insieme delle regole dirette a disciplinare il comportamento dell'uomo nella società.

Leggi naturali = regole dell'essere (descrivono il mondo com'è). Es: leggi fisiche/scientifiche.

Norme sociali = regole del dover essere (descrivono il mondo come si vorrebbe che fosse). Es: giuridiche, etiche, religiose.

Norme religiose = far sì che le persone siano migliori (puniscono anche i pensieri).

Norme giuridiche = regolare l'esternazione del pensiero, il comportamento; creare un sistema che porti all'osservanza delle norme giuridiche. Il sistema giuridico (lo Stato) ha il monopolio della forza fisica, ovvero può costringere ad un comportamento.

Ordinamento = complesso delle norme.

Legge = tipologia di norma.

Funzioni del diritto:

  • Disciplina delle relazioni tra cittadini (diritto civile)
  • Disciplina delle istituzioni, della distribuzione dei poteri, delle relazioni tra cittadini e istituzioni (diritto pubblico)
  • Repressione dei comportamenti socialmente dannosi (diritto penale)

È con la Magna Carta e la Rivoluzione Francese che si è iniziata ad affermare la libertà di manifestazione del pensiero:

  • Limitazione del potere e dell'esercizio della sovranità
  • Diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni

Illecito = comportamento penalmente rilevante, azione che va contro l'intero ordinamento.

Diritto privato = diritto degli interessi particolari, che sono trattati come interessi disponibili a bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se è come cercare la soddisfazione e accettare il sacrificio.

Diritto pubblico = diritto degli interessi generali e quindi sono diritti indisponibili sia da un singolo interessato che da un gruppo di interessati ad essi. Riguardano, infatti, tutta la collettività e perciò la loro concreta realizzazione è affidata alla pubblica autorità.

Il diritto pubblico si divide in diritto interno e internazionale. Il diritto interno si divide in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale, ecclesiastico, tributario, dell'economia, ecc.

Caratteri della norma giuridica

  • Generalità = applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma
  • Astrattezza = esprime una volontà preliminare e disciplina situazioni che potranno verificarsi
  • Novità = deve innovare l'ordinamento, o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina
  • Esteriorità = oggetto della sua disciplina è l'azione esterna del soggetto (il suo agire)
  • Interdipendenza = crea un'interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio
  • Imperatività = contiene un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio

Sistema a civil law

  • Si fa una previsione generale (le regole vengono scritte prima)
  • Con la sentenza il giudice decide se nel caso specifico l'individuo è o non è responsabile
  • Sentenza = personale e concreta
  • Norma = generale e astratta

Sistema a common law

  • Nei sistemi inglesi e in quelli che ne sono derivati il diritto si crea nei tribunali
  • Ci sono poche leggi scritte
  • Più che alle leggi si fa riferimento a sentenze precedenti
  • Giudici come "creatori di leggi"
  • Contatto più diretto con la società
  • Possibilità di cambiare e adattarsi con più facilità
  • Meno garanzia del testo scritto, ma facilità di adattamento

Teorie del diritto

Teoria normativa = nell'ordinamento giuridico dalla norma fondamentale si giunge al comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa correlazione tra norme sopra e sottordinate (scuola viennese).

Teoria istituzionale = un ordinamento non si risolve solo di norme; il diritto è innanzitutto assetto della collettività e la norma è solo la manifestazione di tale assetto.

Alle due teorie si preferisce la tesi secondo cui l'organizzazione sociale traduce nelle norme e nell'ordinamento le proprie finalità e le scelte che compie di fronte ai problemi che deve affrontare, e degli interessi che intende tutelare o reprimere.

Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, dati dalla pluralità degli stati. Ma per accertare la reale esistenza di un ordinamento si deve verificare l'effettività, ovvero la vigenza delle norme da esso poste.

Lo stato

Ordinamento giuridico politico (cioè a fini generali) che esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. Ha il monopolio legale dell'uso della forza fisica e armata.

Problema della regolazione di Internet, perché prevarica gli stati.

Concetti distinti di stato

  1. Stato-comunità = si indica il popolo, stanziato su un territorio definito, organizzato attorno ad un potere centrale ("stato-nazione")
  2. Stato-apparato = si indica l'organizzazione del potere centrale sovrano, che conosce molti possibili modi, detiene il monopolio della forza, e impone il rispetto di determinate norme nell'ambito di un territorio ben definito ("stato-organizzazione")
  3. Stato-persona = si indica, per astrazione, la soggettività dello stato come entità, nel suo complesso

Elementi fondamentali dello stato

  • Elemento soggettivo = popolo
  • Elemento oggettivo = territorio
  • Elemento giuridico = sovranità
  • Superiorità ad ogni altro soggetto entro i confini
  • Indipendenza nei rapporti con gli altri stati
  • Originarietà, il potere che esercita origina solo da sé stesso

Il popolo

Insieme di coloro che hanno con lo stato un rapporto di cittadinanza, che conferisce alle persone diritti e doveri.

La cittadinanza si può acquistare:

  • Al momento della nascita per jus sanguinis (discendenza da genitore/i cittadino/i) o per jus soli (nascita sul territorio dello stato)
  • Successivamente alla nascita per jus communicatio (matrimonio, adozione, ecc), per naturalizzazione (straniero da 10 anni in Italia, apolide da 5 anni in Italia, cittadino UE da 4 anni in Italia) o per concessione da parte dello stato

La cittadinanza italiana può essere perduta:

  • Per volontà del cittadino (es: stabilito all'estero)
  • Per statuizione di legge (es: per indegnità)
  • È escluso che la perdita di cittadinanza possa essere determinata da motivi politici

Cittadinanza europea: secondo il trattato di Maastricht, chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro possiede anche la cittadinanza dell'Unione Europea.

  • Popolo italiano = persone con la cittadinanza italiana
  • Popolazione italiana = dato statistico, numero di persone presenti sul territorio italiano in un certo momento
  • Nazione = collettività che si caratterizza per la comunanza di lingua, tradizione, religione, cultura e simili, indipendentemente dall'appartenenza a uno stato

Il territorio

Parte della superficie terrestre su cui si costituisce lo stato e gli è coessenziale, essendone sia lo spazio indispensabile sia la sfera di validità e di efficacia del proprio ordinamento e del proprio imperio.

  • Terraferma: porzione di superficie terrestre delimitato da confini, siano naturali (fiumi, mari, catene montuose), siano stabiliti mediante accordi internazionali
  • Mare territoriale: costituito dalla fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenze di vita e di difesa della comunità statale e sulla quale lo stato esercita la propria sovranità (fra le 3 le 12 miglia marine). Al di là dei limiti del mare territoriale, il mare è considerato libero (principio della libertà dei mari); qui ogni stato ha lo stesso diritto a trarne tutte le utilità che il mare può offrire.
  • Soprasuolo: spazio aereo soprastante in territorio statale, comprendendo sia la terraferma sia il mare territoriale. La sovranità sul soprasuolo si estende fino al limite massimo di utilizzazione.
  • Sottosuolo: anche per le profondità, la sovranità si estende fino al limite massimo di utilizzazione nei confini terrestri e del mare territoriale.
  • Extraterritorialità: vengono sottratte alla potestà di impero dello stato una o più porzioni, per lo più di limitatissima estensione, della terraferma costituente il territorio statale (ad esempio la Santa Sede, le sedi diplomatiche, veicoli situati nello stato che battono bandiera).
  • Ultraterritorialità: lo stato può esercitare potere di imperio su porzioni di terraferma siti al di fuori del proprio territorio (reciproco della extraterritorialità).

La sovranità

Supremazia nei confronti di ogni altro ente esterno, che si concretizza nell'affermazione dell'originarietà dell'ordinamento giuridico e della sua indipendenza. È il massimo della legittimazione del potere.

  • L'originarietà è una caratteristica giuridica, ossia ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, si autolegittima, cioè trova in sé la giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere.
  • L'indipendenza comporta che ogni stato, in quanto sovrano, non possa essere subordinato ad altri ordinamenti e, nel suo ambito, goda del diritto di esclusione degli altri.

In Italia, Stato Repubblicano, secondo l'art. 1 della Costituzione, "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Esercizio delle scelte politiche del corpo elettorale attraverso la forma rappresentativa, la forma di gran lunga oggi prevalente nell'esercizio della sovranità popolare.

Le forme di stato

Il concetto esprime la reciproca posizione degli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, sovranità) ponendo l'attenzione sulle finalità.

Rapporto sovranità – popolo

  • Stato patrimoniale (ordinamento feudale)
  • Stato assoluto (principati, comuni, signorie, stati moderni)
  • Stato di polizia (monarchie illuminate, tardo '700)
  • Stato liberale ('800)

Con la Rivoluzione Francese si richiede uno stato di diritto, non assoluto dal rispetto delle regole. Far valere dei diritti anche nei confronti del potere.

Stato democratico = la democraticità dello stato può manifestarsi come:

  • Democrazia diretta, in cui i cittadini partecipano alle scelte dello stato mediante votazione diretta (referendum o plebiscito)
  • Democrazia rappresentativa, in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti e sono questi ad adottare le necessarie decisioni nell'ambito delle assemblee rappresentative.

Esistono due forme di compromesso tra le due opzioni. Lo stato democratico che non si limita a garantire e ad assicurare il metodo democratico, ma interviene sui rapporti sociali (stato democraticosociale).

Rapporto sovranità – territorio

  • Stato unitario = esiste un solo ordinamento giuridico sovrano; un solo popolo, un solo territorio, un solo potere sovrano. Esempio dell'Impero Romano: si mandavano i prefetti per ripetere gli ordini della capitale nei territori di periferia (decentramento). Esempio di Napoleone: costruì numerose strade per raggiungere velocemente i prefetti di una certa provincia da Parigi.
  • Stato composto o federale = incontro fra ordinamenti sovrani dal quale nasce un nuovo ordinamento giuridico sovrano a somma dei popoli e dei territori degli stati membri, mentre il potere sovrano si esercita nell'ambito delle competenze che sono conferite allo stato dalla costituzione federale. Esempio degli USA: ogni stato ha la sua capitale ed è uno stato in sé stesso (ognuno ha il proprio codice penale e civile), ma sono tutti riuniti sotto la federazione e alcune politiche vengono fatte insieme. È ciò a cui si sta cercando di arrivare in Europa con l'UE.
  • Stato regionale = soluzione intermedia; ogni ambito/regione esercita un numero consistente di autonomie, tra cui quella legislativa, nei limiti delle competenze attribuitegli dallo stato sovrano. Esempio dell'Italia: al momento della redazione della costituzione, i costituenti decidono di dare voce ai territori che erano autonomi prima dell'unità; nascono le regioni (di cui 5 a statuto speciale). Anche la Spagna è uno stato regionale.

Le forme di governo

Il concetto indica la distribuzione del potere tra gli organi costituzionali dello stato e la loro reciproca posizione (è una relazione).

  • Monarchia = affidamento del potere ad un solo organo (assoluta; limitata; costituzionale)
  • Repubblica = regime in cui il potere deriva dal popolo
    • Artistocratica (il governo spetta ad una sola classe sociale)
    • Democratica (il governo spetta al popolo)

Modello parlamentare (Italia)

Modello presidenziale (USA)

Modello semi-presidenziale (Francia)

2. Le fonti del diritto

Sono chiamate fonti perché si richiama l'idea che siano fonti di conoscenza

Per scrivere/modificare le varie fonti bisogna seguire dei precisi procedimenti

Le fonti sono generatrici di regole

Si distinguono in fonti-fatto e fonti-atto

Fonti-fatto

  • Consuetudini = comportamenti diffusi compiuti con la convinzione che siano dovute
  • Necessità
  • Rinvio a fonti di altri ordinamenti

Fonti-atto

  • UE
    • Trattati istitutivi dell'UE
    • Leggi attuazione/revisione costituzionale
    • Direttive comunitarie
    • Regolamenti comunitari
  • Stato
    • Costituzione
    • Leggi ordinarie
    • Atti aventi forza di legge
    • Regolamenti governativi e ministeriali
  • Regioni
    • Statuti regioni ad autonomia speciale
    • Statuti regioni ad autonomia ordinaria
    • Leggi regionali
    • Regolamenti regionali
  • Livello locale
    • Statuti comunali/provinciali
    • Regolamenti

Criteri per ordinare le fonti del diritto

  1. Criterio gerarchico
    • Tutte le fonti sottoordinate devono adeguarsi ai cambiamenti delle fonti superiori. Ad esempio:
      • Se cambia la Costituzione, vanno cambiate le leggi in contrasto
      • Se cambia una legge, non va cambiata la Costituzione
  2. Criterio della competenza
    • Ci sono determinate norme che si occupano di determinate materie: separazione della competenza
  3. Criterio cronologico
    • Si applicano le norme più recenti

La Costituzione

  • Insieme di principi e valori, rapporti con i cittadini ("diritti") e linee di organizzazione
  • Ogni paese ha una costituzione
  • Può essere concessa ("octroyée"), basata su testi religiosi, derivante da una guerra di resistenza. → In Italia, dopo il Fascismo elezioni del 1946. La costituzione italiana vede mettersi d'accordo 3 forze molto diverse, che avevano combattuto contro il regime:
    • Cattolici
    • Marxisti
    • Liberali

Insieme, raggiungono un compromesso.

Caratteri formali della Costituzione Italiana

  • Scritta (al contrario della costituzione inglese)
  • Rigida = essendo costata sangue e anni di guerra, è stata in qualche modo protetta da un meccanismo di tutela (servono delle leggi precise per cambiarla)
  • Lunga = contiene sia una parte sui principi fondamentali, diritti e doveri, sia una parte che spiega come funzionano le istituzioni
  • Aperta/elastica = è interpretabile e attualizzabile (nel 2001 è stata aggiornata per l'ambiente; si è deciso di non modificarla con l'arrivo della rete, ma di interpretarla)
  • Programmatica = si dà degli obiettivi (i valori della libertà non solo come fatto, ma come obiettivo da conquistare)

Principi fondamentali della Costituzione Italiana

  • Democratico = principio di maggioranza, garanzia per le minoranze (è importante la discussione tra le parti)
  • Personalista = lo Stato è per le persone, la sfera dell'individuo è invalicabile
  • Pluralista = le formazioni sociali, loro diritti e quelli dell'individuo in esse. I diritti dei singoli si mantengono nel gruppo
  • Lavorista = il lavoro come strumento di valorizzazione dell'individuo

Le 3 generazioni dei diritti

  • Libertà negative / diritti di libertà (dallo stato – stato monoclasse) = libertà che chiedono al potere di stare lontano. Sono talmente completi che ammettono anche la loro negazione (es: il diritto all'istruzione universitaria comprende anche la libertà di non accedervi)
  • Libertà / diritti politici (nello stato – stato pluriclasse) = diritti a votare e ad essere votati + ciò che ne consegue
  • Libertà positive / diritti sociali (mediante lo stato – stato pluriclasse) = derivano dai cambiamenti avvenuti nel '900, quando con l'industrializzazione i proletari iniziano a chiedere aiuti allo stato → Libertà vs uguaglianza radici degli schieramenti di destra e sinistra.

I diritti politici e sociali vengono fuori quando la società si modifica e si pluralizza (stato pluriclasse).

Art. 2

Articolo che giustifica che la costituzione è aperta.

Impostazione giusnaturalistica = i diritti arrivano dalla natura (in quanto esseri umani).

Contrario dell'impostazione giustorica = i diritti dipendono dal fatto di vivere in un certo luogo e in una certa epoca.

Quali sono i diritti inviolabili dell'uomo? Sono anche quelli che derivano dall'evoluzione della società (libertà sessuale, privacy, identità personale, diritto alla vita).

Art. 3

Si dedica all'uguaglianza e fotografa l'interpretazione che le persone ne hanno dato nei due secoli precedenti. Critica per la presenza della parola "razza": al tempo era stata messa per affermare che non si sarebbero verificati nuovamente gli eventi accaduti sotto il fascismo (leggi razziali).

La legge non deve ignorare le disuguaglianze della società, ma deve risolverle discriminando in modo giusto (donne lavoratrici, diverse religioni, tasse diverse a seconda del reddito) per non rischiare di aumentarle.

Primo comma = uguaglianza

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alidst di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto dell'informazione e dei media e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Donati Daniele.
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