Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni
Prof. Cuomo Gennaro Paolo
Lezione 1: principi costituzionali 21 Costituzione
In questa lezione andremo ad approfondire le diverse parti dell’Articolo della Italiana.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - comma 1
- “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Diritto di informazione. Questa citazione introduce gli aspetti essenziali del visione universale.
Possiamo subito notare un aspetto importante di questa disposizione, cioè la tutti i cittadini relazioni che legittima liberamente e tutti coloro che hanno modo di avere delle e di avere dei ruoli giuridici nel nostro ordinamento giuridico.
Vediamo quindi un’espressione volta ad evidenziare subito quel profilo di libertà e di manifestazione pensiero del proprio in forma libera.
Per apprendere a pieno questi concetti bisogna pensare al periodo storico in cui è stata scritta la Costituzione Italiana (1948), quindi a seguito del periodo bellico che devastò il nostro paese; si può quindi capire l’esigenza di voler evidenziare con forza i profili di libertà di pensiero che si volevano instaurare.
Inoltre, i nostri costituzionalisti, hanno voluto farci comprendere la necessità di introdurre delle modalità ordinarie, attraverso cui è possibile esprimere il pensiero di ciascuno, richiamando l'utilizzo della parola come forma espressiva in tutte le sue manifestazioni.
Questa forte attenzione posta sulla parola come mezzo per esprimere liberamente il proprio pensiero, non va affatto trascurata.
Accanto alla parola, emerge un altro elemento particolarmente rappresentativo, si tratta dello scritto che, attraverso ogni modalità in cui si traduce, racchiude tutte le forme di comunicazione del pensiero.
Attraverso una lettera, una comunicazione epistolare o un documento, ognuno può esporre il proprio pensiero, che può avere un taglio privato o pubblico.
A questo scritto possiamo ricondurre anche le forme più evolute di oggi, che ci consentono di poter indicare a terzi, attraverso degli strumenti tecnologici, come l’e-mail, la propria opinione su più argomenti.
I costituzionalisti al tempo hanno sentito anche l’esigenza di evidenziare le principali soluzioni tramite cui si può esprimere liberamente il proprio pensiero, facendo una particolare attenzione e digressione sui mezzi da utilizzare.
Vediamo quindi come i nostri costituzionalisti hanno voluto lasciare in eredità un aspetto di forte interesse per noi, facendoci poi capire quanto sia necessario avere nella costituzione una spiegazione esaustiva sugli strumenti tramite cui il pensiero deve essere liberamente espresso.
Perciò è giusto notare come i costituzionalisti hanno voluto evidenziare a pieno il concetto secondo cui il nostro pensiero deve essere libero su qualsiasi mezzo di comunicazione, anche quelli che ai tempi non esistevano ancora.
Essi sapevano quindi che lo sviluppo degli anni successivi avrebbe portato alla nascita di nuovi media; quindi, la loro è una disposizione aperta a tecnologie sempre più evolute che consentiranno, anche in futuro, di poter rappresentare la dignità dell’uomo sulla base di questo articolo.
Un’ulteriore parte importante di questo primo comma ci sottolinea come la manifestazione del proprio pensiero sia un’attività libera e riconosciuta a tutti cittadini italiani e stranieri che vivono ed entrano in contatto col nostro ordinamento.
Questo principio va poi esteso anche ad ogni singola persona che fa parte di una qualsiasi forma di aggregazione e che va quindi a rappresentare quelle strutture associative che si caratterizzano in quelle formazioni societarie che sono proprio costituite e animate da singole persone che vivono in forma aggregata.
La libertà di informazione si traduce anche in libertà di voler informare gli altri del nostro pensiero; vuol dire informare o rappresentare il pensiero, la valutazione o l’idea che uno ha di una cosa, vuole quindi anche dire esprimere questo pensiero verso una moltitudine di persone.
Perciò l’attività di informare introduce un rapporto tra un soggetto e tanti altri soggetti, questi ultimi vengono informati e ricevono quindi una comunicazione; potendo quindi arrivare a parlare anche di diritto di voler essere informati.
Questo ci porta a capire l’importanza del concetto di pluralismo informativo che si traduce nel più specifico pluralismo esterno, cioè quella volontà, secondo il nostro ordinamento, di più soggetti di poter entrare nel mercato per poter essere portativi di più rappresentativi di più voci diversi pensieri (es. mondo giornalistico).
Esiste anche il pluralismo interno, cioè quel principio di imparzialità del mezzo di informazione, in particolare connaturato nel servizio pubblico radiotelevisivo, con obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e quindi religiose; quella capacità all’interno di strutture editoriali di riuscire a garantire una pluralità di voci al proprio interno per poter recepire e raccogliere varie istanze che possono provenire da varie correnti di pensiero.
C’è ancora il pluralismo sostanziale, una connotazione politica del pluralismo nell’ottica di agevolare il cittadino nell’esercizio di uno dei diritti fondamentali della democrazia rappresentativa, ossia quello di voto; cioè un concetto di pluralismo che si è evoluto in questi ultimi anni e fa particolare riferimento su quello che è l’interesse del cittadino di voler essere al centro del nostro ordinamento e di voler essere partecipe dell’attività del nostro ordinamento tramite i comuni oggetti della nostra democrazia.
Il diritto all’informazione è stato uno dei diritti più sentiti e importanti della carta costituzionale che ha quindi richiamato spesso quei concetti a cui abbiamo già fatto riferimento, come:
- Pluralismo delle fonti di cui attingere conoscenze e notizie, che comporta l’esclusione posizioni dominanti nonché l'accesso agevolato nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse.
- L'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti.
- La completezza, la correttezza e la continuità dell'attività di informazione erogata.
- Il rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
Il concetto di pluralismo informatico europeo ha avuto molta importanza anche nel campo e ci sono vari contesti in cui esso si manifesta:
- Pluralismo culturale.
- Pluralismo politico.
- Pluralismo geografico/locale.
- Pluralismo (comunità locali e regionali e rispettivi interessi).
- Pluralismo della proprietà o del controllo dei media.
- Pluralismo delle tipologie e dei generi di media.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - comma 2
- “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Questo comma sottolinea il principio di libertà di informazione, che viene imposto attraverso la stampa che deve essere considerata libera, che quindi non può essere soggetta a nessun tipo di autorizzazione o censura.
Il principio della libertà di informazione ha il suo prodotto principale nella libertà di stampa, che si traduce nella possibilità di non dover subire alcun limite, e dunque di essere soggetta unicamente a delle mere forme di registrazione amministrativa presso la cancelleria del tribunale ove deve essere effettuata la pubblicazione.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - comma 3 e 4
- “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto”.
Questa parte dell’articolo entra più specificatamente nel merito di quelle che possono essere le possibilità di limitare l’attività di stampa, ma esistono anche delle specifiche di legge che possono consentire all’autorità giudiziaria di introdurre dei limiti all’attività di stampa.
Questa riserva, a carattere direzionale, non consente alla polizia giudiziaria di poter operare delle attività di sequestro, se non vengono convalidate in tempi rapidi dall'autorità giudiziaria.
In questo caso il quarto comma ha la sua forte ragione di essere, in quanto costituisce un riferimento sostanziale, per poter dire che la stampa è libera ed è soggetta a limiti quanto mai ristretti, sia sotto il profilo legislativo, che sotto il profilo della riserva giurisdizionale.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - comma 5
- “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.
Questa parte è utile a sottolineare l’importanza di dare trasparenza e pubblicità a tutti quelli che sono i mezzi di finanziamento della stampa.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - comma 6
- “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”.
Si vuole sottolineare un ulteriore limite invalicabile del buon costume, limite oltre il quale la stampa non ha ragione di essere.
Per “buon costume” si intende quel comune senso del pudore e di pubblica decenza; mentre con il termine “pudore” la Corte costituzionale fa riferimento ad un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento morale dei giovani.
Lezione 2: diritti dei giornalisti
Articolo 51 del Codice Penale - comma 1
- “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità”.
Questo articolo a carattere generale vuole identificare come e quali forme di garanzia il nostro ordinamento riserva a coloro i quali hanno il diritto di esercitare il diritto di espressione e, nel caso specifico, questo articolo ci serve per esaminare l’attività giornalistica.
Quindi l'esercizio dell'attività giornalistica, da parte del singolo giornalista, nel momento in cui questa attività viene svolta in maniera corretta, e dunque nel rispetto di determinati principi di deontologia professionale, questo diritto ne esclude la punibilità.
L’articolo 51 costituisce un punto fermo per poter valorizzare quelle che sono le varie tipologie di esercizio del diritto di informare che detiene un giornalista.
Vediamo quali sono i principali diritti che caratterizzano l’attività giornalistica:
- 1 - Diritto di cronaca: la principale attività del giornalista è proprio quella di fare attività di cronaca che si articola e si sviluppa nelle sue varie forme di interesse per l’opinione pubblica (cronaca politica, cronaca nera o cronaca rosa).
Abbiamo definito il concetto di “cronaca” come un’attività tipica del giornalista, ma per qualificarsi tale ha bisogno di alcuni elementi che la caratterizzano:
- Verità della notizia: questa deve essere assicurata in due modi, o dal diretto intervento del giornalista sul campo per poter conoscere al meglio quelli che sono gli elementi importanti della notizia; oppure tramite quella che è l’acquisizione della notizia trasmessa da un tipo specifico di categoria di giornalisti.
- Utilità sociale: la notizia deve avere una sua rilevanza di interesse pubblico, deve assicurare un’effettiva utilità sociale nell’interesse dell’opinione pubblica.
- Continenza nell’esposizione della notizia: è possibile utilizzare un linguaggio non necessariamente forbito ed elegante, può essere usato anche solo un linguaggio semplice alla portata di chi legge per poter far comprendere la notizia a tutti.
- 2 - Diritto di cronaca giudiziaria: la cronaca giudiziaria costituisce una forma tipica di cronaca giudiziaria, che si interessa specificamente dell’attività; qui l’elemento della continenza acquista un suo spiccato valore e interesse poiché il giornalista deve essere fortemente attento a non introdurre elementi di colpevolezza gravanti sul soggetto indiziato o imputato; in caso contrario verrebbero violati i principi di dignità sul piano personale e professionale per quanto riguarda il soggetto sotto inchiesta. In questo caso possiamo ricollegarci all’articolo 27 della Costituzione Italiana, il quale richiama il principio di presunzione di non colpevolezza secondo cui fino all’ultimo grado di giudizio il soggetto imputato non deve essere considerato dall’opinione pubblica o giornalista come colpevole.
- 3 - Diritto di critica: questo diritto caratterizza la seconda tipica forma di attività giornalistica attraverso cui un giornalista esprime una sua opinione su un fatto di una certa rilevanza.
Due elementi cardine che giustificano l’attività di critica sono:
- La verità della notizia che deve avere sempre un suo significato.
- La critica deve avere un’utilità sociale.
Inoltre, è importante l’elemento della continenza nell’esposizione della notizia perché è forte il rischio che il giornalista si esprima con dei termini poco consoni alla situazione.
- 4 - Diritto di satira: una forma che ci richiama anche al contesto culturale, questo è un diritto esercitato soprattutto dai giornalisti che operano l’attività di critica e ci aggiungono quella forma di giornalismo molto attraente: l’attività vignettistica. La vignetta riproduce avvenimenti e/o soggetti che vengono richiamati in sede di satira.
Due sono i limiti dell’attività satirica nel giornalismo:
- L’ironia deve essere espressa non oltre i confini del rispetto della privacy.
- L’utilità sociale dell’attività satirica che deve quindi riguardare una persona di certa notorietà.
Abbiamo parlato di violazione della dignità umana proprio perché il nostro ordinamento è fortemente attento a questa tematica, tanto da prevedere due reati in sede di violazione dell’onore:
- 1 - Reato di ingiuria (Articolo 594 del Codice Penale): applicato quando l’offesa è diretta alla persona presente nell’occasione e nel momento dell’offesa.
- 2 - Reato di diffamazione (Articolo 595 del Codice Penale): applicato quando la persona offesa non è presente nel momento preciso e l’offesa è trasmessa ad un soggetto terzo in assenza della persona principalmente offesa.
Sempre in caso di offesa si può parlare di diritto di rettifica, cioè quel diritto secondo cui l’interessato richiede al quotidiano la pubblicazione di un testo che puntualizzi la verità del fatto e/o ne elimini l’offensività.
La rettifica consiste quindi in una comunicazione trasmessa dal soggetto interessato all’ufficio del quotidiano in questione per smentire la notizia già pubblicata e poter riaffermare la verità dei fatti.
In materia di gestione dei dati, ricordiamo che il giornalista può gestire i dati nel rispetto della normativa sulla privacy senza alcuna autorizzazione specifica autorizzazione generale (Decreto Legislativo n.196/2003), ma con che il garante della privacy ha rilasciato nei confronti di tutti i giornalisti.
Ricordiamo anche i fini del rispetto dei principi della privacy e quelli che sono gli elementi del codice deontologico dei giornalisti: quei segreti a carattere istituzionale che includono i principali segreti che il giornalista non può diffondere/comunicare, come il segreto di stato, il segreto d’ufficio e il segreto investigativo.
Questi sono tutti segreti che investono direttamente gli organi dello stato e su questi il giornalista non può proferir parola.
Ci sono poi dei segreti professionali che competono al giornalista, come:
- 1 - Il giornalista, anche se riceve confessioni riservate, o notizie deve seguire il principio di deontologia secondo cui non deve mai rivelare il nome di colui che ha dato a lui l’informazione riservata; salvo che non intervenga l’ordine del giudice quando questo ha bisogno di reperire una prova di reato.
- 2 - Il giornalista ha il veto di divulgare atti al pubblico, a mezzo stampa, televisione o internet o documenti salvaguardati dal segreto investigativo o concernenti i dibattimenti svolti a porte chiuse o gli atti indicati di volta in volta dal giudice e non coperti dal segreto investigativo (Articolo 684 del Codice Penale e Articolo 114 Codice di Procedura Penale).
Lezione 3: privacy e l’attività giornalistica
Decreto Legislativo 196/2003 – “Codice della Privacy”
- Normativa sulla privacy.
Questo decreto legislativo è disc
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