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Diritto del lavoro

Nozione: regolamentazione rapporti tra datore e lavoratore → regola rapporti gerarchici interni → previdenza sociale.

*I sindacati: organismi preposti a tutela collettiva dei lavoratori > contrattazione collettiva > controllo condizioni > tiene le relazioni industriali.

2 competenze > riconoscimento vincolo di subordinazione: > protezione del lavoratore → → assunzione del rischio di impresa debolezza del mercato: eccesso di O, dell’imprenditore qualificando come idoneo rispetto da dare ordine (accetta condizioni poco vantaggiose simil → permette l’organizzazione dell’attività in sfruttamento) → modo efficiente resta subordinato al datore.

Ordine è legittimo se risponde a funzionali esigenze organizzative.

Debolezza del lavoratore > riconoscimento di minimi di trattamento inderogabili (possibilità di ampliamento/deroga sempre e solo in meglio) → compensa debolezza contrattuale.

Ragione/fondamento: > riconoscimento di diritti fondamentali > correzione imperfezioni del mercato (aggiustamento meccanismi nocivi per lavoratore).

Classificazione del rapporto di lavoro

Lavoro subordinato: “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

> art. 2094 c.c. > etero-organizzazione > ambito di applicazione del diritto del lavoro.

Lavoro autonomo: chi si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

> auto-organizzazione > art. 2222 c.c. > c.c. c. commerciale.

Imprenditore: “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” > art. 2082 c.c.

Classificazione importante: > protezione e costo del lavoro variabile > “passabilità”: in presenza di determinate caratteristiche, si tenderà ad applicare la sua normativa → al variare delle condizioni, varierà anche la disciplina.

Lavoratore subordinato

Economia industriale

> Etero-direzione: direzione e controllo attività + potere disciplinare → subordinazione tecnica al servizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro → funzionale all’organizzazione dell’impresa.

Economia post-industriale

> Crisi dei modelli organizzativi e legale → → cooperazione cresce obsolescenza.

Nuova definizione:

  • Etero-organizzazione: è subordinato chi ha tempi, luoghi e strumenti decisi dal datore.
  • Direzione attenuata.
  • Inserimento del lavoratore nell’organizzazione.
  • Non si ricevono ordini veri e propri ma dove, come e quando eseguirò il lavoro.
  • Doppia alienità:
  • Resta estraneo all’organizzazione del suo lavoro.
  • Risultati destinati ad altro.
  • Dipendenza da un solo imprenditore.
  • Assenza di dipendenza, rischio di impresa, strumenti di lavoro, clientela propria.
  • Continuità legale: le due parti sono obbligate a continuare il rapporto di lavoro per tempo det/ind.
  • Doppio obbligo: dare lavoro al lavoratore; svolgimento del lavoro ottenuto.
  • Vantaggi: sicurezza; migliore organizzazione del lavoro.
  • Differente da continuità di fatto: prosecuzione di rapporti nonostante non siano obbligati dalla legge (uso stesso commercialista per tot anni).
  • Indici sussidiari: valutazione dei comportamenti del singolo.
  • Valenza sussidiaria: in assenza di chiarezza desunta dai precedenti criteri per la qualificazione del rapporto.

Metodi di valutazione

  • Sussuntivo per identità: ricerco la definizione del rapporto e la confronto con il caso.
  • Problema: scarsa qualificazione corretta del rapporto (non tutti presentano le caratteristiche chieste).
  • Tipologico per approssimazione: costruzione di figura astratta da indici di figura prevalente e confronto con il rapporto da qualificare.
  • Necessità di ampliamento.

Lavoratore autonomo

Ricavato per esclusione.

Caratteri:

  • Auto-organizzazione.
  • Coordinamento.
  • Continuità materiale: possibile.

Crisi separazione binaria subo/autonomia:

  • Incompatibilità di alcune categorie con lav. subordinato (dirigenti, lavoro agile, lavoro a domicilio).

Caratteri per la protezione > collaborazione prevalentemente personale > continuativa materiale > coordinamento con esigenze di unico cliente-committente.

Lavoratore autonomo come parte del ciclo produttivo dell’impresa → dipendenza economica dal committente.

Smart-working (l. 81/2019)

Scopo: > migliorare bilanciamento vita-lavoro > aumento competitività (risparmio costi e maggiore produttività).

Definizione: modalità di esecuzione del lavoro subordinato realizzato grazie ad accordi con l’organizzazione per fasi, cicli e obbiettivi con l’uso di strumenti tecnologici eseguendo prestazioni in parte in azienda e in parte in remoto.

→ Accordo x regolamentazione (esecuzione, modalità, obbiettivi, riposi, controllo).

*Lock-down: dove è stato possibile, senza accordo, il lavoro subordinato è stato convertito in smart.

La para-subordinazione

CO.CO.CO.: l. 533/1973 > collaborazione continuativa coordinata.

  • Accesso a giudice del lavoro.
  • No ricorso presso tribunali civili.
  • + economico e rapido.
  • Sicurezza sociale: copertura pensionistica, maternità, etc.

→ Esplosione delle co.co.co.

Lavoro a progetto: d.lgs 276/2003

Obbiettivo: limitazione delle co.co.co.

  • Riconduzione co.co.co. a specifico progetto, concordato preventivamente x iscritto, realizzato in completa autonomia.
  • Finalizzato a risultato finale non coincidente con ordinaria attività di impresa o compiti ripetitivi.

Diritti: > retribuzione non inferiore a CCNL per mansioni simili > conservazione posto e protezione sociale → assenza di requisiti conversione in rapp. subordinato.

D.lgs 81/2015 > abrogazione lavoro a progetto e P.IVA economiche indipendenti.

Collaborazione etero-organizzate: > prestazione prevalentemente personale > continuativa > modalità esecutive organizzate dal committente.

CO.CO.CO > precedenti tutele > estensione tutele verso lavoro autonomi non imprenditoriale (agevolazioni fiscali, indennità di maternità, nullità clausole, etc).

→ Esclusione:

  • Discipline specifiche con esigenze della produzione/organizzative.
  • Professioni intellettuali con iscrizione albo.
  • Componenti organi amministrativi e di controllo della società.
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Certificazione del contratto

D.lgs 276/2003.

Obbiettivo: accertamento natura contrattuale del contratto (classificazione).

  • Corte costituzionale: se il rapporto presenta determinate caratteristiche del subordinato viene classificato come tale anche se rinuncia a tutele.
  • Implicazioni.
  • Conversione rapporti ex-tunc.
  • Pagamento differenze retributive arretrate.
  • Versamento contributi previdenziali.
  • Sanzioni.

Funzionamento. 30 gg.

La gig-economy

2 tipi:

  • Crowd-working: esecuzione di mansioni svariate trasmesse digitalmente.
  • Micro-prestazioni: compiti ripetitivi e standard realizzate tramite piattaforme.
  • Agevola incontro D-O.
  • Riduzione dei costi.
  • Assenza di contributi.
  • Work-on-demand: mediazione tra lavoro svolto in presenza e piattaforma.
  • Uber, Glovo, Just-eat.

Condizioni contrattuali:

  • Piattaforme solo tecnologiche, non sono i datori di lavoro degli utilizzatori.
  • Assenza di direzioni-istruzioni.
  • Consigli su qualità.
  • Rating: controllo del lavoro, prevedendo espulsione dalla piattaforma in caso di mancato rispetto degli standard.
  • No garanzia su disponibilità.

Vantaggi: svantaggi.

  • Competitività.
  • Pericoloso per lavoratore.
  • No rinuncia a controllo.
  • Dipendenza totale → precarizzazione.
  • Riduzioni costi del lavoro.
  • Riduzione dei tempi morti.
  • Squilibri contrattuali.
  • Bassi salari.
  • Vantaggi per lavoratori.
  • Alta incertezza (non so con certezza se lavoro).
  • + opportunità di lavoro.
  • “Arrotondare”.
  • Dipendenza dal rating (dannoso per la persona).
  • No disponibilità costante.

Qualificazione:

  • Non esiste di fatto una relazione contrattuale.
  • Direzione? No.
  • Dipendenza sì/no.
  • Continuità? No.
  • Organizzazione? No.
  • Parasubordinati? Co.co.co.
  • + giusta.

Scenario italiano dei riders

D.l 101/2019: agevolazione ad assimilazione a co.co.co > “organizzate mediante forme digitali”.

Capo V.bis “tutela del lavoro tramite piattaforme” > riconoscimento di livelli minimi per lav. autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambiti urbani.

Forma contrattuale? Scritta, affiancata ad informativa circa diritti del lavoratori > CCNL (affini o equivalenti) determinano compensi e retribuzione.

Retribuzione: su base oraria minima > non in base a consegne > indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Divieto di discriminazione: controllo algoritmo > imparzialità > non in base a grado di disponibilità.

Copertura assicurativa: obbligatoria > data piattaforma.

La contrattazione collettiva

Gerarchia delle fonti

Principio del favor: deroghe ammesse solo se favorevoli al lavoratore.

Fonti sovranazionali: Convenzioni OIL.

Diritto UE → sopra o pari a costituzione.

Art. 117: ammette conformità a norme internazionali.

OIL: Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Diritto UE: area di libero scambio > organo composto da 3 membri per stato.

→ Equiparazioni al fine di non creare discriminazioni tra i lavoratori di stati diversi.

→ Rappresentanti: datori-Governo-sindacati.

→ 2 atti: convenzioni trattati internaz.

*Impieghi pu: ok discriminazione 2 ragioni.

→ Raccomandazioni linee-guida non vincolanti.

5 core: > favorire buon funzionamento del mk > contrattazione collettiva unico (condizione x tutela) > l. minorile > politica sociale: ec sociale di mk > sfruttamento > associazioni.

Strumenti: > regolamenti.

Strumenti: > decisioni > sviluppo relazioni favorevoli con chi rispetta regole > trattati > direttive > sanzioni commerciali > pressione politica.

Fonti nazionali

  • Costituzione.
  • Stato sociale: diritto del lavoro previsto da costituzione.
  • Art. 1: ruolo simbolico del lavoro.
  • Art. 4: esistenza diritto al lavoro, promozione condizioni > ruolo attivo di fronte a disoccupazione.
  • Art. 36-40: diritti precisi.
  • Legge: regionale o statale.
  • Competenza: parlamento prevalente.
  • Regioni: solo in ambito di salute, sicurezza o formazione.
  • Funzione: creazione di rete di tutele minime inderogabili.
  • Contrattazione collettiva: quasi totalità di norme/leggi.
  • Contratto di lavoro: accordo tra datore-lavoratore.
  • Contenuto: incorporazione CCNL.
  • Solo quelle che per legge devono essere comunicate.
  • Cosa è possibile modificare? Norme migliorative.
  • Usi aziendali: reiterazione costante e generalizzata di comportamenti del datore in favore del lavoratore.
  • Può riguardare.
  • Tt dipendenti.
  • Solo alcuni, con date caratteristiche.
  • Problema:
  • → Revoca unilaterale non possibile.
  • Se rientra successivamente in cerchia qualificabile → applicazione.
  • Qualificazione giuridica.
  • CC aziendale.
  • Proposta implicitamente accettata.
  • Revoca richiede accordo successivo con sindacati.
  • Giurisprudenza: decisioni dei giudici.
  • Interpretazione.
  • Risoluzione controversie.

*Formazione orientamento giurisprudenziale: creazione di norma derivante da interpretazioni comuni dei giudici/corte di cassazione.

I sindacati

Nozione: un ente che rappresenta le parti in un rapporto di lavoro (parti sociali).

S. confederale: sindacati rappresentano tutti i lavoratori (aspirazione univers → federazioni di categoria: singoli sindacati che rappresentano le varie categorie di lavoratori.

CGIL -> FIOM, FILCEA, FILCOMS (singole federazioni).

Compiti: > rappresentazione delle esigenze di categorie > trattazione con potere politico > interloquire contro la parte datoriale > rapporti con la stampa.

Organizzazione: a vari livelli territoriali > trovo CGIL, CISL, UIL a livello regionale, territoriale e nazionale (replica).

A livello aziendale: RSA, RSU e CdF.

Sindacati di mestiere: rappresenta una sola categoria o alcuni dentro la stessa > CONFSAL CISAL CIDA COBAS > autonomi.

Evoluzione: > Fascismo: unico sindacati > ’70: crisi di rappresentatività → proliferazione di scarsa identificazione nei sindacati confederali: vs autonomie → chiamata alla gestione di crisi: concentrazione.

Livelli di contrattazione

Accordi interconfederali 1° livello.

CCNL.

Accordi territoriali 2° livello.

Accordi aziendali.

Accordi interconfederali: firmato da confederazioni (molto rari) > contenuto: → regole generali relativo al sistema di relazioni industriali autonomo *(come sono svolte le relazioni tra le parti sociali e rappresentanti sindacali) → accordi di natura politica.

*Relazioni industriali autonomo: autonomia delle pt sociali di regolare i rapporti.

CCNL: contrattazione collettiva nazionale del lavoro > di categoria > + importanti > contenuto: regolamentazione dei rapporti di lavoro dentro la categoria > chi li stipula? Federazioni di categoria.

Accordi territoriali > cc. provinciali > cc regionali → scarso di rilievo.

Accordi aziendali: firmati dal datore e sindacati > convive con CCNL.

Tipologie di CCNL

Definizione: contratto con cui soggetti collettivi che predetermina la disciplina dei rapporti individuali e regolano taluni dei rapporti reciproci.

Parte normativa: determinazione disciplina.

Parte obbligatoria: regolamento rapporti reciproci.

  • Elementi discriminati.
  • Efficacia soggettiva: soggetti a cui viene applicato il CCNL.
  • Efficacia oggettiva: modalità di applicazione.

C. corporativo: contratto tipico, fonte del diritto.

  • Efficacia: erga-omnes.
  • Disciplina: 2068-2081 c.c.
  • Contenuto: predeterminato per categorie.

C. previsto dalla costituzione: art. 39.

Art. 39 Cost.

1. L'organizzazione sindacale è libera.

2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Input pluralista: favorisce la creazione.

Stipula CCNL: formazione di delegazioni con rappresentanti dei sindacati in proporzioni alle iscrizioni.

Efficacia: obbligatoria per le categorie a cui è applicato.

*Legge sindacale: necessaria all’applicazione dell’art 39 > mai realizzata.

Contratti di diritto comune: contratto atipico, creato a seguito della non applicazione dell’art. 39 va legale: contrattazione tra privati e tratti del corporativo > non è fonte del diritto > atto di autonomia privata.

Art. 1372 > efficacia tra pt: forza di legge > efficacia vs terzi: no effetti.

Efficacia soggettiva

Applicazione regole della rappresentanza: adesione all’organizzazione è confermazione implicita o esplicita del potere di stabilire le condizioni di lavoro in nome e per conto.

Regola generale: efficacia limitata.

Eccezione:

  • Datore iscritto al sindacato: applicazione a tutti i lavoratori.
  • Adesione esplicita (richiamo a CCNL) o implicita (applicazione spontanea di CCNL o clausole più significative).

Rinnovi: applicazione sempre e comunque → rinvio formale recettizio → rinvio formale o non recettizio: rinvio dinamico a linea contrattuale alla scadenza.

“Via all’italiana” al salario minimo

  • 1° aspetto che vacilla in sede di disapplicazione di CCNL.
  • Problema: garanzia a giusta retribuzione.

Op. giurisprudenziali

  • Art. 36: retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente a garantire esistenza dignitosa.
  • Principio di proporzionalità e sufficienza.
  • Pena? Nullità.
  • Art. 2099: determinazione giudiziale della retribuzione.
  • Applicazione: minimi tabellari di CCNL.
  • In base ad attività effettiva esercitata.

Op. legislative

  • L. Vigorelli: l. 741/1959 + l. 1027/1960.
  • Delega al governo di emanare d.lgs x assicurare un trattamento minimo economico e normativo.
  • Adeguamento clausole dei singoli accodi economici e CCNL stipulai anteriormente → ricopiatura CCNL sottoscritti in norma di legge.

Effetti: applicazione a tutti i lavoratori.

Problema: rinnovi di certi CCNL → recepimenti di contratti recepiti nei 10 mesi successivi all’entrata in vigore.

  • Corte costituzionale n. 106/1062.
  • Aggiramento art. 39.
  • Efficacia solo grazie a strada anti-costituzionale.

Soluzioni: prassi incostituzionale o modifica art. 39 → salvataggio solo dei contratti del 1959.

Clausole s

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaurbini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Menegatti Emanuele.
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