Appunti di diritto dei trasporti
Trasporto di persone terrestre
Si distingue dal trasporto di cose perché è diverso ciò che viene trasportato. Si trasporta una persona fisica (si può distinguere quindi dalla persona giuridica), connotata di capacità giuridica: titolare di diritti e doveri dalla nascita alla morte. Escluso il trasporto di cadavere. Nella CMR, disciplina internazionale del trasporto di cose, è escluso. C'è una disciplina specifica. Il trasporto di cose è molto più ampio. Articoli 1678 e seguenti, 1681 e 1682 sul trasporto di persone.
La problematica centrale è soprattutto il tema della responsabilità vettoriale, qualora qualcuno lamenti un danno durante il trasporto. Vi sono comunque altri profili da ricostruire, anche alla luce della giurisprudenza. Il passeggero è necessario che collabori al trasporto. Questo è un principio generale, che vale anche per il trasporto di cose.
La responsabilità del vettore ha un regime di responsabilità presunta: si presume che questi abbia arrecato il danno (presunzione iuris tantum). Il vettore ha l'onere, non l'obbligo, di provare a liberarsi da quella responsabilità. Il passeggero danneggiato non deve provare la colpa né il dolo. Una regola di temperamento del codice è ad esempio la prescrizione: 1 anno. Il vettore può cercare di esonerarsi dalla responsabilità, in alcuni casi solo del trasporto di cose, c’è un limite di responsabilità previsto dal legislatore.
Inoltre, è previsto che passeggero e mittente debbano collaborare con il vettore affinché questi possa portare a termine il trasporto. Il passeggero deve collaborare assumendo un comportamento teso all’osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto. Il vettore adempie all’obbligo di informazione spesso fornendo il documento del biglietto (informazioni regolamentari sul retro). Il rischio di non adempiere è una potenziale condivisione di responsabilità.
Quando il vettore è responsabile verso il passeggero, qualora subisca un sinistro: 1681 diverse tipologie di responsabilità. Ritardo, inadempimento, sinistri, danni al bagaglio.
La responsabilità inizia nel momento in cui il passeggero sale a bordo del mezzo, comprese le operazioni accessorie: fase di salita, discesa. È interrotta nel momento in cui il veicolo è fermo? Alcune sentenze.
2175/68, un trasporto di persone particolare: a fune: seggiovia, skift → Cassazione (in cui però lo sciatore deve essere anche in grado di fare alcune cose). La società si duole perché la Corte d’Appello ha ritenuto che il danno si sia verificato durante il trasporto, resp 1681 cc. Il problema è stato risolto adeguatamente. Accertò che quando si verificò la caduta per la spinta dell’inserviente, il passeggero era già salito, seppur imperfettamente sul seggiolino. La responsabilità del vettore comincia nel momento in cui, il passeggero sale e si pone a sua disposizione non solo il seggiolino ma anche inservienti che siano d’aiuto offerte.
Mentre l’esecuzione del contratto di trasporto con veicolo, dal quale si scende alla fermata del mezzo ma a fermo, termina, il contratto di trasporto per fune termina dopo il compimento dei pochi passi necessari per terminare il compimento della corsa.
Nei mezzi in movimento, in cui è giustificata la discesa quando il mezzo è in movimento, la responsabilità viene meno quando il passeggero si ferma. Un’esigenza razionale che diviene giuridica. Non quando il viaggiatore si è staccato materialmente dal veicolo ma quando, ormai fermo, non può subire pregiudizi. Ciò dipende dall’assistenza degli inservienti.
Quando inizia: la particolare modalità del trasporto in modo continuo fa sì che il viaggio si debba considerare iniziato, e sia sorta la responsabilità vettoriale, qualche momento prima che il passeggero si sia insediato: il vettore gli pone a disposizione il seggiolino, ma anche l’inizio di manovra di salita, con l’aiuto degli assistenti.
Vi sia responsabilità vettoriale è necessario che il veicolo sia in movimento? → Perché Tribunale di Bolzano 1987: 1681, sussiste per i sinistri che colpiscano il viaggiatore durante il viaggio se il vettore non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il momento di inizio della responsabilità non è necessariamente quello di partenza (è quando il passeggero sale a bordo) e questa non è limitata all’effettivo movimento di locomozione: si devono considerare attinenti al viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore e la perdita/avaria delle cose che porta con sé anche in fase preparatoria di salita o discesa o durante le soste o fermate.
Cassazione: il concetto di viaggio non si identifica rigorosamente con → 1973 movimento. Comprende le soste durante l’interruzione del movimento, necessarie per permettere la salita o discesa dei viaggiatori o altri motivi, compresa la fase di salita durante la quale si svolgono le operazioni preparatorie del trasporto.
La ragione per cui è stata sancita la responsabilità del vettore sta nel fatto che nel contratto di trasporto di persone viene affidata al vettore la persona del viaggiatore: garantire la protezione, con le sue cose, per essere trasferita da un luogo a un altro, e non il movimento del veicolo. Appare irragionevole un’interpretazione della norma che contrariamente all’intenzione del legislatore, non preveda la responsabilità per danni subiti durante le modalità di preparazione.
Il passeggero affida se stesso, la propria incolumità. Il momento iniziale della responsabilità non si identifica con la partenza e non è limitata al movimento: sinistri anche in fasi preparatorie, accessorie, soste, fermate.
Il codice civile contempla la lettera di vettura (trasporto di cose, ognuno dispone di un proprio documento specifico). La CMR parla di lettera di vettura, internazionale per distinguerla. Invece la tipica documentazione del trasporto di persone è il biglietto di passaggio: titolo di legittimazione: identifica l’avente diritto alla prestazione. Anche generico, non deve essere necessariamente nominativo. Identifica il soggetto nei cui confronti il vettore si assume gli obblighi di trasporto a destinazione e protezione. È poi importante perché consente di provare l’avvenuta effettuazione del libertà delle forme con la ratio di non bloccare il trasporto: vige il principio di (orale) commercio nazionale e internazionale.
Se si sblocca il trasporto si blocca il commercio, se si blocca il trasporto pubblico locale si blocca la vita delle persone. Quando l’amministrazione pubblica stanzia i fondi, i primi sono per la sanità, i secondi per i trasporti. La forma scritta è quella che tutelerebbe al massimo entrambe le parti, per trasparenza e informazione, ma non è pratico nel trasporto terrestre di persone, per cui il legislatore sopperisce con la documentazione del biglietto di passaggio e della lettera di vettura, che però non sono contratti. Esso non manca, può essere concluso oralmente. Es aereo forma scritta ad probationem non ab substantiam.
Nel trasporto terrestre di persone non è richiesta la forma scritta ad probationem: provabile con il biglietto, o in mancanza di questo, attraverso testimoni. Per il fatto di non aver acquistato il biglietto, si pagherà semmai la sanzione amministrativa.
Con la salita il contratto è concluso. Diventa poi difficile non accettare la salita, anche se il trasporto sia a carico di un’impresa privata in concorrenza con una pubblica. Ha diritto, ha concluso il contratto. Nel trasporto pubblico ha un obbligo di far salire a bordo, perché è un servizio pubblico. Nel trasporto privato no. Per questioni di sicurezza (autobus pieno), per ingombro di non poter accedere al mezzo (passeggino), altrimenti è a servizio di tutta la collettività.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario è stata emanata una direttiva che ha liberalizzato il trasporto anche a livello nazionale (internazionale tra Stati Membri): imprese di altri Stati Membri possono esercitare il trasporto sul territorio di uno Stato (CABOTAGGIO. Avveniva nel trasporto aereo). Succedeva negli Stati virtuosi che lo consentivano: C’era già Italo ad es: l’Italia ha anticipato la liberalizzazione: si consentiva in concorrenza a Trenitalia (che aveva già concluso il contratto di trasporto) di eseguire il trasporto ferroviario di passeggeri. Ci saranno dei completamenti che devono ancora essere attuati per realizzare lo spazio unico ferroviario (certificato di sicurezza).
Compensazioni
Il contratto di servizio pubblico prevede la corresponsione di fondi pubblici che per un imprenditore normale non sarebbe proficuo. L’imprenditore che è obbligato a effettuare il servizio, deve essere compensato.
Se si aggiungono compagnie al titolare del contratto di servizio pubblico, i passeggeri si sposteranno dai concorrenti, per cui andrà compensato ulteriormente il sottoscrittore del contratto di servizio pubblico.
Nell’affidamento diretto, con un eventuale obbligo di gara di aprirebbe una concorrenza effettiva. L’obbligo del passeggero, oltre alla collaborazione, è il pagamento del prezzo del trasporto al vettore. Fatta eccezione per il trasporto pubblico, la determinazione del prezzo sta all’autonomia delle parti.
Viene meno nel trasporto gratuito/amichevole o di cortesia. Distinzione che ricorre quasi sempre nel trasporto di persone. Quello di cose è quasi sempre oneroso. Nel primo, il soggetto che trasporta lo fa per uno spirito di liberalità, per amicizia, per cortesia. Es autostoppista, amico. Il trasporto amichevole non è un contratto di trasporto: la prestazione esula da una fattispecie contrattuale. Laddove si verifichi un danno, il viaggiatore potrà chiedere un risarcimento danni alla luce di una responsabilità extracontrattuale. Diversamente, il trasporto gratuito non si fa per cortesia, ma principalmente per cui a monte vi è una prestazione per cui il trasporto diventa accessorio. Es datore di lavoro che raccoglie la mattina i lavoratori.
Questo è un contratto senza corrispettivo.: Art 1681.3 “Le norme di responsabilità si osservano anche nel contratto di trasporto gratuito.” C’è contratto e responsabilità anche senza corrispettivo.
Cassazione 2020/1994 condivisione di colpa al 50% per la mancata desistenza dalla salita sull’autobus non essendole consentito l’accesso per sovraffollamento. Rimasta incastrata tra le portiere.
Obblighi del vettore
Principalmente quello di trasferire il passeggero a destinazione. Nasce dalla definizione del codice civile. Inoltre si associa un obbligo accessorio ma essenziale perché non manca mai: protezione del passeggero: il vettore deve garantire l’incolumità del passeggero: deve giungere a destinazione nel medesimo stato di quando è salito.
Una differenza rispetto al trasporto di cose solo terminologica: questo obbligo è lo stesso. Nello stato in cui le cose vengono consegnate, devono essere riconsegnate. Come c’è sempre l’obbligo di custodia anche lì.
Proteggere il passeggero è un’obbligazione di risultato: Non è sufficiente per il vettore dimostrare di aver agito con diligenza, ma vige un gravoso regime di responsabilità: presunta (qualora vi fosse un danno, inversione dell’onere della prova: il vettore deve dimostrare che si è verificata una certa circostanza prevista per la quale si è verificato l’evento.
Il vettore si assume anche un ulteriore obbligo, una prestazione accessoria: trasferire a destinazione anche il bagaglio del passeggero. In particolare, quello a mano, espressamente trattato dal 1681 nel considerare la responsabilità vettoriale: danni arrecati al bagaglio che il passeggero porta con sé. Assume un nome (utilizzato soprattutto nel trasporto marittimo e aereo) di consegnato al vettore o non consegnato (quello che il passeggero porta con sé).
Può comunque capitare di consegnare il bagaglio anche nel trasporto terrestre. Si forma un contratto accessorio a quello di trasporto di persone.
Regime di responsabilità del vettore nel trasporto di persone: Art 1681
Ritardo/inadempimento “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto (rinvio ad altra disposizione) il vettore risponde dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio (che la giurisprudenza citava) e della perdita/avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé (bagaglio non consegnato) se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (condizione esonerativa)”
Ogni trasporto ha un suo regime di responsabilità. Questo è il trasporto terrestre di persone. Il vettore può esonerarsi dalla propria responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il danno al passeggero non è necessariamente un sinistro al sé o al bagaglio, potrebbe manifestarsi come ritardo o inadempimento (es il treno non porta a destinazione). L’articolo rinvia al 1218 cc: responsabilità per inadempimento. “Il debitore (vettore) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento danni impossibilità se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile derivante da una impossibilità della prestazione .”
Oggettivamente non soggettivamente. Sinistri/perdita o avaria del bagaglio non consegnato: la perdita è un concetto ampio (il bagaglio viene perduto o danneggiamento tale per cui perde il bagaglio, cioè non giunge a destinazione come era partito. Perdita totale o parziale), l’avaria consiste in una modifica delle caratteristiche intrinseche della merce tale per cui essa diminuisce o perde il proprio valore. L’avaria si riferisce a merci facilmente deperibili. La responsabilità è estesa al trasferimento ma anche alle fasi preparatorie: salita, discesa, fermate.
Il passeggero si limiterà a provare l’esistenza del contratto (es biglietto), il danno subito durante il viaggio, nonché. Il legislatore non chiede la dimostrazione della colpa (presunzione di responsabilità) o del dolo. Dimostrando che il danno si traduce anche in un fatto illecito, si può agire anche in via extracontrattuale, lo si fa per una questione di prescrizione: 5 anni (agire in 1 anno nel contratto di trasporto). Potrebbe esserci anche un concorso di responsabilità anche penale per lesioni personali, che esulerà dal contratto di trasporto.
Costituisce ius receptum che in tema di responsabilità contrattuale con Cassazione 2020/1974 “presunzione di colpa a carico del vettore, mentre il trasportato ha l’onere di provare solo il danno patito e il nesso di causalità tra questo e il trasporto ma non anche la colpa del vettore, su quest’ultimo grava la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno del passeggero con riguardo alle servizio apprestato ed al concreto svolgimento di questo, con la conseguenza che la sua responsabilità, che si estende a tutti i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore anche durante le operazioni preparatorie ed accessorie o durante le soste o fermate, deve essere affermata ogni volta in cui non sia raggiunta la prova dell’assunzione delle suddette misure e a maggior ragione quando risulti in concreto attuata una condotta in contrasto od inosservanza di quelle misure. La prova liberatoria richiesta al vettore è una prova gravosa.
Non così gravosa come quella richiesta al vettore di trasporto terrestre di cose: comporta infatti la prova di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui si è svolto il trasporto: non si può generalizzare. Tutte le regole di sicurezza, tutti gli espedienti che la diligenza professionale gli suggerisce. Non è sufficiente un tentativo minimo ma di aver fatto tutto il possibile nel caso concreto, alla luce che la sua conoscenza nel settore, che la diligenza professionale suggerisce. La conseguenza è che per un vettore più esperto sono maggiori le misure che ci si aspetta conoscesse per evitare il danno. “Nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero” Non esiste una limitazione di responsabilità per il trasporto terrestre di persone.
La nostra disciplina la permette per il trasporto di cose. La prova liberatoria è gravosa, però meno rispetto alla prova liberatoria che riguarda il trasporto terrestre di cose: art 1693. Il vettore deve dimostrare eventi esonerativi specifici individuati dalla norma. Il 1681 è gravoso ma non indica un evento specifico, ma le circostanze concrete, ampie. La conseguenza è che nel trasporto di cose le cause ignote sono a carico del vettore, non lo sono nel trasporto di passeggeri. Per questo si sostiene in dottrine che sia più gravosa.
Potrebbe capitare che il vettore che trasporta passeggeri debba applicare il 1693, nel caso del bagaglio consegnato. Si crea un collegato ma autonomo rapporto negoziale, rispetto al trasporto di persone, il contratto di trasporto di cose appunto. Il passeggero diventa anche mittente.
Trasporto di cose
Vettore – Mittente (controparte contrattuale del vettore) – Destinatario (non parte del contratto). Coinvolge normalmente 3 soggetti. Quest’ultimo assume certamente un ruolo importante, ma uniche parti sono vettore e mittente. Il primo si obbliga, dietro pagamento, a trasferire delle cose da un luogo ad un altro, ad un soggetto che normalmente è diverso da mittente, ma può anche coincidere con questi (es consegna a casa di acquisti online). Nel contesto del commercio, il trasporto è un elemento essenziale.
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