Diritto costituzionale (prof. Crivelli Elisabetta)
Lezione 1 (16-09-21)
Stato e costituzione
La concezione moderna di "stato"
Quando nasce la concezione moderna di Stato? Con l’origine dello Stato assoluto, con la monarchia. In seguito si svilupperà lo Stato liberale, Stato che ci interesserà molto di più perché sarà proprio qua che nascerà l’idea di una Costituzione. La strada che porta alla creazione dello Stato liberale vede due vicende storiche: il riferimento ai sistemi di “common law” (vedi Regno Unito) e i sistemi di “civil law” (vedi la Francia o l’Italia); quest’ultimo sistema porterà poi all’adozione dello statuto Albertino. Facendo un passo indietro, il concetto di Stato viene affrontato introducendo il concetto di potere, ma perché? Lo Stato moderno nasce in Europa a metà del 1600 da un processo di concentrazione del potere nelle mani del Re questo porta all’instaurarsi di monarchie assolute.
Lo stato assoluto
Lo Stato non è certo l’unico sistema organizzativo (esistono partiti, sindacati), ma lo Stato in sé ha certe caratteristiche: è un’organizzazione ad appartenenza necessaria e ha una natura autoritaria lo Stato può usare la forza concentrata nelle mani del sovrano per far rispettare delle regole (monopolio dell’uso della forza), in cambio del mantenimento della pace. Questo è lo Stato “assoluto” (dal latino “absolutus” = sciolto da qualsiasi vincolo) poiché il Re è direttamente legittimato da Dio e non incontra dunque limiti legali. Siamo in una fase storica dove si parla ancora di sudditi (= soggetti al sovrano) e non di cittadini, dove il potere è accentrato nelle mani di un singolo.
I requisiti per avere una costituzione e lo stato liberale
Per quanto detto sopra, è quindi ancora presto per parlare di Costituzione in senso moderno, perché il requisito fondamentale affinché questo avvenga è che lo Stato riconosca i diritti e che ci sia una divisione dei poteri (teorizzata da Montesquieu); questi requisiti prenderanno piede solamente con l’avvento dello Stato liberale. Il raggiungimento di questi due elementi segue due strade diverse:
- Il Common law: nel Regno Unito il passaggio da Stato assoluto a Stato liberale avviene in maniera graduale, tanto è vero che nel Regno Unito non esiste una vera e propria costituzione. Esistono infatti una serie di testi affiancati da delle regole e questi insieme formano la Costituzione britannica.
- Il Civil law: l’altra linea prevede una rottura traumatica con lo Stato assoluto a favore di uno Stato liberale sarà il percorso seguito dagli USA nel 1776, dalla Francia con la Rivoluzione Francese del 1789 o dall’Italia con i moti rivoluzionari del 1848, i quali porteranno alla formazione dello Statuto Albertino.
Il percorso costituzionale inglese
Il passaggio allo stato liberale si può dire che avvenga intorno alla fine del 1700, fatta eccezione per il Regno Unito, il quale comincia questa trasformazione un po’ prima: da un punto di vista convenzionale, si fa partire questo avviamento da un testo, il Bill of Rights del 1689, nel quale il potere regio viene limitato dal potere parlamentare. Gli aspetti fondamentali di questa “carta”, sono che: 1) il potere regio è sottoposto a quello parlamentare e anch’esso deve rispettare le regole; 2) il principio per cui i tributi non possono essere imposti se non con l’approvazione del parlamento; 3) vengono sanciti i diritti fondamentali, quali l’elezione libera dei parlamentari e la libertà di parola e discussione all’interno del parlamento. Ancor prima, nel 1215, la Magna Charta sanciva come diritti fondamentali la libertà degli arresti e il principio per cui le tasse non possono essere imposte previo consenso del parlamento. Questi testi tutti insieme compongono la Costituzione Britannica.
Il percorso rivoluzionario americano
La seconda via è il “percorso rivoluzionario”, il quale viene accompagnato dall’adozione di “carte dei diritti” (fondamentali per arrivare al nostro Statuto Albertino): ne è un esempio lampante la Dichiarazione di indipendenza americana (gli USA si ribellano alla madre patria inglese) del 1776 che cita: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità”. Inoltre, porta il principio di “no taxation without representation” illegittima qualsiasi tassa non approvata dai rappresentanti eletti.
La rivoluzione francese
L’altra esperienza è quella della Rivoluzione francese, in cui è rimarcabile la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, che cita all’art. 16: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.” Altro aspetto importante dei diritti del cittadino del 1789 è che la legittimazione del potere cessa di essere divina e diventa rappresentativo popolare; essi sono riconosciuti dall’assemblea nazionale che riunisce i rappresentanti del popolo francese.
Caratteri dello stato liberale
Le caratteristiche fondamentali dello Stato liberale sono dunque che finalmente si può parlare di cittadini (e non più di sudditi) e di “principio di uguaglianza formale”: questo permette di avere uguaglianza davanti alla legge (senza distinzione di sesso o di razza). La grande novità della nostra Costituzione e che ci fa dire di aver raggiunto una sorta di “secondo stadio” a livello costituzionale, è il principio di uguaglianza sostanziale. Prendendo l’art. 3 della Costituzione, si vede che è diviso in 2 comma il primo afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, il secondo afferma che non sempre siamo tutti uguali e che questo è dettato dalle nostre condizioni di partenza: in base a questo, si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dell’uguaglianza formale. Nello Stato liberale siamo ancora ad uno stadio dove la libertà è proclamata solamente nel suo aspetto formale.
Il potere non è più legittimato da Dio ma almeno in parte si muove dal basso: lo Stato liberale si basa sul principio rappresentativo; inoltre, si afferma il principio di divisione dei poteri e soprattutto si afferma il primato della legge, cioè tutti i poteri pubblici sono soggetti alla legge. Ad oggi non proclamiamo più solamente il primato della legge ma anche quello della Costituzione, per cui la legge deve essere sottoposta alla Costituzione stessa.
Altro aspetto tipico sono le “libertà negative”: lo Stato garantisce la libertà personale, di domicilio, il diritto di proprietà, che sono libertà in cui lo Stato deve astenersi dall’intervenire; al contrario, nella nostra Costituzione esistono dei diritti sociali, ovvero diritti dove è necessario che lo Stato intervenga, ad es. il diritto alla scuola o al lavoro.
Lo statuto albertino
Come si colloca l’esperienza italiana in questo panorama? L’Italia, pur facendo parte della tradizione di Stati della “civil law”, non ha vissuto un’esperienza analoga a quella della Rivoluzione Francese, quella che si chiama “diffusione dei principi del 1789”. Questi nuovi principi sono penetrati in Italia in maniera graduale e lo Stato liberale è venuto a formarsi in seguito ad una trasformazione e non ad una rivoluzione.
Si deve tenere in considerazione la moderatezza dell’avvento dello Stato liberale italiano, perché l’assenza di un ripudio radicale nei confronti delle vecchie strutture è un elemento da tenere in considerazione per comprendere i caratteri della società attuale. Caratteri moderati che servono a comprendere la concessione dello Statuto Albertino il 4 marzo 1848: vi è una differenza rispetto alla dichiarazione della Rivoluzione francese, poiché in un caso è l’assemblea che rappresenta i cittadini a riconoscere i diritti del cittadino stesso, nell’altro caso è il Re che auto-limita i suoi poteri.
Nello Statuto Albertino si possono riconoscere le due prerogative fondamentali affinché possa essere considerato una Costituzione: riconoscimento dei diritti e separazione dei poteri. Statuto che, come detto in precedenza, viene concesso dal Re: le vecchie forze, per paura di uno sconvolgimento ancor più importante, riconoscono i diritti alla classe emergente, la borghesia. I diritti che si ritrovano nello Statuto sono: principio di uguaglianza formale, libertà personale, libertà di domicilio, libertà di stampa, diritto di proprietà, diritto di riunione. I diritti erano protetti tramite la legge. La legge era la volontà del Parlamento, allora di estrazione elitaria; chi eleggeva era la minor parte delle persone, circa il 3%: in particolare aveva il permesso di votare solamente chi sapeva leggere e scrivere e chi poteva pagare una certa imposta sul reddito.
La divisione dei poteri nello statuto
- Il potere legislativo: L’art. 2 dello Statuto prevedeva la presenza sia di un Re, sia di una Camera e il potere legislativo era diviso tra il Parlamento (suddiviso in due camere) e il Re, come accade in Inghilterra. Le leggi venivano approvate dal Senato e dalla Camera dei deputati, e in seguito la legge veniva emanata dal Re (quello che oggi sarebbe il nostro Presidente della Repubblica).
- Il potere esecutivo: L’art. 5 ci diceva che al Re soltanto apparteneva il potere esecutivo ed egli nominava e revocava i suoi ministri (art. 65). Praticamente fin da subito, questa Monarchia Costituzionale si avvia in via di prassi (o via consuetudinaria = non era formalizzata nello Statuto) verso una forma di Governo Parlamentare (ancora oggi). Il Re nomina e revoca i suoi Ministri, così come nominava il Presidente del Consiglio dei ministri: nasce quindi la figura del Primo Ministro, il quale riteneva di dover avere sia la fiducia del Re, sia quella del Parlamento. Questo avrà effetto dal 4/11/1852 grazie alla vicenda di Cavour che, nominato dal Re, chiede di sua volontà la fiducia anche al Parlamento. Questo aspetto verrà formalizzato anche nella nostra Costituzione: l’art. 94 afferma che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; ciascuna delle due Camere accorda questa fiducia con una mozione che deve essere motivata.
- Il potere giudiziario: L’art. 68 dello Statuto diceva “La Giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome da giudici che egli istituisce”. L’art. 69 “I giudici sono inamovibili dopo 3 anni di esercizio”. L’art. 71 “Nessuno può essere distolto dal suo Giudice Naturale”. Nella nostra Costituzione, la magistratura è definita un ordine autonomo da ogni altro potere Consiglio superiore della magistratura (CSM). Se un tempo i magistrati erano nominati dal Re, oggi lo sono dal CSM. La nostra costituzione garantisce la più ampia inamovibilità dei giudici: non possono essere spostati dalla loro sede senza il loro consenso.
Lezione 2 (21-09-21)
Una costituzione flessibile
Lo Statuto Albertino può essere considerato una Costituzione “flessibile”: siamo in un’epoca storica in cui vige il primato della legge, ma se la legge può avere qualsiasi contenuto allora rende possibile che lo Statuto venga sorpassato da una serie di leggi successive che non modificano i singoli articoli ma di fatto ne svuotano la sostanza; è una Costituzione che può quindi essere modificata da una legge ordinaria successiva. Sotto lo Statuto Albertino non esisteva un procedimento particolare o un giudice (la nostra Corte costituzionale) che affermasse che queste leggi fossero illegittime. Il Fascismo non modificò le leggi dello Statuto, ma vi affiancò una serie di organi e leggi che lo resero inattuato: si prendano per esempio le leggi razziali con esse veniva violata la legge dell’uguaglianza (art. 21).
La nostra Costituzione non è più flessibile ma “rigida” e “garantita”, e gli ultimi articoli della Costituzione servono appunto a tutelare questo aspetto. In particolare, l’ultimo titolo della Costituzione è quello delle “garanzie costituzionali”: disciplina la Corte costituzionale, un giudice che dichiara illegittime le leggi non conformi alla Costituzione, e il procedimento di revisione costituzionale (“procedimento aggravato”) c’è quindi un procedimento più lungo e difficile rispetto ad un procedimento di approvazione di una legge normale. Non siamo più in un’epoca di primato della legge, ma anche essa deve rispettare la Costituzione.
Per modificare la Costituzione, si deve seguire un doppio iter tra le Camere (art. 138) con un intervallo non minore di 3 mesi nella seconda deliberazione si deve raggiungere almeno la maggioranza assoluta (la metà +1 316 su 630 deputati). Se conseguita la maggioranza assoluta, si apre una fase in cui tre soggetti possono chiedere che su quel progetto di revisione costituzionale si pronunci anche il corpo elettorale. I tre soggetti sono 5 regioni, 500.000 elettori o una minoranza (1/5) delle Camere stesse. L’ipotesi del referendum costituzionale non può essere richiesta se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3.
La costituzione e il regime fascista
Come detto, lo Statuto Albertino viene concesso dal Re il 4 marzo 1848 e diventa la prima Costituzione del Regno d’Italia: in particolare il Regno d’Italia nasce nel 1861 per trasformazione del preesistente Regno di Piemonte-Sardegna, a seguito delle guerre di indipendenza. La nascita dello Stato italiano non coincise con la creazione di una nuova costituzione, la quale rimase il già conosciuto Statuto Albertino. Dal punto di vista legislativo e amministrativo, si ha quella che viene chiamata la “piemontesizzazione” del territorio italiano, vengono cioè estese le leggi e la struttura amministrativa sabauda a tutti i territori. La struttura amministrativa del Regno Sabaudo era ispirata al modello francese e quindi molto accentrata.
Il regime fascista
Il regime fascista teorizza e mette in pratica l’abbandono dei principi sui quali si fondava il costituzionalismo: lo Statuto rimane in vigore, perché il fascismo non vara una nuova costituzione, ma dal punto di vista costitutivo si ha un ventennio di netta discontinuità il fascismo parte dal principio per cui lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire nella vita di ogni persona, c’è un’ottica di supremazia statale sul singolo (“tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato.” – Mussolini). Diritti e separazione dei poteri vengono disciplinati in ottica di supremazia dello Stato, come ad es. la libertà di stampa, la quale deve essere comunque rivolta verso atti di propaganda. La persona è quindi pensata in funzione dello Stato. Questo è importante, perché nella Costituzione odierna l’art. 2 sancisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo: è il principio personalista, per il quale la Repubblica si pone in funzione della persona, diametralmente opposto al punto di vista fascista.
Durante il fascismo, le strutture tradizionali del Re, della Magistratura e del Parlamento non vengono soppresse ma vengono affiancate da organi creati ad hoc dal fascismo o riempiti da uomini fascisti. Il Parlamento viene privato dei poteri legislativi in favore del Governo viene creata la possibilità di emanare decreti-legge, provvedimenti con forza di legge presi dal governo in caso di urgenza (la nostra costituzione li regolerà con l’art. 77: entro 60 giorni, il parlamento deve approvare questi decreti e dar loro, nel caso, la forma di una vera e propria legge). La Camera dei deputati viene prima “svuotata” del suo principio rappresentativo e in seguito soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci. Vengono creati dei nuovi organi, come il Gran Consiglio del Fascismo, commissione che nasce come organo di partito nel 1922 e nel 1928 diventa un organo costituzionale. La Magistratura rimane ma le vengono affiancati dei giudici straordinari è famoso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che giudicava i reati politici potendo infliggere anche la pena di morte. Oggi invece, nessuno può essere sottratto al proprio Giudice naturale il giudice non può essere nominato dopo che è stato commesso il reato.
La fase transitoria: dalla caduta del fascismo alla nuova costituzione
Con la caduta del fascismo si apre la “fase transitoria”, il processo costituente che dal 25 luglio 1943 al 1° gennaio 1948 si muove al di fuori del quadro statuario e costituzionale. Questo processo costituente, che dura quasi 5 anni, si concluderà con l’entrata in vigore della Costituzione. La fase transitoria si apre il 25 luglio 1943, data del “colpo di Stato”, quando il Gran Consiglio del Fascismo revoca la fiducia a Mussolini e nomina Badoglio. Il Governo Badoglio condusse quello che viene definito come un “tentativo di ritorno allo Statuto”: l’idea era di tornare all’ordinamento statutario depurandolo dalle “incrostazioni” dovute al fascismo; con una serie di decreti-legge vengono dunque eliminati quegli organi istituiti ad hoc dal fascismo. Badoglio dispone inoltre che, entro 4 mesi dalla fine della Guerra, si sarebbe dovuta eleggere la nuova Camera dei Deputati. Questo tentativo fallisce poiché vi si oppongono tutte le forze antifasciste che si radunano nel CLN, le quali volevano un processo costituente nuovo, per l’approvazione di una nuova Costituzione.
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