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Diritto costituzionale norme

Siamo ogni giorno circondati da diversi tipi di norme: possono essere le norme di buona educazione, di galateo, norme economiche… Tutte queste hanno in comune due aspetti: si riferiscono a singoli soggetti/interessi personali e non ammettono l’esistenza di una vera e propria sanzione giuridica, solo un epiteto come: “Sei maleducato!”.

Esiste un altro tipo di norma, quella giuridica, che si differenzia dalle altre per i diversi attributi che possiede. Queste norme vengono prodotte all’interno di ordinamenti giuridici che, a loro volta, si configurano sempre in valori/principi. Queste norme vengono prodotte da determinati organi che possiedono quindi il potere legislativo, es: Parlamento, vengono poi applicate dal potere esecutivo e, se non vengono rispettate, queste norme devono essere interpretate e applicate in forma coattiva dal potere giudiziario.

Questi tre poteri e gli organi che ne sono titolari vengono disciplinati dalla Costituzione, più nello specifico: art. 55-74 per la struttura e il funzionamento delle camere, art. 92-96 potere esecutivo e amministrazione, art. 101-113 per la magistratura/potere giudiziario. Risulta quindi avere una fondamentale importanza la separazione dei poteri, concetto elaborato per la prima volta da Montesquieu nel testo del 1748 “Spirito delle leggi”.

Caratteristiche delle norme giuridiche

Le norme giuridiche possiedono diverse caratteristiche:

  • Generalità: le norme sono dirette a tutti i consociati allo stesso modo, non devono differenziarsi. Esistono comunque delle eccezioni a ciò, il legislatore può fare una legge relativa a una situazione specifica in deroga della norma generale, es: fallimento Ilva a Taranto, che viene quindi applicata solo in questo caso particolare.
  • Astrattezza: sono generali e generiche, si deve ricondurre il caso concreto a una fattispecie astratta. Le norme che non possiedono le caratteristiche di astrattezza e generalità sono quelle tipiche dei regimi nazisti, fascisti e comunisti, norme fatte per colpire singoli gruppi e persone. Inoltre le norme devono possedere anche le caratteristiche di irretroattività, tassatività, determinatezza, deve descrivere in modo dettagliato il tipo di condotta da tenere, e legalità. Il principio di legalità penale cita: Nullum crime, nulla poena, sine lege: le norme penali possono essere applicate solo se sono state fatte leggi preventivamente.
  • Esteriorità: hanno solo effetto verso l’esterno, non interne verso l’organo che le ha prodotte. Vanno a disciplinare i rapporti al di fuori dagli organi. Un esempio di norma interna è quella delle circolari amministrative: viene emanata una direttiva, i destinatari sono solo però i soggetti interni.
  • Novità: le norma giuridiche introducono una novità, danno maggiore valore a un ordinamento giuridico, anche quelle abrogatrici lo fanno: dichiarano abrogate delle norme scritte in un’altra legge precedente, riducendo così l’ordinamento giuridico.
  • Imperatività: capacità dell’ordinamento di portare a termine una certa azione anche contro la volontà del destinatario. Le norme giuridiche hanno la caratteristica di essere solitamente accompagnate da una sanzione se non le si rispetta: le norme hanno infatti una funzione di tutela di determinati valori/principi. Se un comportamento rappresenta un disvalore, l’ordinamento reagisce in quanto considera fondamentali principi/valori/diritti. L’ordinamento giuridico è in grado di applicare la sanzione anche contro la volontà del singolo.

Non tutte le norme giuridiche possiedono ogni carattere appena elencato. Ad esempio, l’art. 94 della Costituzione “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere… ecc.” non è una norma generale. Esistono anche norme senza sanzioni, come l’art. 13 della Costituzione: “La libertà personale è inviolabile” o l’art. 47: “La Repubblica tutela il risparmio…”.

Una sentenza della Corte Costituzionale del 1956 ha eliminato la differenza tra norme precettive, quelle che creano un obbligo in forma immediata, e norme programmatiche, unicamente rivolte al legislatore. Tutte le norme della Costituzione sono da considerarsi precettive, cioè tali da configurare un obbligo per i consociati e organi costituzionali. Le norme costituzionali sono le più giuridiche di tutti, pongono obblighi e doveri perché riguardano i rami alti dell’ordinamento, da qui poi discende ai rami più specifici dello Stato. Sono norme vincolanti, impongono ai consociati di rispettare quelli che sono i diritti e i doveri.

Ordinamento giuridico

Un ordinamento giuridico è il complesso delle norme giuridiche che formano un certo ordinamento: norme giuridiche di diritto civile, penale, amministrativo… ecc. Le norme costituzionali contribuiscono a formare gli ordinamenti giuridici in quanto rappresentano le norme di vertice: affermano principi/valori/beni fondamentali in cui si riconosce l’ordinamento stesso.

Natura del vincolo associativo

La prima suddivisione che possiamo fare sulla base della natura del vincolo associativo è tra:

  • Ordinamenti giuridici ad appartenenza volontaria: il singolo soggetto può volontariamente aderire o no, non è obbligatorio. Come nel caso di ordinamenti di tipo religioso o militare, ormai da più di 20 anni il servizio militare in Italia non è obbligatorio, erano assoggettati all’ordinamento giuridico necessario militare, la scelta che prenda non va a incidere sui diritti che ho in quanto appartenente a un ordinamento giuridico statale.
  • Ordinamenti giuridici ad appartenenza necessaria: tra questi, il primo e fondamentale è quello statale. Implica un vincolo associativo necessario, non si può non fare parte di questo ordinamento giuridico statale, ma anche provinciale, comunale, regionale. Le uniche rare eccezioni sono i cosiddetti apolidi: poche migliaia al mondo di persone prive di cittadinanza, hanno documenti di riconoscimento predisposti dalle Nazioni Unite ma non appartengono ad alcun ordinamento statale. La cittadinanza è il vincolo che lega il singolo a un ordinamento statale, è quindi titolare di diritti e doveri: nell’art. 2 della Costituzione si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ma richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili. Questi però incombono anche sulle spalle degli stranieri che si trovano in territorio nazionale. Questo vincolo non è solo relativo allo Stato ma anche ad altre formazioni: ad esempio il vincolo delle associazioni professionali, ogni avvocato deve essere iscritto a un ordine degli avvocati, in seguito a una laurea in giurisprudenza, periodo di lavoro presso uno studio legale e superamento dell’esame di Stato. Il mancato possesso di questi requisiti è considerato reato, è un esercizio abusivo della professione. Un altro esempio di ordinamento giuridico necessario è quello di tipo sportivo a livello agonistico: esso esige l’iscrizione a una società sportiva che a sua volta deve essere affiliata a una federazione sportiva.

Fini perseguiti

La seconda suddivisione possibile è quella che si basa sui fini perseguiti:

  • A fini generali: esiste un unico ordinamento giuridico a fini generali, ed è quello statale. Esso infatti persegue fini/obiettivi/principi che sono fissati nella sua Costituzione, le norme costituzionali vengono poi declinate dalle leggi di settore, legge sulla Banca, la borsa….
  • A fini particolari: nel caso dello Stato italiano ci sono delle articolazioni formate da regioni, province e comuni, art. 114 in avanti. Le regioni sono enti a fini particolari, perseguono il benessere e gli interessi dei propri cittadini. Ma non sono fini autonomi, indipendenti, sovrani rispetto ai fini statali, ma concorrono e convergono con quelli statali: infatti la sovranità non spetta alle regioni, ma allo Stato, art. 123: le Regioni hanno uno Statuto che deve essere concepito in armonia con la Costituzione e dal 1999 lo elaborano e approvano all’interno del Consiglio regionale. Art. 120: se la Regione emana un atto che contrasta con l’unità statale, questo atto può essere annullato dallo Stato, il Governo può sostituirsi alle Regioni in questo caso, quando non richiedono la tutela dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. La potestà legislativa appartiene allo Stato, ma nella Costituzione si concede che in certe materie solo lo Stato abbia voce mentre in altre lo Stato detiene la potestà legislativa ma le Regioni possono fare leggi da attuare nei loro ordinamenti, sempre nei limiti previsti dalla Costituzione!

Nell’art. 8 della Costituzione si afferma che è possibile ammettere la presenza di confessioni religiose, quella cattolica viene regolata dall’art. 7 - Patti Lateranensi, trattati stipulati nel 1929 tra il Papa e Benito Mussolini, riformati nel 1984; mediante il Trattato del Laterano si riconobbe l’istituzione di un nuovo Stato: lo Stato della Città del Vaticano. Si firmò un Consolidato, un patto finanziario dopo la Breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, per risarcire la Chiesa Cattolica dei danni subiti; infine c’è il Concordato con cui si regolarono tutti gli aspetti della vita sociale religiosa così che venissero regolarizzati con quella dello Stato, come l’insegnamento della religione cattolica, lo status giuridico dei soggetti ecclesiastici, il matrimonio contratto in sede cattolica…

Se l’Italia volesse modificare questi principi dovrebbe usare una legge di revisione costituzionale, cioè modificativa di quel principio. Le modificazioni invece accettate dalle due parti sono attuate da leggi normali, come nel 1984, ma queste possono operare come descritto nell’articolo: solo se vengono stipulate delle convenzioni, intese, tra il Governo e i rappresentanti delle confessioni religiose, poi queste devono essere recepite da una legge. Tutti gli ordinamenti particolari devono operare con compatibilità con i principi dell’ordinamento giuridico generale statale.

Rapporti con gli altri ordinamenti giuridici da un punto di vista territoriale

La terza suddivisione si basa sui rapporti con gli altri ordinamenti giuridici da un punto di vista territoriale:

  • Rapporti esterni: con enti sovranazionali come con l’Unione Europea, con le Nazioni Unite.
  • Rapporti interni: con enti come le regioni, le province, i comuni. Si relaziona con enti autonomi territoriali interni.
  • Rapporti con altri ordinamenti giuridici generali statali: con altri Stati, come Germania, Stati Uniti… gli ordinamenti giuridici statali sono tutti posti su un piano di uguaglianza. Esiste una differenza su base politica, economica, demografica… ma dal punto di vista giuridico l’ordinamento statale maltese, ad esempio, ha la stessa esatta posizione in un contesto internazionale della Russia. I rapporti tra Stati si regolano sulla base di trattati, convenzioni… ma quando si toccano due ordinamenti giuridici diversi, come si risolve il problema?

Il minore adottato da un cittadino italiano e una svedese, nato su territorio russo. Quale legge regola l’adozione? In tutti gli ordinamenti esistono norme, non di diritto internazionale, contenute nel codice civile, le cosiddette pre-leggi, articoli 17 e seguenti: disciplinano i rapporti tra soggetti che appartengono all’ordinamento giuridico italiano e altri ordinamenti. Si può fare anche un esempio da un punto di vista economico.

Gli ordinamenti giuridici possono avere come elemento fondante e caratterizzante il territorio, come la Città del Vaticano, oppure non averlo come la Chiesa Cattolica, valica i confini degli Stati.

Rapporti con altri ordinamenti

Infine, la quarta suddivisione si basa sui rapporti con altri ordinamenti:

  • Rapporti indipendenti: al di sopra di se stesso non riconosce entità superiori, è indipendente o autonomo. Come uscì dal Trattato di Westfalia, somma di Trattati, del 1648, il sistema degli Stati territoriali nazionali: si diceva e ancora oggi si dice “superiorem non reconoscentes” = non conoscono un’entità superiore a se stesse. Ma ogni ordinamento giuridico statale può decidere di partecipare in modo autonomo e sovrano a entità sovranazionali, EU, ONU…, ma lo fa sulla base di un’autonoma, indipendente e sovrana decisione. Gli Stati decidono se auto-limitare la loro sovranità a favore di un ordinamento sovranazionale: ciò è affermato nell’art. 11 della Costituzione. L’Italia, come scritto, può decidere di rinunciare a parti della propria sovranità: questa norma venne concepita per giustificare l’entrata a far parte delle Nazioni Unite, create nel 1945. Questa norma deve essere letta in una versione aggiornata, ad oggi non è questa la principale funzione dell’articolo 11, ma è la funzione giustificatrice della partecipazione dell’Italia all’EU. In questo caso si parla di limitazione alla sovranità, in quanto in certi settori normativi, l’impatto della norma comunitaria è superiore al 95%, commercio, libero mercato, economia…: più del 95% di queste norme sono state concesse direttamente dall’EU oppure sono state fatte da un legislatore italiano a seguito di una norma europea. Le limitazioni di sovranità poste dall’Unione Europea sono, quindi molto pesanti. Nel testo originario solo l’articolo 11 giustificava ciò, dal 2001 c’è anche l’articolo 117, primo comma: il legislatore italiano, sia parlamentare che delle regioni, non può produrre norme contrarie alla Costituzione ma anche contrarie ai vincoli che derivano dall’EU e da norme internazionali. Ci sono quindi 3 paradigmi da rispettare: Costituzione, diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale. Esistono altri casi in cui ci sono forti limitazioni a causa dell’appartenenza dell’Italia a diverse convenzioni: come per la vecchia Convenzione di Roma del 1950, per i diritti dell’uomo e libertà fondamentali, l’attuale CEDU, valida dal 1955. Ciò implica automaticamente la sottoposizione dell’ordinamento italiano alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che emana sentenza a carico degli Stati con i quali li può condannare se non si rispettano determinati principi. Queste sentenze sono immediatamente vincolanti negli Stati membri e anche molto temute da questi, sia per l’impatto finanziario che politico che hanno.
  • Rapporti derivati: gli ordinamenti giuridici statali permettono l’operatività al loro interno di ordinamenti giuridici particolari, come enti autonomi territoriali, religiosi… ma tutti questi sono derivati rispetto a quello giuridico statale stesso. Esistono però altri due ordinamenti giuridici statali indipendenti con la stessa valenza di quello italiano, San Marino e Città del Vaticano.

Caratteristiche dello Stato

Caratteristiche dello Stato:

  • È un ordinamento giuridico di tipo generale.
  • Ad appartenenza necessaria.
  • È territoriale.
  • È un ordinamento giuridico sovrano, tale da non riconoscere ordinamenti superiori né all’interno, né all’esterno, conseguenza della Pace di Westfalia del 1648.

Lo Stato è infatti costituito di 3 elementi fondamentali:

  • La sovranità: per quanto riguarda quella esterna vedi su. È originaria e indipendente rispetto a entità sovranazionale e anche interne. Gli stati concepiscono una serie di meccanismi di apertura verso gli altri ordinamenti, come affermato negli articoli 11 e 117. Per l’indipendenza interna, invece, questa si manifesta nei confronti degli enti autonomi territoriale e non che operano all’interno dello Stato. A chi appartiene la sovranità? Storicamente, essa veniva attribuita alla Nazione, nel 1800, o alla divinità, la sovranità appartiene a Dio - principi del diritto naturale. Oggi la sovranità appartiene al popolo, art. 1, ciò significa che la sovranità deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ciò significa che ci sono casi in cui la Costituzione ammette gli istituti di democrazia diretta, referendum, articolo 75, il popolo decide sul funzionamento giuridico statale: confermativo, attua una revisione costituzionale, o abrogativo. Il popolo oppure può presentare, secondo l’articolo 71, un progetto di legge strutturato in articoli, accompagnato da 50.000 firme, non ha mai avuto molto successo, non ne è mai stata approvata una. Poi esiste anche l’istituto di democrazia indiretta, rapporto rappresentato - rappresentante, cioè della rappresentanza: noi tutti votiamo i nostri rappresentanti in seno ai diversi organi collegiale che sono dotati del potere decisionale - il Parlamento.
  • Il popolo: è al popolo che si attribuisce la sovranità che viene poi esercitata in modo diretto o indiretto. Il popolo è un’entità data dalla somma dei cittadini, il collegamento tra il popolo e l’ordinamento dello Stato è il criterio della cittadinanza. Il collegamento con il territorio non è così diretto, perché esistono numerose comunità di italiani all’estero, quindi non legate al territorio, e il Parlamento viene anche eletto attraverso diverse circoscrizioni, tra cui anche quella “estero”: per cui gli italiani all’estero possono eleggere i propri rappresentanti, la città al mondo con più cittadini italiani è San Paolo in Brasile. Bisogna differenziare questo concetto da quello di popolazione: insieme di persone insediate in un determinato territorio, quindi cittadini italiani o non. Qui il collegamento con il territorio è quindi diretto. Poi c’è la nozione di corpo elettorale, cioè quella parte di popolo che sono dotati di requisiti di elettorato attivo, gli elettori, o passivo, coloro che possono essere eletti. Per poter votare bisogna aver comp
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofioss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.
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