F.G. Manuale di diritto commerciale 2019
Parte generale (1)
L’impresa: il corpo di norme che ci interessa è nel libro V dal titolo II (del lavoro nell’impresa).
L’imprenditore; è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica.
Art. 2082: organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Al vertice dell’esperienza normativa c’è un soggetto, l’imprenditore. Struttura antropocentrica giuridica, non può non essere un soggetto (l’uomo) l’a priori del sistema della regolamentazione giuridico dei privati.
L’articolo descrive in termini oggettivi un suo comportamento, che si sostanzia in un’attività, qualificata come produttiva, a sua volta triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, disciplina dell’impresa, professionalità ed economicità, che prende il nome di impresa.
Nozione di impresa cambia in funzione della disciplina che deve trovare applicazione.
- Attività immaginata come modello comportamentale costituito da tanti singoli comportamenti che rappresentano sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente.
- Attività qualificata a seconda della natura del suo scopo, orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo. Sequenza dev’essere rivolta a produrre un’utilità che prima non c’era, quindi ad incrementare il livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante.
N.B. Le attività di godimento non ci interessano in quanto non danno luogo a incremento di ricchezza.
Professionalità
Requisito che connota l’attività sul piano della frequenza relativa al suo svolgimento; deve essere abituale, stabile e reiterata, non occasionale o sporadica.
- Non è sinonimo di esclusività: è possibile porre in essere più attività contemporaneamente.
- Non è sinonimo di continuità: l’attività può essere caratterizzata da interruzioni in base alle esigenze del ciclo produttivo.
- Non è sinonimo di pluralità di risultati: l’attività può essere finalizzata a realizzare un unico affare.
N.B. L’occasionalità di un affare semplice, compravendita merce all’ingrosso, non rientra nella fattispecie impresa.
Organizzazione
Attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che sia esercitata con l’ausilio di fattori produttivi (forza lavoro e/o il capitale, inteso come entità materiale o immateriale a prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità). Il ruolo del titolare diventa non tanto quello di partecipare attivamente nel processo produttivo, quanto piuttosto di svolgere un’opera di organizzazione (= stabile ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi).
N.B. Non deve necessariamente manifestarsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile. Basti pensare alle attività di investimento o quelle che si svolgono su internet.
Se manca questo profilo organizzativo, quindi il ruolo del titolare si esaurisce in un’attività meramente esecutiva, rappresentando il suo lavoro personale l’unico fattore impiegato nel processo produttivo, allora l’iniziativa non è qualificabile come impresa bensì come lavoro autonomo.
Economicità
Attività sul piano del metodo che dev’essere seguito nel suo svolgimento.
- Metodo lucrativo: per far conseguire un margine di profitto; attività nella quale i prezzi di cessione dell’oggetto della produzione devono essere fissati ex ante in modo non solo da consentire di recuperare i costi sostenuti nel corso del processo produttivo, ma anche di conseguire profitti.
- Metodo economico in senso stretto: tende ad assicurare il pareggio tra i ricavi e costi, irrilevante il profitto. Prezzi di vendita fissati ex ante in modo da consentire almeno di recuperare attraverso i ricavi i costi di produzione sostenuti. Equilibrio economico, preservando nel lungo periodo l’autonomia da altre economie.
Rischio di mercato: rischio di non riuscire a soddisfare le proprie legittime aspettative originate dall’operazione finanziaria posta in essere, se il mercato non assorbe la produzione offerta (configurazione tipica del rischio di impresa).
Rimangono estranee alla nozione di impresa le attività erogative (es. associazione benefica): ossia quelle che non prefiggono neppure il pareggio costi-ricavi. Rimane incerto il mondo non profit.
Cui all’art. 2082 queste si considerano rientranti nella accezione di particolari imprese?
- L’impresa per conto proprio: no, per conto proprio (no economicità).
- L’impresa illegale: sì, quella svolta senza osservare le condizioni richieste per legge.
- L’impresa immorale o mafiosa: no, per tutelare terzi estranei all’illecito.
Categorie di impresa
Categorie di impresa: in base alla natura della produzione (impresa agricola) e guardando alla dimensione dell’organizzazione (la piccola impresa).
Impresa agricola
Art. 2135: impresa agricola (imprenditore agricolo); attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Le prime sono attività agricole essenziali, le ultime sono attività agricole per connessione.
- Il fattore produttivo principale era rappresentato dalla terra e il cui esercizio si compenetrava con l’esercizio del diritto di proprietà sul fondo. Sfruttamento del fondo.
Co. 2: per attività essenziali si intendono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.
- Il fondo diviene fattore produttivo eventuale, non più elemento caratterizzante della fattispecie.
- L’elemento costitutivo è rappresentato dalla cura e dallo sviluppo di un ciclo biologico.
Co. 3: per attività connesse si intendono le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole essenziali, nonché le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni o servizi ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
- Sono connesse le attività trasformative alla sola condizione che utilizzano come materia prima i prodotti derivanti dall’attività di coltivazione e/o di allevamento prevalente di animali esercitata dal medesimo soggetto.
- Fornitura di beni o servizi ottenuti impiegando principalmente attrezzature e risorse che costituiscono l’azienda agricola dello stesso soggetto, riferimento alle attività di agriturismo.
Piccola impresa
Art. 2083: piccola impresa (piccolo imprenditore); è un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia e la specifica poi nelle figure soggettive del coltivatore diretto del fondo, dell’artigiano e del piccolo commerciante.
- Lavoro del titolare e dei suoi familiari.
- Esigenze di investimento attengono essenzialmente a fattori produttivi secondari.
- La prevalenza (criterio di prevalenza) va accertata in senso qualitativo, verificando che il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia costituisca il fattore essenziale, imprescindibile e centrale nel processo produttivo sottostante.
- Il titolare è chiamato a svolgere un ruolo esecutivo che connota il sottostante processo produttivo.
[Differenza rispetto all’impresa non piccola o medio grande, dove per essa il ruolo esecutivo del titolare è surrogabile, e costui si può limitare a svolgere un ruolo di carattere organizzativo.]
L’art. 1, co. 2, l.fall esclude l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e di concordato preventivo nei confronti (dei titolari) delle imprese che si attestino al di sotto di 3 parametri (2 patrimoniali, 1 reddituale):
- Esposizione debitoria non > di 500k euro.
- Attivo patrimoniale nei 3 esercizi precedenti non > di 300k euro per ogni esercizio.
- Ricavi lordi nei 3 esercizi precedenti non > a 200k euro per ogni esercizio.
La norma fallimentare sembra così stabilire una presunzione di piccolezza (assoluta: se impresa al di sotto dei limiti non fallisce), e ne consegue una presunzione di grandezza.
Impresa commerciale
Art. 2195: impresa commerciale; norma contenente obbligo di pubblicità all’indirizzo di tali attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
- Attività intermediaria nella circolazione di beni.
- Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria.
- Attività bancaria o assicurativa.
- Attività ausiliaria delle precedenti.
Sono queste le attività che esemplificano l’impresa commerciale. Essa è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. 2 requisiti: industrialità non agricolo; intermediarietà scambio.
Impresa commerciale comprende quindi tutti i fenomeni imprenditoriali che, in ragione della loro natura, non possono qualificarsi come agricoli. Si divide in impresa pubblica e in impresa privata.
Impresa pubblica
Impresa pubblica: fa riferimento ad un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico.
- Impresa ente: (ente pubblico economico) si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale attraverso un’attività commerciale. Assume poca importanza a causa del processo di privatizzazione.
- Impresa società: (società in mano pubblica) comuni società che hanno partecipazioni di controllo detenute da un ente pubblico.
- Impresa organo: (ente pubblico non economico) ente che realizza i molteplici fini istituzionali attraverso un’azione dalla conformazione assai variegata. Possono fornire servizi pubblici distinguibili in servizi a rilevanza economica (con margine di profitto) o privi di rilevanza economica (parità costi - ricavi).
L’impresa e le professioni intellettuali
L’impresa e le professioni intellettuali: si sostanziano nella produzione di servizi professionali: l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio; la progettazione di un immobile; il design degli interni di una abitazione; la diagnosi di una malattia. Si distinguono in professioni protette e non protette: le prime sono regolate da una propria specifica disciplina, le seconde derogano agli artt. 2299 ss.
Anche le professioni intellettuali si presentano nella forma dell’attività produttiva, vale a dire sono immaginabili come una successione di comportamenti, coordinati strutturalmente e funzionalmente, ossia teleologicamente orientati rispetto al raggiungimento di un determinato risultato economicamente apprezzabile.
Una professione intellettuale può essere un’attività esercitata professionalmente (in maniera sistematica e continuativa, non sporadica), organizzata (in quanto si avvale di veri e propri fattori produttivi), non agricola (dimensioni al di sopra del livello di piccolezza tracciato dall’art. 2083) quindi un’impresa commerciale. E senz’altro sono un’attività economica (servizio ceduto a un prezzo superiore al costo sostenuto). Detto ciò la professione intellettuale è un’attività produttiva che ormai può presentare tutti e tre i requisiti dell’art. 2082, fenomeno analogo all’impresa commerciale.
Art. 2238: l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II per la professione intellettuale è subordinata alla condizione che l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (art. 2082).
Non troverà applicazione il titolo II nei casi in cui l’attività produttiva si esaurisca nella realizzazione di un servizio professionale, cioè nei casi in cui si tratti di una prestazione intellettuale tout court.
L’impresa artigiana
L’impresa artigiana: Legge Quadro per l’artigianato 443/1985;
- Imprenditore artigiano (art. 2, co. 1): chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana; e svolge il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente nel processo produttivo.
- Impresa artigiana (art. 2, co. 3): è esercitata dall’imprenditore artigiano; all’interno di determinati limiti dimensionali (i.e. numero dipendenti) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.
Esclusione: SAPA e SPA, per attività agricole, prestazione di servizi commerciali, di intermediazione, somministrazione al pubblico di bevande/alimenti (salvo che siano strumentali all’attività di impresa artigiana).
Condizioni per gli altri modelli:
- SNC: la maggioranza dei soci, o 1 socio su 2, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo; lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
- SRL unipersonale e SAS: il socio unico o tutti gli accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore artigiano e non siano nel contempo socio unico di altra s.r.l. o socio di altra s.a.s.
- SRL pluripersonale: la maggioranza dei soci, o 1 socio su 2, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo; detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
La qualifica di artigiano non è sufficiente ad escludere la sottoposizione allo statuto dell’imprenditore commerciale. A tal fine:
- Dovranno essere rispettati i requisiti ex art. 2083 c.c. per essere qualificato piccolo imprenditore.
- Dovranno essere rispettati i limiti dimensionali ex art. 1, co. 2, L.F. per non essere assoggettato al fallimento.
L’imputazione dell’impresa
- Criterio della spendita del nome: criterio previsto dall’ordinamento per l’imputazione degli atti giuridici, posto che l’attività è in fin dei conti un insieme di atti giuridici. Forme di abuso: prestanome.
- Criterio dell’interesse perseguito: teoria dell’imprenditore occulto; assunto che nell’ordinamento vi sia una inscindibile relazione biunivoca tra potere e rischio, tanto che chi ha la direzione di un’iniziativa economico e imprenditoriale, non può sottrarsi alle relative conseguenze sul piano patrimoniale e non essere quindi responsabile delle obbligazioni che sorgano durante il suo svolgimento, quand’anche essa fosse esercitata per suo conto da parte di un prestanome. Un dominus non solo è responsabile per le obbligazioni predette, ma acquista anche la qualifica di imprenditore e perciò sarà assoggettato alla disciplina dell’impresa e alle procedure concorsuali.
Art. 147 l.fall: l’impresa si imputa in funzione dell’interesse perseguito a prescindere dal nome speso nel suo svolgimento (fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, fallimento in estensione di tali soci).
Socio occulto: se dopo il fallimento della società si accerta, attraverso opportuni indizi, l’esistenza di un ulteriore socio, allora il fallimento della società deve essere dichiarato anche nei confronti di questo (co. 4). Quest’articolo è replicato per quanto riguarda la società occulta, cioè di una società i cui soci tranne 1 sono occulti e, di conseguenza, con essi resta occulto anche il rapporto sociale. La conclusione riposa sull’assunto che la società palese con socio occulto si distingua dalla società occulta solo in ragione di un elemento quantitativo, vale a dire del numero dei soci che costituiscono le rispettive compagini sociali.
Pubblicità di impresa
Pubblicità di impresa: la disciplina dell’impresa contempla un obbligo di pubblicità finalizzato ad assicurare un minimo di trasparenza informativa su alcuni fatti o atti previsti espressamente dal dato normativo.
Fini dell’obbligo pubblicitario minimo:
- Esigenza dell’imprenditore di poter contare sulla certezza legale che talune informazioni possano considerarsi conosciute.
- Esigenza dei terzi del mercato di poter fruire di talune informazioni inerenti l’impresa.
Principio di tipicità: le informazioni da sottoporre a pubblicità sono tutte quelle ma soltanto quelle per le quali la legge impone siffatto obbligo pubblicitario.
A tale obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese, cioè un registro pubblico, una banca dati affidato alla gestione delle camere di commercio di ogni provincia.
Art. 2196: l’iscrizione deve essere richiesta entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’impresa o dal verificarsi del fatto o dell’atto oggetto di pubblicità.
Il registro è composto da:
- Sezione ordinaria: commerciale (impresa individuale, pubblicità dichiarativa; società di capitali, pubblicità costitutiva; società di persone, pubblicità dichiarativa).
- Sezione speciale: agricolo, pubblicità dichiarativa.
- Sezione speciale: piccolo, pubblicità notizia (con SS).
Pubblicità dichiarativa, efficacia dichiarativa: essa determina una presunzione di conoscenza del fatto o dell’atto per il quale la legge prescrive l’obbligo di pubblicità. Si considera conosciuta senza bisogno di accertare che lo sia in concreto.
Pubblicità costitutiva, efficacia costitutiva: l’atto produce effetti solo con l’iscrizione.
Pubblicità notizia: mera conoscibilità di fatto delle informazioni rese disponibi
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