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I giudici e la giurisdizione
Giudici e magistrati
I giudici hanno il compito di decidere le liti applicando il diritto. Le decisioni di questi organi sono le sentenze. Nell’uso comune con il termine giudice si indicano sia organi dello Stato, che esercitano la funzione giurisdizionale, sia i singoli funzionari che compongono tali organi. Tuttavia quando si parla dei singoli funzionari il termine più corretto è magistrato. L’organo che applica le leggi e che è composto dai giudici e dai magistrati è la Magistratura.
I caratteri tipici della giurisdizione
La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato. Essa presenta dei caratteri tipici in quanto:
¨ Presuppone una controversia (lite) tra due o + soggetti (parti);
¨ Il giudice deve essere imparziale;
¨ Le decisioni del caso controverso avviene applicando la legge;
Di questi tre, può mancare la lite (ad esempio nel caso di: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di morte presunta, dichiarazione di fallimento, ecc..). La giurisdizione senza lite è detta giurisdizione volontaria.
Magistrature ordinarie e speciali
L’unità della giurisdizione
La Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (unità della giurisdizione). Sono vietati i giudici straordinari ( giudici creati apposta, dopo che si sono verificati i fatti sui quali devono giudicare) e i giudici speciali ( organi formatisi al di fuori della giurisdizione ordinaria). Tuttavia in questo divieto non rientrano le Magistrature speciali previste dalla Costituzione in quanto:
ª sono composte da giudici regolati da norme speciali ( non dall’ordinamento giudiziario ordinario);
ª esercitano la giurisdizione in settori particolari;
Il giudice di pace = magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, scelto dal Consiglio
superiore della Magistratura. In materia civile è competente nelle cause più semplici ,di minor valore e in
quelle di vicinato ( distanze, liti condominiali ecc..) in materia penale gli competono le cause + semplici e
quelle dei reati meno gravi;
Il Tribunale = organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. È un organo
monocratico ( composto da un solo giudice ), che giudica (come organo d’appello) sulle decisioni del
giudice di pace, oltre che come giudice di primo grado. Per le cause civili e penali + complesse egli si
compone di un collegio di 3 giudici;
La Corte d’assise = giudice penale di primo grado a partecipazione popolare. È composta da 2
giudici togati e da 6 popolari. Essa ha competenza per i reati di sangue ( omicidio, e quei delitti dolosi in
cui vi sia la morte di una persona),i reati che mettono in pericolo lo Stato (terrorismo, ecc..) e tutti i reati
punibili con le pene più gravi. L’organo d’appello contro le sentenze della Corte d’assise è la Corte d’assise
d’appello ( composta anch’essa da 8 giudici);
La Corte d’appello = organo d’appello contro le decisioni del Tribunale, composto da 3 magistrati, la
cui circoscrizione è detta distretto (solitamente coincide con il territorio di una Regione);
La Corte di Cassazione = organo di chiusura del sistema giudiziario, avente sede a Roma, a cui ci si
affida per far ricorso contro le sentenze di appello. Comprende due sezioni (civile e penale) ciascuna
composta da 5 magistrati. Nelle cause + complesse e per risolvere i contrasti tra le singole sezioni , essa
giudica a Sezioni Riunite (il collegio è composto da 9 magistrati, presieduti dal Primo presidente della Corte
di cassazione). La sua giurisdizione è detta di legittimità e non di merito.
Altri organi giudiziari
Tribunale di sorveglianza = decide sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione penale e
dispone di misure alternative ( servizi sociali, domiciliari, ecc..) e di misure di sicurezza.
Tribunale dei minori = istituito presso ogni corte d’appello, è composto da 4 giudici (2 togati: un uomo
e una donna) e (2 esperti in psichiatria, psicologia, pedagogia e altre scienze sociali). Esso ha competenza
in materia civile ( diritti personali dei minori come l’adozione) e in materia penale (per i reati commessi
dai minori).
La soggezione dei giudici soltanto alla legge
Secondo la Costituzione i giudici (sia ordinari che speciali) sono soggetti solo alla legge.
Il giudizio come applicazione della legge
Il fatto che i giudici siano soggetti solo alla legge significa che essi devono ricercare solo nella legge la
soluzione da dare al caso che viene loro prospettato. Questa concezione deriva dalle idee costituzionali
giunte a compimento durante la Rivoluzione francese. Infatti durante l’ Ancient regime le istruzioni su come
decidere le liti erano dettate dal re e/o a volte venivano direttamente prese dai giudici secondo il loro
personale parere. Con la rivoluzione francese questo “modello” venne abolito (a bocche della legge). Tuttavia
può capitare che le leggi siano formulate in termini vaghi e perciò i giudici devono applicare dei criteri di
giustizia discrezionali (equità, buona fede, interesse dei soggetti più deboli, ecc..).
Soggezione solo alla legge e indipendenza dei giudici
La soggezione dei giudici solo alla legge ha come conseguenza la loro indipendenza. Durante il fascismo la
giurisdizione non era indipendente ma veniva strumentalizzata a favore del regime dal Ministro di Grazia e
Giustizia, contro i suoi oppositori. Per impedire che questo potesse riaccadere l’assemblea costituente ha
voluto applicare delle garanzie all’indipendenza del potere giudiziario che sono volte ad assicurare:
L’indipendenza esterna = indipendenza della Magistratura dalle pressioni provenienti da altri poteri
dello Stato (es: dal Governo);
L’indipendenza interna = indipendenza personale del giudice all’interno dello stesso ordine
giudiziario;
L’autogoverno della Magistratura : il Consiglio superiore della Magistratura
La garanzia dell’indipendenza esterna della Magistratura, secondo la Costituzione, costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere. Per assicurare tale indipendenza i poteri che prima
venivano esercitati dal Ministro di Giustizia vennero attribuiti ad un organo di “autogoverno” ovvero al
Consiglio superiore della Magistratura (CSM).
La composizione del CSM
Il CSM è composto da 27 membri:
16 eletti dai magistrati ordinari fra i componenti delle varie categorie di magistrati ordinari;
8 sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata di 3/5 fra professori ordinari
in materie giuridiche e gli avvocati ( con almeno 15 anni di attività) ;
3 sono membri di diritto che fanno parte del CSM per il solo fatto di ricoprire un’altra carica:
- Primo presidente della Corte di cassazione
- Procuratore della Corte di cassazione
- Presidente della Repubblica = (presiede il CSM), solitamente opera un vicepresidente
nominato fra 8 provenienti dal Parlamento;
I membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.
Il CSM non è composto solo da magistrati, in quanto l’assemblea costituente voleva evitare che questi
potessero costituire una casta chiusa, ovvero una specie di Stato nello Stato. Inoltre il Presidente della
Repubblica (che presiede il CSM) ha il potere di sciogliere il CSM quando si verifichino gravi deviazioni
nel suo funzionamento.
Le competenze del CSM
Il CSM non è chiamato a risolvere controversie, esso infatti è un organo che esercita prevalentemente
funzioni di natura amministrativa. Ad esso spettano i poteri riguardanti la carriera dei magistrati ordinari:
assunzioni, assegnazioni alle diverse sedi, il conferimento delle funzioni, i trasferimenti e le sanzioni
disciplinari. Inoltre il CSM può svolgere inchieste sul modo di operare degli uffici giudiziari, al fine di
adottare poi gli opportuni provvedimenti. Per difendere i singoli giudici da attacchi da parte di altri poteri il
CSM rappresenta l’intera Magistratura ordinaria.
I compiti del Ministro della Giustizia
I poteri esercitati dal CSM un tempo spettavano al Ministro della Giustizia. Tuttavia egli è ancora
responsabile della buona organizzazione della giustizia, ma non può indicere direttamente (può solo
formulare proposte) sulla carriera dei giudici e in nessun modo può influire sulle loro sentenze.
L’indipendenza dei giudici
Oltre alle garanzie d’indipendenza della Magistratura (nel suo insieme), la Costituzione prevede delle
garanzie a favore dei giudici in quanto singoli funzionari, per proteggerli da eventuali interferenze
all’interno della stessa organizzazione giudiziaria. Esse sono: l’assunzione per concorso, l’inamovibilità e
l’assenza di gerarchia.
1. L’assunzione per concorso
Si diventa magistrati attraverso un concorso pubblico e imparziale. Vi sono però delle eccezioni al
reclutamento per concorso. La prima eccezione è costituita dai magistrati onorari (che esercitano le
funzioni giudiziarie non come professione abituale, ad esempio i giudici di pace), la seconda è costituita dai
giudici popolari (semplici cittadini con diploma di scuola media inferiore o superiore che entrano a far parte
delle Corti d’assise di primo grado e d’appello).
2. L’inamovibilità
I giudici sono inamovibili, ovvero non possono essere rimossi o trasferiti in sedi diverse da quelle che
occupano, salvo quando vi sia il loro consenso, in seguito a una decisione del CSM oppure grazie alla
Legge delle Guarantige (che permette il suo trasferimento quando il giudice non può più amministrare la
giustizia nelle condizioni richieste dall’ordine giudiziario nella sede in cui si trova).
3. L’ assenza di gerarchie interne
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Ciò significa che nell’ordine
giudiziario non esiste una gerarchia. Infatti il potere giudiziario è un potere diffuso ( potere composto da
tanti giudici , nessuno dei quali è superiori agli altri). Le sentenze, inoltre hanno stessa efficacia una volta
che siano divenute definitive (efficacia del giudicato).
I caratteri della giurisdizione
Il giudice naturale
Il divieto dei giudici straordinari (creati apposta, dopo che si sono verificati i fatti sui quali devono
giudicare), si fonda sul diritto di non essere distolti dal giudice naturale ( precostituito per legge).
L’ imparzialità del giudice
Il giudice oltre che indipendente, deve essere imparziale rispetto alle parti. Se per qualche ragione il
giudice non è equanime, il giudice stesso deve astenersi. Se non lo fa spontaneamente, le parti possono
rifiutarlo.
Il diritto di azione (o diritto alla giustizia)
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (principio di uguaglianza di fronte alla legge), perciò hanno
il diritto di azione in giudizio per difendere i propri diritti e interessi legittimi, esso comprende il diritto di
ottenere una decisione rapida.
Il diritto alla difesa
Secondo il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa, tutti devono potersi difendere adeguatamente
nei giudizi che li riguardano. Infatti tutti coloro che agiscono in giudizio devono essere assistiti da un
avvocato (difesa tecnica), in quanto non è ammessa l’autodifesa. Se una parte non ha nominato un suo
difensore di fiducia, il giudice ne nomina uno d’ufficio. Per coloro invece che non sono in grado di
permettersi un avvocato, possono farsi difendere a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
Due modelli di processo penale
Esistono due modelli di processo penale:
Inquisitorio = in cui il giudice va alla ricerca delle prove e del colpevole ;
Accusatorio = in cui il giudice si limita a valutare le prove che gli vengono sottoposte dalle due
parti ( è il modello + rispettoso del diritto di difesa e quello utilizzato dal 1988);
I principi del giusto processo (accusatorio) sono:
Ogni processo si svolge nel contradditorio e in condizione di parità tra le parti, davanti a un giudice
terzo e imparziale, in tempi ragionevoli;