I giudici e la giurisdizione
Giudici e magistrati
I giudici hanno il compito di decidere le liti applicando il diritto. Le decisioni di questi organi sono le sentenze.
Nell’uso comune, con il termine giudice si indicano sia organi dello Stato, che esercitano la funzione giurisdizionale, sia i singoli funzionari che compongono tali organi. Tuttavia, quando si parla dei singoli funzionari, il termine più corretto è magistrato.
L’organo che applica le leggi e che è composto dai giudici e dai magistrati è la Magistratura.
I caratteri tipici della giurisdizione
La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato. Essa presenta dei caratteri tipici in quanto:
- Presuppone una controversia (lite) tra due o più soggetti (parti);
- Il giudice deve essere imparziale;
- Le decisioni del caso controverso avvengono applicando la legge;
Di questi tre, può mancare la lite, ad esempio nel caso di: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di morte presunta, dichiarazione di fallimento, ecc.
La giurisdizione senza lite è detta giurisdizione volontaria.
Magistrature ordinarie e speciali
L’unità della giurisdizione
La Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (unità della giurisdizione).
Sono vietati i giudici straordinari (giudici creati apposta, dopo che si sono verificati i fatti sui quali devono giudicare) e i giudici speciali (organi formatisi al di fuori della giurisdizione ordinaria).
Tuttavia, in questo divieto non rientrano le Magistrature speciali previste dalla Costituzione in quanto:
- Sono composte da giudici regolati da norme speciali, non dall’ordinamento giudiziario ordinario;
- Esercitano la giurisdizione in settori particolari;
Giurisdizione ordinaria
È esercitata dai giudici ordinari e si distingue a sua volta in:
- Giurisdizione civile = consiste nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e nella risoluzione delle controversie fra privati;
- Giurisdizione penale = consiste nella repressione dei reati (omicidio, furto, sequestro di persona, corruzione, inquinamento dell’ambiente, ecc.);
Giurisdizione speciale
Nell’ambito della giurisdizione speciale un’importanza particolare ha la giurisdizione amministrativa, che ha per oggetto la tutela degli interessi legittimi del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione.
Gli organi della giurisdizione amministrativa sono: il Consiglio di Stato e i Tribunali regionali.
Altre Magistrature speciali
Altre magistrature speciali sono: la Corte dei conti, che giudica gli amministratori pubblici per il cattivo uso del denaro che è dato loro e, in presenza di responsabilità contabile, li condanna al risarcimento; i Tribunali militari, che in tempo di pace hanno giurisdizione sui reati commessi dai militari e, in tempo di guerra, anche su quelli da parte dei civili; le Commissioni tributarie, che giudicano sulle controversie tra fisco e contribuenti.
Gli organi della giurisdizione ordinaria
La Costituzione non dice quali siano gli organi della giurisdizione ordinaria. Tuttavia viene menzionata solamente la Corte di Cassazione.
I principali organi giudiziari sono:
- Il giudice di pace = magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, scelto dal Consiglio superiore della Magistratura. In materia civile è competente nelle cause più semplici, di minor valore e in quelle di vicinato (distanze, liti condominiali, ecc.); in materia penale gli competono le cause più semplici e quelle dei reati meno gravi;
- Il Tribunale = organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. È un organo monocratico, composto da un solo giudice, che giudica, come organo d’appello, sulle decisioni del giudice di pace, oltre che come giudice di primo grado. Per le cause civili e penali più complesse, esso si compone di un collegio di 3 giudici;
I giudici e la giurisdizione
Giudici e magistrati
I giudici hanno il compito di decidere le liti applicando il diritto. Le decisioni di questi organi sono le sentenze. Nell’uso comune con il termine giudice si indicano sia organi dello Stato, che esercitano la funzione giurisdizionale, sia i singoli funzionari che compongono tali organi. Tuttavia quando si parla dei singoli funzionari il termine più corretto è magistrato. L’organo che applica le leggi e che è composto dai giudici e dai magistrati è la Magistratura.
I caratteri tipici della giurisdizione
La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato. Essa presenta dei caratteri tipici in quanto:
- Presuppone una controversia (lite) tra due o più soggetti (parti);
- Il giudice deve essere imparziale;
- Le decisioni del caso controverso avvengono applicando la legge;
Di questi tre, può mancare la lite (ad esempio nel caso di: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di morte presunta, dichiarazione di fallimento, ecc..). La giurisdizione volontaria è detta giurisdizione senza lite.
Magistrature ordinarie e speciali
L’unità della giurisdizione
La Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata solo da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (unità della giurisdizione). Sono vietati i giudici straordinari (giudici creati apposta, dopo che si sono verificati i fatti sui quali devono giudicare) e i giudici speciali (organi formatisi al di fuori della giurisdizione ordinaria). Tuttavia in questo divieto non rientrano le Magistrature speciali previste dalla Costituzione in quanto:
- Sono composte da giudici regolati da norme speciali (non dall’ordinamento giudiziario ordinario);
- Esercitano la giurisdizione in settori particolari.