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Il recesso può essere:
1) Pattizio o convenzionale: quando sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità.
2) Legale: quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a beneficio di una o di entrambe le parti anche se queste non hanno pattuito nulla in merito.
Revoca: la proposta può essere revocata a condizione che la revoca sia effettuata prima della conclusione del contratto, cioè prima che l’accettazione prevenga all’indirizzo del proponente.
La proposta può essere liberamente revocata però è previsto che il previsto che il proponente si possa impegnare a mantenere ferma la proposta per un certo tempo: in questo caso si parlerà di PROPOSTA irrevocabile.
Risoluzione: con il termine risoluzione si indica lo scioglimento del vincolo contrattuale PER FATTI che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto stesso.
La risoluzione del contratto può essere determinata da una delle seguenti ipotesi:
1) Inadempimento.
2) Impossibilità sopravvenuta.
3) Eccessiva onerosità sopravvenuta.
Rescissione: la rescissione o rescindibilità di un contratto è un rimedio che l’ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in STATO DI PERICOLO o STATO D’OBBLIGO, quando per effetti di tali situazioni risulti uno squilibrio di valore tra le presentazione pattuite.
Nullità: mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto o quando colui che fa il contratto è inabilitato. (es. un minorenne)
Annullabilità: quando la manifestazione di volontà è viziata da errore, dolo o violenza.
1) Errore: falsa manifestazione della realtà.
2) Violenza: quando si estorce un contratto con la violenza.
3) Dolo: la controparte ti induce all’errore.
RECESSO : è quel negozio unilaterale con il quale una parte
dichiara alla controparte di non voler più essere vincolata da un
determinato rapporto contrattuale.
Il recesso può essere:
1) PATTIZIO O CONVENZIONALE: quando sono state le stesse parti
a prevedere tale possibilità.
2) LEGALE: quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a
beneficio di una o di entrambe le parti anche se queste non
hanno pattuito nulla in merito.
REVOCA : la proposta può essere REVOCATA a condizione che la
revoca sia effettuata prima della conclusione del contratto, cioè
prima che l’accettazione prevenga all’indirizzo del proponente.
La proposta può essere liberamente revocata però è previsto che il
previsto che il proponente si possa impegnare a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo: in questo caso si parlerà di PROPOSTA
IRREVOCABILE.
RISOLUZIONE : con il termine risoluzione si indica lo scioglimento
del vincolo contrattuale PER FATTI che si siano verificati
successivamente alla conclusione del contratto stesso.
La risoluzione del contratto può essere determinata da una delle
seguenti ipotesi:
1) INADEMPIMENTO
2) IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
3) ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
RESCISSIONE : la rescissione o rescindibilità di un contratto è un
rimedio che l’ordinamento prevede nel caso in cui un contratto
venga concluso da un soggetto che si trovi in STATO DI PERICOLO o
STATO D’OBBLIGO, quando per effetti di tali situazioni risulti uno
squilibrio di valore tra le presentazione pattuite.