vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La Costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio del 1948.
La prima Costituzione italiana è stata lo Statuto Albertino, concessa da C. Alberto di Savoia nel 1848.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato; si trova al vertice della Gerarchia delle fonti e quindi non entra in contrasto con altre leggi.
In allegato file word con la continua dell'appunto.
- rigidità della Costituzione: per modificare la Costituzione si ricorre alle leggi costituzionali che
ricorrono ad un procedimento aggravato che richiede i 2/3 dei parlamentari e una doppia votazione delle
Camere;
- giustizia costituzionale: la Corte Costituzionale reagisce contro atti e comportamenti giuridici contrari
alla Costituzione effettuando anche un controllo sulle leggi ordinarie.
art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti sono “inviolabili” da parte di tutti e i principi fondamentali dell’ordinamento non possono essere
eliminati, ne dal legislatore ordinario, ne dal legislatore costituzionale.
art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Il principio di uguaglianza è previsto in due significati diversi ma complementari:
- uguaglianza formale: di fronte alle legge i cittadini sono tutti uguali e anche rispetto alle conseguenze
della legge. Il divieto di discriminazione rafforza il concetto di uguaglianza;
- uguaglianza sostanziale: possibilità di essere sottoposti a trattamenti differenziati.
In base a questo articolo, la legge deve trattare in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le
situazioni diverse.
art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Principio pacifista dell’Italia: Stato nazionale, non nazionalistico (atteggiamenti aperti con gli altri Stati).
Concezione della guerra come male necessario alla propria difesa.