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Gli atti amministrativi
Gli atti amministrativi sono atti giuridici compiuti dalla PA che consentono lo svolgimento di funzioni amministrative per agire nell’interesse dei singoli cittadini.
Questi atti sono atti compiuti da soggetti del diritto ai quali è collegato un effetto giuridico; questi atti escludono un esame rispetto agli altri essendo della PA, quindi comportano ad un diverso trattamento.
Nel caso in cui non ci sia l’autorità sui singoli si tratta di atti di diritto privato, la pubblica amministrazione si trova ad operare sullo stesso piano dei privati, non si limita solamente a proibire o comandare, ma mette a disposizione beni e servizi.
Il più importante tipo di atto amministrativo è il provvedimento che impone la supremazia della pubblica amministrazione sugli amministrati. I provvedimenti possono incidere in due sensi: restrittivo cioè che porta ad una limitazione e estensivo, che porta ad un allargamento. Questi provvedimenti si distinguono da quelli che hanno caratteristiche di:
-autoritarietà, cioè che hanno un potere unilaterale sui privati, ricordando che la pubblica amministrazione agisce solo per l’interesse pubblico;
-concretezza, che servono a provvedere ad una determinata situazione che è in atto;
-esecutorietà cioè il potere di eseguire d’autorità;
-discrezionalità cioè che la pubblica amministrazione è vincolata nel fine ma è libera di scegliere i mezzi per raggiungerlo. Ciò costituisce il merito, cioè la valutazione non predeterminata.
Il merito deve distinguersi dalla legittimità; vige l’obbligo di motivare i provvedimenti come garanzia di imparzialità e buon andamento.
Gli atti amministrativi sono tipici, sono previsti per legge, esistono provvedimenti estensivi e restrittivi.
I provvedimenti estensivi sono solitamente le autorizzazioni, la legge subordina l’esercizio di determinate attività e viene valutata l’idoneità del singolo ad esercitare affinché siano svolte con certi requisiti.
Un altro tipo di provvedimento estensivo è la concessione, che può derogare diversi diritti, come l’uso di beni pubblici, la gestione dei servizi pubblici e l’esercizio dei poteri pubblici.
La concessione è revocabile e in genere per avercela il concessionario deve pagare all’amministrazione un onere.
L’autorizzazione riguarda i diritti dei privati, mentre la concessione riguarda i diritti e poteri che la pubblica amministrazione potrebbe gestire autonomamente.
I provvedimenti restrittivi, invece, sono ordini della pubblica amministrazione con il quale viene imposto ai privati di fare o non fare qualcosa. Sono ad esempio i provvedimenti sanzionatori, che riguardano una soggezione a una sanzione, disciplinare o pecuniaria, amministrativa.
I provvedimenti ablativi sono quelli che sottraggono diritti reali, ad esempio l’espropriazione per pubblica utilità.
Per procedimento amministrativo si intendono le fasi per l’emanazione di un provvedimento, questo procedimento è inderogabile e ogni decisione deve passare attraverso le fasi, per garantire che gli interessi siano valutati convenientemente; nel caso in cui vi sia una violazione si avrà l’invalidità del provvedimento.
Con l’articolo 241/1990 vengono stabiliti alcuni principi, inoltre recenti normative hanno introdotto lo sportello unico, per la difesa degli interessi dei privati.
Le fasi del procedimento amministrativo sono l’iniziativa, l’istruttoria, la decisione e il controllo. In alcuni casi è prevista la comunicazione o notificazione all’interessato, la pubblicazione o l’accettazione dell’interessato o l’adempimento di esso.
L’iniziativa è la fase che serve a mettere in moto il procedimento, può avvenire o per istanza di parte o essere d’ufficio, cioè proveniente dall’amministrazione.
L’istanza di parte è invece la domanda da parte dell’interessato; in questi casi l’amministrazione ha il compito di provvedere entro un termine di 30 giorni, nel caso in cui l’amministrazione non risponda alla domanda essa è accolta.
L’istruttoria fornisce le conoscenze all’amministrazione per potere intervenire; per ogni procedimento deve essere determinato l’ufficio competente e il funzionamento. Tutti quelli che possono essere toccati positivamente o negativamente dal provvedimento devono essere informati e chiunque sia interessato può intervenire, ciò si tratta del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L’istruttoria è inoltre la fase di accertamento dei fatti (accertamenti, perizie, ispezioni…) e dei presupposti del provvedimento, il cui strumento principale è dato dai pareri del consiglio di stato.
La decisione è data dall’organo competente per legge, essi possono essere monocratici o collegiali, ad esempio il consiglio comunale. I provvedimenti vanno motivati e questa motivazione è data dall’istruttoria.
Il controllo è la fase in cui vengono controllati gli atti, i controlli possono essere di vari tipologie:
-preventivi o successivi;
-di legittimità o di merito;
-relativi ai singoli atti o all’intera gestione.
Un provvedimento è valido quando c’è l’assenza di vizi, invece è efficace quando produce effetti giuridici, possono esistere atti validi ma inefficaci e atti invalidi ma efficaci; i primi possono essere annullati, ai secondi si può rimediare o attraverso ricorsi amministrativi contro la pubblica amministrazione o ricorsi giurisdizionali rivolgendosi ai giudici competenti.
Alcuni provvedimenti possono essere invalidi o annullabili; per invalidi si intendono diversi tipi vizi. I provvedimenti invalidi possono essere:
-nulli cioè con assenza di efficacia perché manca di elementi essenziali come la forma, il soggetto, il potere o l’oggetto;
-con carenza del soggetto, nel caso in cui l’atto sia proveniente da un privato cittadino o dai soggetti dell’amministrazione che non è in esercizio delle sue funzioni;
-con assenza di potere perché l’ufficio che lo ha emanato è privo dei poteri in materia;
-con assenza di forma quando si tratta di un esproprio preso oralmente;
-con assenza dell’oggetto quando il contenuto è impossibile.
L’annullabilità invece determina la possibilità che l’atto venga annullato dagli organi preposti salva la pena di efficacia. L’annullabilità deriva dai vizi di legittimità o da semplici irregolarità.
Per vizi di legittimità si intendono i difetti dell’atto rispetto a ciò che richiede la legge. Essi sono:
-l’incompetenza, cioè un atto amministrativo fatto da un organo diverso da quello indicato per legge. Per avvalersi di incompetenza l’organo competente e quello incompetente devono avere il medesimo tipo di funzioni altrimenti ci sarebbe la nullità.
-eccesso di potere è il vizio dei soli atti discrezionali, vi è nel caso in cui ci sia un cattivo uso del potere discrezionale, nel caso in cui risulti pregiudicato il fine di interesse pubblico definito per legge. In questi casi la pubblica amministrazione pone in essere un atto per un fine diverso da quello previsto oppure nel caso in cui l’atto non sia idoneo.
Per capire se è viziato dall’eccesso di potere occorre dare un giudizio di congruità tra fini e mezzi.
La giurisprudenza ha perciò elaborato delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, cioè dei vizi:
- Vizi della motivazione del provvedimento (inesistente, insufficiente, contraria, falsa…);
- Disparità di trattamento (in situazioni uguali i provvedimenti presi sono diversi);
- Ingiustizia manifesta (il provvedimento è abnorme rispetto ai motivi).
-violazione della legge vi è in tutti quei casi in cui non è né eccesso di potere né incompetenza. Si ha una violazione per esempio:
-quando mancano i presupposti per l’emanazione dell’atto;
-quando l’organo che ha deliberato non è regolarmente formato o non ha regolarmente deliberato;
-quando si ha una violazione delle regole sul procedimento amministrativo.
Negli ultimi due casi ci potrebbe essere il contenuto conforme ma ciò nonostante è invalido per violazione della legge, si parla quindi di invalidità formale o procedurale.
convenientemente; nel caso in cui vi sia una violazione si avrà l’invalidità del
provvedimento.
Con l’articolo 241/1990 vengono stabiliti alcuni principi, inoltre recenti
normative hanno introdotto lo sportello unico, per la difesa degli interessi dei
privati.
Le fasi del procedimento amministrativo sono l’iniziativa, l’istruttoria, la
decisione e il controllo. In alcuni casi è prevista la comunicazione o
notificazione all’interessato, la pubblicazione o l’accettazione dell’interessato o
l’adempimento di esso.
L’iniziativa è la fase che serve a mettere in moto il procedimento, può avvenire
o per istanza di parte o essere d’ufficio, cioè proveniente dall’amministrazione.
L’istanza di parte è invece la domanda da parte dell’interessato; in questi casi
l’amministrazione ha il compito di provvedere entro un termine di 30 giorni, nel
caso in cui l’amministrazione non risponda alla domanda essa è accolta.
L’istruttoria fornisce le conoscenze all’amministrazione per potere intervenire;
per ogni procedimento deve essere determinato l’ufficio competente e il
funzionamento. Tutti quelli che possono essere toccati positivamente o
negativamente dal provvedimento devono essere informati e chiunque sia
interessato può intervenire, ciò si tratta del diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
L’istruttoria è inoltre la fase di accertamento dei fatti (accertamenti, perizie,
ispezioni…) e dei presupposti del provvedimento, il cui strumento principale è
dato dai pareri del consiglio di stato.
La decisione è data dall’organo competente per legge, essi possono essere
monocratici o collegiali, ad esempio il consiglio comunale. I provvedimenti
vanno motivati e questa motivazione è data dall’istruttoria.
Il controllo è la fase in cui vengono controllati gli atti, i controlli possono essere
di vari tipologie:
-preventivi o successivi;
-di legittimità o di merito;
-relativi ai singoli atti o all’intera gestione.
Un provvedimento è valido quando c’è l’assenza di vizi, invece è efficace
quando produce effetti giuridici, possono esistere atti validi ma inefficaci e atti
invalidi ma efficaci; i primi possono essere annullati, ai secondi si può rimediare
o attraverso ricorsi amministrativi contro la pubblica amministrazione o ricorsi
giurisdizionali rivolgendosi ai giudici competenti.
Alcuni provvedimenti possono essere invalidi o annullabili; per invalidi si
intendono diversi tipi vizi. I provvedimenti invalidi possono essere:
-nulli cioè con assenza di efficacia perché manca di elementi essenziali come la
forma, il soggetto, il potere o l’oggetto;
-con carenza del soggetto, nel caso in cui l’atto sia proveniente da un privato
cittadino o dai soggetti dell’amministrazione che non è in esercizio delle sue
funzioni;
-con assenza di potere perché l’ufficio che lo ha emanato è privo dei poteri in
materia;
-con assenza di forma quando si tratta di un esproprio preso oralmente;
-con assenza dell’oggetto quando il contenuto è impossibile.
L’annullabilità invece determina la possibilità che l’atto venga annullato dagli
organi preposti salva la pena di efficacia. L’annullabilità deriva dai vizi di
legittimità o da semplici irregolarità.