Concetti Chiave
- L'apertura della successione avviene al momento della morte del defunto e indica un patrimonio temporaneamente senza titolare.
- L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, e deve essere effettuata entro dieci anni dall'apertura della successione.
- La rinuncia all'eredità deve essere fatta davanti a un notaio ed è revocabile a determinate condizioni.
- L'accettazione pura e semplice comporta la fusione dei patrimoni del defunto e dell'erede, con responsabilità illimitata per i debiti.
- L'accettazione con beneficio d'inventario mantiene separati i patrimoni e limita la responsabilità dell'erede ai debiti del defunto.
Indice
Apertura della successione
L’apertura della successione avviene nel momento della morte e nel dell’ultimo domicilio del defunto.
L’apertura della successione indica l’esistenza di un patrimonio temporaneamente privo di un titolare. Affinché si produca l’acquisto del patrimonio ereditario, sono necessarie anche la chiamata all’eredità e l’accettazione.
Accettazione dell'eredità
L’accettazione di un’eredità può essere:
•Espressa: quando vi è la dichiarazione di accettare l’eredità;
•Tacita: risulta dal compimento di atti incompatibili con la volontà di non accettare l’eredità.
L’accettazione, può essere fatta entro dieci anni dal giorno dell’apertura della successione e il chiamato all’eredità acquista retroattivamente la qualità di erede dal momento della morte del de cuius.
La legge consente comunque agli interessati di chiedere al giudice la fissazione di un termine per l’accettazione, entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rifiuta all’eredità.
L’accettazione all’eredità può essere impugnata quando la volontà è stata viziata da una violenza morale o dal dolo di un’altra persona (non è possibile impugnarla per l’errore).
Rinuncia e revoca
La RINUNCIA all’eredità deve essere espressa ed è un atto solenne, in quanto deve essere contenuta in una dichiarazione fatta davanti a un notaio.
La rinuncia all’eredità è revocabile, a condizione che il diritto di accettare non si sia ancora estinto per prescrizione e che l’eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati.
Tipi di accettazione
L’accettazione di un’eredità può essere:
• PURA E SEMPLICE: si verifica la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, in quanto i due patrimoni vanno a formare insieme un unico patrimonio.
- Responsabilità illimitata dell’erede per i debiti del defunto (oltre il valore dell’attivo ereditario);
- Concorso dei creditori dell’erede con i creditori del defunto.
• CON BENEFICIO D’INVENTARIO: viene mantenuta la distinzione tra il patrimonio del defunto e il patrimonio dell’erede, che rimangono giuridicamente due patrimoni separati.
Questa forma di accettazione è obbligatoria quando l’eredità è attribuita ad un incapace d’agire o ad una persona giuridica.
- Responsabilità limitata dell’erede per i debiti del defunto (fino al valore dell’attivo ereditario);
- Prevalenza dei creditori del defunto rispetto ai creditori dell’erede.
Beneficio d'inventario
La dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio di inventario è un atto solenne.
Tale tipo di accettazione deve essere preceduta o seguita da un inventario, che deve essere compiuto da un notaio ed è diretto a stabilire l’esatto ammontare del patrimonio ereditario.
Entro 3 mesi dall’apertura della successione, i creditori del de cuius e i legatari possono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. I beni che vengono separati sono destinati a soddisfare in via preferenziale i creditori e/o i legatari separatisti.
Domande da interrogazione
- Qual è il momento dell'apertura della successione?
- Quali sono le modalità di accettazione dell'eredità?
- In quali casi l'accettazione dell'eredità può essere impugnata?
- Qual è la differenza tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario?
L'apertura della successione avviene nel momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa, tramite dichiarazione, o tacita, risultante da atti incompatibili con la volontà di non accettare.
L'accettazione può essere impugnata se la volontà è stata viziata da violenza morale o dolo, ma non per errore.
Nell'accettazione pura e semplice, i patrimoni del defunto e dell'erede si confondono, mentre con beneficio d'inventario rimangono separati, limitando la responsabilità dell'erede ai debiti del defunto.