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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha escluso la legittimazione del comitato promotore a sollevare conflitti di attribuzione dopo il referendum, evidenziando il controllo della legittimità costituzionale sulla normativa successiva.
  • Il legislatore può intervenire nella materia oggetto di referendum, ma non può ripristinare formalmente o sostanzialmente la normativa abrogata dalla volontà popolare.
  • La sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che riproduceva il contenuto di una disciplina abrogata dal referendum sui servizi pubblici locali.
  • La Corte mira a garantire che l'esito referendario non venga vanificato, richiedendo un mutamento significativo per giustificare la reintroduzione della normativa abrogata.
  • La Corte costituzionale adotta un approccio flessibile e si pone come arbitro tra la democrazia diretta e le scelte legislative, evitando schemi rigidi.

La legittimazione del comitato promotore

La Corte costituzionale ha escluso la legittimazione del comitato promotore a sollevare conflitto di attribuzione in merito al «seguito» legislativo dell’abrogazione popolare (essendo la sua funzione esaurita con la celebrazione del referendum), ma ha anche sottolineato che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale», e in particolare al controllo della Corte sul rispetto dei vincoli derivanti dall’esito referendario (ord. 9/1997). È vero infatti che il legislatore «conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum»: esso incontra però un limite nel «divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (sentt. 32 e 33/1993).

Il limite del legislatore post-referendum

A tale limite si è richiamata la sentenza n. 199 del 2012 con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 75 Cost., dell’art. 4 del decreto legge 138/2011. Questa disposizione, che era stata impugnata da alcune regioni adducendo una pretesa lesione delle proprie competenze, riproduceva sostanzialmente, con limitate modifiche, la disciplina oggetto della consultazione referendaria del 2011 sui servizi pubblici locali (il cosiddetto referendum sull’acqua, vinto dal «sì» con il 95,3%). Come nell’ipotesi di trasferimento del quesito prima dello svolgimento del referendum, si trattava di una nuova disciplina della materia che non aveva modificato né «principi ispiratori» né «contenuti normativi essenziali» di quella preesistente.

Il controllo della Corte costituzionale

Esercitando questo controllo si vuole impedire che l’esito della consultazione «venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto». Nel caso di specie, ha aggiunto la Corte, non si era verificato «nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata», anche «tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa» (23 giorni).

Il ruolo della Corte costituzionale

La Corte costituzionale rifiuta schemi rigidi e predefiniti e si riserva una delicatissima funzione di arbitrato fra le istanze della democrazia diretta e le scelte del legislatore parlamentare.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del comitato promotore dopo un referendum?
  2. La Corte costituzionale ha escluso la legittimazione del comitato promotore a sollevare conflitto di attribuzione dopo la celebrazione del referendum, sottolineando che la sua funzione si esaurisce in quel momento, ma la normativa successiva è comunque soggetta al controllo di legittimità costituzionale (ord. 9/1997).

  3. Quali sono i limiti del legislatore dopo un referendum?
  4. Il legislatore può intervenire nella materia oggetto di referendum, ma non può ripristinare formalmente o sostanzialmente la normativa abrogata dalla volontà popolare, come evidenziato dalla sentenza n. 199 del 2012, che ha dichiarato illegittima una norma che riproduceva sostanzialmente la disciplina abrogata (art. 75 Cost.).

  5. Qual è la funzione della Corte costituzionale nel controllo post-referendum?
  6. La Corte costituzionale esercita un controllo per garantire che l'esito del referendum non venga vanificato e che non ci siano mutamenti che giustifichino la reintroduzione della disciplina abrogata, come dimostrato dal caso in cui sono trascorsi solo 23 giorni dall'esito referendario all'adozione della nuova normativa.

Domande e risposte

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